Articolo 1 della Legge 29 maggio 1967, n. 380
Articolo 2
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29 giugno 1967
Art. 1.
Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell' articolo 8 della legge 10 giugno 1964, numero 447 , che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260 .
Entrata in vigore il 29 giugno 1967