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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: composta da: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 99/2024 pubblicata in data 18 gennaio 2024 dal
Tribunale di Avellino, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
DI e AE BO ( ) Email_1 Email_2
appellante principale -appellata incidentale
E
), con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Grezar, 14, in persona del procuratore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LO MA ( Email_3 appellata principale
NONCHÉ
Controparte_3
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
AP ( Email_4
appellata principale – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di udienza e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino l e l chiedendo Controparte_4 Controparte_4 accertarsi l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Amministrazione opposta fatto valere con le cartelle di pagamento n. 01220180007099292000, notificata in data 12 dicembre 2018, n.
01220170009891741000, notificata in data 17 gennaio 2018 e n. 01220160008324914000, notificata in data 6 ottobre 2016, in conseguenza della nullità delle relative notifiche eseguite perché gli indirizzi utilizzati dall Controparte_5
t e quello utilizzato dall'allora Email_5 Controparte_6 non erano presenti nel Registro Reginde e per Email_6 omessa motivazione delle cartelle impugnate.
Si costituivano in giudizio l' chiedendo il rigetto della Controparte_5 opposizione proposta data la sua pretestuosità e considerato il raggiungimento dello scopo e il favore delle spese di giudizio, e l' che, eccepito Controparte_7 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta, oltre che la propria estraneità rispetto alle domande formulate dalla parte opponente, avendo il solo compito di provvedere alla formazione dei ruoli da consegnare ai concessionari. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto, e la condanna ex. art. 96 c.p.c. della parte opponente, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione degli atti impugnati e acquisita documentazione varia, la causa veniva definita con la pronuncia in data 18 gennaio 2024 della sentenza n. 99/2024 con cui il
Tribunale di Avellino respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, fondando la propria decisione sulla “ragione più liquida” e, quindi, ritenendo che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023)” e “anche per il principio di raggiungimento dello scopo (cfr. Cassazione Sez. Unite. 23620/2018, Cass. 7665/2016, Cass. n.
14042/2018), deve ritenersi validamente effettuata la notifica a mezzo pec, non essendo in alcun modo chiarito quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro”.
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024 proponeva appello sostenendo la Parte_1 nullità della notifica della cartella esattoriale poiché effettuata con indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi e invocando la compensazione delle spese di giudizio. In data 19 dicembre 2024 si costituiva l chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato;
evidenziava, invero, che l'appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva autonomamente deciso la causa in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo per cui l'omessa impugnazione di una delle ragioni autonome e distinte che sorreggevano la decisione aveva reso inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre.
In data 23 dicembre 2024 si costituiva, altresì, l eccependo Controparte_7 in prima battuta l'omesso rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la cui affermazione proponeva appello incidentale e concludeva onde sentir
“… riformare la sentenza di prime cure in punto di giurisdizione, dichiarando l'inammissibilità dell'avversa domanda per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
2. in ogni caso riformare la sentenza in punto di spese di lite e di condanna ex art. 96 c.p.c.; 3. con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, il C.I. designato, rinviava ai sensi dell'art.352
c.p.c. per la decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 assegnando i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
quindi, all'esito dell'udienza, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il C.I., sottoposta alle
Parti la questione dell'ammissibilità dell'appello tenuto conto dei motivi di opposizione, rinviava la causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. dinanzi al Collegio all'udienza del 20 novembre 2025, al cui esito riservava la decisione.
Appare preliminare la verifica dell'ammissibilità dell'appello tenuto conto dei motivi di opposizione fatti valere dinanzi al giudice di primo grado il quale, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, indicava la qualificazione ai sensi dell'art.615 c.p.c. offertane dall'opponente nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio;
ebbene, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza: con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa
è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre
è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, deve provvedervi, d'ufficio, il giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.
Di poi, è stato escluso che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, dell'oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20884 del 15/10/2015 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2004 che ha affermato il seguente principio di diritto: ”L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (nella specie, individuato come «opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.») non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza”).
L'applicazione di detti principi appare ancor più chiara nella fattispecie in esame in cui il giudice di prime cure ha omesso qualsivoglia qualificazione dell'azione intrapresa limitandosi a indicarne la qualificazione offertane dall'opponente.
Conseguentemente la Corte adita è investita della qualificazione dell'opposizione che deve quindi, correttamente, considerarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento tenuto conto dei motivi fatti valere ovvero il difetto di motivazione (cfr., solo da ultimo, Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018 secondo cui ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi) e l'invalidità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita da un indirizzo pec non inserito nei pubblici elenchi (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 29884 del 20/11/2024).
Pertanto, in tali termini qualificata l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione in applicazione dell'art. 618 c.p.c..
L'appello incidentale deve, quindi, ritenersi assorbito mentre la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dall'appellante incidentale respinta in quanto non risulta mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c. non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 23/6/2022).
Le spese seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo. Parte_1
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di AP – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 99/2024 Controparte_8 pubblicata in data 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 ciascuna parte appellata che si liquidano in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
[...]
