Art. 9.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima.