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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 2599/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco IG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2599/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso e Parte_1 dall'avv. Mikelangelo Di Lella parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle dott. Bove Giusi e Parafioriti Concetta parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 22 ottobre 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 20 marzo 2025 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di CP_2 assistente amministrativo, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato nel periodo dal 19 settembre 2000 al 31 agosto 2009, come da decreto di ricostruzione carriera;
- è stato immesso in ruolo dal 1° settembre 2009;
- il ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di un'anzianità di 8 anni, 11 mesi e non a quella inferiore riconosciutale dal;
CP_1
1 RGL 2599/25
- inoltre ha diritto al pagamento degli arretrati derivanti dal passaggio di qualifica di DSGA.
Il ministero convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha indicato un diverso importo. All'odierna udienza parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, in data successiva al deposito del ricorso, dell'importo richiesto a titolo di pagamento degli arretrati derivanti dalla qualifica di DSGA, inoltre, la stessa parte ricorrente ha confermato l'esattezza contabile dell'importo indicato dal ministero. II La vicenda oggetto del presente giudizio è già stata esaminata e decisa in senso favorevole alla ricorrente in numerose pronunce di questo tribunale e della locale Corte d'Appello che, ai sensi dell'art. 188 disp att cpc, vengono qui richiamate, e che si fondano sulle seguenti ragioni:
- nell'operare la cd. ricostruzione della carriera il fa puntuale CP_2 applicazione dell'art. 569, comma 1 d. lgs 297/1994, ai sensi del quale al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- il successivo art. 570, stabilisce che ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento;
- quindi, ai sensi del citato art. 569, c. 1, d. lgs. 297/1994 l'anzianità maturata dal collaboratore scolastico prima dell'immissione in ruolo è riconosciuta in misura ridotta rispetto all'anzianità che matura nello svolgimento del servizio di ruolo;
- tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato è giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine;
- pertanto, è necessario domandarsi se la ridotta valorizzazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia sorretta da una obiettiva giustificazione (non ravvisabile, peraltro, nel solo fatto che i servizi siano stati resi in forza di un contratto a tempo determinato). La giurisprudenza comunitaria definisce la nozione di ragioni
2 RGL 2599/25
oggettive ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'Accordo Quadro, esigendo che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine;
i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno stato membro;
- il servizio prestato dal collaboratore scolastico con i contratti a termine è assolutamente comparabile a quello prestato dai colleghi immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva – peraltro neppure allegata dal – che giustifichi CP_2 una diversa valorizzazione di tali servizi to in cui debba essere considerato il servizio pre-ruolo ai fini dell'attribuzione di una determinata classe stipendiale in cui inserire il prestatore di lavoro dal momento in cui è assunto a tempo indeterminato;
- infatti, la Corte di Appello di Torino ha affermato che le suddette conclusioni sono oggi ulteriormente confortate dai principi recentemente affermati dalla CGUE che, nella recente sentenza del 20 settembre 2018 causa C-466/17 , VI sezione, ha ritenuto che l'art. 485 d.lgs. 297/94 non contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive. In particolare la CGUE - partendo dalla considerazione che la clausola 4 dell'accordo quadro, dopo aver sancito la regola generale della parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine con riferimento all'anzianità di servizio, introduce una eccezione alla regola nei casi in cui criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive- individua le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento. Con riferimento specifico alla situazione dei docenti la CGUE – pur ritenendo la comparabilità tra docente con contratto a tempo determinato e docente con contratto a tempo indeterminato- ha individuato due ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento . La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie) e la seconda nel diverso sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo. Nessuna delle due ragioni ricorre nella specie essendo incontestato da un lato che il personale A.T.A. svolge le stesse identiche mansioni tanto nella fese antecedente la stabilizzazione quanto in quella successiva all'immissione in ruolo e dall'altro che al personale ATA non si applica l'art. 489 d.lg.s 297/94(che equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni
3 RGL 2599/25
all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferita solo al servizio di insegnamento non di ruolo. L'omessa integrale considerazione del periodo pre ruolo costituisce quindi una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e come tale deve essere dichiarata illegittima” (Corte di Appello di Torino, sentenza 3/2019);
- in conclusione, l'art. 569 d.lgs. 297/1994 deve essere disapplicato ogni qual volta determini, come nel caso di specie, una ingiustificata disparità di trattamento in sede di ricostruzione della carriera, attraverso la penalizzazione dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo del collaboratore scolastico.
III
Sulla base delle ragioni ora illustrate, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed economici, con la sola esclusione dell'anno 20131, l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato. Conseguentemente, il viene condannato: CP_2
1) a riconoscere a parte ricorrente l'anzianità di anni 8, mesi 11, all'atto dell'immissione in ruolo, 1° settembre 2009;
2) a pagare le differenze retributive maturate che, sulla base dei conteggi, concordati tra le parti all'odierna udienza, ammontano ad
€. 846,43, oltre interessi legali (non cumulabili con la rivalutazione monetaria in forza del combinato disposto artt. 16, comma 6, L. 412/1991 e 22, comma 36, L. 724/1994). Con riferimento alla domanda di pagamento degli arretrati, dato dell'avvenuto pagamento in data successiva al deposito del ricorso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con soccombenza virtuale di parte convenuta, attesa la mancata allegazione di alcuna ragione utile a giustificare il tardivo pagamento. IV Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
4 RGL 2599/25
domanda di pagamento degli arretrati;
dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato;
dichiara tenuto e condanna il ministero convenuto a riconoscere a parte ricorrente l'anzianità di anni 8, mesi 11, all'atto dell'immissione in ruolo, 1° settembre 2009;
dichiara tenuto e condanna il ministero convenuto all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente, dell'importo € 846,43, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
dichiara tenuto e condanna parte convenuta all'immediato pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.300,00, oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Domenico Naso e avv. Mikelangelo Di Lella.
Torino, 22 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
Marco IG
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da ultimo confermato da Cass. Sez. lav. 21 maggio 2025, n. 13619.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco IG ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2599/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso e Parte_1 dall'avv. Mikelangelo Di Lella parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle dott. Bove Giusi e Parafioriti Concetta parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 22 ottobre 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 20 marzo 2025 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di CP_2 assistente amministrativo, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato nel periodo dal 19 settembre 2000 al 31 agosto 2009, come da decreto di ricostruzione carriera;
- è stato immesso in ruolo dal 1° settembre 2009;
- il ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di un'anzianità di 8 anni, 11 mesi e non a quella inferiore riconosciutale dal;
CP_1
1 RGL 2599/25
- inoltre ha diritto al pagamento degli arretrati derivanti dal passaggio di qualifica di DSGA.
Il ministero convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha indicato un diverso importo. All'odierna udienza parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, in data successiva al deposito del ricorso, dell'importo richiesto a titolo di pagamento degli arretrati derivanti dalla qualifica di DSGA, inoltre, la stessa parte ricorrente ha confermato l'esattezza contabile dell'importo indicato dal ministero. II La vicenda oggetto del presente giudizio è già stata esaminata e decisa in senso favorevole alla ricorrente in numerose pronunce di questo tribunale e della locale Corte d'Appello che, ai sensi dell'art. 188 disp att cpc, vengono qui richiamate, e che si fondano sulle seguenti ragioni:
- nell'operare la cd. ricostruzione della carriera il fa puntuale CP_2 applicazione dell'art. 569, comma 1 d. lgs 297/1994, ai sensi del quale al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- il successivo art. 570, stabilisce che ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento;
- quindi, ai sensi del citato art. 569, c. 1, d. lgs. 297/1994 l'anzianità maturata dal collaboratore scolastico prima dell'immissione in ruolo è riconosciuta in misura ridotta rispetto all'anzianità che matura nello svolgimento del servizio di ruolo;
- tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato è giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine;
- pertanto, è necessario domandarsi se la ridotta valorizzazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia sorretta da una obiettiva giustificazione (non ravvisabile, peraltro, nel solo fatto che i servizi siano stati resi in forza di un contratto a tempo determinato). La giurisprudenza comunitaria definisce la nozione di ragioni
2 RGL 2599/25
oggettive ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'Accordo Quadro, esigendo che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine;
i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno stato membro;
- il servizio prestato dal collaboratore scolastico con i contratti a termine è assolutamente comparabile a quello prestato dai colleghi immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva – peraltro neppure allegata dal – che giustifichi CP_2 una diversa valorizzazione di tali servizi to in cui debba essere considerato il servizio pre-ruolo ai fini dell'attribuzione di una determinata classe stipendiale in cui inserire il prestatore di lavoro dal momento in cui è assunto a tempo indeterminato;
- infatti, la Corte di Appello di Torino ha affermato che le suddette conclusioni sono oggi ulteriormente confortate dai principi recentemente affermati dalla CGUE che, nella recente sentenza del 20 settembre 2018 causa C-466/17 , VI sezione, ha ritenuto che l'art. 485 d.lgs. 297/94 non contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro sul contratto a termine essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive. In particolare la CGUE - partendo dalla considerazione che la clausola 4 dell'accordo quadro, dopo aver sancito la regola generale della parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine con riferimento all'anzianità di servizio, introduce una eccezione alla regola nei casi in cui criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive- individua le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento. Con riferimento specifico alla situazione dei docenti la CGUE – pur ritenendo la comparabilità tra docente con contratto a tempo determinato e docente con contratto a tempo indeterminato- ha individuato due ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento . La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie) e la seconda nel diverso sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo. Nessuna delle due ragioni ricorre nella specie essendo incontestato da un lato che il personale A.T.A. svolge le stesse identiche mansioni tanto nella fese antecedente la stabilizzazione quanto in quella successiva all'immissione in ruolo e dall'altro che al personale ATA non si applica l'art. 489 d.lg.s 297/94(che equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni
3 RGL 2599/25
all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferita solo al servizio di insegnamento non di ruolo. L'omessa integrale considerazione del periodo pre ruolo costituisce quindi una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e come tale deve essere dichiarata illegittima” (Corte di Appello di Torino, sentenza 3/2019);
- in conclusione, l'art. 569 d.lgs. 297/1994 deve essere disapplicato ogni qual volta determini, come nel caso di specie, una ingiustificata disparità di trattamento in sede di ricostruzione della carriera, attraverso la penalizzazione dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo del collaboratore scolastico.
III
Sulla base delle ragioni ora illustrate, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed economici, con la sola esclusione dell'anno 20131, l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato. Conseguentemente, il viene condannato: CP_2
1) a riconoscere a parte ricorrente l'anzianità di anni 8, mesi 11, all'atto dell'immissione in ruolo, 1° settembre 2009;
2) a pagare le differenze retributive maturate che, sulla base dei conteggi, concordati tra le parti all'odierna udienza, ammontano ad
€. 846,43, oltre interessi legali (non cumulabili con la rivalutazione monetaria in forza del combinato disposto artt. 16, comma 6, L. 412/1991 e 22, comma 36, L. 724/1994). Con riferimento alla domanda di pagamento degli arretrati, dato dell'avvenuto pagamento in data successiva al deposito del ricorso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con soccombenza virtuale di parte convenuta, attesa la mancata allegazione di alcuna ragione utile a giustificare il tardivo pagamento. IV Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
4 RGL 2599/25
domanda di pagamento degli arretrati;
dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato;
dichiara tenuto e condanna il ministero convenuto a riconoscere a parte ricorrente l'anzianità di anni 8, mesi 11, all'atto dell'immissione in ruolo, 1° settembre 2009;
dichiara tenuto e condanna il ministero convenuto all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente, dell'importo € 846,43, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
dichiara tenuto e condanna parte convenuta all'immediato pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.300,00, oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Domenico Naso e avv. Mikelangelo Di Lella.
Torino, 22 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
Marco IG
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da ultimo confermato da Cass. Sez. lav. 21 maggio 2025, n. 13619.