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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 218/2025 P.U.
PROMOSSO DA
presso il Tribunale di Busto Arsizio Parte_1 in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.iva: con sede in Parabiago (MI) Piazza G. Controparte_1 P.IVA_1 Maggiolini n. 3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Alessia Corciulo con Studio in Milano, Via Enrico Besana n. 7 (Pec: Email_1
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 3.11.2025, il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 38 secondo comma CCII, chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 16.12.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
avvenuta in data 10.11.2025, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese ;
• la parte resistente si è costituita con memoria depositata in data 9.12.2025, con la quale ha chiesto un rinvio dell'udienza per consentire la produzione di eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari dal Tribunale e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso per mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Parabiago (MI), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. acquisto, ristrutturazione e vendita di beni immobili, come risulta dalla visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i..
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che risultano affidati al Concessionario della riscossione ( Controparte_3
) crediti erariali per € 97.158,86, come da elenco cartelle/avvisi di addebito
[...] aggiornato alla data del 12.11.2025. All'udienza del 16.12.2025, il legale rappresentante della società resistente ha inoltre dichiarato che sussistono debiti verso i fornitori per circa 100.000 euro verso fornitori e debiti nei confronti delle banche per circa 10.000,00 euro.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., il mancato superamento dei quali deve essere provato dalla parte nei confronti della quale è richiesta la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. (anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., mantiene validità il principio, già espresso nella vigenza della legge fallimentare, per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); Nel caso di specie, nonostante la parte resistente abbia dedotto di non aver superato i limiti di legge, dalla documentazione che la stessa ha depositato e da quella prodotta dal pubblico ministero si evince, al contrario, che l'impresa:
- nell'esercizio chiuso al 2022 ha avuto un attivo patrimoniale di € 1.820.272,00 ed ha prodotto ricavi lordi per € 446.797,00 (cfr. bilancio al 31.12.2022);
- nell'esercizio chiuso al 31.12.2023 risultano ricavi per € 823.007,00 (importo totale delle operazioni attive come da dichiarazione IVA, non essendo stato depositato il bilancio di esercizio). Risulta quindi in tal modo superato, per due annualità, il limite di € 200.000,00 posto dalla norma citata nonché il limite dell'attivo patrimoniale complessivo.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dal perdurante inadempimento nei confronti dei fornitori, che hanno instaurato procedure esecutive mobiliari per il recupero dei propri crediti (cfr. certificazione della competente cancelleria, dalla quale risultano le procedure esecutive nn. 1082/2023, 1083/2024 e 1889/2024); 2) dalla sussistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Agente della riscossione per € 97.158,86. La resistente ha dedotto di essere titolare di crediti di imposta per circa 260.000,00 euro derivanti da sconto in fattura per “superbonus 110” e ristrutturazioni ex artt. 119 e 121 D.L.n. 34/2020, potenzialmente sufficienti a far fronte a tutte le passività insolute. Ha tuttavia esposto che il “meccanismo dello sconto in fattura” con il quale operava “ha subito un vero e proprio blocco proprio negli anni 2023 e 2024, quando le pratiche di gestione e invio delle comunicazioni fiscali ex art. 121, D.L. 34/2020 non è avvenuto – per cause alla stessa non imputabili – in maniera adeguata, arrecando, oltre ad un grave nocumento, un vero e proprio blocco nella gestione della contabilità della società”. La resistente ha inoltre riferito di non essere in grado di cedere tali crediti, non essendovi soggetti disposti ad acquistarli, e di non avere, allo stato, neppure richiesto la compensazione con i debiti fiscali (cfr. verbale di udienza del 16.12.2025). Tali circostanze dimostrano come la società si trovi quindi in una situazione di totale illiquidità – confermata proprio dalla instaurazione delle procedure di espropriazione forzata – che consente di escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[11707850969]. NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Curatore il Dott. , con studio in Castano Primo, Corso San Rocco n. 11. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 31 marzo 2026 alle ore 10.00 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 218/2025 P.U.
PROMOSSO DA
presso il Tribunale di Busto Arsizio Parte_1 in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.iva: con sede in Parabiago (MI) Piazza G. Controparte_1 P.IVA_1 Maggiolini n. 3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Alessia Corciulo con Studio in Milano, Via Enrico Besana n. 7 (Pec: Email_1
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 3.11.2025, il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 38 secondo comma CCII, chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 16.12.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
avvenuta in data 10.11.2025, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese ;
• la parte resistente si è costituita con memoria depositata in data 9.12.2025, con la quale ha chiesto un rinvio dell'udienza per consentire la produzione di eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari dal Tribunale e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso per mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Parabiago (MI), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. acquisto, ristrutturazione e vendita di beni immobili, come risulta dalla visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i..
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che risultano affidati al Concessionario della riscossione ( Controparte_3
) crediti erariali per € 97.158,86, come da elenco cartelle/avvisi di addebito
[...] aggiornato alla data del 12.11.2025. All'udienza del 16.12.2025, il legale rappresentante della società resistente ha inoltre dichiarato che sussistono debiti verso i fornitori per circa 100.000 euro verso fornitori e debiti nei confronti delle banche per circa 10.000,00 euro.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., il mancato superamento dei quali deve essere provato dalla parte nei confronti della quale è richiesta la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. (anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., mantiene validità il principio, già espresso nella vigenza della legge fallimentare, per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); Nel caso di specie, nonostante la parte resistente abbia dedotto di non aver superato i limiti di legge, dalla documentazione che la stessa ha depositato e da quella prodotta dal pubblico ministero si evince, al contrario, che l'impresa:
- nell'esercizio chiuso al 2022 ha avuto un attivo patrimoniale di € 1.820.272,00 ed ha prodotto ricavi lordi per € 446.797,00 (cfr. bilancio al 31.12.2022);
- nell'esercizio chiuso al 31.12.2023 risultano ricavi per € 823.007,00 (importo totale delle operazioni attive come da dichiarazione IVA, non essendo stato depositato il bilancio di esercizio). Risulta quindi in tal modo superato, per due annualità, il limite di € 200.000,00 posto dalla norma citata nonché il limite dell'attivo patrimoniale complessivo.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dal perdurante inadempimento nei confronti dei fornitori, che hanno instaurato procedure esecutive mobiliari per il recupero dei propri crediti (cfr. certificazione della competente cancelleria, dalla quale risultano le procedure esecutive nn. 1082/2023, 1083/2024 e 1889/2024); 2) dalla sussistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Agente della riscossione per € 97.158,86. La resistente ha dedotto di essere titolare di crediti di imposta per circa 260.000,00 euro derivanti da sconto in fattura per “superbonus 110” e ristrutturazioni ex artt. 119 e 121 D.L.n. 34/2020, potenzialmente sufficienti a far fronte a tutte le passività insolute. Ha tuttavia esposto che il “meccanismo dello sconto in fattura” con il quale operava “ha subito un vero e proprio blocco proprio negli anni 2023 e 2024, quando le pratiche di gestione e invio delle comunicazioni fiscali ex art. 121, D.L. 34/2020 non è avvenuto – per cause alla stessa non imputabili – in maniera adeguata, arrecando, oltre ad un grave nocumento, un vero e proprio blocco nella gestione della contabilità della società”. La resistente ha inoltre riferito di non essere in grado di cedere tali crediti, non essendovi soggetti disposti ad acquistarli, e di non avere, allo stato, neppure richiesto la compensazione con i debiti fiscali (cfr. verbale di udienza del 16.12.2025). Tali circostanze dimostrano come la società si trovi quindi in una situazione di totale illiquidità – confermata proprio dalla instaurazione delle procedure di espropriazione forzata – che consente di escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[11707850969]. NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Curatore il Dott. , con studio in Castano Primo, Corso San Rocco n. 11. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 31 marzo 2026 alle ore 10.00 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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