Così deciso in AP nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: composta da: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 99/2024 pubblicata in data 18 gennaio 2024 dal
Tribunale di Avellino, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
DI e AE BO ( ) Email_1 Email_2
appellante principale -appellata incidentale
E
), con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Grezar, 14, in persona del procuratore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LO MA ( Email_3 appellata principale
NONCHÉ
Controparte_3
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
AP ( Email_4
appellata principale – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di udienza e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020 conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino l e l chiedendo Controparte_4 Controparte_4 accertarsi l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Amministrazione opposta fatto valere con le cartelle di pagamento n. 01220180007099292000, notificata in data 12 dicembre 2018, n.
01220170009891741000, notificata in data 17 gennaio 2018 e n. 01220160008324914000, notificata in data 6 ottobre 2016, in conseguenza della nullità delle relative notifiche eseguite perché gli indirizzi utilizzati dall Controparte_5
t e quello utilizzato dall'allora Email_5 Controparte_6 non erano presenti nel Registro Reginde e per Email_6 omessa motivazione delle cartelle impugnate.
Si costituivano in giudizio l' chiedendo il rigetto della Controparte_5 opposizione proposta data la sua pretestuosità e considerato il raggiungimento dello scopo e il favore delle spese di giudizio, e l' che, eccepito Controparte_7 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta, oltre che la propria estraneità rispetto alle domande formulate dalla parte opponente, avendo il solo compito di provvedere alla formazione dei ruoli da consegnare ai concessionari. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto, e la condanna ex. art. 96 c.p.c. della parte opponente, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione degli atti impugnati e acquisita documentazione varia, la causa veniva definita con la pronuncia in data 18 gennaio 2024 della sentenza n. 99/2024 con cui il
Tribunale di Avellino respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, fondando la propria decisione sulla “ragione più liquida” e, quindi, ritenendo che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023)” e “anche per il principio di raggiungimento dello scopo (cfr. Cassazione Sez. Unite. 23620/2018, Cass. 7665/2016, Cass. n.
14042/2018), deve ritenersi validamente effettuata la notifica a mezzo pec, non essendo in alcun modo chiarito quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro”.
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024 proponeva appello sostenendo la Parte_1 nullità della notifica della cartella esattoriale poiché effettuata con indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi e invocando la compensazione delle spese di giudizio. In data 19 dicembre 2024 si costituiva l chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato;
evidenziava, invero, che l'appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva autonomamente deciso la causa in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo per cui l'omessa impugnazione di una delle ragioni autonome e distinte che sorreggevano la decisione aveva reso inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre.
In data 23 dicembre 2024 si costituiva, altresì, l eccependo Controparte_7 in prima battuta l'omesso rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per la cui affermazione proponeva appello incidentale e concludeva onde sentir
“… riformare la sentenza di prime cure in punto di giurisdizione, dichiarando l'inammissibilità dell'avversa domanda per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
2. in ogni caso riformare la sentenza in punto di spese di lite e di condanna ex art. 96 c.p.c.; 3. con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, il C.I. designato, rinviava ai sensi dell'art.352
c.p.c. per la decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 assegnando i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
quindi, all'esito dell'udienza, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il C.I., sottoposta alle
Parti la questione dell'ammissibilità dell'appello tenuto conto dei motivi di opposizione, rinviava la causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. dinanzi al Collegio all'udienza del 20 novembre 2025, al cui esito riservava la decisione.
Appare preliminare la verifica dell'ammissibilità dell'appello tenuto conto dei motivi di opposizione fatti valere dinanzi al giudice di primo grado il quale, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, indicava la qualificazione ai sensi dell'art.615 c.p.c. offertane dall'opponente nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio;
ebbene, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza: con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa
è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre
è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, deve provvedervi, d'ufficio, il giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.
Di poi, è stato escluso che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, dell'oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20884 del 15/10/2015 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2004 che ha affermato il seguente principio di diritto: ”L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (nella specie, individuato come «opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.») non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza”).
L'applicazione di detti principi appare ancor più chiara nella fattispecie in esame in cui il giudice di prime cure ha omesso qualsivoglia qualificazione dell'azione intrapresa limitandosi a indicarne la qualificazione offertane dall'opponente.
Conseguentemente la Corte adita è investita della qualificazione dell'opposizione che deve quindi, correttamente, considerarsi quale opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento tenuto conto dei motivi fatti valere ovvero il difetto di motivazione (cfr., solo da ultimo, Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018 secondo cui ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi) e l'invalidità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita da un indirizzo pec non inserito nei pubblici elenchi (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 29884 del 20/11/2024).
Pertanto, in tali termini qualificata l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione in applicazione dell'art. 618 c.p.c..
L'appello incidentale deve, quindi, ritenersi assorbito mentre la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dall'appellante incidentale respinta in quanto non risulta mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c. non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 23/6/2022).
Le spese seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo. Parte_1
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di AP – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 99/2024 Controparte_8 pubblicata in data 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 ciascuna parte appellata che si liquidano in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
[...]
Così deciso in AP nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore