Art. 4.
Le entrate del Monte-pensioni sono costituite:
a) dai contributi degli insegnanti;
b) dai contributi a favore del Monte-pensioni dovuti dallo Stato e dagli altri Enti ammessi al Monte;
c) dalla ritenuta sulle pensioni dirette;
d) dai versamenti volontari;
e) dalle penalita' e indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;
f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario.
g) dagli interessi sulle attivita' del Monte-pensioni.
Le entrate del Monte-pensioni sono costituite:
a) dai contributi degli insegnanti;
b) dai contributi a favore del Monte-pensioni dovuti dallo Stato e dagli altri Enti ammessi al Monte;
c) dalla ritenuta sulle pensioni dirette;
d) dai versamenti volontari;
e) dalle penalita' e indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;
f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario.
g) dagli interessi sulle attivita' del Monte-pensioni.