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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 985/2022 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Buscemi. Parte_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1 in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Trapani in data 9/3/2021 Parte_1
, premesso di essere ingegnere dipendente dell' con
[...] Parte_2 il profilo professionale di "Istruttore direttivo – cat. C1", deduceva che a decorrere dal 2014 aveva svolto mansioni sussumibili nella categoria D (funzionario direttivo) di cui alla classificazione del personale regionale del Comparto. Chiedeva condannarsi l'amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto il profilo professionale di funzionario direttivo categoria D e quanto invece percepito in relazione al profilo professionale di formale inquadramento;
aggiungendo, inoltre, di aver ricoperto l'incarico di Responsabile Impianto IG, coincidente con una posizione organizzativa professionale ex art. 27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del CCRL 2016-2018, chiedeva ha altresì chiesto la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista dalle suddette norme;
aveva , ancora, allegato che, nell'assolvimento dei suddetti incarichi, aveva l'obbligo di assicurare la reperibilità h24 onde chiedeva condannarsi l'ente resistente al pagamento, con la medesima decorrenza, dell'indennità di reperibilità prevista dal CCRL, per tutti giorni dell'anno. Con sentenza n. 170/2022 dell'8/4/2022 il Tribunale, previamente dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana, ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni sussumibili nella categoria D soltanto per il periodo in cui il aveva cumulato più incarichi di Parte_1 responsabilità - incarico di Ingegnere responsabile della sicurezza e delle opere dell'esercizio dell'impianto della conferito D.D.S. n. 1431 del 08/09/2015 , CP_2 dal 08/09/2015 a tutt'oggi; incarico di Ingegnere responsabile della sicurezza e delle opere dell'esercizio dell'impianto della IG Poma conferito con D.D.S. n.41 del 15/01/2019 , dal 15/01/2019 al 31/10/2019 - integranti l'espletamento dei relativi compiti istituzionali. Con riferimento alla porzione di domanda accolta, rinvenendo nell'art. 52, 5°co. D. Lgs. n.
165/2001 la fonte del diritto alle chieste differenze retributive, ha osservato che gli incarichi in parola avevano comportato lo svolgimento in misura prevalente di mansioni caratterizzate da “elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili” mentre rispetto al periodo non coperto dal cumulo dei due incarichi - dall'8/9/2015 al 15/01/2019 - doveva ritenersi carente il requisito della prevalenza delle mansioni superiori. Quanto al restante periodo – parte del quale comunque investito dall'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Assessorato – riteneva che l'allegazione del ricorrente di essere stato nominato quale Responsabile dell'impianto IG CE dal 3.11.2014 al 18.12.2018 e Responsabile della dal 3.11.2014 ad oggi, è rimasta priva di riscontro CP_2 probatorio, sia per assenza degli atti di nomina nella documentazione in atti, sia per inammissibilità della prova orale, articolata in modo generico e valutativo. Ha, poi, rigettato la domanda di indennità di posizione in quanto l'amministrazione resistente non aveva mai costituito la posizione organizzativa invocata dal ricorrente, determinazione, questa, rimessa alla sua discrezionalità, dalla quale soltanto poteva scaturire il diritto al trattamento retributivo accessorio rivendicato;
né potevasi riconoscere l'indennità di reperibilità, scattando il relativo diritto, in accordo con l'articolo 44 del CCRL, soltanto allorché l'amministrazione avesse istituito un preciso obbligo di reperibilità “per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario”, non essendo dunque a ciò sufficiente che il lavoratore venisse per prassi contattato a qualsiasi ora del giorno e della notte, come dedotto in ricorso. Avverso tale sentenza hanno proposto appello in via principale il lavoratore e incidentalmente l' . Controparte_3
All'esito della espletata istruzione orale, all'udienza sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
