Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Davide Di Marco del foro di Nocera Inferiore
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1
patologia di origine professionale;
b) condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante legale pro tempore, alla corresponsione delle prestazioni di cui ha diritto il ricorrente a seguito della tecnopatia contratta, nella misura del 12% o comunque in una percentuale superiore o pari al 6%, così come risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo;
pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso. Spese come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
della patologia denunciata in data 08/03/2022 e non riconosciute dall'Ente; chiedendo l'accertamento di un quadro menomativo complessivo pari al 12% o comunque in una percentuale superiore o pari al 6%.
Il ricorso amministrativo è stato presentato in data 28/06/2022.
Il ricorrente allega di aver lavorato in qualità di operaio edile per moltissimi anni e di aver sviluppato a causa del suo lavoro la patologia per la quel vien richiesto l'indennizzo ; in particolare, l'attività svolta, comportava il sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi;
lavorazioni gravose sul piano biomeccanico che gli hanno provocato problemi all'apparato scheletrico e alla colonna vertebrale.
A sostegno di ciò, il ricorrente ha prodotto la perizia del Dott. , Persona_1
nella quale si afferma che il ricorrente è affetto da “discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, di certa origine professionale.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la CP_1
patologia dedotta è multifattoriale e non è tabellata a norma del D.M. 9/4/2008, pertanto incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare con precisione l'origine professionale della patologia e quindi, in particolare, le caratteristiche morbigene
Pag. 2 di 5 della lavorazione effettuata e il nesso di causalità tra tale lavorazione e l'asserita malattia.
L' , ha rilevato, inoltre, la mancata dimostrazione del decorso clinico della CP_1
patologia denunciata, tenuto conto che il ricorrente, nell'arco della sua lunga carriera lavorativa e prima del compimento dei 69 anni di età, non risulta essersi mai sottoposto a visite specialistiche o a terapie specifiche per il mal di schiena;
pertanto, la patologia dedotta deve ritenersi di natura degenerativa e non professionale.
Disposta la Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all' odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
Va richiamato l'esito della Ctu medico legale.
Il Ctu dott. seguito di ampio e condivisibile accertamento, è giunto Persona_2
alle seguenti conclusioni: “…Il sig. è affetto da una patologia Parte_2
degenerativa del rachide lombo-sacrale, rappresentata da una discopatia protrusiva diffusa, più accentuata a livello L4-L5 con interessamento dei forami di coniugazione, da una retrolistesi L2 su L3 e L3 su L4, da diffuse deformazioni osteocondrosiche condizionanti una stenosi canalare a canna di bambù e da deformazioni artrosiche delle faccette articolari.
- Del quadro patologico sopradescritto, solo la discopatia protrusiva è da ritenersi
(con)causata dall'attività lavorativa di operaio edile svolta dal paziente per oltre 50 anni, il cui rischio lavorativo è identificabile e documentabile nella movimentazione manuale di carichi (ma anche nell'esposizione a vibrazioni trasmesse a corpo intero come da mansionario lavorativo allegato in atti).
Tale patologia, difatti, è riportata nella Lista I del DM 9 Aprile 2008 (patologia tabellata) e la sua insorgenza è notoriamente correlata sia all'esposizione a movimentazione manuali di carichi (“Lavorazioni di movimentazione manuale di
Pag. 3 di 5 carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” → ernia discale lombare) sia alla esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (“Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici” → ernia discale lombare).
Nel caso in esame, entrambi i fattori di rischio sopra descritti, risultano aver caratterizzato evidentemente l'attività lavorativa di operaio edile per lungo periodo, concretizzando un rischio certamente idoneo, sul piano quali-quantitativo, a cagionare la patologia degenerativa sopra descritta.
Per contro, del resto, né dalle varie raccolte anamnestiche effettuate né dalla documentazione sanitaria/INAIL, sono emerse condizioni extralavorative pre- esistenti a giustificare in via esclusiva/prevalente l'insorgenza di tali patologie da sovraccarico.
A tal proposito, non si ritengono condivisibili le argomentazioni offerte dall'Istituto assicuratore nell'elaborato difensivo del proprio consulente, allorquando identifichi la “causa” di tale patologia, sic et simpliciter, nell'età del paziente piuttosto che alla faticosa attività lavorativa esercitata per lungo periodo: “sono alterazioni la cui incidenza è molto frequente in una popolazione superiore ai 60 anni, indipendentemente dal lavoro svolto”.
Non si ritengono condivisibili nemmeno le ulteriori argomentazioni prospettate, ovvero relativamente all'assenza di un iter clinico-documentale, per escludere il nesso di causa tra rischio lavorativo (indubbiamente esistente) e patologia tabellata denunciata, atteso che il lavoratore ha dichiarato in più sedi, che la sintomatologia clinica è insorta anni prima rispetto alla diagnosi (e il fatto che in questi anni non abbia effettuato alcun accertamento specialistico documentabile, non rileva in tal senso).
Pag. 4 di 5 Tutti questi elementi fanno quindi propendere per il riconoscimento di un nesso
(con)causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologie osteo-articolare al rachide lombo-sacrale, denunciate dall'assicurato.
- Si ritiene che i postumi permanenti correlabili alla patologia professionale sopra descritta, siano complessivamente valutabili, secondo i criteri di cui all'art. 13 del D.
Lgs 38/200 e del DM 12.7.2000 [ex. voce tabellare 213 - “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti → 12%”, nella misura complessiva del 7% (sette per cento).”
L' non ha sollevato osservazioni alla Ctu. CP_1
Si deve quindi ritenere provata l'origine professionale delle malattia e il ricorso va accolto secondo la percentuale accertata dal consulente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 928/2023:
1) Accerta e dichiara che è affetto da malattia di origine Parte_1
professionale consistente in ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti nella misura complessiva del 7%; per l'effetto condanna l' a riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali. CP_1
2) Condanna l' a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario, euro 2.200,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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