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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 15/12/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
nelle persone dei Sigg.ri:
NI RO LAMORGESE Presidente
NI SCARPA Consigliere di Cassazione
Stefano OLIVA Consigliere di Cassazione rel.
Giorgio MANCA Consigliere di Stato
UA GIARDINA Esperto tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di appello, iscritta al n. 218 del Ruolo
Generale dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende appellante
contro 2
(C.F. e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati Controparte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Rocco Cannizzo appellati
Avverso la sentenza n. 1177/24 del Tribunale regionale delle
Acque pubbliche per la Sicilia, pubblicata il 9 luglio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato
[...]
e convenivano in giudizio davanti CP_1 Controparte_2
al Tribunale regionale delle Acque pubbliche della Sicilia,
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia premettendo di essere proprietari di alcuni terreni siti nel territorio del Comune di Scordia, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del torrente
“Ippolito”, verificatesi nei giorni 18-19 ottobre 2018, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva l'Autorità di Bacino contestando le avverse domande ed invocandone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, il la decideva con la sentenza impugnata, n. Pt_2
1177/2024, con la quale riconosceva la responsabilità
dell'Autorità di Bacino per i danni subiti dai ricorrenti e la 3
condannava al risarcimento di € 17.740,00 nonché alle spese del grado di giudizio e di C.T.U.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia presso la
, affidandosi ad un unico Controparte_3
motivo, con il quale ha denunciato la violazione degli artt.
2051 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'evento dannoso avrebbe avuto natura eccezionale e imprevedibile.
Hanno resistito all'appello e Controparte_1 CP_2
, invocandone il rigetto, con conferma della pronuncial di
[...]
prime cure.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, sulla base degli accertamenti condotti dal C.T.U., nel caso di specie fosse stata “… accertata la sussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni e l'omissione da parte della convenuta
Autorità regionale, della esecuzione di opere volte al contrasto dei descritti fenomeni al fine di difendere detti fondi dalle rovinose conseguenze sui terreni limitrofi alla fascia
spondale “e tanto ancorché sia peraltro rimasto accertato che le precipitazioni dell'indicato periodo in cui si sono verificati i 4
lamentati sinistri sono state di rilevanza straordinaria, determinando deflussi tali da arrecare i descritti danni”. I rovinosi effetti della piena si sono manifestati nell'imponente forza erosiva esercitata sulle sponde del fiume non protette da adeguate arginature e nel conseguente straripamento
delle acque, che hanno invaso l'intera superficie del fondo dei ricorrenti, oltre che i circostanti campi in destra idraulica del corso d'acqua” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Il T.R.A.P. ha poi evidenziato che “In base alle dinamiche legate ai flussi delle acque di esondazione, anche sulla scorta
dell'eseguito studio idrologico e idraulico, si è accertato che i fenomeni erosivi di sponda, che ne hanno modificato il profilo, hanno interessato il fondo degli attori asportando terreno vegetale e superfici utili destinate alla coltivazione, con conseguente compromissione irreversibile delle piantagioni ivi insistenti, travolte, abbattute e trascinate via
dalla corrente. Tali superfici avulse dalla proprietà fondiaria vanno considerate come irreversibilmente trasformate e facenti ormai parte del sistema idrico fluviale. Anche le parti restanti del fondo dei ricorrenti sono state interessate dal sinistro, percorse dalla piena e rimaste a lungo allagate.
L'evento, secondo l'analisi dei consulenti, avrebbe avuto
caratteristica di evento “eccezionale”, i cui effetti sono stati amplificati per via della carente manutenzione dell'alveo da 5
parte dell'Amministrazione convenuta, in ragione del fatto che la natura “eccezionale” di un evento non si ragguaglia alla ricorrenza statistica delle esondazioni ma, piuttosto, va accertata tenendo conto dei dati storici delle piogge impiegati per condurre una valutazione statistico-probabilistica
dell'evento meteorico esaminato, rapportata alla caratteristica “idraulica” del corso d'acqua in argomento, se inadeguata a far defluire portate di piena generate da eventi meteorici anche di minore rilevanza rispetto a quello avvenuto nell'ottobre 2018 ed oggetto del presente ricorso”
(cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza di prime cure).
Il T.R.A.P. ha dunque considerato che la natura eccezionale o meno dell'evento va apprezzata anche tenendo conto dei cambiamenti climatici verificatisi negli ultimi anni, che impongono un maggior rigore nella valutazione della prevedibilità di una pioggia a carattere alluvionale, non potendosi più considerare eventi imprevedibili fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti. Sul punto, il primo giudice ha richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un
"forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare –in relazione 6
alla peculiarità del fenomeno– non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia” (Cass. n.
30521 del 22/11/2019)” (cfr. pag. 11 della sentenza) ed ha quindi interpretato le risultanze delle indagini peritali alla luce del criterio suindicato, ritenendo che le cause dell'evento dannoso oggetto di causa siano da ricondurre innanzitutto all'omessa corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del corso d'acqua da parte della P.A. deputata alla sua custodia e controllo.
Il ragionamento del giudice di prime cure va condiviso, poiché il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020; Cass.
26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in definitiva, tenuto conto del dissesto idrologico del nostro Paese, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle 7
precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16, Cass. 18877/2015 e di recente Cass. 5737/2023). Di talché, nel caso di specie,
ove si è acclarato che un'attenta e accurata manutenzione dell'alveo e degli argini del torrente esondato e una migliore pianificazione delle opere idrauliche sopra indicate avrebbero indubbiamente consentito il recupero della sua capacità di deflusso, va esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, che solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità dell'autorità amministrativa competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino (alla quale sono state, dall'art. 3 L.R. n. 8 dell'8.5.2018, trasferite le competenze in materia di
“manutenzione dei corpi idrici” e di gestione del patrimonio idrico nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ). Rientra nell'ambito delle Pt_1
funzioni trasferite all'Autorità di Bacino, dunque,
l'assicurazione della corretta manutenzione degli argini e dei letti dei corsi d'acqua, la loro pulizia, ed in genere il compimento di ogni opera di verifica, controllo e prevenzione idonea ad assicurare il regolare deflusso delle acque.
Le suindicate considerazioni non sono superate dal motivo di 8
appello, con il quale l'Autorità di Bacino sostiene che l'evento avrebbe avuto carattere eccezionale, senza tuttavia confrontarsi con il convincente ragionamento del primo giudice, secondo cui l'evento meteorico anche dotato di connotati di particolare gravosità deve essere ritenuto prevedibile, alla luce del cambiamento climatico verificatosi negli ultimi anni, con conseguente onere per il soggetto incaricato di custodire il corso d'acqua di svolgere tempestivamente ed efficacemente tutti gli interventi di manutenzione e cura dello stesso finalizzati a prevenire il possibile verificarsi di eventi alluvionali. Sotto questo profilo, la mancanza di manutenzione dell'alveo del corso d'acqua, accertata dalla C.T.U. esperita in prime cure e sostanzialmente rimasta non contestata da parte appellante, spiega effetto decisivo a livello causale, e dunque giustifica la condanna dell'odierna appellante al risarcimento del pregiudizio cagionato dall'evento dannoso.
Non si configura neppure il vizio di violazione dell'art. 115
c.p.c., lamentato dalla parte appellante, poiché, sul punto, va evidenziato che esso si configura soltanto quando il giudice “… in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della
decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il 9
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio)“ e non anche quando “… egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 –
01). Nel caso di specie, il giudice di prima istanza è rimasto nei limiti valutativi previsti dal vigente codice di rito, in quanto si è limitato a condurre uno scrutinio complessivo delle risultanze istruttorie, pervenendo ad una decisione che risulta sostenuta da motivazione adeguata e convincente, che questo TSAP condivide, la quale risulta pienamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar conto dell'iter logico argomentativo seguito dal Pt_2
Da quanto precede deriva la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. 10
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avverso la sentenza del per la n. 1177/24, con atto Pt_2 Pt_1
notificato a e , Controparte_1 Controparte_2
confermando la decisione di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 1 15, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, il 10 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
NI RO OR
IL RELATORE Stefano Oliva