******* L'appello del lavoratore censura la statuizione di primo grado per avere male inteso la portata della contestazione mossa dall' - siccome volta essenzialmente a CP_1 confutare la istituzione formale della figura professionale di responsabile di ma non CP_2
a negare lo svolgimento delle mansioni ascrivibili al ruolo medesimo – e per avere comunque disatteso la richiesta di prova testimoniale finalizzata a dimostrare lo svolgimento dei compiti propri di tale figura. Stigmatizza altresì l'avviso espresso dal G.L. laddove si era affermato che il ricorrente non aveva dato prova dello svolgimento in maniera prevalente delle mansioni superiori a fronte della difesa dell' appellato che nulla aveva dedotto in ordine allo CP_1 svolgimento di altre ordinarie mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza. Conclude pertanto , insistendo per il pagamento delle sole differenze salariali – esclusa la retribuzione di posizione e l'indennità di reperibilità - maturate a far data dal 14/7/2015 nei limiti della prescrizione quinquennale opposta Quanto all'appello dell' , esso censura l'accoglimento della domanda relativa CP_1 al riconoscimento dello svolgimento, da parte del di mansioni superiori ed al Parte_1 pagamento delle correlate differenze retributive. Lamenta anzitutto che il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la norma del terzo comma dell'art. 52 D. Lgs. 165/2001 (“si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”), omettendo di compiere il benché minimo accertamento in ordine alla prevalenza, qualitativa, quantitativa e temporale, dello svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, al fine della legittimazione a percepire il superiore trattamento retributivo. Soggiunge che “nessun incarico di responsabile di impianto poteva e può essere conferito in assenza della formalizzazione del profilo professionale in argomento”, essendo ancora in itinere il suo riconoscimento, come si evincerebbe anche dalle note n. 24055 del 28/05/2015 e n. 14176 del 01/04/2019; in ogni caso, anche le competenze e le attività più rilevanti connesse al ruolo relativo al responsabile di impianto, elencate nella nota prot. n. 26454 del 01/06/2011 del servizio 3 del Dipartimento Acqua e Rifiuti e nelle note del medesimo servizio prot. n. 24055 del 28/05/2015 e prot. n.14176 del 01/04/2019, che il Parte_1 assume di aver svolto, sarebbero state pienamente compatibili con le mansioni proprie del personale di cat. C (“lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
che svolge, altresì, attività istruttoria nel campo tecnico curando le rispettive procedure ed adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”), dal momento che i compiti allo stesso assegnati non sono caratterizzati da “contenuti altamente specialistico-professionali” e che si sostanziano in un' “attività di collaborazione con l'ingegnere responsabile nella gestione della diga”; in ogni caso, aggiunge, avuto riguardo alla pluralità di mansioni complessivamente svolte, non v'è prova che quelle ritenute dal Tribunale ascrivibili alla cat. D fossero state espletate con carattere di prevalenza sulle altre. Infine, sotto il profilo assertivo e probatorio, aggiunge che nessuna prova era stata fornita dal ricorrente circa l'effettivo contenuto delle mansioni indicate in ricorso ed, in particolare, sulle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento;
né era stato allegato, specificamente, lo svolgimento di quelle particolari mansioni che il giudicante aveva ricondotto alla categoria D, non essendo sufficiente a fondare il giudizio presuntivo formulato dal Tribunale il mero richiamo alle citate note. Ciò posto, l'appello principale è fondato.
La documentazione prodotta in causa in uno alla prova testimoniale raccolta in grado di appello hanno dato atto del conferimento al con disposizione di servizio n. 42 Parte_1 del 30/10/2014 dell'incarico di “preposto della diga di CE”. Sebbene, dunque, il profilo giuridico di tale ruolo non avesse espressamente trovato ancora, all'epoca, una precisa enunciazione e collocazione in sede contrattuale - tant'è che tale formalizzazione, sotto il profilo sia giuridico che economico, risulta essere stata nel tempo sollecitata dalle parti interessate, in particolare dai dirigenti del settore -, deve nondimeno riconoscersi che un incarico di “preposto” sia stato comunque conferito al;
quali fossero poi i compiti e le connesse responsabilità che tale incarico Parte_1 comportava (e la cui enunciazione, proprio perché rinvenibile in precedenti ordini di servizio, non era necessario specificare all'atto della nomina), si desume necessariamente dall'elencazione fattane dai dirigenti del settore, con le note n. 26454 del 01/06/2011, n. 24055 del 28/05/2015 e n.14176 del 01/04/2019, sopra citate.
