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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 R.G., avente ad oggetto l'appello della sentenza n. 359/2023 del Giudice di Pace di Lecco, emessa in data 7.12.2023 e pubblicata in pari data, promossa: da
(c.f. ) - con il patrocinio degli avv.ti VALERIA Parte_1 P.IVA_1
FALCO e DOMNICO MOLLUZZO, appellante; contro
(c.f. ) – in proprio, CP_1 C.F._1
appellato;
e contro
c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
appellata contumace;
che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 359/2024, resa inter-partes dal Giudice di Pace di Lecco pagina 1 di 9 Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Signorile Antonella – R.G. n. 1351/2022, pubblicata il
7/12/23, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, estrometterla dal Parte_1
presente giudizio con ogni conseguenza di legge, anche in punto di spese di lite. Nel merito, in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della assorbente eccezione circa la carenza di legittimazione passiva che precede, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate da parte attrice e per l'effetto rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e non risarcibili per legge, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via istruttoria: si chiede, sin da ora, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi ivi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare testi nei termini ex art. 320 c.p.c., che si chiede sin da ora fissarsi. Ci si oppone, anche in questa sede e sin d'ora, per le ragioni esposte in narrativa, all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice in atto di citazione, in quanto inammissibili per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo ed azione e correlativo pregiudizio all'esercizio del diritto alla controprova, nonché valutativi ed irrilevanti ai fini della decisione, in difetto di prova di altre circostanze non provate e non offerte in prova. Testi riservati nei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
APPELLATO CP_1 in via preliminare: rigettarsi l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art.342 Parte_1
c.p.c. e manifestamente infondato ex art.348 bis c.p.c..; in via principale: rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto; per l'effetto, confermarsi la sentenza n.359/2023 R.S. Giudice di Pace di Lecco, pubblicata in data 07 dicembre 2023 ad esito del procedimento n.1351/2022 R.G..
Spese e compensi di lite, di primo e di secondo grado, rifusi. in via istruttoria: se del caso, ammettersi le prove orali dedotte e non ancora assunte in primo grado.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE. La ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 359/2024 che l'ha condannata, in solido con la al pagamento a favore dell'avv. ella somma Controparte_2 CP_1
di “Euro 500,00, da rivalutarsi sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo a partire dal 16.09.2021, il tutto oltre agli interessi compensativi, nella misura legale, calcolati a partire dalla data del 16.09.2021 sino al 05.09.2022, oltre gli ulteriori interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 06.09.2022 sino al saldo effettivo, con la precisazione che tali interessi devono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno”, a titolo di risarcimento del danno per lo smarrimento del suo bagaglio durante le operazioni di scarico dal pullman mentre gli ospiti dell'albergo si recavano al check-in, ritrovato il giorno successivo all'arrivo.
a) Motivi di appello. Innanzitutto, la società appellante censura la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, in base alla quale il Giudice di prime cure l'ha condannata così motivando: “Il Codice civile, in tema di inadempimento delle obbligazioni, all'art. 1218 stabilisce che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che “Al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (Cass. civ. Sez.
III, 08.11.2002 n. 15712). La e la non hanno fornito la CP_3 CP_4
pagina 3 di 9 prova diretta e positiva di essere state nell'impossibilità di eseguire esattamente la propria obbligazione, nonostante su di loro gravasse l'onere di tale prova, essendo un fatto riferibile alla loro sfera di azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 21.05.2019 n. 13685;
Cass. civ. Sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. civ. Sez. I, 15.07.2011 n. 15659; Cass. civ.
Sez. I, 03.07.2009 n. 15677; Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). In particolare, la
[...]
rimasta contumace, non ha dimostrato, nell'esecuzione del contratto di CP_3
trasporto, di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno lamentato dall'Avv.
(cfr. art. 1681 c.c.). La , da parte sua, non ha provato di CP_1 CP_4
aver eseguito, con la dovuta diligenza, le operazioni di scarico dei bagagli di cui si è assunta l'onere (cfr. dichiarazioni rese dai testi Signori e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 15.06.2023 e doc. 7 di parte attrice) mentre l'Avv. era CP_1
stato invitato a recarsi alla reception per gli adempimenti di check-in”.
Infatti, secondo la società alberghiera, il contratto stipulato con il cliente non ricomprendeva l'obbligazione di scaricare, raccogliere e conservare i bagagli una volta arrivati in loco, tanto che nulla al riguardo era previsto sul documento di prenotazione emesso da Alpitour, né sulla pagina web del Tanka Village VOIHOTELS. Tale prestazione era, invece, a carico dell'autista di e, nonostante ciò, i CP_3
dipendenti della struttura alberghiera si sono adoperati diligentemente e prontamente a seguito delle lamentele del cliente, contattando sia l'autista, sia l'aeroporto.
Inoltre, l'appellante nega che la controparte abbia fornito prova di un grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 62/2018 o comunque di aver patito disagi di serietà tale da superare la soglia minima di tollerabilità, solo oltre la quale è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, come pacificamente sancito dalla giurisprudenza della Suprema corte. In ogni caso, è criticato il metro di quantificazione del ristoro pecuniario, in quanto il Giudice di prime cure ha liquidato per un solo giorno senza bagaglio una somma molto superiore a quella che viene riconosciuta per un giorno di inabilità temporanea.
pagina 4 di 9 b) Difese dell'appellato. L'avv. ha innanzitutto eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver indicato quali siano i capi oggetto di specifica impugnazione, in cosa consistano l'infondatezza e gli errori commessi dal Giudice di Pace, quali siano le parti del provvedimento affette da illogicità ed in cosa risiedano le contraddizioni lamentate.
Inoltre, la parte appellata ha sostenuto la manifesta infondatezza del gravame con riferimento alla contestazione della responsabilità contrattuale, affermando che il servizio di facchinaggio rientrava tra le prestazioni accessorie fornite dalla struttura alberghiera come dimostrato dal fatto che “l'Avv. arrivato presso la CP_1
struttura, veniva invitato dai bagagisti dell'albergo a recarsi alla reception per gli adempimenti di check-in mentre loro provvedevano, insieme all'autista, a scaricare le valigie” (n.d.r. così i testi e . Testimone_1 Tes_2
L'avv. a, poi, evidenziato di aver dato prova del grave danno patito, CP_1
in quanto i testi escussi, “hanno confermato il palese patema d'animo dell'Avv. CP_1
sino al momento del ritrovamento del bagaglio, la sua dedizione alle operazioni di ricerca della valigia che hanno sottratto tempo allo svago ed al riposo, il disagio fisico
e morale causato dall'indisponibilità dei propri capi di abbigliamento adeguati ad una vacanza balneare ed alle alte temperature atmosferiche, nonché degli effetti igienici e personali, la conseguente privazione da tutte le attività vacanziere e persino da quelle comuni della vita quotidiana”. In particolare, ha escluso che nel caso di specie si sia trattato di danno bagatellare in quanto il pregiudizio patito ha determinato “la compromissione del tempo e dell'evento speciale di svago e di riposo quale è la vacanza, per il godimento della quale il danneggiato ha investito denaro ed aspettative, ricavandone invece danno e frustrazione”.
Parte appellata ha, altresì, contestato il richiamo all'art. 46 D. Lgs. n.62/2018
(attuazione della direttiva U.E. sui pacchetti turistici), ritenendo comunque che nel caso di specie si sia configurato un inadempimento grave.
pagina 5 di 9 Infine, ha difeso la liquidazione operata dal Giudice di Pace in quanto in linea con la giurisprudenza sul tema, criticando il parallelo proposto dalla controparte con i valori del danno biologico, nozione del tutto diversa dal danno da vacanza rovinata in cui viene in rilevo la “perdita del quid pluris rappresentato dalla vacanza ossia di un'occasione, di un momento che si atteggia come straordinario ed irripetibile”.
2. RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE. Nonostante le censure mosse dall'appellante, la sentenza di primo grado deve ritenersi sostanzialmente corretta, cosicché, a prescindere dall'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, questo Tribunale non può che condividere gli approdi del Giudice di Pace.
