Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Teoma Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES LI in Lecce, via Scarambone 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio eletto presso lo studio TO FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
PGF Due Mari S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Pollicoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità - e comunque per l'annullamento – del silenzio serbato dal Comune di Taranto sull’istanza del 31.01.2019 inoltrata dalla ricorrente allo stesso Comune di Taranto a mezzo pec in pari data nonché a mezzo di raccomandata a/r in data 12.02.2019, per la richiesta di revisione del prezzo relative al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014-31.12.2018) dell’originario contratto d’appalto Rep. n. 8678/2009 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data il 16/10/2019:
per la declaratoria del diritto della ricorrente alla revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. 163/2006 relative al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014- 31.12.2018) dell'originario contratto d'appalto Rep. n. 8678/2009 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque” disposte dall'intimata Amministrazione comunale e, per l'effetto, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al pagamento, in suo favore, da parte del Comune di Taranto della somma di €.835.501,53, oltre interessi, legali e moratori ex D. Lgs. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore, oltre interessi, legali e moratori ex D. Lgs. 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, da determinarsi, ove necessario ai fini del decidere, in corso di causa e/o da liquidarsi, ove opportuno, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. 163/2006relativa al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014-31.12.2018) dell'originario contratto d'appalto Rep. n. 8678/2009 avente ad oggetto il “servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque” disposte dall''intimata Amministrazione comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AN SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Teoma Soc. Coop. a r.l. - affidataria del servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali del Comune di Taranto per la durata di anni cinque - ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Taranto sull’istanza, trasmessa a mezzo pec e raccomandata A/R del 08.02.2019 (ricevuta in data 12.02.2019), per la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs., 12 aprile 2006, n. 163, relativa al periodo di proroghe contrattuali (01.05.2014 - 31.03.2019) dell’originario contratto di appalto Rep. n. 8678/2009 del 13.03.2009.
Ha chiesto, inoltre, l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione comunale intimata di concludere il procedimento di revisione dei prezzi con un provvedimento espresso e, ove necessario, mediante la nomina di un Commissario ad acta.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà. Illogicità. Irragionevolezza. Violazione delle norme sul giusto procedimento.
Il Comune di Taranto in data 15.07.2019, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 16.10.2019, la società ricorrente, nel ribadire le richieste formulate nel gravame introduttivo, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi per il periodo di proroghe contrattuali di che trattasi, con conseguente condanna del Comune di Taranto al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di € 835.501,53, oltre interessi legali e moratori, ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, e rivalutazione ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Il Comune di Taranto, con memoria depositata in data 14.11.2019, ha ribadito le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
La società PGF Due Mari s.r.l. in liquidazione, con atto notificato in data 10.09.2024 e depositato in data 13.09.2024, si è costituita in giudizio - in qualità di successore a titolo particolare della ricorrente in conseguenza dell’atto di cessione d’azienda commerciale del 28.10.2022 come da documentazione in atti versata - insistendo per l’accoglimento di tutte le domande proposte dalla Teoma Soc. Coop. s.r.l.
All’esito dell’udienza di smaltimento del 27.02.2025, queto Tribunale, con ordinanza collegiale n. 793 del 07.05.2025, nel rilevare che “ l’oggetto del presente giudizio è circoscritto alla quantificazione dell’importo da riconoscere alla società attrice, a titolo di adeguamento contrattuale ai sensi dell’art. 115 D.lgs. 163 del 2006, per il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 marzo 2019 ” e che “ la questione risulta incentrata sulle modalità di calcolo della somma dovuta alla ricorrente per revisione prezzi e che l’Amministrazione convenuta sostiene che gli elementi forniti dalla ricorrente siano insufficienti a quantificare esattamente il quantum dovuto non contestato nell’an ”, ha disposto una verificazione “ al fine di accertare in quale misura l’incremento del costo del personale abbia inciso sul compenso spettante all’attrice in relazione al periodo di proroga contrattuale sopra individuato e conseguentemente al fine di quantificare la somma alla quale parte ricorrente avrebbe diritto ”,
Con ordinanza collegiale n. 1262 del 25.07.2025 è stata concessa la proroga dei termini richiesti dal nominato verificatore, Ing. Lozupone Vito, per il deposito della relazione conclusiva di sua competenza.
