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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE MINORENNI nella persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott. Giovanni Sgambati Consigliere, rel. est.
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliera
Dott. Pierluigi Salvi Esperto
Dott.ssa Ilana Raccah Esperta
- riunita in camera di consiglio per deliberare nel procedimento iscritto al n.
633/2024 degli affari di VG e trattati col rito della camera di consiglio, sul reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da:
nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv.
Tiziana Giuttari del foro di Firenze (C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via La Marmora
n. 29, in qualità di madre della minore nata Persona_1
a Lima il 31.03.2018,
avverso il decreto Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 5742/2024 del
21.11.2024;
-
sentito il parere del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore
Generale della Repubblica, ha pronunciato il seguente:
DECRETO
1 La ricorrente, madre di una IA minorenne, ha visto respinta da parte del Tribunale per i minorenni di Firenze la sua richiesta di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 D.L.vo 286/98.
Il Tribunale, all'esito del procedimento, nel motivare il diniego aveva rilevato “la mancanza di interesse avendo ottenuto la ricorrente il
16.06.2023 permesso di soggiorno per permesso asili. “
La reclamante ha impugnato tempestivamente il suddetto provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendone l'integrale riforma ed a tal fine evidenziando, con un unico motivo di reclamo, l' errore commesso nel ritenere carente un suo interesse alla pronuncia del provvedimento richiesto atteso che il permesso rilasciatole come “richiedente asilo”
(temporaneo della durata di mesi sei, rinnovabile per ulteriori mesi sei per tutta la durata della procedura di protezione internazionale attivata) e quello richiesto ex art. 31 citato, avevano struttura e finalità diverse.
Ha evidenziato che la procedura instaurata a seguito della sua richiesta di protezione internazionale avrebbe potuto concludersi con un diniego e contestuale obbligo di rimpatrio, con grave pregiudizio per la piccola IA
, di anni 7 che sarebbe costretta a separarsi dalla madre o Persona_1
a ritornare a vivere in un luogo molto povero ed insicuro.
Il permesso e art. 31, diretto prevalentemente all' assistenza minori non solo garantisce la presenza regolare di mamma e IA , ma potendo convertirsi in permesso di lavoro, consentirebbe anche la costruzione di un progetto di vita stabile e duraturo.
All'udienza fissata, comparsa la reclamante che ha brevemente descritto le proprie attuali condizioni di vita, evidenziando come fossero presenti in anche il padre e un fratello (e quindi un nucleo familiare sul quale Per_2 appoggiarsi), il difensore insisteva per l'accoglimento del reclamo.
Il Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore Generale della
Repubblica, chiedeva la conferma del provvedimento reclama to.
-
Osserva la Corte che il reclamo è meritevole di accoglimento.
2 In fatto, occorre considerare:
1) effettivamente non può essere posto in dubbio che i permessi riconducibili alle procedure di protezione internazionale hanno natura e finalità del tutto dive rse da quelle contemplate dalla normativa e art. 38 del D.lgs. num 286/
2) va quindi considerata errata la statuizione del T.M. che ha ravvisato,
a fondamento del diniego del permesso richiesto, una carenza di interesse dalla reclamante a ottenerlo per aver l a medesima conseguito nelle more un permesso quale “ richiedente asilo” che fra i permessi in parola, in quanto temporaneo e delle durata di soli mesi
6, è quello caratterizzati dalla maggiore precarietà (in effetti quello rilasciato alla reclamante è già scaduto); evidente quindi l'interesse a ottenere a favore delle esigenze della IA e a tutela di queste il permesso ex art. 31;
In materia la giurisprudenza (v. ad es. Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n.
29795 del 12/12/2017) ha evidenziato che “(…) la ratio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, consistente nell'evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita, precisando che ai fini della sua applicazione deve conferirsi rilievo anche all'età prescolare del minore ed al suo eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando d'inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa, ed affermando comunque che il rigetto dell'autorizzazione non può trovare giustificazione nella me ra sottolineatura della temporaneità del provvedimento e della sua idoneità
a determinare soltanto un differimento del distacco del minore dalla Italia, ma richiede una motivazione rigorosa, fondata su elementi seri ed oggettivi, tali da far ritenere inevi tabile il predetto esito (cfr. Cass., Sez.
6, 7/09/2015, n. 17739 cit.; 20/07/2015, n. 15191)”
Alla luce delle evidenziate circostanze di fatto e dei principi di diritto sopra enunciati, nel caso di specie, vi è da rilevare come, accanto al presumibile pregiudizio all'equilibrio ed allo sviluppo psicofisico che deriverebbe ai minori da un brusco allontanamento dall'Italia del genitore col quale ha da sempre convissuto, possa essere formulata anche una previsione di positivo graduale inserimento della reclamante nel contesto della comunità
3 in cui vive, attesa anche la presenza in Italia dei suoi familiari già da tempo inseriti nel tessuto sociale e dell'appoggio da costoro offerto (oltre agli innegabili miglioramenti che dovessero conseguire al reperimento de l lavoro che la nel reclamo ha prospettato di poter ottenere). Pt_1
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per autori zzare ex art. 31
D.L.vo 286/98 la reclamante a permanere in via provvisoria e temporanea sul territorio nazionale per un periodo che la Corte reputa di dover determinare (con particolare riguardo all'età dell'unica IA) in anni 2.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in accoglimento del reclamo proposto da
[...]
nata in [...] il [...], avverso il decreto del Parte_1
Tribunale per i Minorenni n. 5742/2024 del 21.11.2024 , così provvede:
- autorizza la permanenza in Italia di Pt_1 Parte_1 nata in [...] il [...], per il periodo di anni 2 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2024.
Il consigliere est.
G. Sgambati
La Presidente
Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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SEZIONE MINORENNI nella persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott. Giovanni Sgambati Consigliere, rel. est.
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliera
Dott. Pierluigi Salvi Esperto
Dott.ssa Ilana Raccah Esperta
- riunita in camera di consiglio per deliberare nel procedimento iscritto al n.
633/2024 degli affari di VG e trattati col rito della camera di consiglio, sul reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da:
nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv.
Tiziana Giuttari del foro di Firenze (C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via La Marmora
n. 29, in qualità di madre della minore nata Persona_1
a Lima il 31.03.2018,
avverso il decreto Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 5742/2024 del
21.11.2024;
-
sentito il parere del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore
Generale della Repubblica, ha pronunciato il seguente:
DECRETO
1 La ricorrente, madre di una IA minorenne, ha visto respinta da parte del Tribunale per i minorenni di Firenze la sua richiesta di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 D.L.vo 286/98.
Il Tribunale, all'esito del procedimento, nel motivare il diniego aveva rilevato “la mancanza di interesse avendo ottenuto la ricorrente il
16.06.2023 permesso di soggiorno per permesso asili. “
La reclamante ha impugnato tempestivamente il suddetto provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendone l'integrale riforma ed a tal fine evidenziando, con un unico motivo di reclamo, l' errore commesso nel ritenere carente un suo interesse alla pronuncia del provvedimento richiesto atteso che il permesso rilasciatole come “richiedente asilo”
(temporaneo della durata di mesi sei, rinnovabile per ulteriori mesi sei per tutta la durata della procedura di protezione internazionale attivata) e quello richiesto ex art. 31 citato, avevano struttura e finalità diverse.
Ha evidenziato che la procedura instaurata a seguito della sua richiesta di protezione internazionale avrebbe potuto concludersi con un diniego e contestuale obbligo di rimpatrio, con grave pregiudizio per la piccola IA
, di anni 7 che sarebbe costretta a separarsi dalla madre o Persona_1
a ritornare a vivere in un luogo molto povero ed insicuro.
Il permesso e art. 31, diretto prevalentemente all' assistenza minori non solo garantisce la presenza regolare di mamma e IA , ma potendo convertirsi in permesso di lavoro, consentirebbe anche la costruzione di un progetto di vita stabile e duraturo.
All'udienza fissata, comparsa la reclamante che ha brevemente descritto le proprie attuali condizioni di vita, evidenziando come fossero presenti in anche il padre e un fratello (e quindi un nucleo familiare sul quale Per_2 appoggiarsi), il difensore insisteva per l'accoglimento del reclamo.
Il Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore Generale della
Repubblica, chiedeva la conferma del provvedimento reclama to.
-
Osserva la Corte che il reclamo è meritevole di accoglimento.
2 In fatto, occorre considerare:
1) effettivamente non può essere posto in dubbio che i permessi riconducibili alle procedure di protezione internazionale hanno natura e finalità del tutto dive rse da quelle contemplate dalla normativa e art. 38 del D.lgs. num 286/
2) va quindi considerata errata la statuizione del T.M. che ha ravvisato,
a fondamento del diniego del permesso richiesto, una carenza di interesse dalla reclamante a ottenerlo per aver l a medesima conseguito nelle more un permesso quale “ richiedente asilo” che fra i permessi in parola, in quanto temporaneo e delle durata di soli mesi
6, è quello caratterizzati dalla maggiore precarietà (in effetti quello rilasciato alla reclamante è già scaduto); evidente quindi l'interesse a ottenere a favore delle esigenze della IA e a tutela di queste il permesso ex art. 31;
In materia la giurisprudenza (v. ad es. Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n.
29795 del 12/12/2017) ha evidenziato che “(…) la ratio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, consistente nell'evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita, precisando che ai fini della sua applicazione deve conferirsi rilievo anche all'età prescolare del minore ed al suo eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando d'inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa, ed affermando comunque che il rigetto dell'autorizzazione non può trovare giustificazione nella me ra sottolineatura della temporaneità del provvedimento e della sua idoneità
a determinare soltanto un differimento del distacco del minore dalla Italia, ma richiede una motivazione rigorosa, fondata su elementi seri ed oggettivi, tali da far ritenere inevi tabile il predetto esito (cfr. Cass., Sez.
6, 7/09/2015, n. 17739 cit.; 20/07/2015, n. 15191)”
Alla luce delle evidenziate circostanze di fatto e dei principi di diritto sopra enunciati, nel caso di specie, vi è da rilevare come, accanto al presumibile pregiudizio all'equilibrio ed allo sviluppo psicofisico che deriverebbe ai minori da un brusco allontanamento dall'Italia del genitore col quale ha da sempre convissuto, possa essere formulata anche una previsione di positivo graduale inserimento della reclamante nel contesto della comunità
3 in cui vive, attesa anche la presenza in Italia dei suoi familiari già da tempo inseriti nel tessuto sociale e dell'appoggio da costoro offerto (oltre agli innegabili miglioramenti che dovessero conseguire al reperimento de l lavoro che la nel reclamo ha prospettato di poter ottenere). Pt_1
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per autori zzare ex art. 31
D.L.vo 286/98 la reclamante a permanere in via provvisoria e temporanea sul territorio nazionale per un periodo che la Corte reputa di dover determinare (con particolare riguardo all'età dell'unica IA) in anni 2.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in accoglimento del reclamo proposto da
[...]
nata in [...] il [...], avverso il decreto del Parte_1
Tribunale per i Minorenni n. 5742/2024 del 21.11.2024 , così provvede:
- autorizza la permanenza in Italia di Pt_1 Parte_1 nata in [...] il [...], per il periodo di anni 2 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2024.
Il consigliere est.
G. Sgambati
La Presidente
Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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