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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.11.2024, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( , nato a [...] l'[...], rappresentati e difesi dall'avv. GIULIVI Pt_2 C.F._2
MARIA LADY BARBARA e dall'avv. MAZZA ANNAMARIA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
attori contro
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._6
MORANDI FRANCESCA ROMANA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuti
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni delle parti
1 Per e : “- In via preliminare: accertare la simulazione relativa dell'atto Parte_1 Parte_2 di costituzione di vitalizio alimentare n. 51409 Rep – 19155 Racc del 12.10.2012, stipulato dinnanzi al Notaio
Dott. , meglio descritto in narrativa, in quanto dissimulante una donazione;
Persona_1
- In via principale e nel merito: accertata la simulazione relativa del predetto atto, accertare e dichiarare
l'avvenuta lesione della quota di legittima degli attori, determinarsi la quota disponibile e riservata agli attori legittimari con riferimento all'immobile identificato al NCEU al foglio 6, mappale 3732 sub. 704 di cui all'atto di costituzione di vitalizio del 12.10.2012; disporsi per l'effetto la riduzione della predetta donazione ex art.
560 cod. civ. in favore degli attori, eredi legittimi del de cuius, ai fini della reintegrazione nella loro quota di legittima pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi € 45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 [...]
, in via tra loro solidale ed in favore degli attori alla restituzione della somma sopra determinata e CP_2 lesiva della quota disponibile a loro riservata;
nel caso di accoglimento delle domande che precedono, salva la preventiva escussione del patrimonio dei donatari e , condannare i terzi Controparte_1 Controparte_2 acquirenti e alla restituzione dell'immobile alla massa ereditaria, ovvero al CP_3 Controparte_4 versamento della quota di legittima spettante agli attori pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi €
45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
- sempre in via principale e nel merito: accertare che i conti correnti n. 3812 e 3816 sono stati alimentati solo ed esclusivamente con le pensioni e con gli investimenti in dei coniugi ed CP_5 Persona_2 Per_3
; conseguentemente accertare e dichiarare la fittizietà della cointestazione del conto corrente n. 3816 in
[...] capo a;
Controparte_1
- sempre in via principale e di merito: accertare l'illegittimità di tutte le operazioni bancarie eseguite da
[...]
ed in particolare tutti i prelievi in contanti, i giroconti ed assegni risultanti dai conti correnti nel suo CP_1 interesse e/o nell'interesse dei propri familiari per l'importo complessivo di € 108.437,00; accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione di intestazione del contratto di concessione cimiteriale relativa alla
Cappella n. 47 sita nel Comune di Osio Sotto, come richiesta ed ottenuta da in data 5.12.2016 Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare la lesione della quota ereditaria spettante agli attori Parte_1
e e condannare alla restituzione agli stessi della loro quota ereditaria nella Parte_2 Controparte_1 misura di ½ e pari ad € 62.309,16 (saldo iniziale conto corrente 3812 € 6.851,95 + accrediti di competenza di
e € 162.093,33 – prelievi di competenza di ed € Persona_2 Persona_3 Persona_2 Persona_3
56.826,96, + diritto di concessione cappella cimiteriale € 12.500,00), o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al
15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”;
Per , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità' della domanda di riduzione
[...]
2 avanzata dagli attori, in quanto chiesta in violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo offerto alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima e comunque rigettarla perché' priva dei presupposti di legge;
in via principale e di merito: rigettare le domande attore in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare valido ed efficacie il vitalizio assistenziale n. 51409 Rep. e n. 19155 Racc. del 12.10.2012 redatto dal Notaio;
Persona_1 sempre in via principale: rigettare la domanda di riduzione perché' priva dei presupposti ed in quanto nessuna quota di legittima è stata violata in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di simulazione di donazione avvenuta con il vitalizio alimentare n. 51409 Rep. E n. 19155 Racc del 12.10.2012 redatto dal Notaio con conseguente azione di riduzione della stessa, rigettare comunque la Persona_1 domanda di riduzione avanzata dagli attori in quanto comunque nessuna quota di legittima è stata violata;
in via ulteriormente subordinata e quale eccezione riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'ammontare delle spese sostenute dagli attori nella misura documentata e per effetto ordinare le debite compensazioni tra quanto dovuto agli attori e quanto dovuto ai convenuti e condannarli per la restante differenza;
in ogni caso: spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo generale in data 16.02.2023, e citavano in Parte_3 Parte_2 giudizio , e per sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 seguenti conclusioni: “- In via preliminare: accertare la simulazione relativa dell'atto di costituzione di vitalizio alimentare n. 51409 Rep – 19155 Racc del 12.10.2012, stipulato dinnanzi al Notaio Dott. , Persona_1 meglio descritto in narrativa, in quanto dissimulante una donazione;
- In via principale e nel merito: accertata la simulazione relativa del predetto atto, accertare e dichiarare
l'avvenuta lesione della quota di legittima degli attori, determinarsi la quota disponibile e riservata agli attori legittimari con riferimento all'immobile identificato al NCEU al foglio 6, mappale 3732 sub. 704 di cui all'atto di costituzione di vitalizio del 12.10.2012; disporsi per l'effetto la riduzione della predetta donazione ex art.
560 cod. civ. in favore degli attori, eredi legittimi del de cuius, ai fini della reintegrazione nella loro quota di legittima pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi € 45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 [...]
, in via tra loro solidale ed in favore degli attori alla restituzione della somma sopra determinata e CP_2 lesiva della quota disponibile a loro riservata;
nel caso di accoglimento delle domande che precedono, salva la preventiva escussione del patrimonio dei donatari e , condannare i terzi Controparte_1 Controparte_2 acquirenti e alla restituzione dell'immobile alla massa ereditaria, ovvero al CP_3 Controparte_4 versamento della quota di legittima spettante agli attori pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi €
45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
3 - sempre in via principale e nel merito: accertare che i conti correnti n. 3812 e 3816 sono stati alimentati solo ed esclusivamente con le pensioni e con gli investimenti in dei coniugi ed CP_5 Persona_2 Per_3
; conseguentemente accertare e dichiarare la fittizietà della cointestazione del conto corrente n. 3816 in
[...] capo a;
Controparte_1
- sempre in via principale e di merito: accertare l'illegittimità di tutte le operazioni bancarie eseguite da
[...]
ed in particolare tutti i prelievi in contanti, i giroconti ed assegni risultanti dai conti correnti nel suo CP_1 interesse e/o nell'interesse dei propri familiari per l'importo complessivo di € 108.437,00; accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione di intestazione del contratto di concessione cimiteriale relativa alla
Cappella n. 47 sita nel Comune di Osio Sotto, come richiesta ed ottenuta da in data 5.12.2016 Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare la lesione della quota ereditaria spettante agli attori Parte_1
e e condannare alla restituzione agli stessi della loro quota ereditaria nella Parte_2 Controparte_1 misura di ½ e pari ad € 62.309,16 (saldo iniziale conto corrente 3812 € 6.851,95 + accrediti di competenza di
e € 162.093,33 – prelievi di competenza di ed € Persona_2 Persona_3 Persona_2 Persona_3
56.826,96, + diritto di concessione cappella cimiteriale € 12.500,00), o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al saldo”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione, e esponevano: Parte_1 Parte_2
- che erano figli di , deceduto in data 20.05.2012, premorto al padre (nonno degli attori) Persona_4
, il quale, a sua volta, decedeva il 3.06.2016; Persona_2
- che alla morte di succedevano ex lege, la figlia e, per rappresentazione, i Persona_2 Controparte_1 nipoti e;
Parte_1 Parte_2
- che coniugato con (deceduta in data 5.04.2014), svolgeva l'attività di Persona_2 Persona_3 ambulante ed era sempre stato economicamente indipendente;
- che, al termine della propria attività lavorativa, percepiva una cospicua pensione (pari a Persona_2 circa euro 1.300,00 al mese, cui si aggiungeva, dal mese di agosto del 2013, l'indennità di accompagnamento per circa euro 500,00 al mese);
- che anche era pensionata, con diritto a una pensione pari a circa euro 500,0 al mese, cui si Persona_3 aggiungeva l'indennità di accompagnamento, in modo da percepire dall'Inps l'importo complessivo di circa euro 1.000,00 al mese;
- che era proprietario di diversi beni immobili siti nel comune di Osio Sotto, segnatamente: Persona_2
i. il 22.01.2961, acquistava in Osio Sotto il terreno di cui al mappale n. 17/c di 523 mq;
Persona_2
ii. tra il 1972 e il 1980, sul predetto mappale, realizzava una “casetta di civile abitazione” Persona_2 costituita da n. 3 appartamenti (uno dei quali adibito ad abitazione coniugale), e da n. 3 autorimesse;
iii. in data 20.09.1983, con atto di donazione, , riservandosi l'usufrutto e, dopo di sé, in Persona_2 favore della moglie, donava a , per il valore di lire 25.000.000,00, a Osio Sotto “nella casa di via Persona_4
Dante, 9, la nuda proprietà dell'appartamento al 2 piano di tre vani e servizi, con annesso magazzino in piano
4 terra ed una autorimessa anche in piano terra, il tutto oggetto di variazione di cui alle schede n. 39368 e 39367 registrate l'8 luglio 1983 ai n. 5689 e 5690”; iv. con il medesimo atto del 20.09.1983, donava a , per il valore di lire Persona_2 Controparte_1
25.000.000,00, a Osio Sotto “nella casa di via Dante n. 9, la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano composto da tre vani e servizi e magazzino in piano interrato, il tutto come risultante dalle schede planimetriche
n. 397366 e 397370 registrate al N.C.E.U. l'8.7.1983 ai n. 5688 e 5691”;
- che e erano titolari del conto corrente n. 3812 acceso in data 4.10.1979 (estinto Persona_2 Persona_3 ad aprile del 2014 a seguito del decesso di presso la Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Osio Persona_3
Sotto, sul quale confluivano mensilmente tutti gli emolumenti erogati dall'Inps a titolo di pensioni;
- che e erano titolari, altresì, del conto deposito amministrato titoli n. 70565, Persona_2 Persona_3 collegato al conto corrente n. 3812, sul quale erano stati investiti i loro risparmi in fondi comuni CP_5 titoli che venivano venduti in data 28.12.2011, 13.6.2012 e 13.9.2012 e accreditati sul conto corrente n. 3812 rispettivamente il 2.1.2012 per € 4.994,00, il 18.6.2012 per € 2.991,20 e il 18.9.2012 per € 7.725,90, per una somma complessiva di € 15.711,10;
- che, prima del 2011, e avevano delegato ad operare sui conti Persona_2 Persona_3 Persona_4 correnti sopra indicati;
- che, in data 18.05.2011, e rilasciavano delega ad operare sul conto corrente Persona_2 Persona_3 anche ad , e ciò in quanto, nel 2011, veniva diagnosticato a un cancro polmonare Controparte_1 Parte_4 di natura maligna;
- che, dal 20.05.2012, data del decesso di , l'unica delegata ad operare sul conto corrente era Persona_4
, oltre ad e Controparte_1 Persona_2 Persona_3
- che, in data 12.10.2012, quando aveva raggiunto l'età di 90 anni ed era affetto dal morbo di Persona_2
Parkinson, lo stesso concludeva insieme ad e (coniuge di ) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 un contratto di vitalizio alimentare;
- che il compenso di euro 3.900,00 per il notaio veniva pagato con l'assegno circolare n. 8200172378-08 del 12.10.2012, tratto sul conto corrente di , e ciò nonostante nell'atto di vitalizio alimentare fosse Persona_2 stato previsto che “le tasse e spese di quest'atto e conseguenti vengono assunte dai signori Controparte_2 ed ”; Controparte_1
- che, il 5.04.2014, decedeva e il conto corrente n. 3812 veniva estinto;
Persona_3
- che, nel mese di giugno 2014, veniva pertanto acceso il conto corrente n. 3816, intestato ad Persona_2 ed , sul quale confluivano le somme depositate sul conto corrente n. 3812; Controparte_1
- che, in data 9.07.2015, rilasciava ad procura speciale al fine di vendere Persona_2 Controparte_1
l'immobile oggetto dell'atto di costituzione di vitalizio alimentare;
in tale occasione, il notaio rogante, si recava personalmente presso la RSA Universiis di Dalmine dove, dal mese di marzo 2015, era ricoverato , Persona_2 affetto da morbo di Parkinson con grave decadimento cognitivo;
- che, in data 3.06.2016, decedeva;
Persona_2
5 - che, in data 9.09.2016, e divenuti pieni proprietari dell'immobile sito Controparte_1 Controparte_2 in Osio Sotto (e delle relative pertinenze) oggetto del contratto di vitalizio alimentare, per riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà a seguito del decesso di trasferivano al prezzo di euro 90.000,00 lo stesso Persona_2 bene immobile alla figlia e al di lei compagno i quali non erano in buonafede, CP_3 Controparte_4 in quanto consapevoli che l'acquisto avrebbe leso la posizione degli attori;
- che il pagamento del prezzo di euro 90.000,00 (inferiore al valore di mercato), avveniva con le seguenti modalità: - con bonifico bancario di euro 10.000,00 in data 18.01.2016 (e cioè 8 mesi prima del trasferimento del 9.09.2016, quando il de cuius era ancora in vita); - con n. 4 bonifici di euro 400,00 ciascuno, per complessivi euro 1.600,00, in data 17.02.2016, 24.03.2016, 19.04.2016 e 15.06.2016; - con assegno circolare non trasferibile di euro 78.400,00 del 9.09.2016;
- che, subito dopo il decesso di e in data 25.07.2016, Persona_2 CP_3 Controparte_4 ristrutturavano il predetto appartamento e denunciavano presso il N.C.E.U. la “diversa distribuzione degli spazi interni”;
- che, nella dichiarazione di successione del 25.05.2017, redatta da , veniva indicato che Controparte_1
l'attivo ereditario era formato dai beni immobili sub. 708, sub. 709 e sub. 710;
- che gli attori, a titolo di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della pensione intestata ad _2
, percepivano euro 187,66 ciascuno;
[...]
- che, in data 23.12.2019, gli attori percepivano, a titolo di rimborso Irpef per l'anno 2015, la somma di euro 1.334,32 ciascuno e per il rimborso Irpef 2016 la somma di euro 382,50 ciascuno;
- che gli attori successivamente apprendevano che l'atto costitutivo di vitalizio alimentare del 12.10.2012
e il trasferimento immobiliare del 9.09.2016 erano stati loro taciuti;
- che, a seguito degli accertamenti bancari eseguiti presso l'istituto di credito dove il de cuius intratteneva i rapporti di conto corrente, gli attori prendevano atto di come (unica delegata dal 20.05.2012), Controparte_1 alla morte di , avesse completamente azzerato il conto corrente;
Persona_2
- che gli attori prendevano pertanto atto di essere stati completamente esclusi dall'asse ereditario;
- che risultava, inoltre, un diritto di concessione del 7.12.2010 in favore di sulla cappella Persona_2 cimiteriale di Osio Sotto per un valore di euro 12.500,00, diritto volturato in favore di nel mese Controparte_1 di dicembre del 2016.
Con comparsa di risposta del 9.06.2023, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e i quali domandavano il rigetto delle domande attoree. Controparte_3 Controparte_4
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 13.06.2023, il Giudice relatore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.10.2023, da celebrarsi in modalità
“cartolare”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17.10.2023, il Giudice relatore accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori, riservando all'esito dell'acquisizione della documentazione indicata, la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 27.02.2024 da celebrarsi in modalità “cartolare”.
6 Con decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2024 del 24.01.2024, veniva disposta la sostituzione del Giudice relatore, e la causa veniva così assegnata alla dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
Con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del 7.03.2024, il Giudice relatore si pronunciava sulle istanze istruttorie, rinviando la causa per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 28.05.2024.
All'udienza del 28.05.2024, davanti al Giudice relatore, veniva escusso il teste, signora sui Testimone_1 capitoli ammessi;
con riservata ordinanza pronunciata in pari data, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione in quanto risultava preliminarmente necessario risolvere una serie di questioni logicamente e giuridicamente presupposte rispetto alla domanda di divisione, sulle quali il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza, fissava, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
24.10.2024, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31.10.2024, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'atto di costituzione di vitalizio alimentare del 12.10.2012
Gli attori hanno dedotto che l'atto costitutivo del vitalizio alimentare del 12.10.2012 stipulato da Persona_2
e da una parte, ed e dall'altra parte, dissimulerebbe una Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 donazione.
In particolare, ad avviso degli attori, verrebbe in rilievo l'art. 1414, comma secondo, c.c., in forza del quale “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”, e ciò sarebbe esattamente quanto accaduto nel caso di specie, atteso che l'atto del 12.10.2012 era stato stipulato mediante atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni secondo quanto previsto dall'art. 782 c.c.
Gli attori hanno poi rilevato che il trasferimento sarebbe avvenuto a titolo gratuito e sarebbe presente anche l'elemento del depauperamento del donante, con il relativo arricchimento dei donatari. In proposito, gli attori hanno osservato che il trasferimento immobiliare sarebbe avvenuto a titolo gratuito, in quanto Controparte_1
e non avrebbero adempiuto le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto Controparte_2 costitutivo del vitalizio alimentare. In altri termini, a detta degli attori, e non Controparte_1 Controparte_2 avrebbero reso, nel caso concreto, alcuna prestazione latu sensu assistenziale in favore di e Persona_2 [...]
difettando lo stato di bisogno di questi ultimi ed essendo gli stessi economicamente indipendenti. Per_3
Gli attori hanno poi rilevato che, in ogni caso, mancherebbe l'alea, quale elemento causale tipico del contratto di vitalizio alimentare. Invero, gli attori hanno evidenziato che l'alea è requisito essenziale del contratto di vitalizio alimentare in quanto, al momento della stipulazione, le parti non possono conoscere quali saranno i reciproci benefici, perché questi verranno determinati in funzione della durata della vita del disponente- beneficiario. Ad avviso degli attori, tale elemento mancherebbe nel caso di specie in quanto, alla data della sottoscrizione del contratto, aveva già compiuto novant'anni ed era affetto dal Morbo di Persona_2
Parkinson, con grave decadimento cognitivo. Altro elemento rilevante, secondo la ricostruzione degli attori, sarebbe la rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c. Tutti gli elementi indicati hanno
7 portato gli attori a ritenere che l'atto costitutivo del vitalizio alimentare in questione sarebbe da ricondurre all'alveo del contratto di donazione. Gli attori hanno quindi domandato di accertare la simulazione relativa dell'atto di costituzione del vitalizio alimentare del 12.10.2012 e, di conseguenza, di ridurre ex artt. 560 ss. c.c. la donazione;
per l'effetto, gli attori hanno domandato di ordinare a e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, di restituire agli attori la somma lesiva della loro quota di riserva;
hanno chiesto altresì di essere autorizzati ad agire nei confronti di e per la restituzione dell'immobile oggetto CP_3 Controparte_4 del trasferimento, o, in alternativa, per ottenere l'equivalente in denaro.
Sul punto, i convenuti hanno osservato che e si sarebbero sempre presi cura Controparte_1 Controparte_2 di e in particolare, da quando si erano trasferiti nell'appartamento posto al primo Persona_2 Persona_3 piano, nel medesimo stabile in cui abitavano i coniugi (si tratta dell'appartamento che CP_6 _2
aveva donato a in data 20.09.1983). Precisamente, i convenuti hanno sostenuto che
[...] Controparte_1
e avrebbero sempre accudito e assistito i coniugi Controparte_1 Controparte_2 CP_6 provvedendo a ogni loro necessità, tenendo loro compagnia, facendo fronte a ogni incombenza domestica e portandoli anche in vacanza. Quando, poi, le condizioni di salute dei coniugi si erano aggravate CP_6
(soprattutto, a seguito della rottura del femore di , e avrebbero Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 iniziato ad occuparsi della coppia di anziani con maggiore intensità “lavandoli, occupandosi delle cure mediche di cui avevano bisogno, chiamando i medici per le necessarie visite domiciliari o l'ambulanza quando la signora Per_
aveva qualche crisi cardiaca”. Inoltre, i convenuti hanno dedotto che, proprio per far fronte all'aggravamento delle condizioni di salute di e avrebbero Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 deciso anche di assumere una badante che trascorresse il giorno e la notte insieme ai coniugi Sul CP_6 punto, i convenuti hanno rilevato che, in data 27.11.2011, avrebbero assunto, senza regolare contratto, la signora
, affinché la stessa abitasse insieme ai coniugi dal lunedì sino al sabato, dietro il pagamento Tes_1 CP_6 di un corrispettivo di euro 800,00 al mese, oltre a euro 50,00 per ogni domenica, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 al mese. Pertanto, a detta dei convenuti, dal mese di novembre 2011 sino al 15 gennaio 2015, le spese per la badante sarebbero state interamente sostenute dai coniugi per l'importo complessivo Persona_5 di euro 38.000,00.
Con riguardo all'attività di assistenza resa nei confronti dei coniugi i convenuti hanno dedotto CP_6 altresì di aver sostenuto le spese per il rifacimento del bagno per euro 932,50 e di essersi fatti carico anche delle spese per le cure mediche per complessivi euro 402,36, oltre alle visite domiciliari che pagavano direttamente in contanti. e hanno poi sostenuto di essersi accollati anche il pagamento di Controparte_1 Controparte_2 debiti dei coniugi per “Imu, Ici, consorzio bonifica Irpef” per l'importo complessivo di euro CP_6
4.768,75, di aver provveduto al pagamento di bollette luce e gas per complessivi euro 1.922,00, di aver pagato l'importo di euro 2.800,00 per la retta della RSA di , oltre alle spese funerarie per Persona_2 Persona_3 per euro 3.363,00 e per per euro 2.100,00, nonché di aver pagato il prezzo di acquisto per la Persona_2 carrozzina di per euro 300,00, per complessivi euro 16.589,34. A dimostrazione del fatto di essersi Persona_3 fatti carico delle spese necessarie per far fronte alle esigenze economiche di e i Persona_2 Persona_3 convenuti hanno dedotto di aver contratto due finanziamenti: il primo, per , di euro 17.820,00, Controparte_1
8 il secondo, per per euro 19.800,00 e che, in ogni caso, la pensione di e Controparte_2 Persona_2 [...] per un importo complessivo di euro 1.746,00 al mese (di cui, euro 1.270,00 per ed euro Per_3 Persona_2
468,00 per non sarebbe stata sufficiente, facendo peraltro presente che avrebbe Persona_3 Persona_2 sempre avuto la possibilità di gestire i propri conti correnti in autonomia. Con riguardo a quest'ultimo profilo,
i convenuti hanno dedotto che era solito prelevare somme di denaro che poi avrebbe impiego per Persona_2 giocare al lotto. Infine, i convenuti hanno osservato che e , nonostante abitassero Parte_1 Parte_2 nell'appartamento posto al secondo piano nel medesimo immobile, non si sarebbero mai presi cura dei coniugi
I convenuti hanno pertanto concluso che, dal momento che e CP_6 Controparte_1 Controparte_2 si sarebbero sempre presi cura dei coniugi l'alea del contratto di vitalizio alimentare sarebbe CP_6 pacifica, per il fatto che si sarebbe determinato a concludere tale contratto in segno di riconoscenza Persona_2 di quanto e stavano facendo per lui e per In altri termini, Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 secondo la tesi sostenuta dai convenuti, il vitalizio alimentare sarebbe l'“atto finale di riconoscimento di quanto Per_ fatto per lui [n.d.r. e per la moglie per tutta la vita da ” Persona_2 Persona_6 Controparte_2
e che, in definitiva, verrebbe in considerazione un “vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive”, vale a dire: da una parte, le prestazioni di assistenza poste a carico di e dall'altra Controparte_1 Controparte_2 parte, il trasferimento della nuda proprietà da parte di . Persona_2
Con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., gli attori hanno rilevato che non sarebbe corrispondente al vero che e si erano presi cura di e sin dal Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 Persona_3
1983, per il fatto che i coniugi non avevano mai avuto bisogno dell'assistenza morale e materiale CP_6 dei figli, posto che, piuttosto erano i coniugi ad aiutare i figli. Gli attori hanno poi osservato che CP_6
i finanziamenti menzionati dai convenuti erano stati stipulati nel 2020 e nel 2021, vale a dire circa 5-6 anni dopo il decesso del de cuius e che quindi non vi sarebbe alcuna correlazione tra la pretesa attività di assistenza in favore del de cuius e i predetti finanziamenti. Gli attori hanno rilevato che, in ogni caso, la linea difensiva dei convenuti sarebbe contradditoria, in quanto, da una parte, hanno sostenuto che il vitalizio alimentare sarebbe stato concretamente finalizzato al “riconoscimento di quanto fatto per lui [n.d.r. ] e per la moglie Persona_2 Per_
per tutta la vita” da e ammettendo in tal modo la causa liberale, Controparte_1 Controparte_2 dall'altra parte, hanno sostenuto trattarsi di un contratto a prestazioni corrispettive. In definitiva, gli attori hanno rilevato che i coniugi si sarebbero mantenuti autonomamente e che, per tale ragione, l'obbligo CP_6 assunto dai convenuti con il contratto di vitalizio alimentare di prestare assistenza morale e materiale in favore del de cuius e della moglie non avrebbe avuto alcun senso.
Con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., i convenuti hanno ribadito di essersi sempre presi cura di e sin da quando si erano trasferiti nell'appartamento donato a nel Persona_2 Persona_3 Controparte_1
1983, e ciò in quanto e avevano sempre avuto bisogno di assistenza morale e Persona_2 Persona_3 materiale. I convenuti hanno altresì rilevato che dai documenti prodotti emergerebbero chiaramente le spese sostenute personalmente da e per un totale di euro 55.679,84. Controparte_1 Controparte_2
La domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di vitalizio alimentare formulata dagli attori
è fondata.
9 Dagli atti di causa, risulta che, in data 12.10.2012, dinnanzi al Notaio dott. , alla presenza di Persona_1 due testimoni, signore e “riservando a proprio favore e, dopo di sé, a Testimone_2 Tes_3 Persona_2 favore della moglie che accetta, l'usufrutto generale vitalizio” cedeva ad Persona_3 Controparte_2 ed la nuda proprietà dei beni immobili di seguito indicati “in Comune di OSIO SOTTO nel Controparte_1 fabbricato sito in via Dante Alighieri n. 9:
-appartamento al piano terreno (…) foglio 6 – mappale: 3732 sub. 704 via Dante Alighieri n.9 piani SI-T categoria A/2 classe 1 vani 5,5 R.C.E. 482,89”. A titolo di corrispettivo per tale trasferimento immobiliare,
e assumevano l'obbligo di rendere “prestazioni alimentari in senso stretto, Controparte_1 Controparte_2 secondo quando sia necessario per la vita dei signori e avuto riguardo sia alla loro Persona_2 Persona_3 posizione sociale sia alle condizioni economiche degli obbligati alle prestazioni. Dette prestazioni alimentari comprendono alloggio, vitto, vestiario, medicinali e, in genere, quanto altro necessario ad una esistenza decorosa”, con la precisazione che “le parti contraenti dichiarano che con il presente atto hanno voluto stipulare un contratto aleatorio” (v. doc. 8, attori).
Orbene, con riguardo al contratto di vitalizio alimentare, giova premettere che la Corte di Cassazione ha recentemente confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti
a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi
- ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”, precisando altresì che “il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene,
a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, si configura come una sottospecie del vitalizio oneroso, caratterizzata da una accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato” e che dunque “l'alea che contraddistingue il contratto di mantenimento
(nel senso che, come si è detto, non è noto né certo al momento della sua conclusione quale sia l'entità del vantaggio e l'entità del rischio che ciascuna parte si assume) e', invero, essa stessa elemento di natura strettamente economica e perciò postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei” (v. Cassazione civile sez. II - 22/11/2023, n. 32439). Ne consegue che, nel contratto
10 di mantenimento con trasferimento immobiliare, quale quello concluso nel caso di specie, l'alea assume un ruolo essenziale, tale da connotare intrinsecamente l'elemento causale, alea che deve necessariamente investire la durata della vita del vitaliziato e l'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante. Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra il contratto di donazione e vitalizio alimentare, deve rilevarsi che “il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus” (v. Cassazione civile sez. II, 27/12/2023, n.36082).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di simulazione relativa formulata dagli attori sia fondata e che, pertanto, nel caso di specie, il vitalizio alimentare dissimuli una donazione. Ciò in quanto, del contratto di donazione, nel caso di specie, ricorrono sia i requisiti di forma, che i requisiti di sostanza.
Dal punto di vista formale, il vitalizio alimentare del 12.10.2012 risulta invero essere stato stipulato con la forma dell'atto pubblico, alla presenza di due testimoni, secondo quanto stabilito dall'art. 782 c.c. e dagli artt. 47 e 48 legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Dal punto di vista della sostanza del negozio, ritiene il Collegio che l'assenza dell'alea risulti per stessa ammissione dei convenuti, i quali, a dire il vero, hanno contraddittoriamente allegato sia che il vitalizio alimentare del 12.10.2012 costituirebbe “l'atto finale di riconoscimento di quanto fatto per lui e per la moglie Per_
per tutta la vita da e ES Alessandro”, sia che si tratterebbe di un “vero e proprio Controparte_1 contratto a prestazioni corrispettive di vitalizio oneroso ovvero di mantenimento”. In altri termini, la circostanza che i convenuti abbiano allegato, di fatto, sia la causa liberale, posto che lo scopo asseritamente perseguito dal de cuius di riconoscenza nei confronti di e non potrebbe che essere Controparte_1 Controparte_2 ricondotto allo schema della donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c., sia la causa del vitalizio oneroso, consente di escludere con certezza la sussistenza dell'alea nel caso concreto, che è elemento causale tipico del vitalizio alimentare. Invero, non soltanto la causa liberale è incompatibile con l'elemento dell'alea, ma anche l'affermazione dei convenuti per cui “l'onere previsto di erogare prestazioni alimentari e di quanto necessario per la vita di e a fronte della cessione della nuda proprietà dell'immobile non Persona_2 Persona_3 costituisce una causa di liberalità ma è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive di vitalizio oneroso” porta ad escludere la sussistenza dell'alea nel caso concreto. Ciò in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ciò che contraddistingue il contratto di vitalizio alimentare – quale è il contratto che viene in rilievo nel caso di specie – rispetto al vitalizio oneroso è, per l'appunto, un'accentuazione peculiare dell'elemento dell'alea, nel senso che, al tempo della stipulazione del contratto, deve sussistere una situazione di obiettiva incertezza sia rispetto alla durata della vita del vitaliziando, sia rispetto all'entità delle prestazioni assistenziali poste a carico del vitaliziante.
A tal riguardo, è significativo rilevare che i convenuti non hanno specificamente contestato le allegazioni attoree relative alle condizioni di salute e al decadimento cognitivo di cui era affetto al tempo della Persona_2
11 sottoscrizione del contratto, il quale, peraltro, alla data del 12.10.2012, risultava aver già compiuto il novantesimo anno di età. Ne consegue che deve ritenersi quale fatto non contestato che, già alla data di sottoscrizione del contratto di vitalizio alimentare, fosse in condizioni di salute precarie, con un Persona_2 grave decadimento cognitivo, anche in ragione del Morbo di Parkinson di cui era pacificamente affetto (v. doc.
21, attori), tali da far ritenere verosimile che lo stesso sarebbe deceduto da lì a pochi anni (come, di fatto, è avvenuto). Tale circostanza, unitamente al fatto che sarebbe deceduta appena un anno e mezzo Persona_3 dopo la sottoscrizione del contratto (aspetto sul quale, peraltro, i convenuti non hanno dedotto alcunché), porta il Collegio a ritenere dimostrata la macroscopica sproporzione tra il valore della nuda proprietà trasferita da
(per un valore dichiarato in contratto di euro 100.000,00) rispetto al minor valore delle prestazioni Persona_2 assistenziali assunte da e In altri termini, anche assumendo come parametro Controparte_1 Controparte_2 di riferimento il valore del compendio immobiliare indicato nel contratto, deve escludersi qualsivoglia proporzione tra l'entità economica delle prestazioni assistenziali (cui i convenuti si erano obbligati in forza del contratto di vitalizio alimentare del 12.10.2012) e il trasferimento immobiliare, e ciò in ragione della prevedibile durata dell'esecuzione della prestazione assistenziale in relazione all'aspettativa di vita del de cuius e della moglie secondo quanto sopra riportato.
Dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, a fronte dell'assenza di allegazioni specifiche da parte dei convenuti in argomento, tenuto conto della prevedibilità del decesso del de cuius e della moglie alla data di sottoscrizione del contratto e dell'insussistenza di particolari esigenze dei coniugi correlate alle CP_6 proprie condizioni di salute, deve escludersi la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il trasferimento immobiliare e l'obbligazione assistenziale, venendo pertanto a mancare, nel caso di specie, il requisito dell'alea.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover escludere, per tutti gli elementi sopra indicati, la sussistenza, alla data del 12.10.2012, di una situazione di obiettiva incertezza sia rispetto alla durata della vita di e Persona_2 [...]
sia rispetto alla entità delle obbligazioni assistenziali assunte in data 12.10.2012 da e Per_3 Controparte_1
Controparte_2
Orbene, esclusa la sussistenza dell'elemento causale tipico del vitalizio alimentare, occorre ora soffermarsi sulla possibilità di ravvisare, nel contratto stipulato dalle parti in data 12.10.2012, la causa liberale.
Sul punto, assume rilievo dirimente quanto dichiarato dai convenuti in sede di comparsa di risposta, i quali, per l'appunto, dopo aver affermato che e si erano sempre presi cura del de cuius Controparte_1 Controparte_2
e della moglie, hanno allegato che “riconoscendo ciò che stavano facendo per lui e la moglie Persona_2
la figlia ed il marito , si è determinato a disporre l'atto di vitalizio di cui è Persona_3 CP_1 CP_2 causa”, per concludere che “la costituzione del vitalizio da parte di è stato l'atto finale di Persona_2 Per_ riconoscimento di quanto fatto per lui e per la moglie per tutta la vita da e Controparte_1 [...]
”. Tali affermazioni rese dai convenuti consentono invero di ricondurre il vitalizio alimentare de quo CP_2 allo schema della donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c., secondo cui “è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione” e, quindi, di poter presumere, unitamente ad altri elementi rilevanti del caso concreto, lo spirito di liberalità di . Persona_2
Invero, oltre all'ammissione dei convenuti circa l'intento del de cuius di riconoscenza per quanto CP_1
12 e avevano fatto per lui e per la moglie, beninteso, prima della data di sottoscrizione del _2 Controparte_2 contratto del 12.10.2012, anche la circostanza che le parti abbiano stipulato concretamente il vitalizio alimentare alla presenza di due testimoni depone nel senso della fondatezza della presunzione dello spirito di liberalità: si tratta, invero, di un adempimento formale assolutamente non necessario, che non avrebbe alcun significato, se non quello di voler comunque assicurare la validità formale del negozio, in ragione dello scopo pratico realmente perseguito dalle parti. Significativo è poi anche il rapporto di parentela sussistente tra e Persona_2 [...]
da una parte, ed e dall'altra parte. Per_3 Controparte_1 Controparte_2
Orbene, l'assenza dell'alea per tutte le ragioni sopra esposte, l'intento pratico di ricambiare, quale forma di riconoscenza, l'attività prestata da e in favore dei coniugi Controparte_1 Controparte_2 CP_6 prima della data di sottoscrizione del contratto, la presenza dei due testimoni e il rapporto famigliare, sono tutti di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in base ai quali potersi presumere lo spirito di liberalità, e cioè che con il contratto di vitalizio alimentare del 12.10.2012, intendesse unicamente realizzare Persona_2 un'operazione tesa all'esclusivo arricchimento di e correlato ad un proprio Controparte_1 Controparte_2 impoverimento “in assenza di un apprezzabile interesse economico o comunque giuridicamente rilevante ai fini della diversa qualificazione della fattispecie semplicemente come gratuita e non già liberale” (v. Tribunale
Grosseto, 22/02/2020, n.197).
Nel quadro descritto, le allegazioni e i documenti prodotti dai convenuti al fine di dimostrare l'espletamento dell'attività assistenziale nel caso concreto, nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto del
12.10.2012, devono ritenersi irrilevanti rispetto alla qualificazione dell'elemento causale del contratto, e ciò in quanto, la sussistenza dell'alea, ovvero dello spirito di liberalità, non possono che essere vagliate rispetto alla data di sottoscrizione, posto che l'alea deve investire, oltre alla durata della vita del beneficiario, anche le prestazioni, correlate alle esigenze personali del vitaliziato: sì che il giudizio sull'eventuale sproporzione deve compiersi alla data di conclusione del contratto (v. Cassazione civile, sez. II, 10/09/2004, n. 18229).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accertata e dichiarata la simulazione del contratto di vitalizio alimentare sottoscritto in data 12.10.201, il quale, per l'effetto dissimula una donazione. Quanto al contratto dissimulato, come si è detto, nel caso di specie, ne ricorrono tutti i requisiti di sostanza e di forma, con la conseguenza che ha effetto tra le parti il contratto dissimulato di donazione.
Sulle altre domande formulate dagli attori
Accertato e dichiarato che il vitalizio alimentare del 12.10.2012 dissimula una donazione, occorre ora rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione dell'istruttoria con riguardo all'azione di riduzione e alle altre domande formulate dagli attori. Sul punto, ritiene il Collegio che, anche per la trattazione delle domande svolte dagli attori con riguardo ai conti correnti intestati e/o cointestati ad sia Persona_2 necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
13 Con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, deve pertanto essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande;
la pronuncia sulle spese di lite viene pertanto riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: accerta e dichiara la simulazione del contratto di costituzione di vitalizio alimentare del 12.10.2012, il quale dissimula un contratto di donazione;
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.11.2024, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
( , nato a [...] l'[...], rappresentati e difesi dall'avv. GIULIVI Pt_2 C.F._2
MARIA LADY BARBARA e dall'avv. MAZZA ANNAMARIA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
attori contro
(C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._6
MORANDI FRANCESCA ROMANA ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuti
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni delle parti
1 Per e : “- In via preliminare: accertare la simulazione relativa dell'atto Parte_1 Parte_2 di costituzione di vitalizio alimentare n. 51409 Rep – 19155 Racc del 12.10.2012, stipulato dinnanzi al Notaio
Dott. , meglio descritto in narrativa, in quanto dissimulante una donazione;
Persona_1
- In via principale e nel merito: accertata la simulazione relativa del predetto atto, accertare e dichiarare
l'avvenuta lesione della quota di legittima degli attori, determinarsi la quota disponibile e riservata agli attori legittimari con riferimento all'immobile identificato al NCEU al foglio 6, mappale 3732 sub. 704 di cui all'atto di costituzione di vitalizio del 12.10.2012; disporsi per l'effetto la riduzione della predetta donazione ex art.
560 cod. civ. in favore degli attori, eredi legittimi del de cuius, ai fini della reintegrazione nella loro quota di legittima pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi € 45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 [...]
, in via tra loro solidale ed in favore degli attori alla restituzione della somma sopra determinata e CP_2 lesiva della quota disponibile a loro riservata;
nel caso di accoglimento delle domande che precedono, salva la preventiva escussione del patrimonio dei donatari e , condannare i terzi Controparte_1 Controparte_2 acquirenti e alla restituzione dell'immobile alla massa ereditaria, ovvero al CP_3 Controparte_4 versamento della quota di legittima spettante agli attori pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi €
45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
- sempre in via principale e nel merito: accertare che i conti correnti n. 3812 e 3816 sono stati alimentati solo ed esclusivamente con le pensioni e con gli investimenti in dei coniugi ed CP_5 Persona_2 Per_3
; conseguentemente accertare e dichiarare la fittizietà della cointestazione del conto corrente n. 3816 in
[...] capo a;
Controparte_1
- sempre in via principale e di merito: accertare l'illegittimità di tutte le operazioni bancarie eseguite da
[...]
ed in particolare tutti i prelievi in contanti, i giroconti ed assegni risultanti dai conti correnti nel suo CP_1 interesse e/o nell'interesse dei propri familiari per l'importo complessivo di € 108.437,00; accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione di intestazione del contratto di concessione cimiteriale relativa alla
Cappella n. 47 sita nel Comune di Osio Sotto, come richiesta ed ottenuta da in data 5.12.2016 Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare la lesione della quota ereditaria spettante agli attori Parte_1
e e condannare alla restituzione agli stessi della loro quota ereditaria nella Parte_2 Controparte_1 misura di ½ e pari ad € 62.309,16 (saldo iniziale conto corrente 3812 € 6.851,95 + accrediti di competenza di
e € 162.093,33 – prelievi di competenza di ed € Persona_2 Persona_3 Persona_2 Persona_3
56.826,96, + diritto di concessione cappella cimiteriale € 12.500,00), o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al
15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”;
Per , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità' della domanda di riduzione
[...]
2 avanzata dagli attori, in quanto chiesta in violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo offerto alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima e comunque rigettarla perché' priva dei presupposti di legge;
in via principale e di merito: rigettare le domande attore in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare valido ed efficacie il vitalizio assistenziale n. 51409 Rep. e n. 19155 Racc. del 12.10.2012 redatto dal Notaio;
Persona_1 sempre in via principale: rigettare la domanda di riduzione perché' priva dei presupposti ed in quanto nessuna quota di legittima è stata violata in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di simulazione di donazione avvenuta con il vitalizio alimentare n. 51409 Rep. E n. 19155 Racc del 12.10.2012 redatto dal Notaio con conseguente azione di riduzione della stessa, rigettare comunque la Persona_1 domanda di riduzione avanzata dagli attori in quanto comunque nessuna quota di legittima è stata violata;
in via ulteriormente subordinata e quale eccezione riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'ammontare delle spese sostenute dagli attori nella misura documentata e per effetto ordinare le debite compensazioni tra quanto dovuto agli attori e quanto dovuto ai convenuti e condannarli per la restante differenza;
in ogni caso: spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo generale in data 16.02.2023, e citavano in Parte_3 Parte_2 giudizio , e per sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 seguenti conclusioni: “- In via preliminare: accertare la simulazione relativa dell'atto di costituzione di vitalizio alimentare n. 51409 Rep – 19155 Racc del 12.10.2012, stipulato dinnanzi al Notaio Dott. , Persona_1 meglio descritto in narrativa, in quanto dissimulante una donazione;
- In via principale e nel merito: accertata la simulazione relativa del predetto atto, accertare e dichiarare
l'avvenuta lesione della quota di legittima degli attori, determinarsi la quota disponibile e riservata agli attori legittimari con riferimento all'immobile identificato al NCEU al foglio 6, mappale 3732 sub. 704 di cui all'atto di costituzione di vitalizio del 12.10.2012; disporsi per l'effetto la riduzione della predetta donazione ex art.
560 cod. civ. in favore degli attori, eredi legittimi del de cuius, ai fini della reintegrazione nella loro quota di legittima pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi € 45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
conseguentemente condannare la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 [...]
, in via tra loro solidale ed in favore degli attori alla restituzione della somma sopra determinata e CP_2 lesiva della quota disponibile a loro riservata;
nel caso di accoglimento delle domande che precedono, salva la preventiva escussione del patrimonio dei donatari e , condannare i terzi Controparte_1 Controparte_2 acquirenti e alla restituzione dell'immobile alla massa ereditaria, ovvero al CP_3 Controparte_4 versamento della quota di legittima spettante agli attori pari ad 1/3 del valore dell'immobile e quindi €
45.313,20, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio;
3 - sempre in via principale e nel merito: accertare che i conti correnti n. 3812 e 3816 sono stati alimentati solo ed esclusivamente con le pensioni e con gli investimenti in dei coniugi ed CP_5 Persona_2 Per_3
; conseguentemente accertare e dichiarare la fittizietà della cointestazione del conto corrente n. 3816 in
[...] capo a;
Controparte_1
- sempre in via principale e di merito: accertare l'illegittimità di tutte le operazioni bancarie eseguite da
[...]
ed in particolare tutti i prelievi in contanti, i giroconti ed assegni risultanti dai conti correnti nel suo CP_1 interesse e/o nell'interesse dei propri familiari per l'importo complessivo di € 108.437,00; accertare e dichiarare l'illegittimità della variazione di intestazione del contratto di concessione cimiteriale relativa alla
Cappella n. 47 sita nel Comune di Osio Sotto, come richiesta ed ottenuta da in data 5.12.2016 Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare la lesione della quota ereditaria spettante agli attori Parte_1
e e condannare alla restituzione agli stessi della loro quota ereditaria nella Parte_2 Controparte_1 misura di ½ e pari ad € 62.309,16 (saldo iniziale conto corrente 3812 € 6.851,95 + accrediti di competenza di
e € 162.093,33 – prelievi di competenza di ed € Persona_2 Persona_3 Persona_2 Persona_3
56.826,96, + diritto di concessione cappella cimiteriale € 12.500,00), o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'evento al saldo”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione, e esponevano: Parte_1 Parte_2
- che erano figli di , deceduto in data 20.05.2012, premorto al padre (nonno degli attori) Persona_4
, il quale, a sua volta, decedeva il 3.06.2016; Persona_2
- che alla morte di succedevano ex lege, la figlia e, per rappresentazione, i Persona_2 Controparte_1 nipoti e;
Parte_1 Parte_2
- che coniugato con (deceduta in data 5.04.2014), svolgeva l'attività di Persona_2 Persona_3 ambulante ed era sempre stato economicamente indipendente;
- che, al termine della propria attività lavorativa, percepiva una cospicua pensione (pari a Persona_2 circa euro 1.300,00 al mese, cui si aggiungeva, dal mese di agosto del 2013, l'indennità di accompagnamento per circa euro 500,00 al mese);
- che anche era pensionata, con diritto a una pensione pari a circa euro 500,0 al mese, cui si Persona_3 aggiungeva l'indennità di accompagnamento, in modo da percepire dall'Inps l'importo complessivo di circa euro 1.000,00 al mese;
- che era proprietario di diversi beni immobili siti nel comune di Osio Sotto, segnatamente: Persona_2
i. il 22.01.2961, acquistava in Osio Sotto il terreno di cui al mappale n. 17/c di 523 mq;
Persona_2
ii. tra il 1972 e il 1980, sul predetto mappale, realizzava una “casetta di civile abitazione” Persona_2 costituita da n. 3 appartamenti (uno dei quali adibito ad abitazione coniugale), e da n. 3 autorimesse;
iii. in data 20.09.1983, con atto di donazione, , riservandosi l'usufrutto e, dopo di sé, in Persona_2 favore della moglie, donava a , per il valore di lire 25.000.000,00, a Osio Sotto “nella casa di via Persona_4
Dante, 9, la nuda proprietà dell'appartamento al 2 piano di tre vani e servizi, con annesso magazzino in piano
4 terra ed una autorimessa anche in piano terra, il tutto oggetto di variazione di cui alle schede n. 39368 e 39367 registrate l'8 luglio 1983 ai n. 5689 e 5690”; iv. con il medesimo atto del 20.09.1983, donava a , per il valore di lire Persona_2 Controparte_1
25.000.000,00, a Osio Sotto “nella casa di via Dante n. 9, la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano composto da tre vani e servizi e magazzino in piano interrato, il tutto come risultante dalle schede planimetriche
n. 397366 e 397370 registrate al N.C.E.U. l'8.7.1983 ai n. 5688 e 5691”;
- che e erano titolari del conto corrente n. 3812 acceso in data 4.10.1979 (estinto Persona_2 Persona_3 ad aprile del 2014 a seguito del decesso di presso la Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Osio Persona_3
Sotto, sul quale confluivano mensilmente tutti gli emolumenti erogati dall'Inps a titolo di pensioni;
- che e erano titolari, altresì, del conto deposito amministrato titoli n. 70565, Persona_2 Persona_3 collegato al conto corrente n. 3812, sul quale erano stati investiti i loro risparmi in fondi comuni CP_5 titoli che venivano venduti in data 28.12.2011, 13.6.2012 e 13.9.2012 e accreditati sul conto corrente n. 3812 rispettivamente il 2.1.2012 per € 4.994,00, il 18.6.2012 per € 2.991,20 e il 18.9.2012 per € 7.725,90, per una somma complessiva di € 15.711,10;
- che, prima del 2011, e avevano delegato ad operare sui conti Persona_2 Persona_3 Persona_4 correnti sopra indicati;
- che, in data 18.05.2011, e rilasciavano delega ad operare sul conto corrente Persona_2 Persona_3 anche ad , e ciò in quanto, nel 2011, veniva diagnosticato a un cancro polmonare Controparte_1 Parte_4 di natura maligna;
- che, dal 20.05.2012, data del decesso di , l'unica delegata ad operare sul conto corrente era Persona_4
, oltre ad e Controparte_1 Persona_2 Persona_3
- che, in data 12.10.2012, quando aveva raggiunto l'età di 90 anni ed era affetto dal morbo di Persona_2
Parkinson, lo stesso concludeva insieme ad e (coniuge di ) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 un contratto di vitalizio alimentare;
- che il compenso di euro 3.900,00 per il notaio veniva pagato con l'assegno circolare n. 8200172378-08 del 12.10.2012, tratto sul conto corrente di , e ciò nonostante nell'atto di vitalizio alimentare fosse Persona_2 stato previsto che “le tasse e spese di quest'atto e conseguenti vengono assunte dai signori Controparte_2 ed ”; Controparte_1
- che, il 5.04.2014, decedeva e il conto corrente n. 3812 veniva estinto;
Persona_3
- che, nel mese di giugno 2014, veniva pertanto acceso il conto corrente n. 3816, intestato ad Persona_2 ed , sul quale confluivano le somme depositate sul conto corrente n. 3812; Controparte_1
- che, in data 9.07.2015, rilasciava ad procura speciale al fine di vendere Persona_2 Controparte_1
l'immobile oggetto dell'atto di costituzione di vitalizio alimentare;
in tale occasione, il notaio rogante, si recava personalmente presso la RSA Universiis di Dalmine dove, dal mese di marzo 2015, era ricoverato , Persona_2 affetto da morbo di Parkinson con grave decadimento cognitivo;
- che, in data 3.06.2016, decedeva;
Persona_2
5 - che, in data 9.09.2016, e divenuti pieni proprietari dell'immobile sito Controparte_1 Controparte_2 in Osio Sotto (e delle relative pertinenze) oggetto del contratto di vitalizio alimentare, per riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà a seguito del decesso di trasferivano al prezzo di euro 90.000,00 lo stesso Persona_2 bene immobile alla figlia e al di lei compagno i quali non erano in buonafede, CP_3 Controparte_4 in quanto consapevoli che l'acquisto avrebbe leso la posizione degli attori;
- che il pagamento del prezzo di euro 90.000,00 (inferiore al valore di mercato), avveniva con le seguenti modalità: - con bonifico bancario di euro 10.000,00 in data 18.01.2016 (e cioè 8 mesi prima del trasferimento del 9.09.2016, quando il de cuius era ancora in vita); - con n. 4 bonifici di euro 400,00 ciascuno, per complessivi euro 1.600,00, in data 17.02.2016, 24.03.2016, 19.04.2016 e 15.06.2016; - con assegno circolare non trasferibile di euro 78.400,00 del 9.09.2016;
- che, subito dopo il decesso di e in data 25.07.2016, Persona_2 CP_3 Controparte_4 ristrutturavano il predetto appartamento e denunciavano presso il N.C.E.U. la “diversa distribuzione degli spazi interni”;
- che, nella dichiarazione di successione del 25.05.2017, redatta da , veniva indicato che Controparte_1
l'attivo ereditario era formato dai beni immobili sub. 708, sub. 709 e sub. 710;
- che gli attori, a titolo di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della pensione intestata ad _2
, percepivano euro 187,66 ciascuno;
[...]
- che, in data 23.12.2019, gli attori percepivano, a titolo di rimborso Irpef per l'anno 2015, la somma di euro 1.334,32 ciascuno e per il rimborso Irpef 2016 la somma di euro 382,50 ciascuno;
- che gli attori successivamente apprendevano che l'atto costitutivo di vitalizio alimentare del 12.10.2012
e il trasferimento immobiliare del 9.09.2016 erano stati loro taciuti;
- che, a seguito degli accertamenti bancari eseguiti presso l'istituto di credito dove il de cuius intratteneva i rapporti di conto corrente, gli attori prendevano atto di come (unica delegata dal 20.05.2012), Controparte_1 alla morte di , avesse completamente azzerato il conto corrente;
Persona_2
- che gli attori prendevano pertanto atto di essere stati completamente esclusi dall'asse ereditario;
- che risultava, inoltre, un diritto di concessione del 7.12.2010 in favore di sulla cappella Persona_2 cimiteriale di Osio Sotto per un valore di euro 12.500,00, diritto volturato in favore di nel mese Controparte_1 di dicembre del 2016.
Con comparsa di risposta del 9.06.2023, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e i quali domandavano il rigetto delle domande attoree. Controparte_3 Controparte_4
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 13.06.2023, il Giudice relatore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.10.2023, da celebrarsi in modalità
“cartolare”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 17.10.2023, il Giudice relatore accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori, riservando all'esito dell'acquisizione della documentazione indicata, la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 27.02.2024 da celebrarsi in modalità “cartolare”.
6 Con decreto del Presidente del Tribunale n. 9/2024 del 24.01.2024, veniva disposta la sostituzione del Giudice relatore, e la causa veniva così assegnata alla dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
Con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del 7.03.2024, il Giudice relatore si pronunciava sulle istanze istruttorie, rinviando la causa per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 28.05.2024.
All'udienza del 28.05.2024, davanti al Giudice relatore, veniva escusso il teste, signora sui Testimone_1 capitoli ammessi;
con riservata ordinanza pronunciata in pari data, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione in quanto risultava preliminarmente necessario risolvere una serie di questioni logicamente e giuridicamente presupposte rispetto alla domanda di divisione, sulle quali il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza, fissava, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
24.10.2024, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31.10.2024, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'atto di costituzione di vitalizio alimentare del 12.10.2012
Gli attori hanno dedotto che l'atto costitutivo del vitalizio alimentare del 12.10.2012 stipulato da Persona_2
e da una parte, ed e dall'altra parte, dissimulerebbe una Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 donazione.
In particolare, ad avviso degli attori, verrebbe in rilievo l'art. 1414, comma secondo, c.c., in forza del quale “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”, e ciò sarebbe esattamente quanto accaduto nel caso di specie, atteso che l'atto del 12.10.2012 era stato stipulato mediante atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni secondo quanto previsto dall'art. 782 c.c.
Gli attori hanno poi rilevato che il trasferimento sarebbe avvenuto a titolo gratuito e sarebbe presente anche l'elemento del depauperamento del donante, con il relativo arricchimento dei donatari. In proposito, gli attori hanno osservato che il trasferimento immobiliare sarebbe avvenuto a titolo gratuito, in quanto Controparte_1
e non avrebbero adempiuto le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto Controparte_2 costitutivo del vitalizio alimentare. In altri termini, a detta degli attori, e non Controparte_1 Controparte_2 avrebbero reso, nel caso concreto, alcuna prestazione latu sensu assistenziale in favore di e Persona_2 [...]
difettando lo stato di bisogno di questi ultimi ed essendo gli stessi economicamente indipendenti. Per_3
Gli attori hanno poi rilevato che, in ogni caso, mancherebbe l'alea, quale elemento causale tipico del contratto di vitalizio alimentare. Invero, gli attori hanno evidenziato che l'alea è requisito essenziale del contratto di vitalizio alimentare in quanto, al momento della stipulazione, le parti non possono conoscere quali saranno i reciproci benefici, perché questi verranno determinati in funzione della durata della vita del disponente- beneficiario. Ad avviso degli attori, tale elemento mancherebbe nel caso di specie in quanto, alla data della sottoscrizione del contratto, aveva già compiuto novant'anni ed era affetto dal Morbo di Persona_2
Parkinson, con grave decadimento cognitivo. Altro elemento rilevante, secondo la ricostruzione degli attori, sarebbe la rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c. Tutti gli elementi indicati hanno
7 portato gli attori a ritenere che l'atto costitutivo del vitalizio alimentare in questione sarebbe da ricondurre all'alveo del contratto di donazione. Gli attori hanno quindi domandato di accertare la simulazione relativa dell'atto di costituzione del vitalizio alimentare del 12.10.2012 e, di conseguenza, di ridurre ex artt. 560 ss. c.c. la donazione;
per l'effetto, gli attori hanno domandato di ordinare a e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, di restituire agli attori la somma lesiva della loro quota di riserva;
hanno chiesto altresì di essere autorizzati ad agire nei confronti di e per la restituzione dell'immobile oggetto CP_3 Controparte_4 del trasferimento, o, in alternativa, per ottenere l'equivalente in denaro.
Sul punto, i convenuti hanno osservato che e si sarebbero sempre presi cura Controparte_1 Controparte_2 di e in particolare, da quando si erano trasferiti nell'appartamento posto al primo Persona_2 Persona_3 piano, nel medesimo stabile in cui abitavano i coniugi (si tratta dell'appartamento che CP_6 _2
aveva donato a in data 20.09.1983). Precisamente, i convenuti hanno sostenuto che
[...] Controparte_1
e avrebbero sempre accudito e assistito i coniugi Controparte_1 Controparte_2 CP_6 provvedendo a ogni loro necessità, tenendo loro compagnia, facendo fronte a ogni incombenza domestica e portandoli anche in vacanza. Quando, poi, le condizioni di salute dei coniugi si erano aggravate CP_6
(soprattutto, a seguito della rottura del femore di , e avrebbero Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 iniziato ad occuparsi della coppia di anziani con maggiore intensità “lavandoli, occupandosi delle cure mediche di cui avevano bisogno, chiamando i medici per le necessarie visite domiciliari o l'ambulanza quando la signora Per_
aveva qualche crisi cardiaca”. Inoltre, i convenuti hanno dedotto che, proprio per far fronte all'aggravamento delle condizioni di salute di e avrebbero Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 deciso anche di assumere una badante che trascorresse il giorno e la notte insieme ai coniugi Sul CP_6 punto, i convenuti hanno rilevato che, in data 27.11.2011, avrebbero assunto, senza regolare contratto, la signora
, affinché la stessa abitasse insieme ai coniugi dal lunedì sino al sabato, dietro il pagamento Tes_1 CP_6 di un corrispettivo di euro 800,00 al mese, oltre a euro 50,00 per ogni domenica, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 al mese. Pertanto, a detta dei convenuti, dal mese di novembre 2011 sino al 15 gennaio 2015, le spese per la badante sarebbero state interamente sostenute dai coniugi per l'importo complessivo Persona_5 di euro 38.000,00.
Con riguardo all'attività di assistenza resa nei confronti dei coniugi i convenuti hanno dedotto CP_6 altresì di aver sostenuto le spese per il rifacimento del bagno per euro 932,50 e di essersi fatti carico anche delle spese per le cure mediche per complessivi euro 402,36, oltre alle visite domiciliari che pagavano direttamente in contanti. e hanno poi sostenuto di essersi accollati anche il pagamento di Controparte_1 Controparte_2 debiti dei coniugi per “Imu, Ici, consorzio bonifica Irpef” per l'importo complessivo di euro CP_6
4.768,75, di aver provveduto al pagamento di bollette luce e gas per complessivi euro 1.922,00, di aver pagato l'importo di euro 2.800,00 per la retta della RSA di , oltre alle spese funerarie per Persona_2 Persona_3 per euro 3.363,00 e per per euro 2.100,00, nonché di aver pagato il prezzo di acquisto per la Persona_2 carrozzina di per euro 300,00, per complessivi euro 16.589,34. A dimostrazione del fatto di essersi Persona_3 fatti carico delle spese necessarie per far fronte alle esigenze economiche di e i Persona_2 Persona_3 convenuti hanno dedotto di aver contratto due finanziamenti: il primo, per , di euro 17.820,00, Controparte_1
8 il secondo, per per euro 19.800,00 e che, in ogni caso, la pensione di e Controparte_2 Persona_2 [...] per un importo complessivo di euro 1.746,00 al mese (di cui, euro 1.270,00 per ed euro Per_3 Persona_2
468,00 per non sarebbe stata sufficiente, facendo peraltro presente che avrebbe Persona_3 Persona_2 sempre avuto la possibilità di gestire i propri conti correnti in autonomia. Con riguardo a quest'ultimo profilo,
i convenuti hanno dedotto che era solito prelevare somme di denaro che poi avrebbe impiego per Persona_2 giocare al lotto. Infine, i convenuti hanno osservato che e , nonostante abitassero Parte_1 Parte_2 nell'appartamento posto al secondo piano nel medesimo immobile, non si sarebbero mai presi cura dei coniugi
I convenuti hanno pertanto concluso che, dal momento che e CP_6 Controparte_1 Controparte_2 si sarebbero sempre presi cura dei coniugi l'alea del contratto di vitalizio alimentare sarebbe CP_6 pacifica, per il fatto che si sarebbe determinato a concludere tale contratto in segno di riconoscenza Persona_2 di quanto e stavano facendo per lui e per In altri termini, Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 secondo la tesi sostenuta dai convenuti, il vitalizio alimentare sarebbe l'“atto finale di riconoscimento di quanto Per_ fatto per lui [n.d.r. e per la moglie per tutta la vita da ” Persona_2 Persona_6 Controparte_2
e che, in definitiva, verrebbe in considerazione un “vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive”, vale a dire: da una parte, le prestazioni di assistenza poste a carico di e dall'altra Controparte_1 Controparte_2 parte, il trasferimento della nuda proprietà da parte di . Persona_2
Con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., gli attori hanno rilevato che non sarebbe corrispondente al vero che e si erano presi cura di e sin dal Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 Persona_3
1983, per il fatto che i coniugi non avevano mai avuto bisogno dell'assistenza morale e materiale CP_6 dei figli, posto che, piuttosto erano i coniugi ad aiutare i figli. Gli attori hanno poi osservato che CP_6
i finanziamenti menzionati dai convenuti erano stati stipulati nel 2020 e nel 2021, vale a dire circa 5-6 anni dopo il decesso del de cuius e che quindi non vi sarebbe alcuna correlazione tra la pretesa attività di assistenza in favore del de cuius e i predetti finanziamenti. Gli attori hanno rilevato che, in ogni caso, la linea difensiva dei convenuti sarebbe contradditoria, in quanto, da una parte, hanno sostenuto che il vitalizio alimentare sarebbe stato concretamente finalizzato al “riconoscimento di quanto fatto per lui [n.d.r. ] e per la moglie Persona_2 Per_
per tutta la vita” da e ammettendo in tal modo la causa liberale, Controparte_1 Controparte_2 dall'altra parte, hanno sostenuto trattarsi di un contratto a prestazioni corrispettive. In definitiva, gli attori hanno rilevato che i coniugi si sarebbero mantenuti autonomamente e che, per tale ragione, l'obbligo CP_6 assunto dai convenuti con il contratto di vitalizio alimentare di prestare assistenza morale e materiale in favore del de cuius e della moglie non avrebbe avuto alcun senso.
Con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., i convenuti hanno ribadito di essersi sempre presi cura di e sin da quando si erano trasferiti nell'appartamento donato a nel Persona_2 Persona_3 Controparte_1
1983, e ciò in quanto e avevano sempre avuto bisogno di assistenza morale e Persona_2 Persona_3 materiale. I convenuti hanno altresì rilevato che dai documenti prodotti emergerebbero chiaramente le spese sostenute personalmente da e per un totale di euro 55.679,84. Controparte_1 Controparte_2
La domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di vitalizio alimentare formulata dagli attori
è fondata.
9 Dagli atti di causa, risulta che, in data 12.10.2012, dinnanzi al Notaio dott. , alla presenza di Persona_1 due testimoni, signore e “riservando a proprio favore e, dopo di sé, a Testimone_2 Tes_3 Persona_2 favore della moglie che accetta, l'usufrutto generale vitalizio” cedeva ad Persona_3 Controparte_2 ed la nuda proprietà dei beni immobili di seguito indicati “in Comune di OSIO SOTTO nel Controparte_1 fabbricato sito in via Dante Alighieri n. 9:
-appartamento al piano terreno (…) foglio 6 – mappale: 3732 sub. 704 via Dante Alighieri n.9 piani SI-T categoria A/2 classe 1 vani 5,5 R.C.E. 482,89”. A titolo di corrispettivo per tale trasferimento immobiliare,
e assumevano l'obbligo di rendere “prestazioni alimentari in senso stretto, Controparte_1 Controparte_2 secondo quando sia necessario per la vita dei signori e avuto riguardo sia alla loro Persona_2 Persona_3 posizione sociale sia alle condizioni economiche degli obbligati alle prestazioni. Dette prestazioni alimentari comprendono alloggio, vitto, vestiario, medicinali e, in genere, quanto altro necessario ad una esistenza decorosa”, con la precisazione che “le parti contraenti dichiarano che con il presente atto hanno voluto stipulare un contratto aleatorio” (v. doc. 8, attori).
Orbene, con riguardo al contratto di vitalizio alimentare, giova premettere che la Corte di Cassazione ha recentemente confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti
a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi
- ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”, precisando altresì che “il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene,
a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, si configura come una sottospecie del vitalizio oneroso, caratterizzata da una accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato” e che dunque “l'alea che contraddistingue il contratto di mantenimento
(nel senso che, come si è detto, non è noto né certo al momento della sua conclusione quale sia l'entità del vantaggio e l'entità del rischio che ciascuna parte si assume) e', invero, essa stessa elemento di natura strettamente economica e perciò postula la comparazione dei valori della prestazione e della controprestazione sulla base di dati omogenei” (v. Cassazione civile sez. II - 22/11/2023, n. 32439). Ne consegue che, nel contratto
10 di mantenimento con trasferimento immobiliare, quale quello concluso nel caso di specie, l'alea assume un ruolo essenziale, tale da connotare intrinsecamente l'elemento causale, alea che deve necessariamente investire la durata della vita del vitaliziato e l'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante. Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra il contratto di donazione e vitalizio alimentare, deve rilevarsi che “il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale, si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus” (v. Cassazione civile sez. II, 27/12/2023, n.36082).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di simulazione relativa formulata dagli attori sia fondata e che, pertanto, nel caso di specie, il vitalizio alimentare dissimuli una donazione. Ciò in quanto, del contratto di donazione, nel caso di specie, ricorrono sia i requisiti di forma, che i requisiti di sostanza.
Dal punto di vista formale, il vitalizio alimentare del 12.10.2012 risulta invero essere stato stipulato con la forma dell'atto pubblico, alla presenza di due testimoni, secondo quanto stabilito dall'art. 782 c.c. e dagli artt. 47 e 48 legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Dal punto di vista della sostanza del negozio, ritiene il Collegio che l'assenza dell'alea risulti per stessa ammissione dei convenuti, i quali, a dire il vero, hanno contraddittoriamente allegato sia che il vitalizio alimentare del 12.10.2012 costituirebbe “l'atto finale di riconoscimento di quanto fatto per lui e per la moglie Per_
per tutta la vita da e ES Alessandro”, sia che si tratterebbe di un “vero e proprio Controparte_1 contratto a prestazioni corrispettive di vitalizio oneroso ovvero di mantenimento”. In altri termini, la circostanza che i convenuti abbiano allegato, di fatto, sia la causa liberale, posto che lo scopo asseritamente perseguito dal de cuius di riconoscenza nei confronti di e non potrebbe che essere Controparte_1 Controparte_2 ricondotto allo schema della donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c., sia la causa del vitalizio oneroso, consente di escludere con certezza la sussistenza dell'alea nel caso concreto, che è elemento causale tipico del vitalizio alimentare. Invero, non soltanto la causa liberale è incompatibile con l'elemento dell'alea, ma anche l'affermazione dei convenuti per cui “l'onere previsto di erogare prestazioni alimentari e di quanto necessario per la vita di e a fronte della cessione della nuda proprietà dell'immobile non Persona_2 Persona_3 costituisce una causa di liberalità ma è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive di vitalizio oneroso” porta ad escludere la sussistenza dell'alea nel caso concreto. Ciò in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ciò che contraddistingue il contratto di vitalizio alimentare – quale è il contratto che viene in rilievo nel caso di specie – rispetto al vitalizio oneroso è, per l'appunto, un'accentuazione peculiare dell'elemento dell'alea, nel senso che, al tempo della stipulazione del contratto, deve sussistere una situazione di obiettiva incertezza sia rispetto alla durata della vita del vitaliziando, sia rispetto all'entità delle prestazioni assistenziali poste a carico del vitaliziante.
A tal riguardo, è significativo rilevare che i convenuti non hanno specificamente contestato le allegazioni attoree relative alle condizioni di salute e al decadimento cognitivo di cui era affetto al tempo della Persona_2
11 sottoscrizione del contratto, il quale, peraltro, alla data del 12.10.2012, risultava aver già compiuto il novantesimo anno di età. Ne consegue che deve ritenersi quale fatto non contestato che, già alla data di sottoscrizione del contratto di vitalizio alimentare, fosse in condizioni di salute precarie, con un Persona_2 grave decadimento cognitivo, anche in ragione del Morbo di Parkinson di cui era pacificamente affetto (v. doc.
21, attori), tali da far ritenere verosimile che lo stesso sarebbe deceduto da lì a pochi anni (come, di fatto, è avvenuto). Tale circostanza, unitamente al fatto che sarebbe deceduta appena un anno e mezzo Persona_3 dopo la sottoscrizione del contratto (aspetto sul quale, peraltro, i convenuti non hanno dedotto alcunché), porta il Collegio a ritenere dimostrata la macroscopica sproporzione tra il valore della nuda proprietà trasferita da
(per un valore dichiarato in contratto di euro 100.000,00) rispetto al minor valore delle prestazioni Persona_2 assistenziali assunte da e In altri termini, anche assumendo come parametro Controparte_1 Controparte_2 di riferimento il valore del compendio immobiliare indicato nel contratto, deve escludersi qualsivoglia proporzione tra l'entità economica delle prestazioni assistenziali (cui i convenuti si erano obbligati in forza del contratto di vitalizio alimentare del 12.10.2012) e il trasferimento immobiliare, e ciò in ragione della prevedibile durata dell'esecuzione della prestazione assistenziale in relazione all'aspettativa di vita del de cuius e della moglie secondo quanto sopra riportato.
Dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, a fronte dell'assenza di allegazioni specifiche da parte dei convenuti in argomento, tenuto conto della prevedibilità del decesso del de cuius e della moglie alla data di sottoscrizione del contratto e dell'insussistenza di particolari esigenze dei coniugi correlate alle CP_6 proprie condizioni di salute, deve escludersi la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il trasferimento immobiliare e l'obbligazione assistenziale, venendo pertanto a mancare, nel caso di specie, il requisito dell'alea.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover escludere, per tutti gli elementi sopra indicati, la sussistenza, alla data del 12.10.2012, di una situazione di obiettiva incertezza sia rispetto alla durata della vita di e Persona_2 [...]
sia rispetto alla entità delle obbligazioni assistenziali assunte in data 12.10.2012 da e Per_3 Controparte_1
Controparte_2
Orbene, esclusa la sussistenza dell'elemento causale tipico del vitalizio alimentare, occorre ora soffermarsi sulla possibilità di ravvisare, nel contratto stipulato dalle parti in data 12.10.2012, la causa liberale.
Sul punto, assume rilievo dirimente quanto dichiarato dai convenuti in sede di comparsa di risposta, i quali, per l'appunto, dopo aver affermato che e si erano sempre presi cura del de cuius Controparte_1 Controparte_2
e della moglie, hanno allegato che “riconoscendo ciò che stavano facendo per lui e la moglie Persona_2
la figlia ed il marito , si è determinato a disporre l'atto di vitalizio di cui è Persona_3 CP_1 CP_2 causa”, per concludere che “la costituzione del vitalizio da parte di è stato l'atto finale di Persona_2 Per_ riconoscimento di quanto fatto per lui e per la moglie per tutta la vita da e Controparte_1 [...]
”. Tali affermazioni rese dai convenuti consentono invero di ricondurre il vitalizio alimentare de quo CP_2 allo schema della donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c., secondo cui “è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione” e, quindi, di poter presumere, unitamente ad altri elementi rilevanti del caso concreto, lo spirito di liberalità di . Persona_2
Invero, oltre all'ammissione dei convenuti circa l'intento del de cuius di riconoscenza per quanto CP_1
12 e avevano fatto per lui e per la moglie, beninteso, prima della data di sottoscrizione del _2 Controparte_2 contratto del 12.10.2012, anche la circostanza che le parti abbiano stipulato concretamente il vitalizio alimentare alla presenza di due testimoni depone nel senso della fondatezza della presunzione dello spirito di liberalità: si tratta, invero, di un adempimento formale assolutamente non necessario, che non avrebbe alcun significato, se non quello di voler comunque assicurare la validità formale del negozio, in ragione dello scopo pratico realmente perseguito dalle parti. Significativo è poi anche il rapporto di parentela sussistente tra e Persona_2 [...]
da una parte, ed e dall'altra parte. Per_3 Controparte_1 Controparte_2
Orbene, l'assenza dell'alea per tutte le ragioni sopra esposte, l'intento pratico di ricambiare, quale forma di riconoscenza, l'attività prestata da e in favore dei coniugi Controparte_1 Controparte_2 CP_6 prima della data di sottoscrizione del contratto, la presenza dei due testimoni e il rapporto famigliare, sono tutti di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in base ai quali potersi presumere lo spirito di liberalità, e cioè che con il contratto di vitalizio alimentare del 12.10.2012, intendesse unicamente realizzare Persona_2 un'operazione tesa all'esclusivo arricchimento di e correlato ad un proprio Controparte_1 Controparte_2 impoverimento “in assenza di un apprezzabile interesse economico o comunque giuridicamente rilevante ai fini della diversa qualificazione della fattispecie semplicemente come gratuita e non già liberale” (v. Tribunale
Grosseto, 22/02/2020, n.197).
Nel quadro descritto, le allegazioni e i documenti prodotti dai convenuti al fine di dimostrare l'espletamento dell'attività assistenziale nel caso concreto, nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto del
12.10.2012, devono ritenersi irrilevanti rispetto alla qualificazione dell'elemento causale del contratto, e ciò in quanto, la sussistenza dell'alea, ovvero dello spirito di liberalità, non possono che essere vagliate rispetto alla data di sottoscrizione, posto che l'alea deve investire, oltre alla durata della vita del beneficiario, anche le prestazioni, correlate alle esigenze personali del vitaliziato: sì che il giudizio sull'eventuale sproporzione deve compiersi alla data di conclusione del contratto (v. Cassazione civile, sez. II, 10/09/2004, n. 18229).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere accertata e dichiarata la simulazione del contratto di vitalizio alimentare sottoscritto in data 12.10.201, il quale, per l'effetto dissimula una donazione. Quanto al contratto dissimulato, come si è detto, nel caso di specie, ne ricorrono tutti i requisiti di sostanza e di forma, con la conseguenza che ha effetto tra le parti il contratto dissimulato di donazione.
Sulle altre domande formulate dagli attori
Accertato e dichiarato che il vitalizio alimentare del 12.10.2012 dissimula una donazione, occorre ora rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione dell'istruttoria con riguardo all'azione di riduzione e alle altre domande formulate dagli attori. Sul punto, ritiene il Collegio che, anche per la trattazione delle domande svolte dagli attori con riguardo ai conti correnti intestati e/o cointestati ad sia Persona_2 necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
13 Con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, deve pertanto essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande;
la pronuncia sulle spese di lite viene pertanto riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: accerta e dichiara la simulazione del contratto di costituzione di vitalizio alimentare del 12.10.2012, il quale dissimula un contratto di donazione;
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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