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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14498/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Enrico Chemollo Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTARA LUCA, presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. FISIOLA MAURIZIO, presso Controparte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“- affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]) e di (nato il [...]) Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la residenza della madre a Palermo;
- obbligo per il signor di versare un mantenimento di euro 100,00 al mese per Controparte_1
ciascun figlio oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, previa condivisione di quelle non urgenti;
- assegnazione integrale alla signora dell'assegno unico per i figli;
Parte_1
Pag. 1 di 4 - salvi diversi accordi tra i genitori, diritto di visita del padre a Palermo per un weekend e di prelevamento dei figli per una settimana a mesi alternati, a spese del signor e compatibilmente con gli CP_1
impegni scolastici;
- salvi diversi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie: ad anni alterni con la madre, un periodo di cinque giorni continuativi ossia dal 23 al 27 dicembre oppure dal 28 dicembre al 2 gennaio;
durante le festività pasquali: ad anni alterni con la madre, dalle ore 12,00 del Venerdì Santo alle ore 22,30 del Lunedì
dell'Angelo; durante il periodo estivo: per 30 giorni non consecutivi durante l'estate concordando con l'altro genitore il pe-riodo, e in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto di ogni anno alternativamente con la madre.
- reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per espatrio;
- spese compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19.07.2024 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
con dal 2017 al 2023; che da tale relazione erano nati i minori e Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 13.02.2021 e 18.08.2023; che, dopo aver vissuto a Bologna, gli stessi, nel giugno del 2022, avevano trasferito la residenza familiare a Brindisi;
che in seguito nell'aprile del 2023,
allorquando il era ritornato a lavorare a Bologna, la ricorrente, in attesa del secondo figlio, si CP_1
era trasferita a vivere a Venezia in casa della madre;
che, cessata la relazione sentimentale, la ricorrente era rimasta a vivere insieme ai figli presso la madre, ma che, a causa del dei continui litigi con quest'ultima e con il suo compagno, si era vista costretta, nel marzo 2024, a lasciare la casa dove risiedeva per recarsi a Palermo presso l'abitazione dell'attuale compagno , prontamente offertosi di ospitare la Persona_3
compagna insieme ai figli;
che la ricorrente, stante il comportamento oppositivo del padre dei minori ad autorizzare il trasferimento della residenza degli stessi in Palermo, aveva adito il Tribunale dei Minorenni
di Palermo al fine di regolarizzare l'attuale collocazione dei figli;
che il predetto Tribunale si era dichiarato
Pag. 2 di 4 incompetente con ordinanza del 11.06.2024 a favore Tribunale dei Minorenni di Venezia;
che quest'ultimo, in seguito, aveva dichiarato a sua volta, con ordinanza del 05.07.2024, la propria incompetenza funzionale a favore del presente Tribunale.
Ciò premesso, la ricorrente proponeva ricorso avanti il Tribunale ordinario di Venezia, chiedendo l'autorizzazione a trasferire la residenza dei figli minori in Palermo, tramite l'emissione anche inaudita
altera parte dei provvedimenti provvisori, nonché la determinazione del contributo mensile al mantenimento degli stessi da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la regolamentazione del diritto di visita di quest'ultimo.
All'udienza del 17.12.2024 compariva unicamente la ricorrente e il Giudice dichiarava, attesa la regolarità
della notifica, la contumacia del resistente. Nelle more del procedimento il resistente si costituiva in giudizio in data 29.01.2025, opponendosi a quanto rappresentato da controparte e chiedendo, dopo aver evidenziato, da un lato, come l'unilaterale decisione della ricorrente di trasferirsi a Palermo impedisse il regolare rapporto dello stesso con i figli e, dall'altro lato, come egli fosse comunque disponibile a prestare consenso al trasferimento, l'adozione da parte del Giudice del provvedimento più opportuno nell'interesse dei minori. Alla successiva udienza del 10.04.2025, il Giudice proponeva una proposta conciliativa che le parti si dichiaravano disponibili a verificare ed emetteva i conseguenti provvedimenti provvisori.
Rinviata quindi la causa all'udienza del 14.10.2025, e, dopo aver sentito le parti, il Giudice fissava nuova udienza, in modalità cartolare, al fine di permettere alle stesse di depositare conclusioni conformi. Lette
le note depositate congiuntamente dalle parti il 06.11.2025, il Giudice tratteneva con decreto del
07.11.2025 la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dalle parti a conclusioni conformi merita accoglimento in quanto gli accordi raggiunti dalle parti, come in epigrafe indicati, corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In considerazione dell'accordo raggiunti l'audizione dei minori ritenuta manifestamente superflua.
Atteso l'esito del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese di lite vanno compensate tra le stesse.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
1) Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Persona_4 Per_2
- affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]) e di (nato il [...]) con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre a Palermo;
- obbligo per il signor di versare un mantenimento di euro 100,00 al mese per Controparte_1
ciascun figlio oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, previa condivisione di quelle non urgenti;
- assegnazione integrale alla signora dell'assegno unico per i figli;
Parte_1
- salvi diversi accordi tra i genitori, diritto di visita del padre a Palermo per un weekend e di prelevamento dei figli per una settimana a mesi alternati, a spese del signor e compatibilmente con gli CP_1
impegni scolastici;
- salvi diversi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie: ad anni alterni con la madre, un periodo di cinque giorni continuativi ossia dal 23 al 27 dicembre oppure dal 28 dicembre al 2 gennaio;
durante le festività pasquali: ad anni alterni con la madre, dalle ore 12,00 del Venerdì Santo alle ore 22,30 del Lunedì
dell'Angelo; durante il periodo estivo: per 30 giorni non consecutivi durante l'estate concordando con l'altro genitore il pe-riodo, e in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto di ogni anno alternativamente con la madre.
- reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per espatrio.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott. Enrico Chemollo Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTARA LUCA, presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. FISIOLA MAURIZIO, presso Controparte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“- affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]) e di (nato il [...]) Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la residenza della madre a Palermo;
- obbligo per il signor di versare un mantenimento di euro 100,00 al mese per Controparte_1
ciascun figlio oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, previa condivisione di quelle non urgenti;
- assegnazione integrale alla signora dell'assegno unico per i figli;
Parte_1
Pag. 1 di 4 - salvi diversi accordi tra i genitori, diritto di visita del padre a Palermo per un weekend e di prelevamento dei figli per una settimana a mesi alternati, a spese del signor e compatibilmente con gli CP_1
impegni scolastici;
- salvi diversi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie: ad anni alterni con la madre, un periodo di cinque giorni continuativi ossia dal 23 al 27 dicembre oppure dal 28 dicembre al 2 gennaio;
durante le festività pasquali: ad anni alterni con la madre, dalle ore 12,00 del Venerdì Santo alle ore 22,30 del Lunedì
dell'Angelo; durante il periodo estivo: per 30 giorni non consecutivi durante l'estate concordando con l'altro genitore il pe-riodo, e in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto di ogni anno alternativamente con la madre.
- reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per espatrio;
- spese compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19.07.2024 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
con dal 2017 al 2023; che da tale relazione erano nati i minori e Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 13.02.2021 e 18.08.2023; che, dopo aver vissuto a Bologna, gli stessi, nel giugno del 2022, avevano trasferito la residenza familiare a Brindisi;
che in seguito nell'aprile del 2023,
allorquando il era ritornato a lavorare a Bologna, la ricorrente, in attesa del secondo figlio, si CP_1
era trasferita a vivere a Venezia in casa della madre;
che, cessata la relazione sentimentale, la ricorrente era rimasta a vivere insieme ai figli presso la madre, ma che, a causa del dei continui litigi con quest'ultima e con il suo compagno, si era vista costretta, nel marzo 2024, a lasciare la casa dove risiedeva per recarsi a Palermo presso l'abitazione dell'attuale compagno , prontamente offertosi di ospitare la Persona_3
compagna insieme ai figli;
che la ricorrente, stante il comportamento oppositivo del padre dei minori ad autorizzare il trasferimento della residenza degli stessi in Palermo, aveva adito il Tribunale dei Minorenni
di Palermo al fine di regolarizzare l'attuale collocazione dei figli;
che il predetto Tribunale si era dichiarato
Pag. 2 di 4 incompetente con ordinanza del 11.06.2024 a favore Tribunale dei Minorenni di Venezia;
che quest'ultimo, in seguito, aveva dichiarato a sua volta, con ordinanza del 05.07.2024, la propria incompetenza funzionale a favore del presente Tribunale.
