Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4629/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est.
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4629 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto e vertente tra
(c.f.: nata il [...] in [...] e, Parte_1 C.F._1
(c.f.: nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Maggio, presso il cui studio sito in Napoli (NA),
Centro Direzionale di Napoli, Is. G1, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 3 marzo 2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
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Con ricorso congiunto depositato il giorno 27 novembre 2024 e Parte_1 Parte_2
premettevano di: aver contratto matrimonio concordatario il 02.05.2007 in Giugliano in Campania
(Atto N. 42 parte 1 - anno 2007) dalla cui unione nascevano due figli, nata il [...] e Per_1
nato il [...], e che venuta meno l'affectio coniugalis le parti addivenivano, in via Per_2
consensuale, alla separazione, definita con decreto di omologa n. 7789/2014 del Tribunale di
Napoli Dott. Troise SS, RG. N. 6614/2014; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 3 marzo 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda di scioglimento del matrimonio ( e non cessazione degli effetti civili) è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Dr. Troise SS del Tribunale di Napoli, in data 23/09/2014, nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 7789/2014, e da quella data è
perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1) Accogliere e confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e descritti nel relativo decreto di omologa, sanciti per il diritto di visita dei minori, che integralmente e pedissequamente si riporta: “ i figli verranno affidati ad entrambi i genitori con l'impegno degli stessi ad educarli ed istruirli. I figli andranno a vivere con la madre ed abiteranno in
Giugliano in Campania in Vico Scafati, n. 16, in modo da consentire loro di continuare a
vivere nel quartiere abituale. Al padre è data la facoltà di averli con sé un week-end ogni
due settimane, dal venerdì alla domenica, ed un giorno la settimana da stabilire preventivamente con la moglie, fino alla mattina del giorno seguente. Qualora nei giorni o
nei periodi ut sopra indicati uno dei due coniugi è fuori per lavoro, o altri impegni, il giorno di visita e/o weekend potranno essere spostati, compatibilmente con le esigenze dei
coniugi. In caso di malattia dei figli duranti i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previ accordo con il coniuge. Il padre continuerà, pagina 2 di 4 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e previo accordo con la madre, a prelevare i figli da solo. Nei giorni stabiliti per la visita del padre quest'ultimo preleverà i figli presso la casa materna e compatibilmente con i reciproci impegni. Nell'ipotesi della impossibilità della presenza di ciascun genitore, i figli potranno essere prelevati dai nonni (materni o paterni) dagli zii (materni o paterni) o da altre persone di fiducia dei genitori. I figli
trascorreranno con il padre una settimana nel periodo natalizio, da concordare con la moglie. I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dai figli alternandosi con uno dei genitori, ovvero la Vigilia con uno e la festività con l'altro. I coniugi potranno sempre comunicare telefonicamente con i figli e far loro visita, previo accordo con il coniuge. I
coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e i rispettivi nonni. I coniugi hanno sempre l'obbligo di comunicare il loro recapito mettendo sempre a conoscenza di eventuali spostamenti quando hanno con sé i figli. Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute della prole verrà presa di comune accordo”.
2) Relativamente al mantenimento dei figli minori, il sig. si obbliga a Parte_2
corrispondere la cifra pari ad euro 600,00 ovvero 300,00 ciascuno, per il mantenimento dei due figli minori, e . Detta somma sarà corrisposta entro e non oltre il Per_1 Per_2
giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta ad automatica rivalutazione annuale, in base alle variazioni dell'indice Istat;
3) In merito al mantenimento di euro 150,00, dovuto alla sig.ra essendo Parte_1
autosufficiente, dichiara di rinunciargli;
4) Il sig. è proprietario di un immobile sito in Pomigliano D'Arco, in via Parte_2
Cosenza, n. 6, dove risiede, e si dichiara autosufficiente;
5) Tutte le spese straordinarie relative alla necessità sanitarie, scolastiche o altro dei figli saranno decise di comune accordo e ripartite in ragione del 50% tra i coniugi;
6) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente in ordine a decisioni da prendersi di particolare rilevanza relativamente all'istruzione, all'educazione e alla crescita dei loro
figli minori;
7) I ricorrenti si concedono, reciprocamente, fin d'ora, l'autorizzazione al rilascio del passaporto, ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze, esonerando sin da ora da ogni responsabilità le competenti Autorità di P.S.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole il tribunale li recepisce integralmente. pagina 3 di 4 Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania (NA) da
(c.f.: nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(Na) e, (c.f.: nato il [...] in Parte_2 C.F._2
NAPOLI, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano di Campania (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N.
42 parte 1 - anno 2007) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 7 marzo 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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