Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01364/2026REG.PROV.COLL.
N. 04492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4492 del 2025, proposto da NE X SO IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter ) n. 05720/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il consigliere NA AD e uditi per le parti gli avvocati Simone Abellonio e Andrea Segato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono: a) il provvedimento prot. GSE/P20180078988 del 10 agosto 2018 avente ad oggetto la “ chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'allegato A — Elenco complessivo RVC, presentate da YO SPA ”; b) l’atto prot. GSE/P20180112457 del 24 dicembre 2018, avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli incentivi.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono i seguenti.
2.1. YO s.p.a., a cui è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione e conferimento di ramo di azienda, NE X SO IC S.r.l (EXAS)- presentava in data 22 ottobre 2014, 27 marzo 2015 e 3 febbraio 2016 le richieste di verifica e certificazione secondo il metodo standardizzato (RVC-S), rispettivamente n. 0357995016714R142, n. 0357995016715R166 e n. 0357995016716R206 per l’installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza ( inverter ) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza inferiore a 22 kW (rendicontati con scheda tecnica 9T) e per l’installazione di gruppi di continuità ad alta efficienza –UPS (rendicontati con scheda tecnica 36E).
2.2. Nel corso dell’istruttoria procedimentale sia GSE che RSE chiedevano una serie di integrazioni documentali (atto prot. GSE/P20150021357 del 19 marzo 2015, atto prot. GSE/P20150051892 del 26 maggio 2015 e nota RSE del 7 marzo 2016) ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per entrambe le tipologie di interventi.
Le richieste istruttorie riguardavano, in particolare:
a) le schede tecniche degli inverter a dimostrazione del rispetto del requisito del rendimento minimo del 90% previsto per l’applicazione della scheda 9T (RVC 142);
b) la precisazione, nella descrizione degli interventi relativi alle schede tecniche 36E, oltre che di marca e modello di tutti i dispositivi UPS installati, anche della tipologia di ogni gruppo di continuità nonché la trasmissione della documentazione attestante, per ogni modello di UPS doppia conversione installato, il rendimento del dispositivo, come prescritto nella scheda tecnica 36E (RVC 166);
c) per tutti gli UPS installati, adeguata documentazione dalla quale risulti l’appartenenza alla tipologia “ on-Line Double Conversion ” e l’eventuale possibilità di funzionamento in modalità Eco Mode, Smart Active, Bypass o equivalente (RVC 206).
2.3. La società forniva la documentazione integrativa e le informazioni richieste (rispettivamente in data 21 aprile 2015, 12 gennaio 2016, 11 aprile 2016) e il gestore accoglieva le RVC con provvedimenti del 27 aprile 2015, 12 gennaio 2016 e 28 aprile 2016.
2.4. Con nota del 18 giugno 2018 il GSE comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. 241/1990, dei provvedimenti di accoglimento delle richieste di RVC presentate da YO s.p.a. chiedendo alla società di fornire, entro 10 giorni, la seguente documentazione:
a) per tutti gli interventi rendicontati con tutte le 3 RVC, l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità del firmatario e documentazione che consentisse di verificare il suo ruolo e i poteri di firma, qualora il cliente partecipante sia un soggetto giuridico, contenente le seguenti informazioni: i) dichiarazione dell’effettiva realizzazione dell’intervento e indicazione dei codici identificativi degli UPS e degli inverter installati; ii) impegno a non richiedere/non aver richiesto ulteriori contributi economici non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; iii) liberatoria esclusiva per la richiesta dei TEE al soggetto proponente;
b) per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 36E con tutte le 3 RVC: i) documentazione che consentisse di verificare l’installazione dell’UPS e la data di installazione dello stesso presso ogni cliente partecipante; ii) documentazione (visure catastali storiche) che consentisse di verificare che i clienti partecipanti indicati erano i beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto; iii) documentazione attestante la realizzazione nel settore civile o industriale; iv) documentazione che consentisse di verificare le azioni messe in atto al fine di garantire la corretta gestione del progetto, ovvero che gli UPS installati, funzionassero e producessero effetti misurabili sui consumi di energia per gli anni di vita tecnica definiti dalla scheda 36E, a partire dalla data di prima attivazione degli stessi;
c) per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 36E con la RVC 142: ii) documentazione che consentisse di verificare la tipologia e le caratteristiche dell’UPS installato (es. line-interactive , on-line a doppia conversione ) e il rendimento misurato in modalità on-line a doppia conversione secondo la norma GEI EN 62040-3; ii) documentazione comprovante i valori dichiarati di potenza elettrica in uscita dell’UPS installato;
d) per gli interventi rendicontati tramite la scheda tecnica 9T con tutte le 3 RVC: i) tutte le fatture inerenti la fornitura e la posa in opera degli inverter impiegati nei progetti oggetto delle RVC; ii) documentazione che consentisse di verificare che i sistemi di pompaggio sui quali erano stati installati gli inverter , oggetto della richiesta, funzionassero per il numero di turni di lavoro dichiarati, ovvero almeno per il corrispondente numero di ore/anno indicato nella scheda tecnica; iii) documentazione che consentisse di verificare che i sistemi di pompaggio sui quali erano stati installati gli inverter oggetto della richiesta funzionassero con prevalenza statica (% della prevalenza nominale) pari ai valori dichiarati; iv) documentazione comprovante i valori dichiarati di potenza elettrica nominale installata dei sistemi di pompaggio sui quali erano stati installati gli inverter oggetto della richiesta; v) documentazione comprovante le date di installazione degli inverter oggetto della richiesta.
2.5. A seguito della richiesta di proroga presentata dalla YO in data 21 giugno 2018, il GSE, con nota del 18 giugno 2018, comunicava: a) la concessione di una proroga di 30 giorni, fino al 28 luglio 2018, per la trasmissione della documentazione; b) la sospensione dell’autorizzazione all’emissione trimestrale dei TEE, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo.
2.6. Con provvedimento del 10 agosto 2018 il GSE comunicava l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di accoglimento delle RVC per la seguente ragione “ in riferimento alla comunicazione del GSE del 18 giugno 2018 il proponente non ha presentato osservazioni ”.
2.7. Con ricorso di primo grado la società impugnava il sopra indicato provvedimento, lamentandone l’illegittimità sotto plurimi profili, relativi al difetto di motivazione, alla violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, del principio di legittimo affidamento e degli artt. 13 e 14 delle linee guida 9/11.
2.8. Con successivi motivi aggiunti impugnava, altresì, il provvedimento prot. GSE/P20180112457 del 24 dicembre 2018 avente ad oggetto la richiesta di restituzione dei TEE rilasciati.
2.9. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente proponeva ulteriori censure avverso i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, conseguenti alle modifiche apportate all’art. 42 del d. lgs. n. 28/2011 dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020, intesi come causa di invalidità sopravvenuta del provvedimento impugnato.
3. Il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta ter , con sentenza n. 5720 del 20 marzo 2025 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, evidenziando che il provvedimento impugnato è espressione del potere di verifica e di controllo e non di autotutela, sicché non può trovare applicazione l’art. 21 nonies l. 241/1990, e che la ricorrente ha contestato solo genericamente l’utilità della documentazione richiesta dal GSE.
4. EXAS ha interposto appello articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ERROR IN IUDICANDO, IN RELAZIONE AL MOTIVO III DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, RIPROPOSTO NEI MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, PROPORZIONALITÀ, EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE, NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ILLOGICITÀ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI. ULTRAPETIZIONE. Il T.a.r. avrebbe erroneamente qualificato il potere del GSE come espressione del potere di verifica e controllo, senza considerare che, sul piano formale, è lo stesso provvedimento che si auto-qualifica come “annullamento d’ufficio” e che, sul piano sostanziale, esso si limiterebbe ad una rivalutazione del precedente operato del GSE, richiedendo una mole di documentazione inedita e pletorica che non rientra tra quella prescritta a corredo dell’istanza di RVC né tra quella che l’operatore è tenuto a trasmettere e conservare ai sensi degli artt. 13 e 14 delle Linee guida.
II. ERROR IN IUDICANDO, IN RELAZIONE AI MOTIVI I, II E IV DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, RIPROPOSTI NEI MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 10 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 28/2011 S.M.I. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.M. 11 GENNAIO 2017. OMISSIONE DI PRONUNCIA RIPROPOSIZIONE DELLE CENSURE NON ESAMINATE EX ART. 101 C.P.A. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLE LINEE GUIDA. VIOLAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE 9T E 36E. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ E DI PROPORZIONALITÀ. La mancata presentazione della documentazione non potrebbe comunque giustificare l’annullamento degli atti di approvazione delle RVC poiché detto annullamento consegue solo all’accertamento in concreto dell’insussistenza dei presupposti per l’incentivazione dei progetti, ai sensi degli artt. 13-14 delle Linee guida. Il T.a.r. sarebbe, inoltre, incorso in un vizio di omessa pronuncia poiché non ha esaminato le censure sollevate con riguardo alla violazione dell’art. 12 d.m. 11 gennaio 2017 e dell’art. 14 d.m. 28 dicembre 2012, censure che vengono, pertanto, riproposte ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
III. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA POSTI DALLE DIRETTIVE 2009/28/CE E 2012/27/CE. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA. Ad avviso dell’esponente, l’art. 42 del d.lgs 28/2011 e l’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017 non possono essere interpretati nel senso che il GSE possa disporre la perdita degli incentivi sulla sola base del mero mancato invio da parte del proponente di osservazioni o documenti, non previsti ex ante al momento dell’approvazione delle RVC. Ove intesi in questo senso, le disposizioni citate sarebbero incompatibili con le direttive 2009/28/CE e 2012/27/CE che impongono agli Stati membri di “ promuovere e incoraggiare l’efficienza ed il risparmio energetici ” e costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt.2, 3, 41 e 97 Cost.
IV. ERROR IN IUDICANDO: SS PRONUNCIA RISPETTO AL MOTIVO VI DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, RIPROPOSTO EX ART. 101 C.P.A.: VIOLAZIONE DELL’ART. 42, COMMI 3-BIS E 3-TER DELLA L. 3 MARZO 2011, N. 28, NEL TESTO INTRODOTTO DALL’ART. 1, COMMA 89, DELLA L. 214/2017. Il T.a.r. non avrebbe esaminato la censura relativa alla violazione dell’art. 42 del d.lgs 28/2011, commi 3- bis e 3- ter , così come introdotti dalla l. 124/2017 e ratione temporis vigenti al momento dell’annullamento d’ufficio delle RVC, il quale fa salve, in caso di annullamento d’ufficio, le rendicontazioni già approvate. La censura viene, quindi, riproposta ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
V. ERROR IN IUDICANDO: SS PRONUNCIA RISPETTO AL MOTIVO VII DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, RIPROPOSTO EX ART. 101 C.P.A.: VIOLAZIONE DELL’ART. 21-QUATER DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ PER TRAVISAMENTO DEI FATTI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. Viene riproposto il settimo motivo di ricorso di primo grado, non esaminato dal T.a.r. e relativo all’illegittimità della proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, nella parte in cui ha sospeso l’erogazione dei TEE sino alla conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio.
VI. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 56, COMMI 7 E 8 DEL D.L. 76/2020. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 COME MODIFICATO DALL’ART. 56, COMMA 7 E 8 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020. Sarebbe errato il capo n. 9 della sentenza che ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti con cui EXAS ha dedotto l’illegittimità sopravvenuta degli atti impugnati in considerazione della sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 56, comma 7 e 8, del d.l. 76/2020 e s.m.i., che hanno ulteriormente modificato l’art. 42 del d. lgs. 28/2011.
5. Si è costituito in resistenza il GSE.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato con riguardo al primo motivo, di natura assorbente.
9. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., il provvedimento impugnato non è espressione del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, bensì del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990.
10. Depongono in tal senso sia il dato formale- costituito dall’espressa qualificazione dell’atto come “annullamento d’ufficio” ai sensi della legge n. 241/1990-sia, soprattutto, il dato sostanziale, quale si rinviene dalla motivazione e dal contenuto dispositivo dell’atto.
11. Con esso il GSE, lungi dall’accertare l’insussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso al regime di incentivazione, si è limitato a chiedere un’ulteriore –corposa- integrazione documentale, sebbene, con l’accoglimento della RVC, avesse già valutato la completezza di quella trasmessa dal soggetto proponente.
12. Con preavviso di diniego del 18 giugno 2018, in particolare, il GSE non ha evidenziato alcuna criticità emersa a seguito dell’attività di verifica delle RVC approvate, ma ha chiesto ulteriori documenti, motivando, genericamente, con riguardo alle “ istruttorie effettuate dal GSE per le recenti RVC presentate relative alle medesime tipologie di interventi ”.
13. Ha, quindi, richiesto l’autocertificazione sottoscritta dai clienti partecipanti, contenente le medesime informazioni già autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 dal soggetto proponente in sede di richiesta (cfr. punto g del modulo di richiesta), nonché ulteriore documentazione relativa alle UFR installate ( inverter e UPS) , in aggiunta non solo a quella prevista dalla schede tecniche e dalle linee guida (art. 13 e 14), ma anche a quella richiesta e trasmessa in sede di integrazione istruttoria ai fini dell’accoglimento della RVC.
14. Non sono state evidenziate le ragioni dell’approfondimento istruttorio, né i motivi per cui è emersa ex post l’insufficienza della documentazione precedentemente trasmessa né i requisiti e i presupposti di incentivazione che sono risultati mancanti o anche solo non provati all’esito dell’attività di verifica.
15. A titolo esemplificativo, si osserva che con il preavviso di diniego il GSE ha chiesto, con riguardo alla RVC 142 e alla scheda tecnica 36E, la “ documentazione che consenta di verificare la tipologia e le caratteristiche dell’UPS installato (es. line-interactive, on-line a doppia conversione) e il rendimento misurato in modalità on-line a doppia conversione secondo la norma GEI EN 62040-3 ”.
Tale documentazione non era stata richiesta in sede di istruttoria della RVC 142, mentre era stata chiesta in sede di istruttoria della RVC 166 (punto 2 della nota del 26 maggio 2015). Non vengono evidenziate le ragioni per cui l’esigenza di approfondimento istruttorio sia sorta in un caso ex ante e nell’altro caso ex post , pur riguardando lo stesso tipo di intervento.
16. Con il provvedimento del 10 agosto 2018 il GSE ha, poi, disposto l’annullamento d’ufficio degli atti di approvazione per l’unica ragione costituita dalla mancata presentazione delle osservazioni, senza evidenziare la carenza di alcun requisito o presupposto di ammissione all’incentivo (carenza eventualmente emersa solo all’esito dell’attività di verifica e controllo).
17. In altri termini, l’atto impugnato si risolve nella mera rivalutazione della completezza dell’istruttoria svolta nell’ambito dei procedimenti di approvazione delle richieste di verifica e certificazione.
18. Questa sezione, nell’esaminare fattispecie identiche a quella per cui è causa (sent. 24 marzo 2025 n. 2433 e 9 luglio 2025 n. 5998) ha precisato che si ricade nell’ambito dell’autotutela, e non in quello della decadenza, quando il procedimento di secondo grado abbia fatto seguito « non già al mero controllo di elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, bensì a un precedente procedimento di verifica “sostanziale” del progetto e delle RVC già esitate, completato dopo complessa attività istruttoria svolta in contraddittorio con la parte interessata ».
19. Si aggiunga che, sebbene non sia in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l’accertamento dei presupposti per l’erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare, non è legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, che anzi si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2- bi s, della legge n. 241 del 1990, e della fiducia, che è sancito espressamente nell’ambito dei contratti pubblici dal codice approvato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ma che a ben vedere rappresenta una criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3981).
20. Come dedotto dall’appellante, poi, mancano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, con particolare riferimento alla relativa motivazione, la quale è invero insufficiente, perché si limita a dare conto del fatto che il privato non ha presentato osservazioni rispetto alle richieste d’integrazione documentale, senza dar conto dell’illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle RVC.
21. Non risulta, inoltre, nemmeno rispettato il termine ragionevole tenuto conto che l’annullamento del 10 agosto 2018 riguarda provvedimenti di approvazione del 27 aprile 2015, 12 gennaio 2016 e 28 aprile 2016.
22. L’appello merita quindi accoglimento nella parte in cui è volto a ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la caducazione del provvedimento di annullamento d’ufficio.
23. Quanto al provvedimento di restituzione degli incentivi percepiti, osserva il Collegio che -sebbene esso sia stato qualificato, in un precedente della Sezione relativo ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, quale atto esecutivo privo “ di una distinta e autonoma volontà provvedimentale ” (Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025 n. 5998)- è preferibile, tuttavia, qualificarlo quale atto di autotutela esecutiva, affetto, in via derivata, dai medesimi vizi dell’atto presupposto di decadenza. Di qui il necessario annullamento anche del provvedimento in questione.
24. La relativa novità delle questioni dedotte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, annullando i provvedimenti impugnati (prot. GSE/P20180078988 del 10 agosto 2018 e prot. GSE/P20180112457 del 24 dicembre 2018) .
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RL, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
NA AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AD | ER RL |
IL SEGRETARIO