Gli esiti della verificazione sono stati depositati in data 23.09.2025.
Alla pubblica udienza dell’11.02.2026 la causa è stata introitata in decisione.
Ai fini del decidere occorre rilevare che la parte ricorrente con il gravame introduttivo e i motivi aggiunti ha proposto due distinte azioni, l’una soggetta al rito silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.) e, l’altra di accertamento e condanna, soggetta al rito ordinario.
Le due azioni, ad avviso del Collegio, possono essere trattate con rito ordinario, attesa l’espressa previsione in tal senso dell’art. 32, comma 1 c.p.a.; e ciò anche per le evidenti ragioni di economia processuale che rendono inutile fissare una apposita udienza camerale per la trattazione del ricorso introduttivo, attesa l’evidente improcedibilità dello stesso posto che, in sostanza, l’interesse fatto valere dalla società ricorrente nel presente giudizio è unico ed è quello volto all’accertamento del diritto alla revisione del prezzo e alla condanna al suo pagamento.
Ebbene, il ricorso introduttivo proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo parte ricorrente, con l’atto di motivi aggiunti del 16.10.2019, graduato le proprie richieste, manifestando il proprio preminente interesse all’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per le proroghe contrattuali di che trattasi ed alla conseguente condanna al pagamento degli importi rivendicati.
Va, invece, accolta la domanda di accertamento e condanna proposta con i motivi aggiunti nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, in punto di fatto, vanno richiamati i tratti salienti della vicenda in esame.
In data 12.10.2006 il Comune di Taranto ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del “ servizio di pulizia per gli uffici e le strutture comunali per anni cinque ” all’esito della quale è risultata aggiudicataria l’odierna ricorrente.
In data 13.3.009 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scadenza naturale al 30.04.2014.
Con successive n.18 proroghe tecniche, il servizio offerto è stato autorizzato in prosecuzione a decorrere dal giorno 01.5.2014 fino al 31.03.2019.
Parte ricorrente, poi, in data 08.02.2019, ha chiesto la revisione dei prezzi per il periodo di proroga contrattuale sopra richiamato.
Sono intercorse, poi, tra le parti interlocuzioni esitate nella richiesta, a firma del Responsabile della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo comunale - nota relazionale prot. n. 139166 del 22.10.2019 - di integrazioni documentali funzionali all’esame delle due componenti rivalutabili (cfr. costo del personale e materiali).
In considerazione di quanto sopra, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, chiedendo, in via principale, l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 relativamente al periodo di proroghe contrattuali dell’originario contratto di appalto e, in ogni caso, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull’istanza di revisione dei prezzi dalla stessa presentata in data 08.02.2019.
Vanno richiamate, poi, la normativa di riferimento e la giurisprudenza di rilievo.
L’art. 115 ( Adeguamento dei prezzi ) del D.lgs. n. 163 del 2006 prevede che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5” .
Come chiarito condivisibilmente dalla giurisprudenza di riferimento “ La ratio dell’istituto del compenso revisionale dei corrispettivi dovuti per i contratti pubblici di forniture e servizi ad esecuzione continuata o periodica, quale si desume dalla disposizione del codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis, trova fondamento nell'esigenza di tutelare l’interesse generale dell'Amministrazione, affinché le prestazioni di beni e servizi degli appaltatori non subiscano, nel corso del tempo, una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 09 gennaio 2017, n. 25; nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, V, 23 aprile 2014, n. 2052; id. III, 4 marzo 2015, n. 1074; id. V, 19 giugno 2009, n. 4079; id. III, 9 maggio 2012, n.2682); solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l'interesse dell'impresa, a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l'arco del rapporto ” (cfr. Consiglio di Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2386 e giurisprudenza ivi richiamata).
Si è chiarito ulteriormente che “In materia di appalti pubblici presupposto per l’applicazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 - secondo cui “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo - è che vi sia stata una mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale (cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 17.07.2019, n. 5021, Sez. III, 27.8.2018, n. 5059, Cons. di Stato Sez. VI; 17.3.2016, n. 1091).
Tutto quanto premesso in via generale in punto di fatto e di diritto, occorre rilevare come nella presente fattispecie:
-non sono ravvisabili elementi di novità e/o discontinuità rispetto al rapporto contrattuale il quale, per quanto in atti, è proseguito alle stesse condizioni di cui all’originale contratto;
-non è in contestazione l’ an della revisione dei prezzi per il servizio erogato dalla ricorrente nel periodo di proroghe contrattuali;
- non sono, del pari, in discussione, per quanto in atti, le voci (costo del personale e dei materiali impiegati dal ricorrente) cui avere riguardo in sede di calcolo del compenso revisionale.
Viceversa, le contestazioni attengono alle modalità di calcolo della somma dovuta al ricorrente e, in particolare, al quantum dovuto in considerazione dell’incidenza sullo stesso dell’incremento del costo del personale.
Sul punto, questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre, con ordinanza istruttoria n.793 del 07.05.2025, una verificazione; verificazione questa depositata dal nominato Verificatore, Ing. Lozupone, in data 23.09.2025.
In particolare, quanto all’importo revisionato del costo del personale, il Verificatore:
-nel rilevare che “ Trattandosi di proroghe tecniche di appalto di servizi in corso e quindi di attività lavorative espletate in prosecuzione dello stesso appalto, e agli stessi patti e condizioni, è evidente che le regole reggenti tali periodi lavorativi non possono che essere le stesse vigenti al momento in cui l’appalto avrebbe avuto la sua conclusione contrattuale ordinaria”,
- ha evidenziato che “ In definitiva, dunque, il confronto tra i costi del personale, contrattuale e tabellare, per rispetto di coerenza deve essere fatto tra grandezze omogenee entrambe considerate al lordo o al netto del ribasso.
Nel caso di specie il costo del lavoro contrattualmente determinato al netto (CNP) pari a 13,29 €/ora è da considerarsi fisso ed invariato per tutta la durata delle proroghe (dal 01.05.2014 al 31.03.2019) ed è direttamente confrontabile con il relativo costo netto (CPN) ricavato come sopra dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Luglio 2013 come rimodulata in applicazione del D.P.R. del 30.04.1970 n. 602 (categorie di lavoratori 3A e 4A) pari a 14,45 €/ora, anch’esso invariato per tutta la durata dei periodi di proroga (dal 01.05.2014 al 31.03.2019);
- ha stabilito - sommando i valori ottenuti dai calcoli relativi ai vari periodi di proroga - in € 345.952,79 la somma da riconoscere alla ricorrente con riferimento all’importo revisionato del costo del personale.
Con riferimento, invece, all’incremento da riconoscersi per il costo dei materiali e attrezzature, il Verificatore:
-nell’evidenziare che “Procederemo dunque alla valutazione sulla base dell’indice medio di variazione dei prezzi al consumo relativo alle famiglie di operai e impiegati F.O.I. (Famiglie di Operai e Impiegati) pubblicati mensilmente dall’Istat.
Per asserzione della società ricorrente, l’incidenza sul costo orario del servizio appaltato è stata fissata “nella percentuale del 2,5% (sul costo del personale) per quanto attiene i materiali / macchinari utilizzati. …..Accedendo al sito dell’Istat…ed usando il relativo calcolatore mettendo a base di calcolo l’incidenza annua calcolata come sopra 20.017,14 €, si ricava il relativo valore rivalutato con coefficiente 1,023. Si ottiene così l’incidenza annuale per materiali e deperimento macchine e attrezzature sul costo del servizio relativa al periodo 01.05.2014 – 31.03.2019 rivalutata secondo indici F.O.I. ..”;
- ha indicato in € 460,39 l’importo da riconoscersi a titolo di incidenza del costo dei materiali e macchine / attrezzature.
Ebbene, il Collegio, ritiene corrette e condivisibili le sopra richiamate valutazioni operate dal Verificatore; operazioni queste rispetto alle quali le parti processuali non hanno sollevato contestazione alcuna.
Va, pertanto, riconosciuto alla ricorrente, a titolo di revisione prezzi del corrispettivo del contratto di appalto Rep. n. 8678/2009 del 13.03.2009 relativo al “ servizio di pulizia per gli uffici e strutture comunali per anni cinque” per gli anni di proroga (01.05.2014 – 31.03.2019), a titolo di sorte capitale, l’importo complessivo di € 346.413,18 (di cui €345.952,79, quale importo dovuto per la revisione del costo del personale, ed € 460,39 quale importo dovuto a titolo di aumento del costo dei materiali / attrezzature).
Sugli importi così quantificati vanno anche riconosciuti gli interessi moratori ai sensi del D.lgs., 9 ottobre 2002, n. 231 “ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ”.
Correttamente il Verificatore ha calcolato gli interessi legali “ su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali ”; in ciò applicando il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 231 del 2002 citato.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, ai fini dell’individuazione del dies a quo degli stessi occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale:
“… Il procedimento amministrativo volto all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, cui dovrà seguire l’adozione di apposito provvedimento che riconosce il diritto al compenso e ne stabilisce l’ammontare, si attiva necessariamente su istanza di parte (cfr. sul punto Consiglio di Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375 e id., 24 gennaio 2013, n. 465), e richiede anzitutto un'attività di preventiva verifica dei detti presupposti, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo, cui corrisponde un interesse legittimo del contraente privato, e poi una successiva fase attinente all'entità della pretesa che si avvia solo in caso di riconoscimento della spettanza della revisione prezzi, nella quale la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo. Ne consegue che, non essendo scaduto alcun termine di pagamento e non essendovi di conseguenza ritardo prima dell’istanza di revisione, neppure possono decorrere gli interessi di mora.
6.7.1. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, ai fini dell’applicazione degli interessi moratori al compenso revisionale, non rileva affatto la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di servizio originari, cioè non (ancora) revisionati (così Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2386).
6.7.2. Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che la pretesa al compenso revisionale non ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, in quanto la posizione giuridica soggettiva ha piuttosto la natura di interesse legittimo rispetto al potere-dovere della stazione appaltante di provvedere in merito all’istanza presentata dall’impresa interessata (cfr. Cons. Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375) e la relativa determinazione va effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi (cfr. Consiglio di Stato, III, 09 gennaio 2017, n. 25, per cui l'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente).
6.7.3. Essendo necessaria siffatta istanza di parte, la decorrenza degli interessi di mora –in disparte l’orientamento più rigoroso che ha riguardo alla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale ovvero alla scadenza legale o convenzionale per il pagamento dello stesso compenso, previa emissione di fattura (così Cons. Stato, III, 14 luglio 2014, n. 3684) - va fissata quanto meno in coincidenza con la relativa richiesta (cfr. Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n. 4783) (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 28.06.2022, n. 5350; id. Sez. V, 28.06.2022, n. 5351).
Nella specie, la ricorrente ha chiesto la revisione dei prezzi con istanza del 08.02.2019; da tale data, pertanto, dovranno decorrere gli interessi di mora per il ritardo di pagamento.
Ne consegue che va dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire, da parte del Comune di Taranto, l’importo di € 346.413,18, al tasso di mora di cui al D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della diffida del 08.02.2019 fino all’effettivo pagamento.
Ne discende, quindi, che il Comune di Taranto va condannato al pagamento in favore della società ricorrente, del predetto importo di € 346.413,18, oltre interessi, al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dalla data della richiesta ovvero dal 08.02.2019 sino all’effettivo pagamento.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
Il compenso in favore del Verificatore, invece, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto, viene liquidato in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso delle spese vive - se e nella misura in cui le stesse sono state sostenute - e viene posto a carico del Comune di Taranto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo proposto per sopravvenuta carenza di interesse;
-accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, dichiara il diritto della società ricorrente di percepire, dal Comune di Taranto, le somme dovute a titolo di revisione dei prezzi del contratto di appalto rep. n. 8678 del 13.03.2009 relativo al periodo di proroghe contrattuali, come specificate in motivazione, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dalla data di presentazione dell’istanza di revisione (il 08.02.2019) sino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Pone il compenso del Verificatore, liquidato in parte motiva, a carico del Comune di Taranto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI | IO AS |
IL SEGRETARIO