Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1364
CS
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea qualificazione del potere del GSE come verifica e controllo anziché autotutela

    Il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento impugnato sia espressione del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, sia per la sua qualificazione formale sia per il suo contenuto sostanziale. Il GSE ha chiesto un'ulteriore integrazione documentale senza evidenziare criticità o carenze nei requisiti, limitandosi a una rivalutazione dell'istruttoria precedente.

  • Accolto
    Insufficienza della motivazione dell'atto di annullamento

    Il Consiglio di Stato concorda sul fatto che la motivazione dell'atto impugnato è insufficiente, limitandosi a dare atto della mancata presentazione di osservazioni senza motivare sull'illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle RVC.

  • Accolto
    Violazione del termine ragionevole per l'esercizio dell'autotutela

    Il Consiglio di Stato rileva che non è stato rispettato il termine ragionevole, considerando che l'annullamento del 10 agosto 2018 riguarda provvedimenti di approvazione del 27 aprile 2015, 12 gennaio 2016 e 28 aprile 2016.

  • Accolto
    Atto esecutivo viziato dall'atto presupposto

    Il Consiglio di Stato qualifica il provvedimento di restituzione degli incentivi come atto di autotutela esecutiva, affetto in via derivata dai medesimi vizi dell'atto presupposto di annullamento d'ufficio.

  • Accolto
    Mancata presentazione della documentazione non giustifica l'annullamento

    Il Consiglio di Stato ritiene che non sia legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede.

  • Accolto
    Illegittimità sopravvenuta degli atti impugnati

    Il Consiglio di Stato accoglie l'appello per quanto riguarda il primo motivo, ritenendolo assorbente, e riforma la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti e annullando i provvedimenti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1364
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1364
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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