Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG n. 513/2022
TRIBUNALE di BIELLA Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 14 gennaio 2025 alle ore 16.30 è chiamata la causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 in proprio e quale erede di olo nell'anno 2 Persona_1
513 RG. L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive autorizzate e note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e da ritenersi integralmente trascritte. All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , in proprio e quale er ine di dichiarare CP_1 Persona_1 ex art. 1 oprietari, per intervenuta u ile sito in Comune di Cossato censito al Catasto Terreni fg 28 maoo,127 di qualità prato, classe 3 superficie mq 310,00 reddito dominicale e 0,88, reddito agrario € 0,96, in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni.. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia della convenuta, istruita la causa attraverso prove orali il G.I. fissava udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
quest'ultima madre della prima, deceduta in Le 2.2.20
[...] si è aperta la successione a favore della figlia non risultando altri eredi (vedi CP_1 doc.prod.3,4, 5) hanno allegato di aver godut uti domini tale striscia di terreno, risultante priva di specifica destinazione e in stato di abbandono sin dal momento dell'acquisto del loro compendio immobiliare, da oltre venti anni..Le circostanze allegate hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale: i testi escussi hanno dichiarato che gli odierni attori si comportavano quali proprietari della striscia di terreno de quo tenendola pulita e ordinata, coltivandone ad orto una parte e altra parte abbellendola con piante ornamentali e da frutto (vedi deposizione teste resa all'udienza del Testimone_1
14.11.2024), utilizzandolo quale deposito del materiale da costruzione e del legname, collocandovi, altresì, il serbatoio per il compost (vedi deposizione resa dal teste Tes_2 all'udienza cit.) provvedendo a proprie spese alla recinzione del te
[...] ella pubblica via e dei terreni confinanti (vedi deposizione resa dal teste Tes_3
resa all'udienza cit.). Tutti i testi escussi, inoltre, hanno confermato che all'epoca
[...] quisto la striscia di terreno oggetto di causa era in stato di abbandono e che le modificazioni sovra descritte sono state effettuate a cura degli attori negli anni a seguire al proprio acquisto immobiliare e, comunque, da oltre venti anni. Le deposizioni testimoniali appaiono attendibili attesa la conoscenza diretta dei luoghi riferita derivante dai rapporti personali e familiari emersi in atti. 2.Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo all'attore. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte attrice ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
3.Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche trattate e dell'attività in concreto svolta in complessivi € 640,00 di cui € 125,00 per la fase di studio,
€ 125,00 per la fase introduttiva, € 190,00 per la fase istruttoria, € 200,00 per la fase decisoria oltre ad esposti, rimborso forfettario , Iva e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 513/2022 1.accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex art.1158 cod. civ. in favore di
(c.f. ) e (c.f ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
sito cen Ter i qualità “prato”, classe 3, superficie mq 310,00 reddito dominicale € 0,88, reddito agrario € 0,96 2. dichiara tenuta e come tale condanna (c.f. ) in CP_1 C.F._3 proprio e quale erede di re a Persona_1 C.F._4
(c.f. ) e (c.f le Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 el pr o c in tre ad esposti, rimborso forfettario , Iva e CPA come per legge Così deciso in Biella, 14 gennaio 2025 La Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti