Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1515
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 gennaio 1952
Art. 5.
Le persone indicate nell'art. 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache comprese in un elenco che sara' approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale nello Stato in cui e' stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi.
Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrati in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952