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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. ID OR PRESIDENTE dott.ssa LA AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa di separazione n.1262/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Wakim Khuri e dall'avv. Parte_1
OL AL;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 10.12.2025 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
“1) dichiarare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in AR in data 23-11-1982, non trascritto in Italia, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) dichiarare la separazione addebitabile a;
Controparte_1
3) Assegnare la casa familiare sita in Colli Al Metauro (PU), via Ponte Sul
Metauro di Calcinelli n. 62 alla sig.ra con ogni arredo e Parte_1 pertinenza, con la voltura in favore di quest'ultima quale conduttore;
4) disporre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore di , nella misura di € 500,00 mensili, Parte_1
o quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) disporre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di Controparte_1 insoluti gli ultimi canoni di affitto nonché le bollette delle utenze di acqua, luce e gas, nella misura di € 100,00 mensili, o quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2025 ha promosso la presente Parte_1 causa di separazione personale nei confronti del coniuge , Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 23.11.1982 in AR.
è rimasto contumace. Controparte_1
In data 10.12.2025 si è svolta l'udienza di comparizione, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, non essendo state avanzate istanze istruttorie dalla parte ricorrente.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
- E' documentato che (nato nel 1957 in AR) e Controparte_1 Parte_1
(nata nel 1958 in AR) hanno contratto matrimonio il 23.11.1982 in
[...]
AR (doc. n.1).
La coppia ha avuto quattro figli, tutto ormai adulti ed economicamente autonomi.
L'ultima residenza familiare è stata fissata a Colli al Metauro.
Va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dagli atti di causa e dai documenti prodotti si evince che è venuta meno nella coppia l'affectio che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio, i coniugi vivono pagina 2 di 4 separati di fatto già da alcuni mesi e non vi è possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, il quale con i suoi comportamenti violenti e aggressivi avrebbe causato la fine del matrimonio.
La domanda non può essere accolta, in quanto sfornita di prova.
La ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare che la fine del matrimonio sia dipesa dalla condotta asseritamente posta in essere del marito: nessuna istanza istruttoria è stata avanzata dalla parte.
- Va accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, la quale ha documentato di essere affetta da una invalidità che limita grandemente la sua capacità lavorativa (doc.6). La ricorrente non lavora e non ha reddito, abita in locazione, con lei vive la figlia nata nel 1995. È documentato che il convenuto possiede una piena capacità lavorativa, infatti durante il matrimonio ha prestato la sua attività con regolare contratto di lavoro dipendente percependo un reddito di circa 20.000 euro annui (doc. 5).
Pertanto – ex art.156 c.c. - è dimostrata la situazione di inferiorità economica della ricorrente e la mancanza di mezzi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
L'assegno di mantenimento viene quantificato in euro 400,00 mensili, considerato il fatto che neppure ha immobili di proprietà e Controparte_1 quindi dovrà reperire un altro alloggio;
nella quantificazione dell'assegno si è tenuto conto della circostanza che con vive la figlia, la quale Parte_1
è adulta e ha l'obbligo di partecipare alle spese di vito e alloggio nell'abitazione.
L'obbligo del convenuto di versare l'assegno di mantenimento per la moglie decorre da questa mensilità. L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Viene respinta la domanda di condanna del convenuto a versare una somma a titolo di insoluto per canoni di affitto arretrati e per bollette arretrate, in quanto l'assegno di mantenimento non si estende al pregresso e la condanna non può essere retroattiva.
pagina 3 di 4 - In considerazione della mancata resistenza del convenuto e del fatto che domande avanzate dalla ricorrente sono state accolte solo parzialmente, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1262/2025 promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 23.11.1982 in AR;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
3) verserà a entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di euro 400,00, con la decorrenza indicata nella motivazione di questa sentenza;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale
Istat;
4) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LA AR ID OR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. ID OR PRESIDENTE dott.ssa LA AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa di separazione n.1262/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Wakim Khuri e dall'avv. Parte_1
OL AL;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 10.12.2025 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
“1) dichiarare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in AR in data 23-11-1982, non trascritto in Italia, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) dichiarare la separazione addebitabile a;
Controparte_1
3) Assegnare la casa familiare sita in Colli Al Metauro (PU), via Ponte Sul
Metauro di Calcinelli n. 62 alla sig.ra con ogni arredo e Parte_1 pertinenza, con la voltura in favore di quest'ultima quale conduttore;
4) disporre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore di , nella misura di € 500,00 mensili, Parte_1
o quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) disporre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di Controparte_1 insoluti gli ultimi canoni di affitto nonché le bollette delle utenze di acqua, luce e gas, nella misura di € 100,00 mensili, o quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2025 ha promosso la presente Parte_1 causa di separazione personale nei confronti del coniuge , Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 23.11.1982 in AR.
è rimasto contumace. Controparte_1
In data 10.12.2025 si è svolta l'udienza di comparizione, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, non essendo state avanzate istanze istruttorie dalla parte ricorrente.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
- E' documentato che (nato nel 1957 in AR) e Controparte_1 Parte_1
(nata nel 1958 in AR) hanno contratto matrimonio il 23.11.1982 in
[...]
AR (doc. n.1).
La coppia ha avuto quattro figli, tutto ormai adulti ed economicamente autonomi.
L'ultima residenza familiare è stata fissata a Colli al Metauro.
Va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dagli atti di causa e dai documenti prodotti si evince che è venuta meno nella coppia l'affectio che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio, i coniugi vivono pagina 2 di 4 separati di fatto già da alcuni mesi e non vi è possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito, il quale con i suoi comportamenti violenti e aggressivi avrebbe causato la fine del matrimonio.
La domanda non può essere accolta, in quanto sfornita di prova.
La ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare che la fine del matrimonio sia dipesa dalla condotta asseritamente posta in essere del marito: nessuna istanza istruttoria è stata avanzata dalla parte.
- Va accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, la quale ha documentato di essere affetta da una invalidità che limita grandemente la sua capacità lavorativa (doc.6). La ricorrente non lavora e non ha reddito, abita in locazione, con lei vive la figlia nata nel 1995. È documentato che il convenuto possiede una piena capacità lavorativa, infatti durante il matrimonio ha prestato la sua attività con regolare contratto di lavoro dipendente percependo un reddito di circa 20.000 euro annui (doc. 5).
Pertanto – ex art.156 c.c. - è dimostrata la situazione di inferiorità economica della ricorrente e la mancanza di mezzi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
L'assegno di mantenimento viene quantificato in euro 400,00 mensili, considerato il fatto che neppure ha immobili di proprietà e Controparte_1 quindi dovrà reperire un altro alloggio;
nella quantificazione dell'assegno si è tenuto conto della circostanza che con vive la figlia, la quale Parte_1
è adulta e ha l'obbligo di partecipare alle spese di vito e alloggio nell'abitazione.
L'obbligo del convenuto di versare l'assegno di mantenimento per la moglie decorre da questa mensilità. L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Viene respinta la domanda di condanna del convenuto a versare una somma a titolo di insoluto per canoni di affitto arretrati e per bollette arretrate, in quanto l'assegno di mantenimento non si estende al pregresso e la condanna non può essere retroattiva.
pagina 3 di 4 - In considerazione della mancata resistenza del convenuto e del fatto che domande avanzate dalla ricorrente sono state accolte solo parzialmente, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1262/2025 promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 23.11.1982 in AR;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
3) verserà a entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di euro 400,00, con la decorrenza indicata nella motivazione di questa sentenza;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale
Istat;
4) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LA AR ID OR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4