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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 608 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Caporotundo;
CP_1
[...]
E
[...]
Controparte_2
(P.IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 26.09.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 3621/2019 Parte_1
resa dal Tribunale di Lecce in data 19.11.2019, con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'attore e lo aveva condannato alla refusione delle spese di lite in favore della . Controparte_2
Nel giudizio di primo grado, l'attore aveva agito per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito - che prevedeva un periodo di ammortamento di 120 mesi, a partire dal 11.07.2007 e sino al 11.07.2017 - per asserita usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito.
La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva eccepito l'infondatezza della domanda, CP_2
rilevando — per quanto qui rileva — che il rapporto di mutuo si era regolarmente concluso senza che il cliente fosse mai risultato moroso;
che gli interessi corrispettivi erano stati pacificamente corrisposti secondo le pattuizioni contrattuali e che, soprattutto, non erano mai stati applicati interessi di mora, risultando il contratto integralmente eseguito senza inadempimenti.
Il Giudice di primo grado, aderendo alla tesi della convenuta, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo infondata la doglianza secondo cui, sommando il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti, si sarebbe superato il tasso soglia previsto dalla normativa antiusura. Ha osservato, infatti, che entrambe le categorie di interessi possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'usurarietà, ma tale valutazione deve essere condotta distintamente per ciascuna tipologia, e che, nel caso di specie, gli interessi moratori non risultavano essere stati concretamente applicati, con conseguente insussistenza del presupposto per verificarne l'eventuale natura usuraria.
Con l'atto di appello, il sig. ha censurato tale decisione, insistendo sulla necessità Pt_1
di “1) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio effettivamente applicato, in quanto superiore al tasso soglia al momento del contratto. 2) accertare e dichiarare, per l'effetto della nullità del contratto, che il mutuatario ai sensi dell'art.
1815 c. 2 dovrà rimborsare solo la sorte capitale senza interessi. 3) Sempre per effetto della nullità del mutuo di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore dell'attore le somme dalla stessa incamerate a titoli di interessi non dovuti;
4) Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto. 5) Per l'effetto condannare la Banca convenuta a rideterminare i rapporti secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, e condannare la convenuta al rimborso in favore CP_2
dell'attore delle differenze maturate a proprio favore, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
Controparte_2 Controparte_2
la quale ha richiesto il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza cartolare del 12.10.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
1.1. Dalla lettura della sentenza gravata emerge con chiarezza che la domanda proposta in primo grado è stata correttamente rigettata per mancanza di interesse ad agire di Pt_1
motivo dirimente ed idoneo a sorreggere la sentenza di primo grado anche in via autonoma.
1.2. Invero, il rapporto contrattuale, oggetto di causa, si è regolarmente concluso senza inadempimenti da parte del mutuatario e, pertanto, senza che la abbia mai applicato CP_2
o richiesto interessi moratori. Tale situazione, confermata anche dalla perizia di parte, esclude di fatto la possibilità di riconoscere l'esistenza o di prefigurare l'eventuale futura esistenza di un possibile pregiudizio economico-giuridico in concreto derivante dall'applicazione della clausola relativa agli interessi moratori.
1.3. La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che l'interesse moratorio, per sua natura accessorio e risarcitorio, presuppone necessariamente il ritardo nell'adempimento. In assenza di tale presupposto, l'interesse resta una previsione meramente potenziale e non concretamente esigibile.
1.4. A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che
“l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. (…).
Tuttavia (…) il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo. (…)
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata”. (Cass. Civ. Sez. Un. n.19597/2020).
1.4.1. In altre parole, l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., può sussistere sin dalla stipulazione della clausola contrattuale, in quanto la sua presenza è finalizzata a garantire certezza e prevedibilità del rapporto obbligatorio. Tuttavia, tale interesse si configura come potenziale e non come diritto immediatamente azionabile, finché non si verifichi un evento concreto e idoneo a determinarne l'esigibilità, come appunto un ritardo nell'adempimento.
1.5. Alla luce di tali principi, nel caso in esame, l'assenza di qualunque inadempimento del mutuatario e di applicazione della clausola in contestazione determina l'inesistenza di un interesse concreto e attuale ad agire per l'accertamento della nullità della clausola stessa, che rimarrebbe del tutto privo di effetti pratici.
2. Per quanto innanzi, non sussistono i presupposti per un'ulteriore disamina delle censure formulate in appello, le quali risultano in ogni caso prive di rilievo alla luce dell'esito del presente giudizio.
3. L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nella liquidazione di cui al dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado Parte_1
da Controparte_2 Controparte_2
che liquida in complessivi € 5.338,00 oltre rimborso forfettario del
[...]
15 % ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico di . Parte_1
Così deciso in Lecce, il 30.05.2025
Il Cons. est. Il Presidente