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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/07/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3926/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3926/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIARDULLO Parte_1 C.F._1
MARIAFRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIARDULLO MARIAFRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVELLI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA F. & L. GULLO, N. 81 87100 COSENZA presso il difensore avv. CALVELLI FRANCESCO
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni patiti in esito al sinistro verificatosi in data 11.11.2019.
Quel giorno, ha rappresentato l'attrice, nel mentre percorreva a piedi, alle ore otto del mattino, la via Albidonia, frazione di Laurignano, del Comune di , odierno convenuto, giunta CP_1 nei pressi della villetta comunale, cadeva improvvisamente a terra dopo essere scivolata su pagina 1 di 5 una sostanza untuosa presente sul manto stradale, il quale era anche caratterizzato dalla presenza di olive e fogliame caduti dagli alberi di olivo presenti nella villetta ed i cui rami pendevano sulla strada.
A seguito della caduta, la trasportata al Pronto Soccorso di Cosenza dal proprio Pt_1 coniuge, riportava una frattura bimalleolare tibio-tarsica sn. Veniva quindi trasferita presso la Co Casa ura “La Madonnina.
Veniva qui sottoposta, il successivo 12.11.2019 ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti malleolo esterno, vite transindesmotica, osteosintesi con vite malleolo interno.
Successivamente, in data 18.12.2019 sempre presso la veniva Controparte_2 effettuato intervento chirurgico necessario a rimuovere la vite applicata al malleolo.
L'attrice, poi, il 13.01.2021, subiva un terzo intervento chirurgico finalizzato alla “rimozione di placca e viti perone, vite tibia sn”.
Veniva quindi dimessa con “postumi frattura bimalleolare sn con intolleranza mezzi sintesi
(placca e viti)”.
Ponendo a fondamento della responsabilità del per il sinistro occorsole la norma di CP_1 cui all'art. 2051 c.c., l'attrice concludeva pertanto chiedendo accertarsi a tal titolo la responsabilità dell' convenuto e condannare lo stesso al risarcimento dei danni per tal via CP_3 cagionati, danni quantificati in complessivi euro 41.837,16.
Si costituiva in giudizio il resistendo alla domanda e chiedendo il Controparte_1 relativo rigetto in quanto infondata.
Svolta l'istruttoria, orale e medica, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto sul presupposto di non essere l'ente il proprietario della CP_1 strada sulla quale si è verificato il sinistro.
La proprietà comunale di via Albidonia, infatti, è stata confermata dal teste , Testimone_1 particolarmente qualificato in quanto responsabile del Settore Tecnico del Comune di all'epoca del sinistro, e la cui deposizione non risulta smentita dalle ondivaghe CP_1 pagina 2 di 5 allegazioni contrarie offerte dal il quale, in ogni caso, non ha contestato la proprietà CP_1 della villetta nella quale insistono gli alberi i cui rami e frutti cadono sulla strada.
Pienamente provato è l'an della pretesa attrice, avendo i testimoni escussi sul punto tutti confermato la presenza della donna sulla strada nell'immediatezza della caduta.
La teste che ha dichiarato di percorrere la via Albidonia per correre, ha confermato Tes_2 la presenza dell'attrice a terra dopo la caduta ed ha altresì riconosciuto, nelle foto rammostratele, sia il luogo ove era avvenuto l'incidente sia lo stato della strada, dichiarando altresì che quel tratto di strada presentava fogliame e macchie untuose causate dalle olive, - al punto che, riferisce, poteva percepire che le suole delle proprie scarpe si attaccavano al suolo – e che lungo la strada non vi era segnaletica indicante pericolo.
Le risultanze dell'attività istruttoria espletata, pertanto, pergiungono a ritenere provata la responsabilità del per il sinistro occorso alla sig.ra ed a ricondurre la CP_1 Parte_1 stessa nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. stante, appunto, la proprietà della strada in capo al CP_1
Per costante giurisprudenza, del resto, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo o della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza n. 20943 del 30 giungo 2022).
Nel caso oggi sottoposto a giudizio, il nulla ha provato con efficacia liberatoria, CP_1 atteso che la dimostrata presenza, nella villa comunale, degli alberi di ulivo i cui rami propendono sulla strada e quivi rilasciano fogliame e frutti senza che, per come documentalmente provato dalle rappresentazioni fotografiche, si sia proceduto alla potatura di detti rami sì da scongiurare danni ai terzi utilizzatori della strada;
il cattivo stato di manutenzione della strada stessa, che presenta crepe e dislivelli, e la non efficiente pulizia del sito, come dimostrato dal raffronto tra la documentazione fotografica in atti e le deposizioni dei testi e la mancanza di segnaletica idonea a rappresentare Tes_1 Tes_2 agli utenti il pericolo, sono tutti elementi idonei ad escludere il caso fortuito, non essendo imprevedibile né evitabile la circostanza che, in tali condizioni di fatto, si possa verificare un evento dannoso a carico di chi quella strada si trovi a percorrere. pagina 3 di 5 Né il convenuto ha offerto in giudizio elementi idonei a provare il concorso di colpa CP_1 della danneggiata – quantomeno ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e che deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere esclusiva (cfr. cassazione
Civile, sez. VI-3, ordinanza n. 30775 del 22 dicembre 2017).
Accertata pertanto la responsabilità del per l'occorso, la pretesa Controparte_1 risarcitoria dell'attrice deve essere limitata a quanto accertato e quantificato dalla espletata
CTU medico-legale, le cui risultanze questo giudice condivide e fa proprie in quanto frutto di un ragionamento esente da vizi logici.
Sul punto, il CTU ha indicato nella misura dell'8% i postumi invalidanti riportati dalla ed Pt_1 ha anche proceduto al calcolo dei giorni di invalidità temporanea, discostandosi parzialmente dalla quantificazione offerta dall'attrice a mezzo della CTP in atti.
Sulla scorta, pertanto della valutazione offerta dal dott. all'attrice deve Parte_2 essere riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro
23.410,17, somma così determinata in ossequio alle vigenti tabelle:
Danno biologico permanente
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 50%
Invalidità temporanea parziale al 25%
Totale danno biologico temporaneo
Danno morale (33,33%)
A tale somma va aggiunto l'importo di euro 293,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attrice e ritenute congrue dal CTU.
Competono inoltre all'attrice gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (11.11.2019) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza secondo i principi enunciato da Cass. Civ.
SS.UU. 1712/1995.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 23.703,17, oltre Parte_1 interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (11.11.2019) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza secondo i principi enunciati da Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, pari ad euro 237,00 per CP_1 spese vive, e degli onorari di giudizio, che compensa per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda e liquida in euro 3.384,66 da corrispondersi in favore dell'erario, risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con Controparte_1 separato provvedimento e da corrispondersi in favore dell'erario.
Cosenza, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3926/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIARDULLO Parte_1 C.F._1
MARIAFRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIARDULLO MARIAFRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVELLI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA F. & L. GULLO, N. 81 87100 COSENZA presso il difensore avv. CALVELLI FRANCESCO
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni patiti in esito al sinistro verificatosi in data 11.11.2019.
Quel giorno, ha rappresentato l'attrice, nel mentre percorreva a piedi, alle ore otto del mattino, la via Albidonia, frazione di Laurignano, del Comune di , odierno convenuto, giunta CP_1 nei pressi della villetta comunale, cadeva improvvisamente a terra dopo essere scivolata su pagina 1 di 5 una sostanza untuosa presente sul manto stradale, il quale era anche caratterizzato dalla presenza di olive e fogliame caduti dagli alberi di olivo presenti nella villetta ed i cui rami pendevano sulla strada.
A seguito della caduta, la trasportata al Pronto Soccorso di Cosenza dal proprio Pt_1 coniuge, riportava una frattura bimalleolare tibio-tarsica sn. Veniva quindi trasferita presso la Co Casa ura “La Madonnina.
Veniva qui sottoposta, il successivo 12.11.2019 ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti malleolo esterno, vite transindesmotica, osteosintesi con vite malleolo interno.
Successivamente, in data 18.12.2019 sempre presso la veniva Controparte_2 effettuato intervento chirurgico necessario a rimuovere la vite applicata al malleolo.
L'attrice, poi, il 13.01.2021, subiva un terzo intervento chirurgico finalizzato alla “rimozione di placca e viti perone, vite tibia sn”.
Veniva quindi dimessa con “postumi frattura bimalleolare sn con intolleranza mezzi sintesi
(placca e viti)”.
Ponendo a fondamento della responsabilità del per il sinistro occorsole la norma di CP_1 cui all'art. 2051 c.c., l'attrice concludeva pertanto chiedendo accertarsi a tal titolo la responsabilità dell' convenuto e condannare lo stesso al risarcimento dei danni per tal via CP_3 cagionati, danni quantificati in complessivi euro 41.837,16.
Si costituiva in giudizio il resistendo alla domanda e chiedendo il Controparte_1 relativo rigetto in quanto infondata.
Svolta l'istruttoria, orale e medica, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto sul presupposto di non essere l'ente il proprietario della CP_1 strada sulla quale si è verificato il sinistro.
La proprietà comunale di via Albidonia, infatti, è stata confermata dal teste , Testimone_1 particolarmente qualificato in quanto responsabile del Settore Tecnico del Comune di all'epoca del sinistro, e la cui deposizione non risulta smentita dalle ondivaghe CP_1 pagina 2 di 5 allegazioni contrarie offerte dal il quale, in ogni caso, non ha contestato la proprietà CP_1 della villetta nella quale insistono gli alberi i cui rami e frutti cadono sulla strada.
Pienamente provato è l'an della pretesa attrice, avendo i testimoni escussi sul punto tutti confermato la presenza della donna sulla strada nell'immediatezza della caduta.
La teste che ha dichiarato di percorrere la via Albidonia per correre, ha confermato Tes_2 la presenza dell'attrice a terra dopo la caduta ed ha altresì riconosciuto, nelle foto rammostratele, sia il luogo ove era avvenuto l'incidente sia lo stato della strada, dichiarando altresì che quel tratto di strada presentava fogliame e macchie untuose causate dalle olive, - al punto che, riferisce, poteva percepire che le suole delle proprie scarpe si attaccavano al suolo – e che lungo la strada non vi era segnaletica indicante pericolo.
Le risultanze dell'attività istruttoria espletata, pertanto, pergiungono a ritenere provata la responsabilità del per il sinistro occorso alla sig.ra ed a ricondurre la CP_1 Parte_1 stessa nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c. stante, appunto, la proprietà della strada in capo al CP_1
Per costante giurisprudenza, del resto, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo o della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza n. 20943 del 30 giungo 2022).
Nel caso oggi sottoposto a giudizio, il nulla ha provato con efficacia liberatoria, CP_1 atteso che la dimostrata presenza, nella villa comunale, degli alberi di ulivo i cui rami propendono sulla strada e quivi rilasciano fogliame e frutti senza che, per come documentalmente provato dalle rappresentazioni fotografiche, si sia proceduto alla potatura di detti rami sì da scongiurare danni ai terzi utilizzatori della strada;
il cattivo stato di manutenzione della strada stessa, che presenta crepe e dislivelli, e la non efficiente pulizia del sito, come dimostrato dal raffronto tra la documentazione fotografica in atti e le deposizioni dei testi e la mancanza di segnaletica idonea a rappresentare Tes_1 Tes_2 agli utenti il pericolo, sono tutti elementi idonei ad escludere il caso fortuito, non essendo imprevedibile né evitabile la circostanza che, in tali condizioni di fatto, si possa verificare un evento dannoso a carico di chi quella strada si trovi a percorrere. pagina 3 di 5 Né il convenuto ha offerto in giudizio elementi idonei a provare il concorso di colpa CP_1 della danneggiata – quantomeno ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e che deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere esclusiva (cfr. cassazione
Civile, sez. VI-3, ordinanza n. 30775 del 22 dicembre 2017).
Accertata pertanto la responsabilità del per l'occorso, la pretesa Controparte_1 risarcitoria dell'attrice deve essere limitata a quanto accertato e quantificato dalla espletata
CTU medico-legale, le cui risultanze questo giudice condivide e fa proprie in quanto frutto di un ragionamento esente da vizi logici.
Sul punto, il CTU ha indicato nella misura dell'8% i postumi invalidanti riportati dalla ed Pt_1 ha anche proceduto al calcolo dei giorni di invalidità temporanea, discostandosi parzialmente dalla quantificazione offerta dall'attrice a mezzo della CTP in atti.
Sulla scorta, pertanto della valutazione offerta dal dott. all'attrice deve Parte_2 essere riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro
23.410,17, somma così determinata in ossequio alle vigenti tabelle:
Danno biologico permanente
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale al 50%
Invalidità temporanea parziale al 25%
Totale danno biologico temporaneo
Danno morale (33,33%)
A tale somma va aggiunto l'importo di euro 293,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attrice e ritenute congrue dal CTU.
Competono inoltre all'attrice gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (11.11.2019) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza secondo i principi enunciato da Cass. Civ.
SS.UU. 1712/1995.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 23.703,17, oltre Parte_1 interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla detta somma, devalutata alla data dell'evento lesivo (11.11.2019) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza secondo i principi enunciati da Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, pari ad euro 237,00 per CP_1 spese vive, e degli onorari di giudizio, che compensa per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda e liquida in euro 3.384,66 da corrispondersi in favore dell'erario, risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con Controparte_1 separato provvedimento e da corrispondersi in favore dell'erario.
Cosenza, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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