a) Accertamento del vincolo contrattuale. Innanzitutto, è palese che il contratto stipulato tra le parti comprendesse anche le prestazioni accessorie di facchinaggio a carico di Ciò risulta inequivocabilmente dalle testimonianze Parte_1
assunte in primo grado, entrambe coerenti nell'affermare la veridicità della circostanza di cui al capitolo n. 3, cioè che “gli ospiti, appena scesi dall'autobus, sono stati accolti dai bagagisti dell'albergo, i quali li hanno invitati ad allontanarsi dalla zona di arrivo ed a recarsi subito in reception per gli adempimenti di check-in, assicurando che si sarebbero occupati loro dello scarico delle valigia dal veicolo unitamente all'autista nonché della loro temporanea custodia e, quindi, dopo l'assegnazione delle camere ed il ritorno dei clienti, della singola individuazione dei bagagli, della numerazione con un talloncino e del recapito in ciascuna stanza (mediante piccoli veicoli elettrici)”. In particolare, il teste ha aggiunto di essere stato ospite della struttura altre volte Tes_1
e di aver riscontrato costantemente tali modalità. Nulla, invece, è stato provato in senso contrario dalla Parte_1
Di conseguenza, non vi può essere dubbio che il facchinaggio rientrasse tra i servizi offerti dalla struttura turistica, così come è indiscutibile che il disguido del mancato rinvenimento del bagaglio, finito in una posizione non immediatamente visibile della stiva del pullman ma comunque rinvenibile con maggiore attenzione, come dimostrato dal ritrovamento da parte dello stesso avv. l giorno successivo, CP_1
pagina 6 di 9 sia da imputare a negligenza del personale dell'albergo o comunque dell'autista di
[...]
, di cui indirettamente la struttura turistica si è avvalsa. In particolare, con CP_3
riferimento a quest'ultimo aspetto, anche qualora si fosse ritenuto che lo scarico dal pullman fosse competenza esclusiva dell'autista, comunque tale adempimento rientrava nella organizzazione allestita da al fine di agevolare e velocizzare Parte_1
il check-in degli ospiti, cosicché è del tutto irrilevante che l'autista non fosse suo dipendente.
Deve dunque essere confermato l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'appellante, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e rigetto delle censure circa la qualificazione del titolo di responsabilità.
b) Gravità dell'inadempimento e serietà del danno. L'inadempimento accertato integra indubbiamente i caratteri della gravità, con conseguente superamento della questione dell'applicabilità dell'art. 46 D. Lgs. n.62/2018. Infatti, lo smarrimento del bagaglio rappresenta uno dei più disagevoli inconvenienti per un turista, costretto ad attivarsi per rintracciarlo, anziché rilassarsi, e soggetto al turbamento della perdita degli effetti personali ed al disagio della loro mancanza. Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di serio pregiudizio, meritevole di ristoro, per quanto limitato temporalmente come nel caso di specie, la cui prova è stata fornita tramite le testimonianze sui capitoli nn. 18 e ss. e che comunque può essere data anche per presunzioni.
c) Quantificazione del danno. Infine, la somma liquidata a titolo di risarcimento nella decisione impugnata appare congrua tenendo conto che esprime forfettariamente un valore unitario in risposta alla domanda attorea, estesa sia al danno patrimoniale, sia al danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il primo, è condivisibile la determinazione prospettata dall'avv. pari al costo della giornata di soggiorno sostanzialmente non CP_1
goduta (euro 176,25).
Per quanto riguarda il secondo, corrispondente al ristoro per lo stress della ricerca, la preoccupazione di aver perso definitivamente il bagaglio ed il disagio patito nel primo pagina 7 di 9 di soli quattro giorni di vacanza, la liquidazione non può essere che eminentemente equitativa e, in mancanza di un sistema tabellare basato sulla ponderazione di precedenti, la discrezionalità del giudicante è molto ampia. Di conseguenza, appare ragionevole la decisione del Giudice di Pace, che ha tenuto conto della “qualità dell'interesse leso, intensità della violazione e sua durata”, di quantificare il ristoro in poco più di 300 euro, mentre non è condivisibile il parallelo proposto dall'appellante con i criteri di liquidazione del danno da inabilità temporanea, che attiene a fattispecie totalmente differente.
3) REGOLAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO. Il rigetto dell'impugnazione giustifica la condanna alle spese dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo, sulla base dello scaglione corrispondete all'importo della condanna impugnata, con valori medi, tenuto conto dell'attività espletata dalle parti e l'assenza di attività istruttoria.
Dalla soccombenza dell'impugnazione deriva inoltre l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge
228/2012, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello della sentenza del Giudice di Pace di Lecco, n.
359/2023 R. Sent., emessa e pubblicata il 7.12.2023, proposto da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
rigetta
l'appello; condanna
pagina 8 di 9 rifondere a e spese del giudizio di appello, che Parte_1 CP_1
liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
dà atto della sussistenza -ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002- dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per gli atti introduttivi degli appelli.
