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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5348 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
e eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Francesca Crescente;
[...]
RICORRENTI
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gilda CP_1
Avena, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato i ricorrenti, eredi di Persona_2 proponevano ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in favore della de cuius a seguito di procedimento per ATP n.
958/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, i ricorrenti chiedevano l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alla provvidenza richiesta, ovvero dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 5/03/2024, data della domanda amministrativa, fino al decesso del Sig. Persona_1 intervenuto il 6/4/2025, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento della Per_1 prestazione richiesta, ovvero l'indennità di accompagnamento (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento n. 958/24 in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: Persona_1
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il Sig.
, dante causa dei ricorrenti, avesse diritto al riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/81 dal 5/3/2024 al 6/4/2025, data del decesso;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.500,00, oltre CP_1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maria
Francesca Crescente, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_3 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica Persona_4 di Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 958/24, già liquidate in complessivi €. 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5348 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
e eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Francesca Crescente;
[...]
RICORRENTI
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gilda CP_1
Avena, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato i ricorrenti, eredi di Persona_2 proponevano ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in favore della de cuius a seguito di procedimento per ATP n.
958/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, i ricorrenti chiedevano l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alla provvidenza richiesta, ovvero dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 5/03/2024, data della domanda amministrativa, fino al decesso del Sig. Persona_1 intervenuto il 6/4/2025, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico del fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento della Per_1 prestazione richiesta, ovvero l'indennità di accompagnamento (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento n. 958/24 in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: Persona_1
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il Sig.
, dante causa dei ricorrenti, avesse diritto al riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/81 dal 5/3/2024 al 6/4/2025, data del decesso;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.500,00, oltre CP_1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maria
Francesca Crescente, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_3 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica Persona_4 di Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 958/24, già liquidate in complessivi €. 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari