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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3280/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata a [...] il Parte_1
26/09/1993 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
CA IA NC, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. IMPELLIZZERI C.F._2
GIOVANNA, giusta procura in atti
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 01/09/2015;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 2978/2024 del 31/05/2024, pubblicata in data 17/06/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno chiesto che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di seguito elencate: “- dichiari che le figlie minori siano affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e vedranno il padre ogni qualvolta lo ritengano opportuno, salvo gli impegni scolastici e sportivi, i fine settimana alternati, le festività in parte con un genitore ed in parte con l'altro, alternandosi;
in caso di disaccordo, il padre prenderà le figlie il lunedì e mercoledì dalle 17,00 con pernotto e le riaccompagna a scuola, ove li andrà a prelevare la madre;
di conseguenza, la madre terrà con sé le figlie martedì e giovedì, quando avrà cura di andarle a riprendere all'uscita da scuola;
i weekend alternati;
le vacanze natalizie, pasquali ed estive seguono il criterio dell'alternanza e saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi. I compleanni
Per delle minori e verranno festeggiati con i genitori insieme di Per_1
comune accordo;
- dichiari che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
- dichiari che il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 211,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie e/o previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.); - entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.”;
Dato atto che le condizioni concordate sostanzialmente ricalcano quelle della separazione già omologate da questo Tribunale;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili,
pagina 2 di 3 regolatrici della famiglia, avuto riguardo alle specifiche condizioni patrimoniali e personali delle parti;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, non sussistendo una situazione di soccombenza;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Acireale (CT) il 01/09/2015 tra E alle Parte_1 Parte_2
condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Acireale, ATTO N. 83, PARTE II, SERIE C, ANNO 2015).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3280/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata a [...] il Parte_1
26/09/1993 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
CA IA NC, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. IMPELLIZZERI C.F._2
GIOVANNA, giusta procura in atti
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 01/09/2015;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 2978/2024 del 31/05/2024, pubblicata in data 17/06/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno chiesto che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di seguito elencate: “- dichiari che le figlie minori siano affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e vedranno il padre ogni qualvolta lo ritengano opportuno, salvo gli impegni scolastici e sportivi, i fine settimana alternati, le festività in parte con un genitore ed in parte con l'altro, alternandosi;
in caso di disaccordo, il padre prenderà le figlie il lunedì e mercoledì dalle 17,00 con pernotto e le riaccompagna a scuola, ove li andrà a prelevare la madre;
di conseguenza, la madre terrà con sé le figlie martedì e giovedì, quando avrà cura di andarle a riprendere all'uscita da scuola;
i weekend alternati;
le vacanze natalizie, pasquali ed estive seguono il criterio dell'alternanza e saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi. I compleanni
Per delle minori e verranno festeggiati con i genitori insieme di Per_1
comune accordo;
- dichiari che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
- dichiari che il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 211,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie e/o previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.); - entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.”;
Dato atto che le condizioni concordate sostanzialmente ricalcano quelle della separazione già omologate da questo Tribunale;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili,
pagina 2 di 3 regolatrici della famiglia, avuto riguardo alle specifiche condizioni patrimoniali e personali delle parti;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, non sussistendo una situazione di soccombenza;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Acireale (CT) il 01/09/2015 tra E alle Parte_1 Parte_2
condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Acireale, ATTO N. 83, PARTE II, SERIE C, ANNO 2015).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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