Lecco, 26.4.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 R.G., avente ad oggetto l'appello della sentenza n. 359/2023 del Giudice di Pace di Lecco, emessa in data 7.12.2023 e pubblicata in pari data, promossa: da
(c.f. ) - con il patrocinio degli avv.ti VALERIA Parte_1 P.IVA_1
FALCO e DOMNICO MOLLUZZO, appellante; contro
(c.f. ) – in proprio, CP_1 C.F._1
appellato;
e contro
c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
appellata contumace;
che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 359/2024, resa inter-partes dal Giudice di Pace di Lecco pagina 1 di 9 Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Signorile Antonella – R.G. n. 1351/2022, pubblicata il
7/12/23, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, estrometterla dal Parte_1
presente giudizio con ogni conseguenza di legge, anche in punto di spese di lite. Nel merito, in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della assorbente eccezione circa la carenza di legittimazione passiva che precede, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande formulate da parte attrice e per l'effetto rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e non risarcibili per legge, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via istruttoria: si chiede, sin da ora, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi ivi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare testi nei termini ex art. 320 c.p.c., che si chiede sin da ora fissarsi. Ci si oppone, anche in questa sede e sin d'ora, per le ragioni esposte in narrativa, all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte attrice in atto di citazione, in quanto inammissibili per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo ed azione e correlativo pregiudizio all'esercizio del diritto alla controprova, nonché valutativi ed irrilevanti ai fini della decisione, in difetto di prova di altre circostanze non provate e non offerte in prova. Testi riservati nei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
APPELLATO CP_1 in via preliminare: rigettarsi l'appello proposto da in quanto inammissibile ex art.342 Parte_1
c.p.c. e manifestamente infondato ex art.348 bis c.p.c..; in via principale: rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto; per l'effetto, confermarsi la sentenza n.359/2023 R.S. Giudice di Pace di Lecco, pubblicata in data 07 dicembre 2023 ad esito del procedimento n.1351/2022 R.G..
Spese e compensi di lite, di primo e di secondo grado, rifusi. in via istruttoria: se del caso, ammettersi le prove orali dedotte e non ancora assunte in primo grado.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE. La ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 359/2024 che l'ha condannata, in solido con la al pagamento a favore dell'avv. ella somma Controparte_2 CP_1
di “Euro 500,00, da rivalutarsi sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo a partire dal 16.09.2021, il tutto oltre agli interessi compensativi, nella misura legale, calcolati a partire dalla data del 16.09.2021 sino al 05.09.2022, oltre gli ulteriori interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 06.09.2022 sino al saldo effettivo, con la precisazione che tali interessi devono essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno”, a titolo di risarcimento del danno per lo smarrimento del suo bagaglio durante le operazioni di scarico dal pullman mentre gli ospiti dell'albergo si recavano al check-in, ritrovato il giorno successivo all'arrivo.
a) Motivi di appello. Innanzitutto, la società appellante censura la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, in base alla quale il Giudice di prime cure l'ha condannata così motivando: “Il Codice civile, in tema di inadempimento delle obbligazioni, all'art. 1218 stabilisce che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che “Al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (Cass. civ. Sez.
III, 08.11.2002 n. 15712). La e la non hanno fornito la CP_3 CP_4
pagina 3 di 9 prova diretta e positiva di essere state nell'impossibilità di eseguire esattamente la propria obbligazione, nonostante su di loro gravasse l'onere di tale prova, essendo un fatto riferibile alla loro sfera di azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 21.05.2019 n. 13685;
Cass. civ. Sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. civ. Sez. I, 15.07.2011 n. 15659; Cass. civ.
Sez. I, 03.07.2009 n. 15677; Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). In particolare, la
[...]
rimasta contumace, non ha dimostrato, nell'esecuzione del contratto di CP_3
trasporto, di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno lamentato dall'Avv.
(cfr. art. 1681 c.c.). La , da parte sua, non ha provato di CP_1 CP_4
aver eseguito, con la dovuta diligenza, le operazioni di scarico dei bagagli di cui si è assunta l'onere (cfr. dichiarazioni rese dai testi Signori e Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 15.06.2023 e doc. 7 di parte attrice) mentre l'Avv. era CP_1
stato invitato a recarsi alla reception per gli adempimenti di check-in”.
Infatti, secondo la società alberghiera, il contratto stipulato con il cliente non ricomprendeva l'obbligazione di scaricare, raccogliere e conservare i bagagli una volta arrivati in loco, tanto che nulla al riguardo era previsto sul documento di prenotazione emesso da Alpitour, né sulla pagina web del Tanka Village VOIHOTELS. Tale prestazione era, invece, a carico dell'autista di e, nonostante ciò, i CP_3
dipendenti della struttura alberghiera si sono adoperati diligentemente e prontamente a seguito delle lamentele del cliente, contattando sia l'autista, sia l'aeroporto.
Inoltre, l'appellante nega che la controparte abbia fornito prova di un grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 62/2018 o comunque di aver patito disagi di serietà tale da superare la soglia minima di tollerabilità, solo oltre la quale è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, come pacificamente sancito dalla giurisprudenza della Suprema corte. In ogni caso, è criticato il metro di quantificazione del ristoro pecuniario, in quanto il Giudice di prime cure ha liquidato per un solo giorno senza bagaglio una somma molto superiore a quella che viene riconosciuta per un giorno di inabilità temporanea.
pagina 4 di 9 b) Difese dell'appellato. L'avv. ha innanzitutto eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver indicato quali siano i capi oggetto di specifica impugnazione, in cosa consistano l'infondatezza e gli errori commessi dal Giudice di Pace, quali siano le parti del provvedimento affette da illogicità ed in cosa risiedano le contraddizioni lamentate.
Inoltre, la parte appellata ha sostenuto la manifesta infondatezza del gravame con riferimento alla contestazione della responsabilità contrattuale, affermando che il servizio di facchinaggio rientrava tra le prestazioni accessorie fornite dalla struttura alberghiera come dimostrato dal fatto che “l'Avv. arrivato presso la CP_1
struttura, veniva invitato dai bagagisti dell'albergo a recarsi alla reception per gli adempimenti di check-in mentre loro provvedevano, insieme all'autista, a scaricare le valigie” (n.d.r. così i testi e . Testimone_1 Tes_2
L'avv. a, poi, evidenziato di aver dato prova del grave danno patito, CP_1
in quanto i testi escussi, “hanno confermato il palese patema d'animo dell'Avv. CP_1
sino al momento del ritrovamento del bagaglio, la sua dedizione alle operazioni di ricerca della valigia che hanno sottratto tempo allo svago ed al riposo, il disagio fisico
e morale causato dall'indisponibilità dei propri capi di abbigliamento adeguati ad una vacanza balneare ed alle alte temperature atmosferiche, nonché degli effetti igienici e personali, la conseguente privazione da tutte le attività vacanziere e persino da quelle comuni della vita quotidiana”. In particolare, ha escluso che nel caso di specie si sia trattato di danno bagatellare in quanto il pregiudizio patito ha determinato “la compromissione del tempo e dell'evento speciale di svago e di riposo quale è la vacanza, per il godimento della quale il danneggiato ha investito denaro ed aspettative, ricavandone invece danno e frustrazione”.
Parte appellata ha, altresì, contestato il richiamo all'art. 46 D. Lgs. n.62/2018
(attuazione della direttiva U.E. sui pacchetti turistici), ritenendo comunque che nel caso di specie si sia configurato un inadempimento grave.
pagina 5 di 9 Infine, ha difeso la liquidazione operata dal Giudice di Pace in quanto in linea con la giurisprudenza sul tema, criticando il parallelo proposto dalla controparte con i valori del danno biologico, nozione del tutto diversa dal danno da vacanza rovinata in cui viene in rilevo la “perdita del quid pluris rappresentato dalla vacanza ossia di un'occasione, di un momento che si atteggia come straordinario ed irripetibile”.
2. RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE. Nonostante le censure mosse dall'appellante, la sentenza di primo grado deve ritenersi sostanzialmente corretta, cosicché, a prescindere dall'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, questo Tribunale non può che condividere gli approdi del Giudice di Pace.
