Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, le opere preordinate alla realizzazione di una discarica di rifiuti su terreno agricolo, allorchè siano state eseguite in assenza di qualsiasi atto autorizzatorio o concessorio, non sono suscettibili di indennizzo, atteso che la possibilità di utilizzazione produttiva di qualsivoglia terreno a "discarica" non sussiste prima del rilascio della relativa autorizzazione; conseguentemente dovrà procedersi alla valutazione della sola area nuda, così da evitare che l'abusività in questione possa concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il valore del fondo e che il proprietario possa trarre beneficio alcuno dalla sua illecita attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Società SS AL & FI s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 88, presso lo studio del Prof. Avv. Recchia Giorgio, rappresentata e difesa dall'Avv. Barone Valerio del foro di Napoli in forza di procura speciale a margine del ricorso principale;
- ricorrente principale -
contro
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - PREFETTO della PROVINCIA di NAPOLI delegato ex O.P.C.M. 18.3.1997, legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
COMUNE di GIULIANO;
- intimato -
e
CONSORZIO dei COMUNI del BACINO "NA. 1";
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 180/2003, pronunciata il 4.12.2002 e pubblicata il 20.1.2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.2008 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della ricorrente principale.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento di quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20, 21 e 24.5.1999, la VA AL & FI s.r.l. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Napoli il locale Prefetto, nella qualità di Commissario di Governo delegato ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.12.1994 e successive, la stessa Presidenza del Consiglio di Ministri, il Comune di Giugliano ed il Consorzio dei Comuni del Bacino Na.1, premettendo:
a) che era proprietaria di un fondo, sito nel territorio del Comune anzidetto;
b) che parte di tale immobile, già predisposto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ma non ancora utilizzato, era stato sottoposto a procedura espropriativa promossa dal Prefetto di Napoli, nella qualità sopraindicata, per la realizzazione di un impianto pubblico di smaltimento dei rifiuti appunto, da affidare direttamente al Comune di Giugliano;
c) che il medesimo Prefetto, con decreto del 15.4.1999, aveva infine pronunciato l'espropriazione.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva:
a) che venissero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili, con i relativi accessori;
b) che i convenuti, in solido o chi di ragione, fossero condannati al pagamento delle riferite indennità, con i relativi accessori. In contumacia degli altri, si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Prefetto delegato, la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, deducendo la carenza della propria legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza nel merito dell'opposizione stessa. La Corte adita, con sentenza del 4.12.2002/20.1.2003, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Comune di Giugliano e del Consorzio dei Comuni del Bacino di Na.1, mentre rigettava l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Prefetto delegato, assumendo:
a) che, nel caso di specie, a dovere e potere contraddire sulla contestata congruità delle indennità di espropriazione ed occupazione fosse proprio e solo l'Amministrazione dello Stato (ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Commissario all'uopo delegato, identificato nel Prefetto della Provincia di Napoli), la quale aveva direttamente ed in suo nome promosso la procedura ablatoria, richiedendo all'UTE la determinazione dell'indennità, facendone formale offerta all'espropriato e provvedendo al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme in contestazione;
b) che il Consulente tecnico d'ufficio avesse accertato che i terreni in oggetto erano inseriti in zona E1 del piano regolatore generale, con destinazione "zona agricola normale", giungendo a determinarne il valore, in base ai criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16, in misura inferiore alla somma versata dall'Amministrazione espropriante, per il medesimo titolo, presso la Cassa anzidetta;
c) che la stessa espropriante avesse offerto e depositato per i manufatti una somma incontestabilmente congrua;
d) che fosse certamente corrispondente alle indennità di espropriazione dei terreni e dei manufatti, come sopra determinate, l'indennità di occupazione versata, ove calcolata secondo il criterio di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20;
e) che il Consulente tecnico d'ufficio avesse rilevato che, nelle aree interessate dalla procedura di esproprio, era stato realizzato uno scavo, preordinato alla realizzazione di una discarica di rifiuti, là dove, pur considerando che tale opera era stata eseguita abusivamente, in assenza cioè di qualsivoglia atto concessorio, lo stesso Consulente aveva ritenuto che potesse riconoscersi alla società espropriata il valore dell'opera medesima, risultando quest'ultima di fatto utilizzabile dall'espropriante;
f) che, tuttavia, non fosse applicabile al caso di specie la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di cave, nessun terreno essendo, per caratteristiche naturali, suscettibile di venire definito una "discarica" di rifiuti, la quale costituiva soltanto una possibilità di utilizzazione di ogni terreno, peraltro insussistente prima del rilascio della relativa autorizzazione;
g) che, nella specie, una simile autorizzazione facesse senza dubbio difetto;
h) che, in sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, quindi, non potesse attribuirsi compenso per il preteso e non documentato costo di un'attività di scavo, svolta in assenza di una qualsiasi autorizzazione, neppure in ragione della prospettata aspettativa dell'espropriato di essere in futuro autorizzato ad utilizzare lo scavo anzidetto ai fini dell'esercizio di una discarica di rifiuti, onde doveva trovare conferma l'esattezza dell'indennizzo corrisposto dall'espropriante sulla base della classificazione del terreno come agricolo.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la Società VA AL & FI s.r.l. in liquidazione, deducendo quattro motivi di gravame cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Prefetto della Provincia di Napoli delegato ex O.P.C.M. del 18.3.1997, la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, mentre non resistono ne' il Comune di Giugliano ne' il Consorzio dei Comuni del Bacino Na. 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., della L. n.2359 del 1865, art. 51, della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20,
assumendo:
a) che illegittimamente la Corte partenopea ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Giugliano e del Consorzio dei Comuni del Bacino Na. 1;
b) che, nella specie, infatti, essendo stata pronunciata l'espropriazione dei beni oggetto di causa in favore del Comune (anzidetto) ed essendo stati affidati gli stessi al Consorzio (del pari anzidetto) per la relativa gestione, non poteva disconoscersi, nel giudizio a quo, la legittimazione passiva di tali Enti, anche in via solidale a quella, correttamente individuata, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Prefetto delegato ex O.P.C.M., sia alla luce della quantità e qualità dei poteri esercitati da quest'ultima nelle procedure in questione, sia in considerazione dei benefici economici che, attraverso i risultati delle procedure medesime, sono derivati alle altre Amministrazioni resistenti.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, pur riconoscendo, con incensurato (di per sè) apprezzamento, che "tanto i decreti di occupazione d'urgenza delle aree...quanto quello di espropriazione sono stati emessi in favore del Comune di Giugliano", ha, tuttavia, "dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Comune di Giugliano...e Consorzio dei Comuni del Bacino Na. 1" ed ha, per converso, ritenuto che, "nel caso di specie, a dovere e potere contraddire sulla contestata congruità delle indennità di espropriazione ed occupazione, (sia)...solo la P.C.M.", traendo, al riguardo, argomento:
a) per un verso, dal parimenti incensurato apprezzamento secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri "ha direttamente e in suo nome promosso la procedura ablativo, chiedendo la determinazione all'UTE, offrendo e provvedendo a versare sulla Cassa DD.PP. le somme la cui congruità è oggetto di contestazione da parte dell'espropriatò";
b) per altro verso, dall'applicazione del principio secondo cui "la legittimazione a resistere alla domanda dell'espropriato diretta ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle che risultino depositate a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione legittima (domanda proposta secondo lo schema tipico della cosiddetta opposizione alla stima, prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 19) spetta al titolare del potere espropriativo, ossia al soggetto cui sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossato il relativo onere, (mentre) resta del tutto irrilevante che la titolarità dell'opera realizzata appartenga ad altro ente e che questo sia il soggetto le cui esigenze l'opera stessa tende a soddisfare".
Tanto premesso, si osserva:
1) da un lato, che la giurisprudenza richiamata dall'odierna ricorrente principale (Cass. 18 gennaio 2000, n. 467; Cass. 11 agosto 2000, n. 10680; cui possono aggiungersi Cass. 26 giugno 2001, 8700 e Cass. 24 maggio 2007, n. 12153) non è aderente al caso in esame, riferendosi alla differente fattispecie dell'espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare, ovvero di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L. n. 865 del 1971, là dove, in effetti, unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, nonché, di conseguenza, unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima proposta dall'espropriato, è il Comune, a nulla rilevando che gli atti espropriativi del procedimento (oltre che i lavori) siano stati delegati a (e l'occupazione delle aree sia stata attuata da) istituti e cooperative a norma della citata L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, onde i soggetti pubblici o privati, incaricati dell'esecuzione dei programmi anzidetti, svolgono la procedura ablatoria e provvedono, in particolare, alla diretta acquisizione delle aree stesse "in nome e per conto dei Comuni" (enti esproprianti) a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio ed a carico dei quali gravano, appunto, l'obbligo di corrispondere le già riferite indennità e la corrispondente legittimazione passiva nel giudizio sopraindicato;
2) dall'altro lato, che la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato apprezzamento meglio sopra riportato alla lettera "a", ha fatto, nella specie, corretta applicazione del principio pure sopra riportato alla lett. "b" (segnatamente affermato da Cass. 6 novembre 1998, n. 11158, peraltro espressamente richiamata nell'impugnata sentenza), atteso che, riguardo alle procedure espropriative promosse nel caso in esame, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima spetta soltanto all'Ente (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Prefetto della Provincia di Napoli delegato) investito, in forza delle corrispondenti disposizioni normative, del potere esclusivo di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative, indipendentemente dalla circostanza che altri Enti (Comune o Consorzio) risultino beneficiari delle opere progettate, la quale non comporta, di per sè, necessariamente la sussistenza in capo agli stessi della legittimazione passiva, occorrendo, invece, ai fini della determinazione di quest'ultima, procedere ad una valutazione della concreta fattispecie ed, in particolare, esaminare appunto il ruolo ed i poteri effettivamente attribuiti all'Ente che sia entrato in rapporti, nomine proprio, con l'espropriato (Cass. 13 luglio 2001, n. 9521; nonché, per il caso, analogo, degli interventi straordinari ed urgenti nelle città di Palermo e Catania, Cass. 29 dicembre 2005, n. 28861). Con il secondo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione di beni per pubblica utilità, con particolare riferimento alla L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e ss., alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e ss., alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:
a) che le opere esistenti sull'area espropriata (invaso e opere allo stesso accessorie finalizzate alla sua utilizzazione come discarica di RSU) non sono state ritenute indennizzabili dai Giudici partenopei;
b) che detti Giudici hanno trascurato di considerare che, nella specie, a dover essere indennizzate sono delle "opere", esistenti sull'area espropriata, le quali, costruite a suo tempo dalla società ricorrente con tutti i relativi accessori, costituiscono una vera e propria "addizione" al suolo cui accedono, assumendo una loro piena e ben determinata autonomia, giuridica ed economica, ovvero un quid pluris rispetto all'area in oggetto, ancorché lo scavo, per sua natura, rappresenti una sottrazione di materiale al suolo medesimo;
c) che non ha senso, infatti, contestare la mancanza delle autorizzazioni amministrative, per la gestione di una discarica di RSU, al fine di negare il diritto all'indennità per taluni beni, i quali, lo si ripete, hanno una propria rilevanza giuridica ed economica che prescinde dai termini amministrativi del loro utilizzo;
d) che l'errore della Corte territoriale è, quindi, quello di confondere la natura e consistenza del bene esistente sul suolo espropriato con l'utilizzazione che di tale bene si sarebbe potuta praticare, assimilando ed incorporando l'invaso al terreno su cui lo stesso insiste, nonché negando alla ricorrente il suo diritto a vedersi indennizzata per la perdita di un bene che, acquisito nel patrimonio del soggetto espropriante, ha determinato per quest'ultimo un obiettivo e corrispondente arricchimento;
e) che neppure può sostenersi che le opere in questione non debbano essere indennizzate poiché, in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, occorre presumere che le medesime siano state realizzate senza licenza o concessione edilizia;
f) che, infatti, in assenza di qualsivoglia elemento contrario, è da ritenere che dette opere siano senz'altro legittime, anche per la totale mancanza di atti amministrativi volti a contestare degli ipotetici abusi edilizi e per la loro pacifica utilizzazione anche dopo l'espropriazione, là dove, del resto, l'opera di scavo, in ragione della sua finalità funzionale, non avrebbe avuto necessità di licenza e/o concessione edilizia, donde l'assoluta non pertinenza della fattispecie prevista dal richiamato art. 16, comma 9;
g) che, in conclusione, la Corte territoriale ha mostrato di ignorare che, tra i beni oggetto di esproprio e, quindi, da indennizzare, non vi era soltanto un suolo, valutabile anche sulla base dei valori agricoli di "incolto produttivo", ma vi era, altresì, un bene ben più significativo, giuridicamente ed economicamente, di cui è stata totalmente omessa la valutazione nella determinazione della giusta indennità di esproprio.
Il motivo non è fondato, restando, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale condizionato, il cui unico motivo risulta espressamente dedotto "in via subordinata", ovvero "in caso di accoglimento del secondo motivo" del ricorso principale. Al riguardo, in forza dell'incensurato (di per sè) apprezzamento della Corte territoriale, è rimasto accertato:
a) che, "nelle aree interessate dalla procedura di esproprio, era stato realizzato uno scavo della profondità media di mt. 25 su una superficie di mq. 50.575, con asportazione di terreno per circa me. 1.024.144";
b) che "lo scavo e la parziale posa in opera di membrana impermeabilizzante erano preordinati alla realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti".
Sulla base di tale apprezzamento, detto Giudice ha, quindi, ritenuto:
a) che "la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di cave...non appare applicabile nel caso di specie (dal momento che) la ragione della particolare disciplina dell'indennità di esproprio delle cave è, nell'interpretazione giurisprudenziale, certamente da ricollegare alla consistenza intrinseca del bene, per sua natura produttivo e, quindi, suscettibile di una valutazione correlata a questa naturale produttività e fino all'esaurimento della stessa...tanto vero che lo stesso bene ricade sotto la disciplina dicotomica suoli edificabili/suoli agricoli allorché la cava sia stata già sfruttata ed esaurita (e che) in relazione a un bene naturalmente produttivo si può giustamente ritenere...che non rilevi, nel momento della determinazione dell'indennità di espropriazione, la mancanza dell'autorizzazione e ciò per la ragione...che l'attuale assenza dell'autorizzazione non incide sulla natura del bene e quindi sul suo valore produttivo anche nella prospettiva di un possibile, futuro intervento dell'autorizzazione" medesima;
b) che "nessun terreno è invece, per caratteristiche naturali, definibile una discarica di rifiuti";
c) che "questa è soltanto una possibilità di utilizzazione di qualsivoglia terreno, possibilità che neppure sussiste prima del rilascio dell'autorizzazione, che la legge sottopone a precisi e rigorosi controlli, sanzionando penalmente le violazioni, anche con previsione di confisca dell'area";
d) che non "vi è dubbio che difetti l'autorizzazione nel caso di specie, posto che gli atti prodotti, e cioè un'autorizzazione sindacale del lontanissimo 8.1.82 (prima ancora dell'entrata in vigore della L. n. 915 del 1982 e, quindi, ex art. 31, certamente decaduta dopo l'entrata in vigore della detta legge) e la successiva autorizzazione provvisoria del Presidente della Regione Campania del 27.3.1985 consentivano l'esercizio di una discarica non oltre la fine di settembre di quell'anno (sei mesi dalla notifica della detta autorizzazione regionale)";
e) che "è comunque certo che pregresse discariche private, definitivamente colmate, sono state gestite in terreni limitrofi e non in quello in esame (secondo quanto) riconosciuto nella sostanza dalla stessa società VA, che ha parlato in citazione di "immobile predisposto e non ancora utilizzato";
f) che "si prescinde da ogni considerazione in merito alle valutazioni dell'appellante circa la compatibilità di un'eventuale (passato) lucro ricavato dalla vendita dei materiali di scavo con il riconoscimento di indennizzi miliardari a compenso di possibili utili derivanti da una eventuale (futura) autorizzazione all'esercizio della residua cavea (essendo) infatti certo che, in...sede di giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, in nessun modo può attribuirsi compenso neppure per il preteso e non documentato costo di un'attività di scavo, svolta in assenza di una qualsivoglia autorizzazione e al di fuori di ogni controllo, per la prospettata aspettativa dell'espropriato di essere in futuro autorizzato ad utilizzare il detto scavo nell'esercizio di una discarica di rifiuti, (onde), proprio in relazione alla dedotta prospettiva del proprietario di potere esercitare una discarica in un fondo di cava di sua proprietà, va richiamata la motivazione (di) Cass. N. 5085/99, la quale ha confermato l'esattezza dell'indennizzo corrisposto dall'espropriante sulla base di classificazione del terreno come agricolo, con qualifica di incolto produttivo";
Tutto ciò premesso, la Corte territoriale ha, infine, concluso nel senso che la proposta opposizione è da ritenere "non fondata,...data la congruità delle somme stimate, offerte e depositate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione legittima". Una simile conclusione non soggiace alle censure dedotte dall'odierna ricorrente principale ed appare, perciò, meritevole di conferma in questa sede.
Al riguardo, giova osservare come proprio la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dall'anzidetta ricorrente (Sezione 5^, 15 giugno 2001, n. 3178), pronunciata nella vertenza riguardante (secondo l'assunto della medesima ricorrente) esattamente quest'ultima e la proprietà di cui è causa, abbia ribadito il costante principio giurisprudenziale in base al quale la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone, in positivo, un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo soltanto di evitare insediamenti residenziali e, quindi, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e, quindi, necessariamente da realizzare in aperta campagna, onde sono da ritenere compatibili con zone agricole "anche discariche per rifiuti solidi urbani", come nella fattispecie ora in esame, senza che nessuna preventiva variante urbanistica sia necessaria per destinare a discarica, ivi localizzandola, un'area destinata appunto a zona agricola. In questo senso, dunque, va pienamente condiviso l'assunto della Corte territoriale, sopra riportato, secondo cui "nessun terreno è..., per caratteristiche naturali, definibile una discarica di rifiuti (e) questa è soltanto una possibilità di utilizzazione di qualsivoglia terreno", senza che, quindi, la giurisprudenza di legittimità in materia di cave appaia applicabile nel caso di specie, là dove, cioè, "la ragione della particolare disciplina dell'indennità di esproprio delle cave è...da ricollegare alla consistenza intrinseca del bene, per sua natura produttivo e, quindi, suscettibile di una valutazione correlata a questa naturale produttività e fino all'esaurimento della stessa", onde, "in relazione a un bene naturalmente produttivo, si può ritenere che non rilevi, nel momento della determinazione dell'indennità di espropriazione, la mancanza dell'autorizzazione e ciò per la ragione che l'attuale assenza dell'autorizzazione non incide sulla natura del bene e, quindi, sul suo valore produttivo, anche nella prospettiva di un possibile, futuro intervento dell'autorizzazione" medesima (Cass.6 novembre 1999, n. 12354), laddove, invece, la possibilità di utilizzazione di qualsivoglia terreno a "discarica" di rifiuti "neppure sussiste prima del rilascio dell'autorizzazione". Poiché, però, sulla base dell'apprezzamento della Corte territoriale, non censurato in termini decisivi dall'odierna ricorrente principale, è rimasto accertato che "difetti l'autorizzazione nel caso di specie", ovvero che le opere preordinate alla realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti "erano state eseguite abusivamente, in assenza cioè di qualsivoglia atto concessorio", risulta palese come detto Giudice abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione della relativa indennità, vigendo il criterio generale, desumibile dalla normativa sia urbanistica sia espropriativa (L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, collegato alla L. n. 10 del 1977, art. 15) e consistente nell'elisione, con carattere inderogabile e natura sanzionatoria, di qualsiasi effetto dell'abusivismo, viene meno, in presenza di opere (come quelle di specie, preordinate alla realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti) realizzate appunto abusivamente sul terreno espropriato, la possibilità stessa che queste ultime risultino suscettibili di indennizzo e che l'immobile formi oggetto di liquidazione complessiva ed unitaria, dovendosi, invece, valutare la sola area, così da evitare che l'abusi vita in questione possa concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il valore del fondo e che il proprietario possa trarre beneficio alcuno dalla sua illecita attività (Cass. 7 dicembre 1999, n. 13656; Cass. 9 aprile 2002, n. 5046; Cass. 30 novembre 2006, n. 25523; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26260). Restano, di conseguenza, travolti il terzo ed il quarto motivo di gravame, mediante i quali la ricorrente principale, rispettivamente, ha dedotto, in caso di accoglimento del secondo motivo, l'illegittimità "derivata" dell'impugnata sentenza "in ordine all'entità dell'indennità di occupazione" ed ha invocato, in caso di accoglimento del ricorso, la riforma della pronuncia anzidetta quanto alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione, relativamente ai rapporti tra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale (laddove nulla è a pronunciare quanto ai rapporti tra la stessa ricorrente principale e gli altri due intimati, i quali, in questa sede, ne' hanno resistito ne' hanno svolto, comunque, attività difensiva alcuna), segue il disposto dell'art. 385 c.p.c., comma 1, liquidandosi dette spese in Euro 9.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 9.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009