TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4459/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano il ricorso e le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2025. 1 Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno confermato il ricorso e hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 7.02.2007;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 10.03.2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'ambito del ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano integralmente:
“- le figlie e , rispettivamente di anni 30 e 27, come detto, Per_1 Per_2 sono economicamente autosufficienti;
- il Signor vive a Palermo ed è economicamente autosufficiente Parte_1 in quanto da diversi anni svolge attività lavorativa subordinata presso la Casa di Cura “La Maddalena”;
- la Signora è anche essa economicamente autosufficiente, è CP_1 impiegata presso la Società “European Cleaning” ed esercita la sua attività a
Milano, ove vive.
Le parti, dunque, alla luce delle loro condizioni economiche provvederanno ciascuno autonomamente al proprio sostentamento rinunciando reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento stante
l'assenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento dello stesso”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Villanterio (PV), il 23/09/1995, da Pt_1
, nato a [...] il [...] e da , nata a
[...] Controparte_1
Milano il 3/01/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4459/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano il ricorso e le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2025. 1 Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno confermato il ricorso e hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 7.02.2007;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 10.03.2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'ambito del ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano integralmente:
“- le figlie e , rispettivamente di anni 30 e 27, come detto, Per_1 Per_2 sono economicamente autosufficienti;
- il Signor vive a Palermo ed è economicamente autosufficiente Parte_1 in quanto da diversi anni svolge attività lavorativa subordinata presso la Casa di Cura “La Maddalena”;
- la Signora è anche essa economicamente autosufficiente, è CP_1 impiegata presso la Società “European Cleaning” ed esercita la sua attività a
Milano, ove vive.
Le parti, dunque, alla luce delle loro condizioni economiche provvederanno ciascuno autonomamente al proprio sostentamento rinunciando reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento stante
l'assenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento dello stesso”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Villanterio (PV), il 23/09/1995, da Pt_1
, nato a [...] il [...] e da , nata a
[...] Controparte_1
Milano il 3/01/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
3