Sentenza 22 gennaio 1979
Massime • 3
Nei rapporti di locazione soggetti al regime di proroga legale, la mancata esecuzione, da parte del locatore, delle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto, non legittima la sospensione, da parte del conduttore, del pagamento del canone, poiche, per l'art 41 della legge n 253 del 1950, e temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme del codice civile relative all'Onere delle riparazioni e il locatore non ha l'Obbligo di provvedere alle stesse, dovendosi procedere ai necessari accertamenti preventivi ed alle altre incombenze espressamente stabilite dalla norma speciale, in base alla cui osservanza soltanto il conduttore puo anticipare le spese necessarie, salvo parziale ritenuta alle varie scadenze del canone. ( Conf 1447/73, mass n 364165).*
Nessuna responsabilita e configurabile a carico del locatore per inadempimento dell'Obbligo di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo, qualora il locatore stesso non abbia avuto conoscenza di tale necessita, ne comunicazione da parte del conduttore, tenutovi a norma dell'art 1577 cod civ. ( Conf 4537/76, mass n 383257).*
Nel procedimento per convalida di sfratto per morosita, qualora nella udienza di comparizione il conduttore paghi i canoni scaduti, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario al fine di accertare la gravita del pregresso inadempimento ai fini della risoluzione della locazione ex art 1453 cod civ, non essendo in proposito ostativa, a termini dell'ultimo comma del citato art 1453, la purgazione della mora, successivamente alla domanda di risoluzione - insita nell'intimazione di sfratto.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1979, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1979 |
Testo completo
Nel procedimento per convalida di sfratto per morosita, qualora nella udienza di comparizione il conduttore paghi i canoni scaduti, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario al fine di accertare la gravita del pregresso inadempimento ai fini della risoluzione della locazione ex art 1453 cod civ, non essendo in proposito ostativa, a termini dell'ultimo comma del citato art 1453, la purgazione della mora, successivamente alla domanda di risoluzione - insita nell'intimazione di sfratto.*