Articolo 9 della Legge 7 marzo 1957, n. 93
Articolo 8
Versione
7 aprile 1957
Art. 9.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima.

Entrata in vigore il 7 aprile 1957