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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, DI
GI AN, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2021 depositato il 10/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2435/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 13/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001811607100 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
SC LI SP e Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento N. 29520 1800 1 8 1 1507 1 O00 emessa in seguito al mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2014. A tal riguardo, il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
nullità per violazione formali e sostanziali.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituite sia l'Agenzia delle Entrate sia SC
LI spa: la prima, ha versato in atti copia dell'estratto informatico del ruolo da cui risulta la notifica del processo verbale di liquidazione della tassa auto al contribuente a mezzo Società_1 in data 08.08.2017 ai fini interruttivi della prescrizione del diritto erariale;
la seconda ha dedotto che nessuna responsabilità le può essere ascritta poichè il ruolo le è stato consegnato solo in data 10.1 1.2018, essendo onere dell'ente impositore fornire prova della interruzione dei termini al fine. Concludevano per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.2435/2020 depositata in data13.10.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso sul presupposto che essendo inesistente la notifica tramite agente postale privato il credito si è prescritto. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in judicando ed errore in procedendo sia in ordine al difetto di motivazione che in ordine all'errata interpretazione della normativa sulla notifica a mezzo operatore privato. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi di appello in quanto infondati. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. Infatti, si deve confermare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto avvenuta tramite poste private, ancor prima della legge 147/2017 entrata in vigore in data 14.09.2017. D'altronde, parte appellante non ha nemmeno fornito la prova della data in cui il ministero ha rilasciato la relativa licenza. In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. La particolare complessità della materia di causa, che
è stata anche oggetto di plurimi interventi normativi, giustifica la integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello.
Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est
NT CA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, DI
GI AN, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1516/2021 depositato il 10/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2435/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 13/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001811607100 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
SC LI SP e Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento N. 29520 1800 1 8 1 1507 1 O00 emessa in seguito al mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2014. A tal riguardo, il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
nullità per violazione formali e sostanziali.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituite sia l'Agenzia delle Entrate sia SC
LI spa: la prima, ha versato in atti copia dell'estratto informatico del ruolo da cui risulta la notifica del processo verbale di liquidazione della tassa auto al contribuente a mezzo Società_1 in data 08.08.2017 ai fini interruttivi della prescrizione del diritto erariale;
la seconda ha dedotto che nessuna responsabilità le può essere ascritta poichè il ruolo le è stato consegnato solo in data 10.1 1.2018, essendo onere dell'ente impositore fornire prova della interruzione dei termini al fine. Concludevano per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.2435/2020 depositata in data13.10.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso sul presupposto che essendo inesistente la notifica tramite agente postale privato il credito si è prescritto. L'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in judicando ed errore in procedendo sia in ordine al difetto di motivazione che in ordine all'errata interpretazione della normativa sulla notifica a mezzo operatore privato. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi di appello in quanto infondati. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. Infatti, si deve confermare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto avvenuta tramite poste private, ancor prima della legge 147/2017 entrata in vigore in data 14.09.2017. D'altronde, parte appellante non ha nemmeno fornito la prova della data in cui il ministero ha rilasciato la relativa licenza. In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. La particolare complessità della materia di causa, che
è stata anche oggetto di plurimi interventi normativi, giustifica la integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello.
Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est
NT CA