a) Accertamento del vincolo contrattuale. Innanzitutto, è palese che il contratto stipulato tra le parti comprendesse anche le prestazioni accessorie di facchinaggio a carico di Ciò risulta inequivocabilmente dalle testimonianze Parte_1
assunte in primo grado, entrambe coerenti nell'affermare la veridicità della circostanza di cui al capitolo n. 3, cioè che “gli ospiti, appena scesi dall'autobus, sono stati accolti dai bagagisti dell'albergo, i quali li hanno invitati ad allontanarsi dalla zona di arrivo ed a recarsi subito in reception per gli adempimenti di check-in, assicurando che si sarebbero occupati loro dello scarico delle valigia dal veicolo unitamente all'autista nonché della loro temporanea custodia e, quindi, dopo l'assegnazione delle camere ed il ritorno dei clienti, della singola individuazione dei bagagli, della numerazione con un talloncino e del recapito in ciascuna stanza (mediante piccoli veicoli elettrici)”. In particolare, il teste ha aggiunto di essere stato ospite della struttura altre volte Tes_1
e di aver riscontrato costantemente tali modalità. Nulla, invece, è stato provato in senso contrario dalla Parte_1
Di conseguenza, non vi può essere dubbio che il facchinaggio rientrasse tra i servizi offerti dalla struttura turistica, così come è indiscutibile che il disguido del mancato rinvenimento del bagaglio, finito in una posizione non immediatamente visibile della stiva del pullman ma comunque rinvenibile con maggiore attenzione, come dimostrato dal ritrovamento da parte dello stesso avv. l giorno successivo, CP_1
pagina 6 di 9 sia da imputare a negligenza del personale dell'albergo o comunque dell'autista di
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, di cui indirettamente la struttura turistica si è avvalsa. In particolare, con CP_3
riferimento a quest'ultimo aspetto, anche qualora si fosse ritenuto che lo scarico dal pullman fosse competenza esclusiva dell'autista, comunque tale adempimento rientrava nella organizzazione allestita da al fine di agevolare e velocizzare Parte_1
il check-in degli ospiti, cosicché è del tutto irrilevante che l'autista non fosse suo dipendente.
Deve dunque essere confermato l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'appellante, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e rigetto delle censure circa la qualificazione del titolo di responsabilità.
b) Gravità dell'inadempimento e serietà del danno. L'inadempimento accertato integra indubbiamente i caratteri della gravità, con conseguente superamento della questione dell'applicabilità dell'art. 46 D. Lgs. n.62/2018. Infatti, lo smarrimento del bagaglio rappresenta uno dei più disagevoli inconvenienti per un turista, costretto ad attivarsi per rintracciarlo, anziché rilassarsi, e soggetto al turbamento della perdita degli effetti personali ed al disagio della loro mancanza. Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di serio pregiudizio, meritevole di ristoro, per quanto limitato temporalmente come nel caso di specie, la cui prova è stata fornita tramite le testimonianze sui capitoli nn. 18 e ss. e che comunque può essere data anche per presunzioni.
c) Quantificazione del danno. Infine, la somma liquidata a titolo di risarcimento nella decisione impugnata appare congrua tenendo conto che esprime forfettariamente un valore unitario in risposta alla domanda attorea, estesa sia al danno patrimoniale, sia al danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il primo, è condivisibile la determinazione prospettata dall'avv. pari al costo della giornata di soggiorno sostanzialmente non CP_1
goduta (euro 176,25).
Per quanto riguarda il secondo, corrispondente al ristoro per lo stress della ricerca, la preoccupazione di aver perso definitivamente il bagaglio ed il disagio patito nel primo pagina 7 di 9 di soli quattro giorni di vacanza, la liquidazione non può essere che eminentemente equitativa e, in mancanza di un sistema tabellare basato sulla ponderazione di precedenti, la discrezionalità del giudicante è molto ampia. Di conseguenza, appare ragionevole la decisione del Giudice di Pace, che ha tenuto conto della “qualità dell'interesse leso, intensità della violazione e sua durata”, di quantificare il ristoro in poco più di 300 euro, mentre non è condivisibile il parallelo proposto dall'appellante con i criteri di liquidazione del danno da inabilità temporanea, che attiene a fattispecie totalmente differente.
3) REGOLAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO. Il rigetto dell'impugnazione giustifica la condanna alle spese dell'appellante, con liquidazione come da dispositivo, sulla base dello scaglione corrispondete all'importo della condanna impugnata, con valori medi, tenuto conto dell'attività espletata dalle parti e l'assenza di attività istruttoria.
Dalla soccombenza dell'impugnazione deriva inoltre l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge
228/2012, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello della sentenza del Giudice di Pace di Lecco, n.
359/2023 R. Sent., emessa e pubblicata il 7.12.2023, proposto da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
rigetta
l'appello; condanna
pagina 8 di 9 rifondere a e spese del giudizio di appello, che Parte_1 CP_1
liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
dà atto della sussistenza -ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002- dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per gli atti introduttivi degli appelli.
Lecco, 26.4.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
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