Ciò che, peraltro, rileva, al fine del riconoscimento del trattamento economico connesso ad un profilo superiore, non è certamente la sua previsione esplicita nell'ambito della classificazione del personale, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi delle mansioni assegnate e concretamente svolte dal lavoratore ed il loro raffronto, secondo il ben noto procedimento “trifasico”, con le categorie contrattuali di riferimento. Ciò posto, il , nel delineare il contenuto e le caratteristiche delle mansioni Parte_1 affidategli con l'incarico di “preposto” alla diga di CE, ha, da una parte, individuato le norme che specificano gli adempimenti posti a carico dell'amministrazione in ordine alla gestione di siffatti impianti (art. 6 e capo III del DPR n. 1363/1959), nonché quelle che, nel corso del tempo, ne avevano attribuito la responsabilità a diversi enti regionali, da ultimo all' , ed, al suo interno, con Controparte_3
D.P.R.S. n.12/2009, al Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti e, in particolare, al suo Servizio III° denominato "Gestione Infrastrutture per le Acque"; d'altra parte, ha aggiunto che, nel nominare i responsabili degli impianti di ciascuna diga, l'ente aveva attribuito a tali soggetti i compiti di cui alla normativa sopra citata, così come risultava confermato dalle note citate con le quali venivano delineati i compiti e le principali competenze ed attività connesse al ruolo;
vedasi in particolare la nota n. 26454 del 1.06.2011, nella quale essi vengono così descritti:
“-la pianificazione della gestione del personale presente in diga, quale: guardiani ed operai in genere e personale esterno di ditte specializzate;
- la programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
- la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
- la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della IG;
- l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del BA (afflussi, erogazioni, evaporazioni, perdite, etc.);
- la collaborazione con il Dirigente dell'Unità Organizzativa e con l'Ingegnere Responsabile in merito alla programmazione delle manutenzioni Ordinarie e Straordinarie;
- la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;
- la rappresentanza del Gestore in caso di assenza del Dirigente del Servizio o dell'Unità Operativa in occasione delle visite di Vigilanza dell'Ufficio Tecnico per le Dighe;
- la vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della IG ed opere annesse, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti anche nel rispetto del Foglio di CP_ Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione della;
- la verifica della corretta erogazione alle utenze nel rispetto dei quantitativi assentiti dal Servizio Regolazione delle Acque”. Trattasi di una elencazione di mansioni strettamente connesse al ruolo di responsabile o preposto all'impianto della diga delle quali la prova testimoniale espletata ha dato ampia contezza e che, dunque, non v'è motivo di ritenere non siano state compiutamente svolte anche dal proprio in virtù del conferimento dell'incarico summenzionato. Parte_1
Le note n. 24055 del 28/05/2015 e n. 14176 del 01/04/2019 completano la ricognizione delle mansioni svolte dai responsabili di impianti, addetti alle dighe regionali;
trattasi, la prima, di una sollecitazione mossa dal Dirigente del Servizio 3 al Dirigente generale affinché venisse sbloccato il riconoscimento formale della figura di “responsabile di impianto”, alla luce della molteplicità delle mansioni dagli stessi svolte nel corso degli anni, che puntualmente descrive;
con la seconda, i predetti Dirigenti, alla luce delle mansioni già indicate, avanzavano all' , perché se ne facesse portavoce in sede di CP_4
Commissione paritetica di cui al CCRL, una proposta di riconoscimento contrattuale della figura di responsabile di impianto ai preposti alle dighe. Con le stesse si dava atto che i preposti alle dighe avevano nel corso degli anni svolto anche i seguenti compiti:
“ - Incarico osservazioni idropluviometriche della stazione di misura ubicata presso la diga, data in consegna a noi con nota firmata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento;
- Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal personale interno;
- Responsabilità delle autovetture di servizio assegnate agli impianti di competenza;
ciò comporta una responsabilità sull'utilizzo dell'autovettura da parte di tutto il personale in servizio h24 presso gli impianti e la rendicontazione mensile dei km percorsi e dei consumi di carburante;
- Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti;
- Gestione totale delle presenze sul sistema Arki-web di tutto il personale presente in diga ovvero verifica della reale effettuazione dei turni preventivi, verifica delle indennità dei turnisti, caricamento sul sistema di tutte le richieste di congedi, permessi, timbrature omesse, riposi turnisti, etc .del personale turnista in servizio presso l'impianto di competenza;
- alcuni preposti eseguono in piena autonomia i rilievi topografici degli impianti di loro competenza, mentre altri collaborano con la squadra dei topografi del Servizio 3°;
- rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) e da questi vengono contattati anche oltre l'orario di lavoro;
- rappresentanza del Dipartimento nelle visite in IG di associazioni, gruppi, università e quant'altro;
- si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco;
- incaricati con nota prot.n.2889 del 25.01.2011, a firma congiunta del dirigente del Servizio 3° e del dirigente dell'Area Affari Generali, della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti”. Orbene, ritiene la Corte che debba accogliersi il motivo volto ad estendere il riconoscimento, già operato dal primo giudice per una limitata porzione temporale , delle mansioni sopra elencate e certamente riferibili all'incarico conferito al delle Parte_1 caratteristiche proprie dei lavoratori ascritti alla cat. D del CCRL del 2002/2005 (secondo il sistema di classificazione ivi delineato e confermato dall'art. 17 del CCRL 2016/2018). Appartengono infatti a tale categoria D “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale”. Appartengono invece alla cat. C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: - esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. L'elencazione delle mansioni attribuite ai responsabili (o preposti) dell'impianto delle dighe evidenzia, anzitutto, la necessità del possesso di conoscenze plurispecialistiche, sia di tipo tecnico (es: la programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione, …la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria… la vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro… la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della IG ed opere annesse…, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti…. la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della IG;
- l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del BA) che contabile, gestionale e direttivo (es.: la pianificazione della gestione del personale presente in diga…. Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti…. si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco… incaricati della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti)”. Non pare, invero, seriamente dubitabile che il coacervo di tali mansioni presenti indubbi caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio dei sistemi delle dighe, finalizzati alla sicurezza dell'impianto nel suo complesso ed al suo buon funzionamento, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da “elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al preposto in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento dell'impianto; tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione di un nei suoi più diversi aspetti gestionali; ne è conferma la CP_2 circostanza che il venne nominato preposto in sostituzione dell'ingegnere Pt_3 responsabile precedentemente nominato al quale venne assegnato il compito di un iniziale affiancamento del “per renderlo edotto delle problematiche della diga e del personale”, ciò Pt_3 lasciando intuire, con estrema chiarezza che, al termine di questo periodo di affiancamento, ogni responsabilità in ordine alla gestione della diga sarebbe stata rimessa esclusivamente al . Pt_3
Non mancano, inoltre, alle mansioni conferite ai preposti anche compiti di rappresentanza
(rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.)
… rappresentanza del Dipartimento nelle visite in di associazioni, gruppi, università e CP_2 quant'altro) anch'essi riferibili alla declaratoria contrattuale di cat. D (relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale). Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della previsione, tra i compiti assegni ai preposti, anche di mansioni astrattamente riferibili al profilo inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte (cfr Cass. n. 2969/2021): e non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti di gestione e direzione dell'impianto, oltre che ad essere svolti quotidianamente e richiedere maggiore attenzione e dedizione, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli di natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito. Per le considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata dovrà emettersi condanna dell' appellato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle differenze retributive nascenti dalle mansioni riconducibili alla cat. D del
[...]
CCRL dei dipendenti della Regione Siciliana espletate a partire dal 14 luglio 2015 fino alla data del deposito del ricorso di primo grado – in esse assorbite le competenze già riconosciute con il condannatorio di primo grado - oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Tenuto conto dell'esito solo parzialmente vittorioso della controversia , sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti in misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio, mentre la restante parte, liquidata come in dispositivo, va regolata secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 170/2022 emessa dal Tribunale di Trapani in data 8 aprile 2022, condanna l' appellato al CP_1 pagamento in favore di delle differenze retributive nascenti dalle Parte_1 mansioni riconducibili alla cat. D del CCRL dei dipendenti della Regione Siciliana espletate a partire dal 14 luglio 2015 fino alla data del ricorso di primo grado oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Compensa tra le parti in misura di 1/3 le spese dei due gradi del giudizio e condanna l' appellato, in persona dell' pro-tempore, al pagamento in favore del CP_1 CP_5 della restante parte che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.000,00 per Parte_1 il giudizio di primo grado ed € 3.000,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute . Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Palermo 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria