Art. 1.
L' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Numero minimo dei soci delle cooperative)
"Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso".
L' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Numero minimo dei soci delle cooperative)
"Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso".