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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 677 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13 gennaio 2016, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' esponendo di avere svolto, nell'anno 2012, attività di CP_1 bracciante agricolo alle dipendenze del Consorzio PAC Prod. Ass.
[...]
per n. 102 giornate, come da DMAG e buste paga prodotte, e di essere Parte_2 stato, per tale anno, regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Naso, con conseguente liquidazione in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola e delle correlate prestazioni di famiglia.
Riferiva che, con nota del 14/04/2015, l' gli aveva comunicato un indebito CP_1 pari ad euro 2.437,94, per avere corrisposto prestazioni di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia “non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Avverso tale comunicazione il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso, e quindi adiva questo
Tribunale chiedendo l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento del proprio diritto a mantenere l'iscrizione per 102 giornate nell'anno 2012, con conferma delle prestazioni già erogate.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la decadenza del ricorrente CP_1 dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, e deducendo che l'indebito traeva origine dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi del Comune di Naso per l'anno 2012, a seguito di accertamento ispettivo svolto nei confronti del Consorzio PAC per gli anni 2011-2013, concluso con verbale unico n. 4800000418561 del 19/06/2014, dal quale era emerso il carattere fittizio della quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati, ivi compreso quello del ricorrente.
L'Istituto evidenziava che, a seguito di tale accertamento, era stato adottato e pubblicato sul sito il terzo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione CP_1 degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Naso, nel quale, quanto a
, venivano azzerate le giornate per l'anno 2012, con Parte_1 conseguente mancata iscrizione per detto anno. Tale elenco risultava notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' , per la durata di quindici giorni, ai sensi dell'art. 38, comma 7, l. 6 CP_1 luglio 2011 n. 111.
L' produceva, in particolare: CP_1
– il frontespizio del “Terzo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione” del
Comune di Naso, recante l'attestazione che “il presente elenco è stato pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015”, sottoscritto dal
Direttore della sede provinciale;
– il testo integrale del medesimo elenco (Mod. , nel cui corpo compare CP_2 il nominativo di con attribuzione pari a zero giornate per Parte_1
l'anno 2012.
Nelle note per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il difensore del ricorrente ha, tra l'altro, formalmente disconosciuto “la copia del documento prodotto dall' con il quale si intende provare la data di pubblicazione dell'elenco di CP_1 variazione”, assumendone la difformità rispetto all'originale e contestando che l'ente abbia fornito prova della pubblicazione dell'elenco di variazione concernente il periodo oggetto di causa;
ha quindi insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori, ed in particolare nella prova testimoniale già articolata in ricorso.
L' , nelle conclusioni, ha chiesto che venga dichiarata la decadenza del CP_1 ricorrente dall'azione volta alla (ri)iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno
2012, con conseguente rigetto del ricorso ed integrale conferma della nota di indebito del 14/04/2015, oltre condanna alla restituzione della somma di euro
2.437,94.
Il ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine al possesso di reddito entro i limiti previsti per l'esonero dalle spese di lite.
IN DIRITTO
La domanda di è volta, nella sostanza, a contestare la Parte_1 cancellazione o mancata conferma dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 (102 giornate) e, per questa via, a negare la sussistenza dell'indebito previdenziale indicato nella nota del 14/04/2015. CP_1
Ne discende che il nodo centrale della controversia attiene all'ammissibilità dell'azione giudiziaria, alla luce del termine di decadenza previsto dall'art. 22 d.l.
n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, quale richiamato dalla disciplina speciale in tema di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, oggi, coordinato con l'art. 38, comma 7, l. n. 111/2011 in materia di pubblicazione telematica degli elenchi.
L'art. 22, primo comma, d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modif. nella l. 11 marzo 1970 n. 83, stabilisce che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto – tra i quali rientrano quelli relativi alla mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli –
l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 10 maggio 2005, ha chiarito che tale termine ha natura sostanziale e non processuale, incidendo direttamente sulla possibilità di far valere il diritto all'iscrizione o al mantenimento negli elenchi;
ne deriva che l'inutile decorso del termine comporta la perdita del diritto ed è insuscettibile di sanatoria. La stessa decisione ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., evidenziando come la previsione di un termine decadenziale risponda all'esigenza, particolarmente avvertita nel sistema degli elenchi agricoli, di accertare in tempi brevi la sussistenza del diritto all'iscrizione, in considerazione della difficoltà di ricostruzione a distanza di tempo di rapporti di lavoro tipicamente frammentati e plurimi.
Nel solco di tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il termine di 120 giorni dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 ha natura di decadenza sostanziale e che la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio, precludendo ogni contestazione successiva avverso l'iscrizione, la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi.
Si è, altresì, precisato che, ove l'interessato si avvalga del rimedio amministrativo previsto dall'art. 11 d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375 (ricorso alla Commissione provinciale e, ove previsto, a quella centrale), il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, da individuarsi nella data di notifica del provvedimento conclusivo ovvero nella scadenza dei termini previsti per la decisione, in caso di silenzio- rigetto. Tale principio è stato ribadito da Cass. n. 813/2007 e dall'ordinanza Cass.
n. 29070/2011, che qualificano la scadenza dei termini del procedimento amministrativo come momento di “conoscenza legale” del provvedimento definitivo.
Con sentenza n. 19322 del 29 settembre 2016, la Corte di cassazione ha riaffermato che l'art. 22 d.l. n. 7/1970 continua a disciplinare il termine decadenziale per l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi in materia di elenchi agricoli, sottolineando che la conoscenza del provvedimento deve essere effettiva o legalmente presunta, in ragione delle forme di pubblicità previste dalla legge.
Infine, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 6 luglio 2011 n. 98 e dalla l. n.
111/2011, l'art. 38, comma 7, di quest'ultima ha previsto che gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli siano notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica nel sito internet dell' per la durata di quindici CP_1 giorni, riconoscendo a tale forma di pubblicità una idoneità piena ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni. La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno confermato che la pubblicazione on line costituisce “notifica” idonea a far decorrere il termine di decadenza per l'azione giudiziale.
Le note difensive di parte ricorrente hanno formalmente disconosciuto la copia del documento recante l'attestazione della pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito , deducendone la difformità rispetto all'originale e la presenza di CP_1 annotazioni (“il presente elenco è stato pubblicato sul sito internet dall'Istituto dal
… al …”) che non comparirebbero nel documento sottoscritto dal Direttore di sede.
Tale contestazione non può essere condivisa.
In primo luogo, l' ha prodotto non solo il frontespizio recante l'attestazione CP_1 di pubblicazione, ma anche il testo completo del terzo elenco nominativo trimestrale relativo al 2014 per il Comune di Naso, entrambi formati secondo i modelli istituzionali dell' e recanti l'indicazione del Direttore della sede Pt_3 provinciale, con formula di firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993.
Il frontespizio in atti attesta espressamente che “Il presente elenco è stato pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015” ed è qualificato come “mod. frontespizio del Mod. relativo al “Terzo CP_2 elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato” del Comune di Naso. Tale annotazione, lungi dal costituire una aggiunta apocrifa, è parte integrante del modello ministeriale di frontespizio, come confermato dal fatto che il medesimo testo compare anche nel frontespizio del file integrale dell'elenco prodotto in giudizio.
Si è, dunque, in presenza di atti amministrativi provenienti da ente pubblico, formati con modalità telematiche e firmati secondo le regole dell'amministrazione digitale;
essi fanno piena prova, fino a querela di falso, della loro provenienza e delle attestazioni in essi contenute ex art. 2700 c.c. Il semplice disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c. – rimedio previsto per le scritture private – non è idoneo a scalfire l'efficacia probatoria privilegiata dei documenti amministrativi, occorrendo, a tal fine, la proposizione di querela di falso, che nel caso di specie non risulta neppure prospettata.
Né parte ricorrente ha offerto elementi idonei a dimostrare che l'elenco non sia stato pubblicato nelle date indicate o che il frontespizio prodotto non corrisponda all'originale conservato presso l'ente; al contrario, la presenza del nominativo
” nel corpo del terzo elenco di variazione – con Parte_1 attribuzione di 0 giornate per l'anno 2012 – conferma che il ricorrente è effettivamente ricompreso tra i destinatari del provvedimento collettivo così pubblicato.
Deve pertanto ritenersi provato, con grado di certezza adeguato al processo civile, che il terzo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione per il Comune di
Naso, contenente il disconoscimento delle 102 giornate 2012 attribuite a
[...]
, sia stato pubblicato sul sito Internet dell' dal 15/12/2014 Parte_1 CP_1 al 10/01/2015, ai sensi dell'art. 38, comma 7, l. n. 111/2011.
Stabilito che la cancellazione delle giornate 2012 del ricorrente dagli elenchi agricoli è intervenuta con l'adozione del terzo elenco di variazione 2014 e che tale elenco è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell' per 15 CP_1 giorni, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza per l'azione giudiziaria.
La disciplina vigente prevede che, in mancanza di prova di una diversa data di effettiva conoscenza, la pubblicazione telematica per 15 giorni sul sito CP_1 costituisca notifica agli interessati;
ne consegue che il termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 decorre, al più tardi, dalla scadenza del periodo di pubblicazione
(nel caso in esame, dal 10/01/2015).
Anche volendo assumere, in via più favorevole al lavoratore, che il termine decorra dalla data della nota di comunicazione dell'indebito (14/04/2015), CP_1 certo è che in ogni caso il ricorso giudiziario, depositato il 13/01/2016, è stato proposto ben oltre i 120 giorni da entrambe le possibili date iniziali (10/01/2015 e
14/04/2015).
L'aver proposto un ricorso amministrativo non giova al ricorrente. Egli, infatti, si limita ad allegare la proposizione del ricorso, senza indicarne la data né produrre alcun provvedimento espresso;
in ogni caso, il ricorso amministrativo non sospende né prolunga sine die il termine di decadenza, ma, secondo la giurisprudenza consolidata, lo fa decorrere dalla definizione del relativo procedimento, da individuarsi nella data del provvedimento conclusivo o nella scadenza dei termini per la decisione (silenzio-rigetto).
Poiché il ricorrente non ha allegato né provato che il procedimento amministrativo si sia definito in data tale da rendere ancora pendente il termine di 120 giorni alla data del 13/01/2016, deve ritenersi che la decadenza fosse comunque maturata prima dell'introduzione del giudizio.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, il decorso del termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 comporta la decadenza sostanziale dalla possibilità di contestare il provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi agricoli;
ciò preclude, in radice, la proponibilità dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dell'iscrizione per l'anno 2012, presupposto su cui si fonda la contestazione dell'indebito previdenziale.
Una volta accertata la decadenza del ricorrente dal diritto di agire per la
(ri)iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno 2012, non è più consentito rimettere in discussione, neppure in via mediata, il provvedimento di cancellazione che ha dato luogo alla nota di indebito.
Secondo il diritto vivente, infatti, quando la domanda diretta a contestare l'indebito previdenziale presuppone, come nel caso di specie, la rimessione in discussione dell'esito del procedimento di formazione degli elenchi agricoli,
l'omessa o tardiva impugnazione di tale esito ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 rende improponibile ogni successiva azione che miri, anche indirettamente, a disconoscerne gli effetti.
Ne consegue che il ricorso introduttivo, in quanto volto a negare la cancellazione del ricorrente dagli elenchi e, per conseguenza, l'esistenza dell'indebito, è improponibile per intervenuta decadenza;
la nota del 14/04/2015 deve CP_1 pertanto essere ritenuta conforme a diritto, con conseguente obbligo del ricorrente di restituire l'importo indicato di euro 2.437,94.
Alla luce di quanto sopra, i mezzi istruttori articolati da parte ricorrente
(interrogatorio formale e prova per testi sulla effettiva prestazione lavorativa per 102 giornate nel 2012) risultano irrilevanti, poiché volti a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e, quindi, la fondatezza nel merito della pretesa di iscrizione negli elenchi.
Tuttavia, una volta accertata la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, il giudice non può procedere all'esame del merito del rapporto di lavoro, essendo preclusa ogni valutazione sulla correttezza, nel merito, del provvedimento di cancellazione;
ciò
è coerente con la natura sostanziale della decadenza, come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte.
I capitoli di prova devono, quindi, essere dichiarati inammissibili per difetto di rilevanza.
In ordine alle spese processuali, deve tenersi conto della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., contenuta in calce al ricorso, dalla quale risulta il possesso di reddito entro i limiti di legge ai fini dell'esonero dalle spese in caso di soccombenza.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per applicare l'esonero, con la conseguenza che nulla va posto a carico del ricorrente per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1. dichiara decaduto, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 Parte_1 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, dal diritto e dall'azione diretti a contestare la cancellazione delle giornate di lavoro relative all'anno 2012 dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del
Comune di Naso;
2. per l'effetto, dichiara improponibile il ricorso proposto da Parte_1
ed integramente conferma il provvedimento del 14/04/2015
[...] CP_1 di richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2012, con obbligo di di restituire all' la somma di euro Parte_1 CP_1
2.437,94; 3. nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione resa da in atti. Parte_1
Così deciso in Patti 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo