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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29/09/2025 al n. 4514/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. ARENIELLO CATERINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'Avv. FERRARO ITALIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.09.2025, la ricorrente , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il sig. in NO (NA) CP_1
il 23.03.2017 dalla cui unione nascevano due figli, Parte_2
(n. il 16.02.2017 in Sarno) e (n. il 25.07.2018 in San Gennaro CP_2
Vesuviano), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allontanamento urgente dello stesso e ordine di protezione ex art. 473 bis 69 c.p.c., a causa di condotte di violenza verbale e fisica;
chiedeva, altresì, disporsi affidamento esclusivo dei minori alla madre con previsione di un calendario di incontri protetti, determinarsi a carico del coniuge un assegno di mantenimento in favore dei minori per la misura di euro 600,00 e in suo favore per la misura ritenuta congrua dal Giudice.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione personale, contestando le accuse di violenza che gli venivano rivolte, chiedendo l'affido condiviso dei minori ed il mantenimento economico in favore degli stessi nella misura di euro 400,00 complessivi, da cui compensare la spesa di 250,00 euro già sostenuta per il pagamento del canone di locazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 03.11.2025, fissata per l'emissione di provvedimenti ex art. 473 bis 69 c.p.c. e per la quale veniva aperto il sub-procedimento 4514-
1/2025, a seguito del contraddittorio innanzi al Giudice, le parti rappresentavano la volontà di addivenire ad un accordo e, dunque, parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e all'ordine di protezione e venivano esposte, a mezzo dei procuratori, le condizioni di separazione.
Pertanto, il Giudice riuniva il sub-fascicolo al procedimento principale e riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
03.11.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
23.03.2017 in NO (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi dei figli minori, e come Parte_2 CP_2
sopra generalizzati, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nella fase presidenziale:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
3. Collocamento degli stessi presso la madre cui va assegnata la casa coniugale;
4. Mantenimento del padre in favore dei figli minori di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 a figlio) da corrispondersi entro il 5 del mese tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale di Nola opportunamente documentate a partire dal mese di dicembre 2025, assegno unico al 100% alla madre;
5. Diritto di visita paterno da svolgersi, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario minimo di frequentazione: due pomeriggi a settimana ( indicativamente martedì e giovedì) dalle ore
18.00 dopo il doposcuola alle ore 20.00 ;- weekend alternati il sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00
e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 senza pernotta in attesa che il resistente trovi una adeguata sistemazione al fine di poter far stare con sé per la notte i minori;
24,25, 26 e 31 dicembre- 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì in Albis in modo alternato tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno”.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NAPOLI il 14.04.1992 e nato a [...] il [...], che CP_1
hanno contratto matrimonio il giorno 23.03.2017 in NO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 4, Parte I, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda. d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29/09/2025 al n. 4514/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. ARENIELLO CATERINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'Avv. FERRARO ITALIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.09.2025, la ricorrente , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il sig. in NO (NA) CP_1
il 23.03.2017 dalla cui unione nascevano due figli, Parte_2
(n. il 16.02.2017 in Sarno) e (n. il 25.07.2018 in San Gennaro CP_2
Vesuviano), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allontanamento urgente dello stesso e ordine di protezione ex art. 473 bis 69 c.p.c., a causa di condotte di violenza verbale e fisica;
chiedeva, altresì, disporsi affidamento esclusivo dei minori alla madre con previsione di un calendario di incontri protetti, determinarsi a carico del coniuge un assegno di mantenimento in favore dei minori per la misura di euro 600,00 e in suo favore per la misura ritenuta congrua dal Giudice.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione personale, contestando le accuse di violenza che gli venivano rivolte, chiedendo l'affido condiviso dei minori ed il mantenimento economico in favore degli stessi nella misura di euro 400,00 complessivi, da cui compensare la spesa di 250,00 euro già sostenuta per il pagamento del canone di locazione della casa familiare.
All'udienza presidenziale del 03.11.2025, fissata per l'emissione di provvedimenti ex art. 473 bis 69 c.p.c. e per la quale veniva aperto il sub-procedimento 4514-
1/2025, a seguito del contraddittorio innanzi al Giudice, le parti rappresentavano la volontà di addivenire ad un accordo e, dunque, parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e all'ordine di protezione e venivano esposte, a mezzo dei procuratori, le condizioni di separazione.
Pertanto, il Giudice riuniva il sub-fascicolo al procedimento principale e riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
03.11.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
23.03.2017 in NO (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi dei figli minori, e come Parte_2 CP_2
sopra generalizzati, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nella fase presidenziale:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
3. Collocamento degli stessi presso la madre cui va assegnata la casa coniugale;
4. Mantenimento del padre in favore dei figli minori di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 a figlio) da corrispondersi entro il 5 del mese tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente del Tribunale di Nola opportunamente documentate a partire dal mese di dicembre 2025, assegno unico al 100% alla madre;
5. Diritto di visita paterno da svolgersi, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario minimo di frequentazione: due pomeriggi a settimana ( indicativamente martedì e giovedì) dalle ore
18.00 dopo il doposcuola alle ore 20.00 ;- weekend alternati il sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00
e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 senza pernotta in attesa che il resistente trovi una adeguata sistemazione al fine di poter far stare con sé per la notte i minori;
24,25, 26 e 31 dicembre- 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì in Albis in modo alternato tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale, 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno”.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NAPOLI il 14.04.1992 e nato a [...] il [...], che CP_1
hanno contratto matrimonio il giorno 23.03.2017 in NO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 4, Parte I, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda. d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca