Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 73/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 73/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza pubblicata il 3/2/21, comunicata in pari data dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1902/2017 R.G., avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
TRA
IN AN AO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. FERRI IO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 112 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
TU IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIARRUSSO TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIALE ELENA N.54 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/23, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. FERRI IO chiede che la Corte di Appello voglia:
“- dichiarare la nullità della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in r.g. 1902/2017 dal Tribunale di Campobasso per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo;
- nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le istanze, le eccezioni e le conclusioni formulate dalla banca appellante nel giudizio di primo grado, così come rassegnate nella memoria di costituzione e risposta e negli scritti difensivi, che qui si intendono integralmente ritrascritti e ripetuti, dichiarando inammissibile e comunque infondata la domanda restitutoria proposta nei suoi confronti in primo grado;
- in via subordinata, riformare la sentenza appellata in punto di quantum, secondo quanto esposto nell'atto di appello;
- condannare l'appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio”; per l'appellato, l'avv. GIARRUSSO TIZIANA “nel riportarsi integralmente ai propri scritti e
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 28/09/2017 IO TU proponeva domanda nei confronti di IN AN AO S.P.A. in relazione al conto corrente n. 1117 “aperto negli anni 90 e chiuso nell'anno 2012”, contestando la nullità della clausola degli interessi cd. uso piazza, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della CMS, delle spese e della valuta;
formulava, domanda di restituzione dell'indebito per € 88.002,68; depositava estratti conto e scritture contabili dal 31/10/97 al 27/12/12.
L'IN AN AO S.P.A., costituendosi, chiedeva il mutamento del rito;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande;
produceva il contratto istitutivo del 24/11/97 e il contratto del 23.4.2010.
Espletata CTU contabile ed effettuata integrazione alla relazione, volta all'individuazione delle eventuali rimesse solutorie prescritte, Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza pubblicata il 3/2/21, comunicata in pari data, dichiarava la nullità delle clausole con cui era stata prevista l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre spese non pattuite;
accertava il saldo finale positivo a credito del correntista, pari a € 65.118,46, e condannava la banca al pagamento della suddetta somma.
L'IN AN AO S.P.A. proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 5/3/21 e iscritta a ruolo l' 11/3/21, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'ordinanza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo;
nel merito, chiedeva l'accoglimento di tutte le istanze, le eccezioni e le conclusioni formulate dalla banca nel giudizio di primo grado, così come rassegnate nella memoria di costituzione e risposta e negli scritti difensivi, dichiarando inammissibile e comunque infondata la domanda restitutoria proposta nei suoi confronti in primo grado;
− in via subordinata, chiedeva di riformare l'ordinanza appellata in punto di quantum, secondo quanto esposto nell' appello.
Si costituiva IO TU, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza in data 8/9/2021 veniva disposta la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
con ordinanza del 21/12/23 emessa all'esito della trattazione scritta dell'udienza, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi di appello proposti sono i seguenti:
1) Nullità dell'ordinanza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo;
2) Vizio di legge e omessa valutazione delle eccezioni preliminari e di inammissibilità Frammentarietà degli e/c;
3) Vizio di legge e omessa valutazione delle eccezioni preliminari e di inammissibilità; sulla prescrizione;
4) Vizio di legge e omessa valutazione dei CONTRATTI DEPOSITATI dalla banca convenuta, con particolare riferimento al TASSO D'INTERESSE;
5) Vizio di legge e omessa valutazione dei contratti depositati dalla banca convenuta, con particolare riferimento alle SPESE e alla VALUTA;
6) Vizio di legge e omessa valutazione dei documenti depositati dalla banca convenuta, con particolare riferimento alla capitalizzazione paritetica degli interessi;
7) Vizio di legge e omessa valutazione dei contratti depositati dalla banca convenuta, con particolare riferimento alle COMMISSIONI.
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3. Il primo motivo è infondato.
L'assunto circa la sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo è infondato, in quanto il Tribunale, in motivazione, ha ritenuto applicabile la prima ipotesi sub b) della integrazione alla relazione, che prevede l'applicazione degli interessi bot, tiene conto dei pagamenti solutori (al netto dei pagamenti solutori), con determinazione del saldo nella misura di
€ 65.118,46; nel dispositivo ha disposto la condanna alla restituzione della predetta somma;
questione diversa è quella relativa alla correttezza della statuizione anche in relazione alla dichiarazione della nullità delle clausole contrattuali.
4. Con il secondo motivo si contesta la produzione di estratti conto incompleta, la produzione di partitari contabili non certificati ed il mancato assolvimento all'onere probatorio da parte del correntista.
Il motivo, per come dedotto, è infondato.
Il tribunale ha motivato sul punto rilevando la mancata produzione degli estratti conto solo per i periodi limitati riscontrati dal CTU;
ha rilevato che il consulente tecnico aveva espressamente dato atto della produzione dei partitari contabili del correntista per i periodi in cui erano mancanti gli estratti conto (per il periodo dal 1997 fino al 2002) e che sulla base della produzione documentale (partitari ed estratti conto) era stato possibile effettuare la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente.
Va evidenziato al riguardo che il convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione dei movimenti del rapporto di conto corrente, possa fondarsi sul libero apprezzamento di tutte le prove acquisite e, quindi, anche avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni intercorse.
A tal proposito si è affermato in giurisprudenza che possono utilizzarsi prove tali da fornire indicazioni certe e complete idonee a ricostruire il saldo maturato nel periodo in cui non sono stati prodotti estratti conto (Cass., n. 11543/2019); la prova dei movimenti del contro può essere desunta aliunde, anche attraverso le risultanze di mezzi di cognizione assunti d'ufficio (Cass., n. 29190/2020); può farsi ricorso all'accertamento mediante consulente d'ufficio per rideterminare il saldo del conto sulla base di quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio diversi dagli estratti conto (Cass., n. 14074/2018); i partitari rientrano tra le scritture contabili dell'imprenditore correntista ai sensi degli artt. 2709 e2710 cc;
nella fattispecie i partitari sono completi riportando analiticamente le singole operazioni di dare avere con la relativa data;
va pure rilevato che la banca non ha mai specificamente contestato, nei termini di rito, il valore probatorio di detti partitari, essendosi limitata a sollevare generiche contestazioni in ordine alla mancanza di estratti conto completi per tutto il periodo di tempo del rapporto.
5. Il terzo motivo con il quale si contesta “Vizio di legge e omessa valutazione delle eccezioni preliminari e di inammissibilità. Sulla prescrizione” è inammissibile.
La banca si è limitata a dedurre in ordine ai principi relativi alla prescrizione desumibili dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, senza effettuare alcuna contestazione sul punto in ordine al provvedimento impugnato e alle modifiche richieste;
è appena il caso di rilevare che con l'ordinanza impugnata il tribunale ha recepito la prima ipotesi sub b) della integrazione della relazione, effettuata proprio per determinare il saldo, tenendo conto della prescrizione delle rimesse solutorie precedenti al decennio anteriore alla messa in mora (determinazione del saldo al netto delle rimesse solutorie).
6. Con il quarto motivo si contesta l'erronea statuizione in relazione alla clausola degli interessi convenzionali uso piazza.
Il motivo è fondato.
Va rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha del tutto omesso di motivare in relazione alle pattuizioni relative alla determinazione degli interessi convenzionali di cui ai contratti del 24.11.1997 e del 23.04.2010, essendosi limitato a statuire circa l'applicabilità del tasso sostitutivo BOT, senza null'altro aggiungere.
Come contestato dalla banca i rapporti bancari intercorsi con il Tullio non sono stati mai
Pag. 3 a 5 regolati con il rinvio all'uso piazza (come dedotto dall'attore in citazione), ma mediante forma numericamente definita sin dall'apertura del conto (contratto del 2/10/97 che reca analiticamente l'indicazione dei tassi applicati.
Il consulente tecnico di ufficio ha espressamente accertato che il contratto di conto corrente in data 02-10-1997, riporta le condizioni economiche generali regolatrici del rapporto: “- 1.tasso debitore nominale: 15,750 - 1.tasso creditore lordo nominale: 1,25 - 2.tasso creditore lordo nominale: 2,25 - 3.tasso creditore lordo nominale: 2,75 - 1.cms: 0,750 - spese per tenuta conto : Euro 51,65 - spese per comunicazione ex lege 154/92: Euro 1,032 - spese per chiusura: Euro 15,50”; il consulente ha rilevato che era stato validamente pattuito ed applicato in corso di rapporto il tasso di interesse passivo, e che il concreto ammontare dello stesso era stato computato dalla banca in conformità alla disciplina convenzionale.
Ne consegue che deve essere riformata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha determinato il saldo facendo riferimento ai tassi BOT anziché a quelli convenzionali come pattuiti nei contratti depositati.
E' appena il caso di rilevare che le contestazioni di parte appellata circa il fatto che il contratto depositato sarebbe un'apertura di credito e sarebbe privo dell'indicazione del numero di conto corrente, sono del tutto infondate;
il contratto del 2/10/97 è un contratto di accensione di conto corrente che reca specificamente il numero di conto corrente e le condizioni contrattuali, nonché le sottoscrizioni delle parti;
è appena il caso di rilevare che l'attrice in primo grado ha del tutto genericamente contestato i contratti esibiti.
7. Con il quinto motivo si contestano le determinazioni relative a spese e valute;
il tribunale ha dichiarato genericamente la nullità delle clausole relative alle “altre spese non pattuite”; il consulente ha accertato la pattuizione relativa alle spese e ha accertato anche le valute;
il motivo di appello va accolto relativamente alla statuizione contenuta nel dispositivo dell'ordinanza, con la precisazione che il consulente tecnico, nella determinazione del saldo, ha tenuto conto delle spese e delle valute come pattuite in contratto.
8. Il sesto motivo, relativo alla capitalizzazione trimestrale, è infondato.
La banca ha dedotto di essersi conformata alla delibera CICR 9.2.2000, applicando la pari periodicità degli interessi attivi e passivi, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che tale previsione era stata pattuita espressamente nel contratto del 2010.
Il motivo è inammissibile, in quanto, come espressamente indicato dal consulente tecnico, che ha accertato la documentazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali, il conteggio relativo all'esclusione della capitalizzazione trimestrale è stato effettuato in relazione al quesito a) (pag. 17 della prima relazione) “a) se il rapporto di conto corrente è sorto anteriormente al 9.2.2000 rielabori i rapporti senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000, successivamente accerti l'effettiva applicabilità dell'art. 7 della Del. CICR 9.2.2000, quindi, in caso di applicabilità, dal 22.04.2000 adotti la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi sia a credito che a debito, invece, in caso di non applicabilità, adotti la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto”; nei conteggi eseguiti il consulente ha rielaborato il rapporto senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000 ed ha applicato la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi per il periodo successivo;
ne consegue che il motivo di appello relativo al periodo successivo al 30.6.2000 è del tutto irrilevante in quanto per tale periodo la capitalizzazione degli interessi passivi è stata ritenuta legittima.
9. Il settimo motivo, relativo alla dichiarazione di nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto, è infondato.
La c.m.s., infatti, per poter essere validamente pattuita, deve essere determinata contrattualmente o, comunque, determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che con-corrono a determinarla -percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito- e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di uni-voci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non
Pag. 4 a 5 potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Il consulente tecnico di ufficio ha accertato che la c.m.s. era prevista solo in termini percentuali, senza alcun chiaro ed esaustivo riferimento alle modalità di calcolo del saldo sul quale applicarla, con conseguente illegittimità del relativo addebito.
10. In considerazione dell'accoglimento del quarto motivo di appello, relativo alla richiesta di applicazione degli interessi convenzionali, deve essere determinato il saldo in relazione all'ipotesi “I” (pag. 11 dell'integrazione- come pure richiesto dall'appellante alla pag. 12 della citazione), che prevede l'applicazione del tasso convenzionale, l'eliminazione delle rimesse solutorie prescritte, l'eliminazione della capitalizzazione sino all'anno 2000, e l'eliminazione delle CMS, che accerta un saldo a credito del correntista pari € 24.348,48.
11. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento per quanto di ragione della domanda dell'attore e l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello della banca, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per ¼ delle spese di giudizio, con condanna della banca a rimborsare alla controparte i ¾ delle spese del primo grado di giudizio, liquidate secondo il valore accertato e dell'attività prestata in applicazione del D.M. n. 55/14 , nonché i ¾ di quelle del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
spese di CTU per ¼ a carico del correntista e per ¾ a carico della banca.
Per l'accoglimento dell'appello la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN AN AO S.P.A. , avverso l'ordinanza pubblicata il 3/2/2021 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e a parziale modifica dell'ordinanza impugnata:
- ridetermina il saldo del conto corrente avente il n. 1117, alla data del 31/12/2012, a credito del correntista, in 24.348,48 euro, in luogo di quello di € 65.118,46, indicato nell'ordinanza impugnata e condanna la banca al pagamento in favore del correntista della predetta somma;
-condanna la IN AN AO S.P.A. al pagamento, in favore di TU IO, di 3/4 delle spese di primo grado di giudizio che liquida, per l 'intero , in € 409,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di ¼ della somma sopra liquidata;
-condanna IN AN AO S.P.A. al pagamento, in favore di TU IO, di 3/4 delle spese, presente grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di ¼ delle somme sopra liquidate, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
-spese di CTU per ¼ a carico del correntista e per ¾ a carico della banca.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 12/12/2024.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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