Ordinanza collegiale 3 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/05/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04638/2025REG.PROV.COLL.
N. 08628/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8628 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, nella qualità di erede (accettante con beneficio d’inventario) della signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaela Forliano con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
contro
la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Faustina Demuro con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2022 n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’AGEA nonché i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza collegiale 3 gennaio 2025 n. 35 con la quale la Sezione ha disposto adempimenti istruttori a carico della Regione Basilicata;
Esaminato il contenuto dell’adempimento istruttorio depositato in data 27 gennaio 2025;
Esaminate le ulteriori memorie depositate e gli altri documenti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 10 aprile 2025 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato Raffaella Forliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello n. R.g. 8628/2022 la signora -OMISSIS-, nella qualità di erede (accettante con beneficio d’inventario) della signora -OMISSIS-, ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2022 n. -OMISSIS-, con la quale il TAR, dopo averli riuniti, ha respinto i ricorsi (nn. R.g. 562 e 563/2021) proposti dalla suddetta ai fini dell’annullamento, quanto al ricorso n. 562 del 2021: A) della determinazione n. 673 del 16 luglio 2021 con la quale il dirigente dell’Ufficio Produzioni vegetali e silvicoltura produttiva della Regione Basilicata ha emanato nei confronti della signora -OMISSIS- il provvedimento di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (precisamente dal 27 marzo 1998 al 27 marzo 2018) dalla produzione dei seminativi, con riferimento alla superficie di 75 ettari e 89 are dei terreni, siti nel Comune di Calvello foglio n. 45, particelle nn. 27 e 65, foglio n. 49, particella n. 105, foglio n. 50, particelle nn. 3, 7, 8 e 9, foglio n. 51, particelle nn. 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 77, 80, 84, 93, 101, 102, 103 e 104, e foglio n. 52, particelle nn. 60, 63, 89, 90 e 106, e conseguentemente ha disposto il recupero della somma di € 525.533,62, indebitamente percepita negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010; quanto al ricorso n. 563 del 2021: B) della determinazione n. 674 del 16 luglio 2021, con la quale il dirigente dell’Ufficio Produzioni vegetali e silvicoltura produttiva della Regione Basilicata ha emanato nei confronti della signora -OMISSIS- il provvedimento di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (precisamente dal 1996 al 2016) dalla produzione dei seminativi, con riferimento alla superficie di 61 ettari e 26 are dei terreni, siti nel Comune di Calvello foglio n. 49, particella n. 52, foglio n. 50, particelle nn. 1, 2, 4, 5, 20, 21, 39, 50, 74, 78, 79 e 80, foglio n. 51, particelle nn. 26, 39, 57 e 58; e foglio n. 52, particelle 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 58, 59, 83, 84, 88, 91 e 101, e conseguentemente ha disposto il recupero della somma di € 465.428,04, indebitamente percepita negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010).
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- la signora -OMISSIS- presentava alcune domande volte ad ottenere il contributo, in adesione alla misura F (Ritiro ventennale dei seminativi della produzione previsto dal Regolamento europeo n. 2078/1992) per il ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi e così definite: A) per il periodo dal 1996 al 2016, con riferimento alla superficie di 15 ettari e 69 are dei terreni, siti nel Comune di Calvello, foglio n. 50, particelle nn. 1, 2, 5, 20 e 21; B) nell’anno 1997 la superficie di ritiro dalla produzione di seminativi è stata ampliata per altri 45 ettari e 57 are dei terreni foglio n. 49, particella n. 52, foglio n. 50, particelle nn. 4, 21, 39, 50, 74, 78, 79 e 80, foglio n. 51, particelle nn. 26, 4 39, 57 e 58, e foglio n. 52, particelle 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 58, 59, 83, 84, 88, 91 e 101; pari ad una superficie complessiva, ritirata dalla produzione di seminativi, di 61 ettari e 26 are; C) per il periodo dal 27 marzo 1998 al 27 marzo 2018, con riferimento alla superficie di 61 ettari e 17 are dei terreni, siti nel Comune di Calvello, foglio n. 49, particella n. 105, foglio n. 50, particelle nn. 3, 7, 8 e 9, foglio n. 51, particelle nn. 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 34, 54, 55, 56, 65, 77, 80 e 84, e foglio n. 52, particelle nn. 60, 63, 89 e 90; D) nell’anno 2009 la superficie di ritiro dalla produzione di seminativi è stata ampliata per altri 14 ettari e 72 are dei terreni foglio n. 45, particelle nn. 27 e 65, foglio n. 51, particelle nn. 33, 59, 60, 62, 93, 101, 102, 103 e 104, e foglio n. 52, particelle nn. 60, 63 e 106; pari ad una superficie complessiva, ritirata dalla produzione di seminativi, di 75 ettari e 89 are;
- in seguito ad indagini dei Carabinieri, espletate nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 3718/05 presso la Procura della Repubblica di Potenza, il NAC- Salerno riteneva che la signora -OMISSIS- avesse richiesto a premio non solo superfici seminative, bensì anche superfici interessate da boschi e/o pascoli (quindi prive dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per essere ammessi a beneficiare dei relativi contributi). Detto procedimento penale si concludeva con sentenza n. 1868/2014 del GUP di Potenza ex art. 425, comma 3, c.p.p. di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- nel 2018, in seguito ai fatti di cui sopra, era avviata una indagine amministrativa che conduceva alla dichiarazione di decadenza dai benefici ottenuti in quanto la signora -OMISSIS- avrebbe dichiarato terreni le cui caratteristiche dell’antecedente utilizzo comportavano uno scostamento superiore al 20% della superficie richiesta a premio rispetto a quella ritenuta eleggibile. Tale esito era contenuto in due determinazioni dirigenziali: A) la determinazione n. 673 del 16 luglio 2021, di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (precisamente dal 27 marzo 1998 al 27 marzo 2018) dalla produzione dei seminativi, con riferimento alla superficie di 75 ettari e 89 are dei terreni, siti nel Comune di Calvello, foglio n. 45, particelle nn. 27 e 65, foglio n. 49, particella n. 105, foglio n. 50, particelle nn. 3, 7, 8 e 9, foglio n. 51, particelle nn. 1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 77, 80, 84, 93, 101, 102, 103 e 104, e foglio n. 52, particelle nn. 60, 63, 89, 90 e 106 e con la quale era disposto il recupero della somma di € 525.533,62, presuntamente percepita indebitamente negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010; B) la Determinazione n. 674 del 16 luglio 2021, di decadenza totale dei contributi comunitari, relativi al programma di ritiro di 20 anni (precisamente dal 1996 al 2016) dalla produzione dei seminativi, con riferimento alla superficie di 61 ettari e 26 are dei terreni, siti nel Comune di Calvello foglio n. 49, particella n. 52, foglio n. 50, particelle nn. 1, 2, 4, 5, 20, 21, 39, 50, 74, 78, 79 e 80, foglio n. 51, particelle nn. 26, 39, 57 e 7 58; e foglio n. 52, particelle 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 58, 59, 83, 84, 88, 91 e 101 e con la quale era disposto il recupero della somma di € 465.428,04, presuntamente percepita indebitamente negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010;
- deceduta nel frattempo la signora -OMISSIS- sua figlia, signora -OMISSIS-, ritenendo illegittimamente adottati i suindicati provvedimenti dirigenziali, provvedeva ad impugnarli dinanzi al TAR per la Basilicata, con due distinti ricorsi (nn. 562 e 563 del 2021) e a chiederne il giudiziale annullamento per (in sintesi estrema): 1) violazione dei principi in materia di autotutela, atteso che era decorso il termine di 18 mesi, stabilito dall’art. 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l’inattendibilità della verifica, effettuata dalla Regione Basilicata, mediante le ortofoto (sicché era richiesta la nomina di un verificatore e/o di un consulente tecnico d’ufficio per accertare, nell’ambito dell’intera superficie ammessa a contributo, quella effettivamente destinata a bosco e/o terreno pascolativo; 3) in quanto era intervenuta la prescrizione;
- il TAR per la Basilicata, disposta la riunione dei ricorsi n. 562/2021 e n. 563/2021, li ha respinti entrambi con la sentenza 18 luglio 2022 n. -OMISSIS-.
3. – La signora -OMISSIS-, propone, ora, appello nei confronti della sentenza di primo grado, n. -OMISSIS-/2022, tracciando le seguenti cinque, complesse, traiettorie contestative:
I) Errore sui presupposti di fatto, travisamento dei fatti in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere (carenza dell'istruttoria). Sostiene la signora -OMISSIS-, con riferimento alla reiezione da parte del TAR per la Basilicata delle contestazioni dedotte in primo grado in ordine alle modalità di acquisizione degli elementi istruttori da parte dell’amministrazione procedente e, in particolare, circa l’asserito scostamento superiore al 20% della superficie dichiarata, come nella realtà ed erroneamente il giudice di primo grado abbia più volte fatto riferimento alla sentenza del GUP del Tribunale di Potenza del 16 luglio 2015 che non è stata mai depositata in giudizio e che, quindi, non poteva essere utilizzata, né a sostegno, né contro i motivi del ricorso, né poteva essere utilizzata dal TAR medesimo per sostenere le motivazioni poste alla base della sua decisione, mentre non ha ritenuto di valorizzare, ingiustificatamente “ dettagliata consulenza tecnica di parte del Dott. Agronomo Luciano Di Vito, sicuramente professionalmente più competente dei Carabinieri e funzionari AGEA, rifiutando di disporre un accertamento tecnico imparziale che avrebbe smentito quanto affermato negli atti dell'AGEA ”. Peraltro, “ (la) necessità di predisporre un accertamento tecnico è ulteriormente dimostrata da uno studio pilota svolto dall'università di Basilicata, su incarico della stessa Regione Basilicata (DGR 927/14) che ha analizzato 4 situazioni del tutto simili a quella della ricorrente ed è giunto, per vie e strumenti diversi, alle stesse conclusioni del Dott. Di Vito. L'esistenza di tale “studio pilota” è stata conosciuta da questa difesa per caso, poiché non riguardante direttamente l’impresa -OMISSIS-, e solo nel mese di settembre 2022 ”. Purtuttavia, riferisce l’appellante, che sconcerta sapere che tale studio “ non sia stato utilizzato per tutte le ditte che si trovavano nella medesima situazione e, invece, si sia voluto procedere al recupero per tutte ad eccezione delle quattro interessate dallo studio pilota ” (così, testualmente, a pag. 17 dell’atto di appello);
II) Illogica e contraddittoria motivazione. Il TAR per la Basilicata, anche nella sentenza qui oggetto di appello, aveva richiamato alcuni precedenti (in particolare la sentenza dello stesso TAR n. 604 del 27 settembre 2021, nei quali aveva ritenuto che la tipologia dell’intervento di ritiro dei contributi comunitari concessi dovesse essere ricondotta al regime di cui all’art. 21- nonies , comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, limitando quindi a diciotto mesi il termine per esercitare il potere in autotutela. Nell’assumere la decisione del giudizio di primo grado, invece e contraddittoriamente, il TAR ha ritenuto che non fosse applicabile la previsione di cui al citato art. 21- nonies , mostrando di preferire – irragionevolmente - la diversa interpretazioni emersa in talune decisioni del Consiglio di Stato. Va quindi nuovamente rimarcato che “ la specificità e l’abnormità del procedimento amministrativo ultradecennale della Regione Basilicata deve essere comunque presa in considerazione. ARBEA, all’epoca organismo pagatore - ha sospeso le erogazioni sin dal 2010 (ultima domanda liquidata), in parallelo rispetto al procedimento penale di cui si è dato conto. Il potere dell’amministrazione, in ordine alla decadenza dai benefici, o comunque rispetto ai controlli sulle 20 posizioni di -OMISSIS-, è stato esercitato sin da allora e solo nel 2019, come detto, è stato comunicato all’interessata ”, sicché l’appellante conclude sostenendo “ che sia illegittimo e debba essere annullato un provvedimento, quand’anche sanzionatorio, i cui presupposti sono noti ad ARBEA dal 2010 e ad AGEA dal 2013, ma il cui procedimento è stato portato a conoscenza della parte solo nel 2019, con conclusione nel 2021 ” (così, testualmente, alle pagg. 19 e 20 dell’atto di appello);
III) Erronea, illogica e/o insufficiente motivazione, disparità di trattamento, difetto di istruttoria. L’appellante torna a ribadire la inadeguatezza dell’istruttoria svolta dagli uffici regionali, per come chiarito nella consulenza di parte (resa dal dottore agronomo dal Luciano Di Vito) prodotta in primo grado e dalla quale è emersa la inaffidabilità delle Foto Aeree del 1997, senza che poi sia seguita alcuna verifica in situ . Peraltro la Regione Basilicata, con la DGR n. 927 del 21 luglio 2014, aveva stipulato una convenzione con la Scuola di ingegneria dell’Università di Basilicata per la redazione di uno “studio pilota” di Tecniche avanzate di telerilevamento a supporto delle attività di ispezione e controllo che avrebbe dovuto eseguire il Gruppo di lavoro misto Regione-ARBEA. Tuttavia i risultati di tale studio non sono stati presi in considerazione nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado;
IV) Violazione di legge e falsa applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli in relazione al dedotto difetto di istruttoria. Dalla lettura del comma 4 dell’articolo 19 del Regolamento CE n. 746 del 24 aprile 1996 nonché del comma 4 dell’articolo 3 del D.M. 27 marzo 1998, n. 159 che, per l’identificazione delle superfici, rinvia al comma 5 dell’articolo 19 del Regolamento CE n. 746/1996, l’ufficio istruttore regionale avrebbe dovuto procedere al “ controllo materiale di tutte le domande per le quali la fotointerpretazione non consente di concludere che la dichiarazione è esatta, con soddisfazione dell'autorità competente ” (così il comma 1 dell’articolo 7 del Regolamento CEE n. 3887 del 23 dicembre 1992), ma tale doverosa attività istruttoria non è stata svolta;
V) Prescrizione della pretesa avanzata. La signora -OMISSIS- ricorda che il giudice di prime cure ha affermato, nel respingere l’identica censura dedotta in primo grado, che la declaratoria di prescrizione quadriennale di cui al Regolamento CE 2988/1995 non può essere applicata al caso di specie in quanto gli Stati membri possono applicare per un termine più lungo, sicché il termine da considerarsi per la maturazione della prescrizione nel caso di recupero di quote di contributo illegittimamente riconosciute è quello decennale previsto per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.. Ma le considerazioni del giudice di prime cure non tengono conto della normativa speciale (comunitaria) che disciplina l’erogazione e il recupero dei contributi in questione né vi è alcun elemento normativo utile per poter considerare coerente con il sistema la previsione di un termine prescrizionale per un istituto specifico e diverso da quello riferibile al tipo di contributo comunitario oggetto del presente contenzioso. Sotto altro versante ricorda, poi, la parte appellante, che parimenti errate sono le considerazioni espresse dal primo giudice in ordine all’esistenza di atti interruttivi da parte della Regione. Sostiene la parte appellante che l'ultima domanda di contributi accolta risale al 2010, mentre per le successive annualità l'ipotetica irregolarità era già stata individuata (e quindi cessata ai sensi del Regolamento del 1995) e poiché il primo atto interruttivo è pervenuto alla ricorrente solo nel 2019, la pretesa restitutoria della Regione Basilicata deve dichiararsi prescritta in tutto o in parte.
Alle censure sopra sinteticamente illustrate la parte appellante aggiungeva una richiesta istruttoria di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, atteso che “ (l)’esistenza dello Studio Pilota, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza per puro caso in quanto non riguarda direttamente la sua posizione, unitamente all’allegata CTP del dott. Di Vito, ribadisce l’importanza di chiarire definitivamente se gli accertamenti svolti in via approssimativa dal NAC Salerno e dai tecnici AGEA possano essere posti a fondamento di un provvedimento di decadenza dei contributi di cui si è diffusamente argomentato ” (così, testualmente, alle pagg. 24 e 25 dell’atto di appello).
4. - Si sono costituite in giudizio sia la Regione Basilicata sia l’AGEA che hanno entrambe confermato la correttezza del provvedimento di decadenza dalla concessione del contributo e di recupero delle somme dovute, in quanto gli uffici competenti hanno svolto una adeguata e completa istruttoria, anche sotto il profilo tecnico, non potendo fare altro che constatare l’illegittimo e rilevante scostamento rispetto a quanto dichiarato dall’interessato.
In ragione di quanto sopra entrambe le amministrazioni (pur se la Regione Basilicata sostiene che di essere priva di legittimazione passiva nel presente giudizio – quanto meno con riguardo alla pretesa di condanna al pagamento di somme di denaro esercitata in relazione alle annualità non corrisposte, siccome proposta nei confronti della Regione Basilicata - in quanto la competenza ad erogare i contributi e a recuperare le somme spetta esclusivamente ad AGEA) chiedono la reiezione del gravame stante l’evidente infondatezza delle censure dedotte anche nel secondo grado di giudizio, dovendosi invece confermare integralmente la sentenza di primo grado.
5. – Appare utile indicare in premessa, tenendo conto della puntuale descrizione in argomento effettuata dall’avvocatura erariale, le fonti normative sulla scorta delle quali deve essere deciso il presente contenzioso.
Il Regolamento (CE) n. 746/96 del 24 aprile 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, nello stabilire il regime dei controlli relativi alle domande di ammissione al contributo (per quanto qui di stretto interesse), all’art. 19 specifica che: “ 1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle domande successive di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto dei requisiti di concessione degli aiuti. A seconda della natura degli impegni, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei loro controlli nonché le persone da controllare. Ove risulti appropriato, essi fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92. 2. I controlli si effettuano attraverso controlli amministrativi e sul posto. (…) 5. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 ”.
Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sopra citato, al fine del controllo delle superfici, comprende una banca dati informatizzata (GIS) ove si trovano le parcelle agricole indicate nelle domande di pagamento, identificate tramite ortoimmagini oltre che a mappe e riferimenti catastali.
A tal proposito l’art. 4 del Reg. (CEE) n. 3508/92, richiamato dall’art. 19, Reg. (CE) n. 746/96, stabilisce che: “ Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi ”.
In ragione di quanto sopra, conseguentemente, il DM 27 marzo 1998, n. 159, del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante la disciplina nazionale di applicazione della normativa comunitaria riferita agli aiuti previsti dalle fonti sopra riportate, all’art. 3, comma 4, prevede che “ L'identificazione delle superfici, effettuata sulla totalità dell'azienda, viene eseguita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 746/96 ”.
Tale metodo di controllo, peraltro cofinanziato dall’Unione europea [infatti, in proposito, il par. 1, art. 10 Reg. (CEE) n. 3508/92, prevede che “ La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, in applicazione del presente regolamento, per l'introduzione delle strutture informatiche e di controllo ” ad esclusione delle spese per l’aggiornamento delle mappe catastali] è stato poi confermato dal Reg. (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 (recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità) che all’art. 24 stabilisce quanto segue: “ 1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia: a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione; b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi; c) i criteri e le norme in materia di condizionalità. 2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire. 3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive. 4. L’autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente, per quanto riguarda l’ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco ”.
Inoltre, all’art. 40 del medesimo regolamento, con riguardo ai “ Controlli effettuati mediante telerilevamento ”, è stabilito che: “ Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l’autorità competente: a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie; b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente; c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole; d) adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all’articolo 38, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini ”.
6. – Fermo quanto sopra la Sezione, con ordinanza 3 gennaio 2025 n. 35, dopo avere segnalato come un nodo cruciale della controversia in esame fosse costituito dalla individuazione dell’esatta dimensione dell’area rispetto alla quale il contributo non era dovuto e dalla correlata individuazione del corretto metodo di calcolo sviluppato per giungere alla individuazione dei presupposti per disporre la decadenza dal contributo e avere considerato che, dalla documentazione presente nei fascicoli di primo e di secondo grado, non si rilevano con (assoluta) nettezza i suindicati profili e che fosse, dunque, necessario sgombrare il campo da dubbi circa la completezza dell’istruttoria processuale (dopo che anche nella sede di appello la signora -OMISSIS- era tornata a contestare i rilievi tecnici sulla scorta dei quali sono stati assunti i due provvedimenti impugnati in primo grado), ha chiesto alla Regione Basilicata, Dipartimento Politiche agricole e forestali, di produrre una dettagliata relazione di chiarimenti circa la vicenda dedotta in contenzioso che riferisca, in particolare, anche attraverso l’analisi di rilievi aerofotogrammetrici (pure ulteriori rispetto a quelli già acquisiti), quale fosse, nel caso de quo , al momento della presentazione della domanda, l’effettiva consistenza della superficie eleggibile (anche in rapporto a quella dichiarata) e che evidenzi le modalità con cui sono stati effettuati i controlli avendo cura, in particolare, di precisare se le predette verifiche siano avvenute in forma cartolare o con rilievi in situ (e, in questo caso con quali modalità).
La Regione Basilicata ha provveduto a ottemperare al suddetto invito istruttorio depositando, in data 27 gennaio 2025, la nota di chiarimenti prot. 13682 del 21 gennaio 2025 dell’Ufficio Erogazioni comunitarie in agricoltura.
Nella nota, tra l’altro, si può leggere che “ sul piano degli strumenti utilizzati per il controllo tecnico amministrativo si rappresenta che l’Ufficio Ueca ha utilizzato il medesimo dato fornito dall’accertamento eseguito dai Nac di Salerno, confermando una differenza di superficie eleggibile tra quella dichiarata e quella accertata. A tal fine venivano fornite dai Nac di Salerno le ortofoto GISWIEW Agea utilizzate per le indagini complete di fotointerpretazione relative alla prima annualità, che confermavano la non eleggibilità di alcune particelle indicate in domanda ”.
Nella nota è poi confermato che il telerilevamento, mediante fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) ha costituito la modalità ordinaria di realizzazione dei controlli, circa l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, anche in ragione della mancanza di ulteriore strumentazione utile allo scopo.
Si considerava, infine e con riferimento alla posizione della odierna appellante (e della sua dante causa) e richiamando la documentazione a corredo [in particolare ci si riferisce alla tabella (File PDF denominato -OMISSIS- Rosalba deposito del 27 gennaio 2025 Numero Atto 2025006613) che a suo tempo l’Ufficio UECA aveva inoltrato al Responsabile di Misura ai fini dell’adozione della determina di decadenza. Da tale documento emerge che detta tabella corrisponde precisamente al prospetto trasmesso al Responsabile di Misura con la Nota UECA prot. 215917/14AM del 24 dicembre 2019 e che come si evince dal relativo dispositivo è stata allegata come Allegato 1 alla determinazione di decadenza totale adottata dall’Ufficio Produzioni vegetali e silvicoltura produttiva n. 14Af.2021/ D.00673 del 16/07/2021], come fossero confermate le differenti percentuali di eleggibilità risultanti dal controllo amministrativo di UECA rispetto a quello eseguito dal NAC, ma sul punto si specificava che detta differenza era il frutto di una diversa impostazione nella metodologia di calcolo utilizzata dai due diversi uffici istruttori. In argomento era, infatti, chiarito che il calcolo della percentuale di scostamento veniva effettuato dall’Ufficio UECA differenziandolo tra la domanda di adesione e la domanda di ampliamento con un esito di scostamento percentuale pari al 23,62% sulla prima domanda di adesione e del 75,24% sulla domanda di ampliamento. Tale indice di scostamento percentuale costituiva il presupposto per disporre la decadenza totale dal contributo riconosciuto.
7. – Ritiene la signora -OMISSIS- che l’esito dell’istruttoria svolta e i contenuti della nota depongono per l’accoglimento dell’appello e non, come vorrebbe la Regione, per la sua reiezione.
Ad avviso dell’appellante, infatti, dalla nota depositata emerge che: a) i rilievi aerofotogrammetrici utilizzati dall’UECA nell’anno 2018 sono esclusivamente quelli trasmessi dal NAC di Salerno; b) non sono stati mai effettuati controlli diversi o con rilievi “in situ”; c) lo scostamento, in percentuale, è stato calcolato, diversamente da quanto effettuato dal NAC di Salerno, solo con riferimento alla prima domanda di aiuto, senza considerare i terreni di cui alla domanda integrativa; d) la percentuale di scostamento, anche solo con riferimento alla prima domanda di aiuto, è stata calcolata in maniera impropria (diversa da quella del NAC di Salerno).
L’appellante sostiene, peraltro, che il ragionamento metodologico applicato dagli uffici contravviene a quanto disposto dall’art. 5 n. 2 D.M. 27 marzo 1998, n.159, per come è stato confermato anche in precedenti giurisprudenziali.
Tutto ciò emerge lampante nella relazione di parte redatta dal consulente agronomo Luciano Di Vito.
8. – Si segnala, in via preliminare, l’irrilevanza nel presente giudizio della eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Regione Basilicata e comunque la sua infondatezza, tenuto conto che l’appellante contesta la legittimità dello svolgimento dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento principalmente impugnato con il ricorso di primo grado, sicché sicuramente coinvolta nel confronto contenzioso non può che essere la Regione Basilicata dal momento la ridetta istruttoria (la cui legittimità viene qui contestata) è stata svolta proprio dagli uffici regionali.
Passando al merito della controversia, tenuto conto di quanto sopra e di quanto emerge dalla nota depositata dalla Regione Basilicata in adempimento dell’avviso istruttorio, il Collegio è dell’avviso che sia stato corretto effettuare l’indagine, al fine di verificare se vi sia stato e in quale misura lo scostamento tra lo spazio dedicato a seminativo e quello utilizzato per attività diverse, assumendo a parametro di confronto la domanda di adesione al contributo, in quanto tale metodo è suggerito dall’art. 40 D.M. n. 159/1998, che costituisce fonte nazionale per l’esercizio del potere di controllo sulla sussistenza dei contributi, adottato per effetto del potere normativo assegnato a ciascun Paese dall’art. 19, comma 1, del Regolamento (CE) n. 746/96 del 24 aprile 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, nel quale è testualmente scritto che “ 1. (…) gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei loro controlli nonché le persone da controllare. Ove risulti appropriato, essi fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92. (…) ”, assegnando, dunque, a ciascuno Stato membro, una ampia discrezionalità di individuazione del metodo per effettuare il controllo.
D’altronde le risultanze dell’indagine dei Carabinieri è cristallizzata e direttamente orientata nell’ambito dell’istruttoria svolta a fini penali, non potendosi quindi la stessa estendere, pianamente, alla diversa indagine amministrativa tesa a verificare la permanenza dei requisiti per l’ammissione al contributo, che non può essere non parametrato all’estensione totale dei terreni con riferimento ai quali il proprietario si è impegnato a ritirare dalla produzione dei seminativi per venti anni.
Dall’esito dell’istruttoria si è potuto rilevare (a conferma di quanto aveva già osservato il primo giudice) che le differenti percentuali di eleggibilità risultanti dal controllo amministrativo di UECA rispetto a quello eseguito dal NAC, di talché il calcolo della percentuale di scostamento veniva effettuato dall’Ufficio UECA differenziandolo tra la domanda di adesione e la domanda di ampliamento, con un esito di scostamento percentuale pari al 23,62% sulla prima domanda di adesione e del 75,24% sulla domanda di ampliamento. Tale scelta, ad avviso del Collegio e indipendentemente dai richiami a precedenti giurisprudenziali segnalati dalla parte appellante (che non paiono essere decisivi con riferimento a tale interpretazione che deve essere valorizzata), si presenta come il risultato di una (indubbia) diversa interpretazione delle norme applicabili al caso di specie da parte dei due uffici istruttori, che nondimeno non conduce a ritenere manifestamente illogica o irragionevole – né, al tempo stesso, palesemente contraria al dettato normativo – la metodologia di calcolo fatta propria dall’ufficio regionale, tenendo conto, in particolare, che quest’ultimo ha, ragionevolmente considerato ai fini del calcolo il complesso dei terreni coinvolti nella richiesta di contributo, giacché quest’ultimo è riferito non solo a quella parte di proprietà indicata nella domanda di attivazione del contributo stesso.
A ciò si aggiunga ancora che la mancanza di un controllo in situ non può determinare, da sola, l’illegittimità dell’istruttoria amministrativa giacché, per un verso, le norme richiamano tale attività alla stregua di una facoltà del soggetto istruttore e non di un obbligo sicché, sotto altro versante, si conferma che la fotointepretazione di ortoimmagini costituisce il principale e sufficiente strumento che deve essere utilizzato dall’amministrazione per effettuare i necessari controlli, al quale potrà aggiungersi l’attività di approfondimento tramite ispezione fisica solo quando ritenuta la fotointerpretazione di ortoimmagini venga considerata dall’amministrazione, nel caso specifico e per concrete ragioni, insoddisfacente.
9. – Scrutinato il tema principale del complesso contestativo espresso dalla signora -OMISSIS- con il mezzo di gravame e ritenutane la infondatezza, per le ragioni sopra illustrate, può passarsi allo scrutinio degli ulteriori motivi d’appello, che sostanzialmente ripropongono le censure dedotte in primo grado e non ritenute accoglibili dal TAR e in particolare il tema della prescrizione e della tardività dell’atto adottato (avendolo l’appellante inquadrato quale provvedimento di annullamento in autotutela del precedente atto di concessione del contributo).
Premesso che è consolidato in giurisprudenza il criterio secondo cui la qualificazione di un atto amministrativo deve essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti e non dal solo nomen iuris assegnatogli dall'Autorità emanante, va rilevato che nel caso di specie sia il dato formale (coagulato nella circostanza che il provvedimento in questione è stato adottato in base alla disciplina del D.M. n. 159/1998 che, nel caso di accertata carenza dei requisiti per la concessione del contributo, emersa anche in seguito ai controlli successivi, prevede si dichiarare la “decadenza” della concessione del contributo), sia quello sostanziale, depongono per la connotazione del provvedimento in esame quale “decadenza” dal beneficio.
A questo punto occorre, dunque, interrogarsi se la declaratoria di decadenza di cui trattasi scontasse un termine procedimentale ulteriore e diverso, e segnatamente, in relazione all'art. 21- nonies l. n. 241 del 1990, rispetto a quello di prescrizione cui fa riferimento l'ordinamento UE.
Sul punto deve essere evidenziato che ai sensi del Regolamento n. 2988/95/UE sono tutelate le ragioni del tempo nel procedimento le quali non sono slegate da regole di ragionevolezza e proporzionalità pur conservando gli Stati membri “ un ampio potere discrezionale in ordine alla fissazione di termini di prescrizione più lunghi che intendano applicare in caso di irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell'Unione ” (cfr. Corte giust. UE, 22 dicembre 2010, C-131/10, Corman , punto 54). E’ stato, infatti, affermato che “ Il principio di proporzionalità osta, nell'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, all'applicazione di un termine di prescrizione trentennale al recupero di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell'Unione " (cfr. Corte giust. UE, sez. IV, 21 dicembre 2011, C-465/10, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration c. Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre .
Il termine di prescrizione, come è noto, costituisce ordinariamente la barriera - unica - temporale oltre la quale l'Amministrazione non può avanzare l'esercizio di diritti patrimoniali nei confronti dei beneficiari - illegittimi - dei contributi, va detto che nella vicenda per cui è causa l'amministrazione ha fatto applicazione dell'art. 15, comma 2, D.M. n. 159/1998 a mente del quale " la decadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato ".
Tale ultima disciplina non prevede espressamente un termine massimo o un " termine ragionevole " per l'emanazione di un provvedimento dichiarativo della decadenza alla stregua di quanto avviene per l'autotutela d'ufficio di cui all'art. 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241 al cui esercizio, peraltro, il provvedimento per cui è causa non può essere ricondotto (come si dirà a breve).
10.- Ribadito che la ragionevolezza e proporzionalità del termine sono qui sussunte nella disciplina UE, declinata in ambito interno, della prescrizione, ove pure si volesse ricondurre la vicenda per cui è causa da una ipotesi di esercizio di ius poenitendi nella declinazione dell'annullamento d'ufficio, non sarebbero - come non sono - ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 21- nonies l. 241/1990.
Deve essere ricordato che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 11 novembre 2020 n. 18 del 2020 nonché la Corte costituzionale con sentenza 25 novembre 2020 n. 247, esprimendo principi esportabili in ogni settore dell’attività amministrativa, ha affermato che " la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio, è un istituto che, pur presentando tratti comuni con il più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere differenziato in virtù di una serie di fattori, quali: a) l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale come quella prevista dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) la tipologia del vizio, di solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ".
Né l'addotto potenziale carattere sanzionatorio della decadenza può indurre a ritenere la necessità di porre un limite oltre quello fissato in sede UE: essa, in realtà, si limita a prendere atto della operatività di disposizioni di legge incompatibili con la prosecuzione del rapporto. D'altronde, se è vero che il ruolo del tempo nel procedimento amministrativo è anche quello di tutelare il legittimo affidamento del privato (e nel caso di specie le appellanti richiamano il principio di buona fede), al di là del fatto che i limiti temporali sono stabiliti, come si è detto, con la previsione della prescrizione in sede UE, è altrettanto vero che nessun affidamento legittimo e nessuna violazione della certezza del diritto sono predicabili quando un operatore economico sia in grado di prevedere un provvedimento a sé sfavorevole: " qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenze Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 147 e giurisprudenza ivi citata, nonché 17 settembre 2009, causa C 519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, punto 84) " (cfr., in termini, Corte giust. UE, sez. I, 14 ottobre 2010, C-6/09P, Nuova Agricast Srl ).
11. – Quanto alla censura in ordine alla intervenuta prescrizione dell’azione di recupero delle somme illegittimamente corrisposte essa non ha motivo di essere accolta per le ragioni qui di seguito illustrate.
In primo luogo va rilevato che la giurisprudenza, anche civile, “ ha da tempo chiarito che in tema di prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente ottenute, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - il predetto termine abbreviato quadriennale è generalmente applicabile salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2019 n. 24040 e Sez. II, 22 gennaio 2007 n. 1274). Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti " (cfr. in termini, Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2023 n. 34701, qui richiamata ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.).
In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, il TAR ha - correttamente - concluso nel senso della sua individuazione dalla “ chiusura definitiva del programma ”, cioè dall’1 gennaio 2017 per il contributo oggetto della determinazione n. 674 del 16 luglio 2021 e dal 27 marzo 2018 per il contributo oggetto della determinazione n. 673 del 16 luglio 2021.
Il Regolamento n. 2988/95/CE ntroduce, in conformità al suo art. 1, una normativa generale relativa a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto UE, e ciò, come risulta dal terzo considerando di detto regolamento, al fine di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari dell'Unione (cfr. Corte giust. UE, 11 giugno 2015, C 52/14, EI & NG , punto 20 e giurisprudenza citata). In tale contesto, l'art. 3, par. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 2988/95/CE istituisce, fatto salvo un termine di prescrizione inferiore eventualmente previsto da normative settoriali UE o da normative nazionali, un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie di quattro anni a decorrere dal compimento dell'irregolarità o, in caso di irregolarità permanenti o ripetute, a decorrere dal giorno in cui cessa l'irregolarità (così Corte giust. UE, 11 giugno 2015, EI & NG , C 52/14, cit., punto 21).
Quanto ai programmi pluriennali, la seconda frase del secondo comma di detto art. 3, par. 1, precisa - con una formula obiettivamente di non immediata intellegibilità - che " il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma ".
Per la determinazione della " chiusura definitiva del programma ", ai sensi dell'art. 3, par. 1, secondo comma, seconda frase, del Regolamento n. 2988/95/CE, occorre tenere conto dello scopo del termine di prescrizione previsto da tale disposizione. Infatti, la prescrizione prevista da detta disposizione permette, da un lato, di garantire che, finché il programma non sia definitivamente chiuso, l'autorità competente sia sempre in grado di perseguire le irregolarità commesse nel quadro dell'attuazione di questo programma, al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (cfr., in tal senso, Corte giust. UE, 6 ottobre 2015, Firma ST ER Fleischimport und -export , C 59/14, punto 26).
Dall'altro lato, la disposizione in parola è intesa ad assicurare la certezza del diritto per gli operatori economici. Infatti, questi ultimi devono essere in grado di determinare, fra le loro operazioni, quelle che sono definitivamente consolidate e quelle che sono ancora assoggettabili ad azioni giudiziarie (sentenza dell'11 giugno 2015 , EI & NG , C 52/14, cit., punto 24 e giurisprudenza citata).
Alla luce di tale duplice obiettivo, per determinare la data della “ chiusura definitiva del programma ” fino alla quale “vale” - ossia non si consuma ovvero non matura - il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 3, par. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 2988/95/CE, si deve tenere conto della data di conclusione del " programma pluriennale " di cui trattasi.
È utile richiamare le Conclusioni dell'Avvocato generale, C-436/15, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektu valdymo agentura contro UAB "Alytaus regiono atlieku tvarkymo centras" ) secondo cui: “ (p)er i programmi pluriennali è previsto un termine di prescrizione specifico. In questo caso, il termine di prescrizione vale fino alla "chiusura definitiva" del programma. Perciò, l'espressione "termine di prescrizione" di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 può essere intesa nel senso che il termine di prescrizione per i programmi pluriennali è generalmente di quattro anni, ma qualora un siffatto programma si protragga per una durata superiore a quattro anni, esso vale in ogni caso fino alla chiusura del programma in questione. Poiché il regolamento n. 2988/95 detta regole generali che si applicano (ai programmi pluriennali) in una pluralità di settori, non desta sorpresa che il legislatore non abbia specificato un numero preciso di anni. (...)Tale interpretazione mi sembra in linea con il particolare scopo della norma di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 sui programmi pluriennali. Per tali programmi, l'applicazione del termine di prescrizione non è determinata dal momento in cui l'irregolarità è commessa oppure dal momento in cui cessa. Il termine di prescrizione non è neppure limitato a un periodo di quattro anni. A differenza della situazione relativa alle irregolarità distinte e alle irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione per i programmi pluriennali dipende dalla chiusura definitiva del programma in oggetto. Di conseguenza, può essere più lungo del termine generale di quattro anni ".
Parimenti, la Corte di giustizia UE ha ribadito che “ il termine di prescrizione applicabile ai "programmi pluriennali", previsto all'articolo 3, par. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 permette unicamente di estendere il termine di prescrizione e non di ridurlo ” (cfr. Corte giust. UE, Sez. III, 15 giugno 2017, C-436/15, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektu valdymo agentura c. "Alytaus regiono atlieku tvarkymo centras" UAB .
12. – In ragione di quanto si è sopra illustrato i motivi di appello debbono ritenersi non fondati, di talché il mezzo di gravame proposto va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado oggetto di appello.
Ad avviso del Collegio, in ragione della complessità della vicenda che ha dato luogo al presente contenzioso, caratterizzata anche da profili di significativo tecnicismo, sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per disporre la compensazione delle spese del grado di appello tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. n. 8628/2022), come indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.