Ciò premesso, la ricorrente proponeva ricorso avanti il Tribunale ordinario di Venezia, chiedendo l'autorizzazione a trasferire la residenza dei figli minori in Palermo, tramite l'emissione anche inaudita
altera parte dei provvedimenti provvisori, nonché la determinazione del contributo mensile al mantenimento degli stessi da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la regolamentazione del diritto di visita di quest'ultimo.
All'udienza del 17.12.2024 compariva unicamente la ricorrente e il Giudice dichiarava, attesa la regolarità
della notifica, la contumacia del resistente. Nelle more del procedimento il resistente si costituiva in giudizio in data 29.01.2025, opponendosi a quanto rappresentato da controparte e chiedendo, dopo aver evidenziato, da un lato, come l'unilaterale decisione della ricorrente di trasferirsi a Palermo impedisse il regolare rapporto dello stesso con i figli e, dall'altro lato, come egli fosse comunque disponibile a prestare consenso al trasferimento, l'adozione da parte del Giudice del provvedimento più opportuno nell'interesse dei minori. Alla successiva udienza del 10.04.2025, il Giudice proponeva una proposta conciliativa che le parti si dichiaravano disponibili a verificare ed emetteva i conseguenti provvedimenti provvisori.
Rinviata quindi la causa all'udienza del 14.10.2025, e, dopo aver sentito le parti, il Giudice fissava nuova udienza, in modalità cartolare, al fine di permettere alle stesse di depositare conclusioni conformi. Lette
le note depositate congiuntamente dalle parti il 06.11.2025, il Giudice tratteneva con decreto del
07.11.2025 la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dalle parti a conclusioni conformi merita accoglimento in quanto gli accordi raggiunti dalle parti, come in epigrafe indicati, corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In considerazione dell'accordo raggiunti l'audizione dei minori ritenuta manifestamente superflua.
Atteso l'esito del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese di lite vanno compensate tra le stesse.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
1) Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli e alle seguenti condizioni: Persona_4 Per_2
- affidamento congiunto dei figli minori (nato il [...]) e di (nato il [...]) con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre a Palermo;
- obbligo per il signor di versare un mantenimento di euro 100,00 al mese per Controparte_1
ciascun figlio oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, previa condivisione di quelle non urgenti;
- assegnazione integrale alla signora dell'assegno unico per i figli;
Parte_1
- salvi diversi accordi tra i genitori, diritto di visita del padre a Palermo per un weekend e di prelevamento dei figli per una settimana a mesi alternati, a spese del signor e compatibilmente con gli CP_1
impegni scolastici;
- salvi diversi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie: ad anni alterni con la madre, un periodo di cinque giorni continuativi ossia dal 23 al 27 dicembre oppure dal 28 dicembre al 2 gennaio;
durante le festività pasquali: ad anni alterni con la madre, dalle ore 12,00 del Venerdì Santo alle ore 22,30 del Lunedì
dell'Angelo; durante il periodo estivo: per 30 giorni non consecutivi durante l'estate concordando con l'altro genitore il pe-riodo, e in mancanza di accordo dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto di ogni anno alternativamente con la madre.
- reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per espatrio.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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