Ordinanza collegiale 24 luglio 2024
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02277/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2023, proposto da
Ass. Ceses S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Moceri e Alessandro Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0100273 del 27 settembre 2023, con cui l’A.S.P. di Enna ha rigettato l’istanza di aggiornamento e ampliamento del numero di posti letto della Comunità Residenziale Socio-riabilitativa, con sede in Villarosa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. 0001346 del 31 maggio 2023, la società “Ass. Ceses s.r.l.” veniva autorizzata a svolgere l’attività di Comunità Residenziale Socio-Riabilitativa, denominata “Adelina”, con sede in Villarosa, Via Lo Presti n. 6, per n. 14 posti residenziali.
Con istanza prot. n. 74915 del 12 luglio 2023, la stessa società chiedeva di poter ampliare il numero dei posti letto autorizzati da 14 a 20.
Esaminati i documenti allegati ed effettuato un sopralluogo, con nota prot. n. 0086971 del 17 agosto 2023, il dirigente medico dell’A.S.P. di Enna - Servizio Igiene Pubblica di Nicosia, dott. Michele Emanuele, esprimeva parere favorevole al rilascio di una nuova autorizzazione “ per ampliamento del numero dei posti letto da 14 a 20 utenti ”.
In pari data, il direttore dell’U.O.C. S.I.A.V. (Servizio Igiene Ambienti di Vita) dell’A.S.P. di Enna, dott. Giuseppe L’Episcopo, comunicava alla società “Ass. Ceses s.r.l.” e, per conoscenza, al dott. Michele Emanuele, la trasmissione dell’istanza alla Regione Siciliana per avere un parere in merito al suo accoglimento.
In particolare, l’A.S.P. formulava il seguente quesito: “ le strutture che presentano domanda, successivamente all’approvazione del succitato D.A. 13.10.1997, possono usufruire della deroga della maggiorazione del 20%? Se si, in base a quale dettato normativo? ”.
Mentre l’Amministrazione regionale non formulava alcun parere, l’ufficio legale dell’Azienda Sanitaria dava risposta negativa al quesito, escludendo l’ampliamento in quanto “ la normativa si riferirebbe ad un regime transitorio ”.
Con provvedimento prot. n. 0100273 del 27 settembre 2023, il direttore, dott. Giuseppe L’Episcopo, rigettava l’istanza in quanto “ il D.A. n. 890 del 17.06.2002 ed in particolare il D.A. del 13.10.97 recita testualmente “nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard strutturali di riferimento” applicandosi, quindi, esclusivamente per le strutture preesistenti alla data del 13.10.1997, trattandosi di un regime transitorio ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso la società “Ass. Ceses s.r.l.”, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.A. Salute 17.06.2002, n. 890, nonché delle norme di cui alla Parte 4, Punto 4-c) dell’allegato 1 (facente parte integrante del D.A. 890/2002), nella parte in cui sono disciplinati i requisiti per i “Presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica”; − Violazione del D.P.C.M. 22.12.1989, criterio n. 10, lett. “b)” “standard dimensionali” e “d)”, richiamato e reso applicabile alla fattispecie dall’Allegato 1 al D.A. Salute 17.06.2002, n. 890, Parte 4, Punto 4-c.
Col primo motivo, parte ricorrente sostiene che il D.A. 13 ottobre 1997 n. 23119, richiamato nel provvedimento impugnato, sia stato abrogato dal D.A. 17 giugno 2002 n. 890.
La richiesta di ampliamento sarebbe, quindi, legittima sotto il profilo dei requisiti dimensionali richiesti, in considerazione delle percentuali di margine di tolleranza del 20%, stabilite dal D.A. n. 890/2002 in virtù del rinvio al D.P.C.M. 22 dicembre 1989, Allegato A, criteri nn. 5, 7, 9 e - per quel che rileva nel caso di specie - n. 10, lett. d), laddove è stabilito che “ nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento ”.
Per la ricorrente, la dicitura “ strutture preesistenti ” deve, infatti, essere interpretata nell’accezione di “ strutture edilizie preesistenti ” e non come strutture sanitarie già operanti;
II. Violazione dell’art. 8, comma 2, l.r. 21.05.2019, n. 7 (“contrario avviso”). − Violazione dell’art. 3 l.r. 7/2019. − Vizi della motivazione. − Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti e per motivazione criptica e perplessa.
Col secondo motivo, la ricorrente lamenta il deficit motivazionale del provvedimento impugnato, non essendo comprensibili le ragioni del diniego, a fronte del parere favorevole espresso dal responsabile dell’istruttoria, il dott. Michele Emanuele.
Resiste al ricorso l’A.S.P. di Enna, deducendone l’infondatezza nel merito.
In particolare, l’Amministrazione sostiene:
1. il D.A. n. 23119/1997, rubricato “ Determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa ”, non è stato abrogato dal D.A. n. 890/2002;
2. le “ strutture preesistenti ”, per le quali sia nel D.A. n. 23119/1997 che nel D.P.C.M. 22 dicembre 1989 sono previste tolleranze del 20% quanto ai requisiti dimensionali, sono le strutture sanitarie assistenziali già esistenti e “ da adeguare ” ai requisiti strutturali stabiliti.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che il dott. Michele Emanuele, nella qualità di responsabile del procedimento istruito per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria in favore della società ricorrente, ha rilasciato parere favorevole, protocollato al n. 86971 del 17 agosto 2023.
Il vigente sistema del procedimento amministrativo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 ad opera dell’art. 4, l. 11 febbraio 2005, n. 15, valorizza il raccordo tra momento istruttorio e quello decisionale, tanto da imporre l’onere motivazionale in capo all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell’istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento.
Nel caso di specie, il dott. Giuseppe L’Episcopo, dirigente medico competente ad adottare il provvedimento finale, ha rigettato l’istanza per l’ampliamento del numero dei posti letto, disattendendo il parere del responsabile del procedimento, senza indicare le ragioni per le quali ha ritenuto con condivisibili le sue conclusioni.
L’Azienda sanitaria contesta soltanto in occasione dell’odierno giudizio la competenza del dott. Emanuele ad emettere il suddetto parere nonché la correttezza della procedura seguita per accertare la sussistenza in capo alla struttura ricorrente dei requisiti necessari per l’accoglimento dell’istanza.
Trattasi, tuttavia, di osservazioni che, anche qualora fossero condivisibili, avrebbero dovuto essere formulate in seno al diniego comunicato alla ricorrente, costituendo diversamente un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
In conseguenza, ritiene il Collegio che sia meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale.
Diversi elementi depongono, peraltro, nel senso del coinvolgimento del dott. Emanuele nel procedimento per cui è causa, atteso che:
- il dott. Giuseppe L’Episcopo ha autorizzato l’invio in missione del dott. Emanuele per il sopralluogo presso la struttura;
- sempre il dott. Giuseppe L’Episcopo ha comunicato anche al dirigente che ha fatto il sopralluogo la necessità, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, del parere della Regione;
- l’Azienda non ha adottato alcun provvedimento in autotutela rispetto alle determinazioni del dott. Emanuele o anche una mera nota interna di richiamo nei confronti di un soggetto che, soltanto nell’odierno giudizio, si sostiene abbia agito in totale carenza di potere.
L’annullamento del diniego comporta che l’Azienda Sanitaria sia chiamata nuovamente a pronunciarsi sull’istanza, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di natura discrezionale, anche per ciò attiene alla normativa applicabile nel caso di specie.
Quanto, invece, al concetto di “ struttura preesistente ”, richiamata sia nel D.A. n. 23119/1997 che nel D.A. n. 890/2002, ferme le valutazioni del caso che competono all’Amministrazione, il Collegio ritiene che il riferimento sia alle strutture già autorizzate e in esercizio, cui viene concesso un termine per l’adeguamento ai requisiti stabiliti con un margine di tolleranza giustificato - appunto - dal fatto che si tratta di struttura non di nuova istituzione, bensì già operante.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. n. 0100273, adottato dall’A.S.P. di Enna in data 27 settembre 2023.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO