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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/09/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 461 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GARRONE FLAVIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SCOTTI 11
BERGAMO;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: Leasing.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda disattesa
e previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare: nel merito, in via principale: in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc Tribunale di
Alessandria del 3-10.3.2023 rep. 522/2023 resa nel procedimento a cognizione sommaria
n. 3221/2022 r.g. per tutti i motivi di cui in atti,
1.1. accertare e dichiarare, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui in narrativa, l'illegittima detenzione e/o possesso sine titulo perpetrata dalla impresa individuale
[...]
con sede ad Alessandria Corso Marini n. 43 in persona del titolare Controparte_1
sig. nato il [...] a [...] popolare Cinese) cancellato per CP_1 irreperibilità dall'Anagrafe del Comune di Alessandria dal 28.03.2018 c.f.
p.iva dell'immobile sito in Alessandria Corso Virginia C.F._1 P.IVA_2
Marini n. 43, 45, 47 posto al piano terra composto da un unico locale con ripostiglio identificato al Catasto fabbricati di Alessandria al foglio 268 mapp. 4176 sub. 272 cat. C/1 cl. 6 mq 461 rendita 1.083,73 già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6047835 del 14.4.2011;
1.2. per l'effetto, condannare l'impresa individuale Controparte_1
con sede ad Alessandria Corso Marini n. 43 in persona del titolare sig. al rilascio CP_1
immediato a favore di libero da persone e cose del compendio Parte_1
immobiliare già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6047835 del 14.4.2011 meglio descritto in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di causa con contributo previdenziale
c.p.a. ed i.v.a. ex lege per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – Con contratto n. 6047835 in data 14.04.2011, ha concesso in Controparte_2
locazione finanziaria alla c.te in Genova, P.zza Rossetti n. 5/12, un Parte_2
negozio sito in Alessandria, c.so Marini n. 43, 45, 47, identificato al CF al foglio 268, mapp.
4176, sub. 272, cat. C/1, cl. 6, mq 461, per un corrispettivo di € 134.935,85 più IVA;
l'immobile concesso in leasing era stato in precedenza acquistato da per atto a CP_3
rogito Notaio i Genova. Per_1
2 Essendosi l'utilizzatrice resa inadempiente nel pagamento dei canoni, Parte_2 maturando così un debito di € 26.905,03, l'allora concedente e proprietaria dell'immobile con lettera raccomandata 10.06.2014, comunicava la risoluzione del Controparte_2 contratto in forza della clausola risolutiva espressa all'art. 15 delle condizioni generali ed intimava il pagamento dei canoni scaduti e l'immediata riconsegna del bene.
L'intimazione rimaneva inevasa e agiva giudizialmente dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Brescia ottenendo in data 3.05.2016 la pronuncia di ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di condanna al rilascio dello stabile.
1.2 - All'esito di verifiche effettuate, si accertava che il negozio già concesso in locazione finanziaria non era più occupato dall'originaria utilizzatrice ma dalla Parte_2
impresa individuale con sede ad Alessandria, c.so Marini Controparte_1
n. 43, in persona del titolare , cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del CP_1
Comune di Alessandria dal 28.03.2018.
1.3 – L'immobile oggetto del contratto di leasing per cui è causa, già appartenete ad
[...]
, è stato ceduto a con atto di cessione del 30.09.2019 a rogito CP_2 Controparte_4
Notaio di Napoli;
a sua volta, ha ceduto a titolo oneroso e Per_2 Controparte_4
pro soluto ex art. 58 TUB a con atto a rogito dello stesso Controparte_5
Notaio di Napoli in data 9.12.2020, un complesso di beni e rapporti giuridici Per_2 individuabili in blocco, tra i quali quelli relativi a contratti di leasing già risolti o sciolti – e dunque anche i beni e gli obblighi oggetto del contratto a suo tempo concluso tra
[...]
e infine, ha ceduto i predetti beni CP_2 Parte_2 Controparte_5
e rapporti giuridici, per successivo atto a rogito del medesimo Notaio in data 14.12.2020, a che risulterebbe attuale proprietaria del negozio per cui ora è Parte_1
processo.
1.4 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Alessandria l'impresa individuale Controparte_1
chiedendone accertarsi l'illegittima detenzione e/o il possesso sine titulo del locale, già
[...]
oggetto della locazione finanziaria del 14.04.2011 concluso con e per Parte_2
l'effetto condannarsi la stessa ditta individuale al rilascio immediato dello stabile.
3 Dichiarata la contumacia della ditta con ordinanza ex art. Controparte_1
702 ter c.p.c. del 3.03.2023, il Giudicante di primo grado rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Questo il ragionamento del primo Giudice:
- l'azione personale di restituzione, finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione restitutoria inerente a contratti quali la locazione, il comodato, il deposito ed altro, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, non può surrogare l'azione di rivendicazione (con elusione del relativo onere probatorio) quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo;
in questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione;
- poiché sulla base della stessa narrativa della società ricorrente l'immobile risultava occupato sine titulo dalla ditta individuale il contratto di locazione Controparte_1
finanziaria era stato concluso a suo tempo con , la domanda proposta Parte_2
da andava qualificata come azione di rivendicazione, non essendo Parte_1
la pretesa sostanziale al rilascio del bene ricollegata al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il detentore;
- la ricorrente aveva quindi l'onere di dimostrare il suo diritto di Parte_1
proprietà acquistato a titolo derivativo, dimostrando non solo il proprio acquisto, ma anche quello dei precedenti danti causa, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario;
- non essendo stata fornita tale prova ( aveva allegato al ricorso solo Parte_1 il proprio titolo d'acquisto e non aveva formulato alcuna istanza istruttoria per dimostrare il suo diritto di proprietà), la domanda andava rigettata per difetto di prova.
2. – L'appello di e l'unico motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
E' rimasta contumace l'impresa individuale . Controparte_1
2.1 – Con un unico, articolato motivo di impugnazione, la società appellante afferma che il
Tribunale ha sbagliato nel qualificare la domanda come azione di rivendicazione: sarebbe
4 erronea l'affermazione del Giudice di primo grado per cui essa società, per ottenere una sentenza di rilascio dell'immobile occupato da ed Controparte_1
originariamente concesso in leasing da a avrebbe Controparte_2 Parte_2
l'onere di provare il proprio diritto di proprietà producendo in giudizio non solo il proprio titolo di acquisto, ma altresì dando prova del titolo di acquisto dei precedenti titolari “sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario”.
D'altro canto, essa appellante non solo ha provato il suo acquisto dal TO
, ma ha altresì prodotto l'atto di acquisto intervenuto tra originaria CP_5 CP_3
Contr proprietaria dell'immobile, ed la quale aveva ottenuto dal Tribunale di CP_2
Brescia una condanna giudiziale al rilascio contro l'utilizzatrice Parte_2 [...]
aveva in quel giudizio dimostrato di essere proprietaria del bene e CP_2 Pt_1
ha dimostrato in questo procedimento di essere divenuta proprietaria
[...] dell'immobile, già appartenuto ad . CP_2
quale cessionaria del contratto di leasing e del relativo immobile Parte_1
dal e ancor prima da è succeduta anche nei Controparte_5 Controparte_4 diritti facenti capo alla originaria concedente , sicchè, accertata l'insussistenza CP_2 di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'unità immobiliare in capo alla ditta individuale quest'ultima andrebbe condannata al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile.
Si aggiunge che il rigore della probatio diabolica, richiamata dal Giudice di primo grado, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, poichè in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto;
e la ditta convenuta, rimasta contumace, non aveva dato prova della esistenza di un titolo idoneo a giustificare la sua occupazione del locale commerciale.
2.2 - Il motivo è infondato sotto tutti i distinti profili in cui è stato articolato.
2.2.1 - In conformità a quanto affermato dalla Cass., Sez. Unite, 28.03.2014, n. 7305, cit. dal primo Giudice, l'azione personale di restituzione, in quanto destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di
5 proprietario, presuppone l'esistenza di un titolo contrattuale in forza del quale il tradens ha trasferito la disponibilità materiale della res all'accipiens e quest'quest'ultimo sia tenuto, alla cessazione o alla caducazione di detto titolo, a restituirla al tradens.
Laddove, viceversa, il proprietario della res domandi la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone in via di mero fatto del bene nell'assenza, anche originaria, di ogni titolo (come nel caso di specie: il contratto di leasing era intercorso tra , CP_2
dante causa di , e nessun rapporto risulta intercorso CP_6 Parte_2 tra l'originario concedente e l'attuale detentore dell'immobile, la ditta individuale
[...] né viene allegata una cessione d'azienda tra il lessee originario e Controparte_1
l'attuale detentrice, agli effetti dell'art. 2558 c.c.), la domanda proposta deve qualificarsi come azione di rivendicazione, con l'applicazione del regime probatorio conseguente (da ultimo, Cass., 10.10.2018, n. 25.052) – e senza che tale qualificazione integri una extra petizione operata officiosamente dal giudice.
2.2.2 – Inquadrata come azione di rivendica la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile detenuto sine titulo dalla ditta la prova della Controparte_1
proprietà del bene rivendicato non è stata pienamente fornita.
Notoriamente, nell'azione di rivendica il rivendicante è tenuto a dimostrare l'appartenenza del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto originario, oppure dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (per tutte, Cass., 28.01.1995, n. 1044).
La società appellante ha prodotto la visura storica catastale, da cui risulta che CP_3 proprietaria dell'immobile dal 28.08.1991, ha in data 14.04.2011 venduto l'immobile per cui
è causa ad (si produce la bozza del rogito notarile priva di sottoscrizioni Controparte_2 al doc. 3 fasc. primo grado), la quale l'ha poi trasferito a (si produce Controparte_4
l'avviso ex art. 58 TUB della cessione in blocco dei rapporti contrattuali e dei beni relativi, doc. 11), che a sua volta l'ha ceduto a (anche qui prodotto è Controparte_5 solo l'avviso ex art. 58 TUB, doc. 12), il quale ha, da ultimo, trasferito il bene in questione ad essa società.
Pervero, lo storico catastale non figura tra le produzioni in primo grado, ed è perciò inutilizzabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., prima di essere comunque ritenuto insufficiente a dimostrare i diversi passaggi proprietari, oltre che i requisiti della trascrizione o del trasferimento del possesso, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 1158 e 1159 c.c.
Ebbene:
6 - manca del tutto la prova dell'acquisto a titolo originario di taluno dei successivi danti causa di Parte_1
- per dimostrare la proprietà del bene acquistata a titolo originario, occorre la prova del possesso ventennale, anche come possesso congiunto di chi si afferma proprietario attuale con i danti causa nel ventennio antecedente (artt. 1146, 2° co., e 1158 c.c.), ma nella specie non viene dimostrato in alcun modo il trasferimento del possesso dai soggetti che si sarebbero succeduti nell'appartenenza dello stabile, non potendo chiaramente a tal fine valere la semplice produzione di un certificato catastale;
- per dimostrare l'acquisto per usucapione abbreviata, occorre un valido titolo di acquisto trascritto, accompagnato dal possesso ultradecennale del bene (art. 1159 c.c.), ma in questo caso non viene data prova né della trascrizione dell'acquisto di Parte_1
dal , né la ultra decennalità del possesso della prima. Controparte_5
2.2.3 – Per quel che riguarda, poi, l'efficacia della condanna irrevocabile al rilascio ottenuta da contro al Tribunale di Brescia, tale giudicato di condanna, CP_2 Parte_2
essendo stato ottenuto nel presupposto (causa petendi) di un obbligo restitutorio ex art. 1590 c.c. nascente dalla cessazione, a seguito della risoluzione ex artt. 1456-1457 c.c., del contratto di leasing in forza del quale il bene era nella detenzione del lessee Parte_2
copre soltanto l'esistenza del contratto di locazione finanziaria e l'evento della sua
[...]
cessazione, non anche la proprietà del bene in capo al lessor, posto che la concessione in locazione (o in locazione finanziaria) di un bene non presuppone affatto che il bene concesso sia in proprietà del concedente.
E' perciò errato il ragionamento per cui il giudicato formatosi sulla condanna al rilascio emessa dal Tribunale di Brescia faccia stato, quanto alla proprietà del bene già concesso in leasing, in capo all'odierna appellante , quale avente causa ex art. 2909 Parte_1
c.c. dall'originaria concedente . CP_2
2.2.4 – L'assunto per cui la prova della proprietà del bene rivendicato si attenuerebbe nel caso in cui il convenuto in rivendica non contesti specificamente l'originaria appartenenza del bene al dante causa dell'attore, poiché in tale evenienza egli potrebbe limitarsi a dimostrare il suo titolo di acquisto, non è pertinente nel caso in esame: la ditta convenuta è rimasta contumace e la contumacia equivale a ficta contestatio, posto che la regola della non contestazione opera soltanto se il convenuto è costituito (l'art. 115, 1° co., c.p.c. parla di fatti “non specificamente contestati dalla parte costituita”).
7 2.2.5 – E' ben vero, d'altro canto, che una condanna alla consegna o al rilascio di un bene ottenuto nei confronti di un dato soggetto è utilizzabile, in forza del principio dell'efficacia incondizionata del titolo esecutivo, anche nei confronti del terzo che sia nella disponibilità materiale di quel bene, a prescindere dall'accertamento di una successione, universale o a titolo particolare, nel debito restitutorio (rilevante ex art. 477 c.p.c., applicabile anche alle successioni a titolo particolare) rispetto all'originario destinatario della condanna;
ciò per evitare che il debitore possa facilmente vanificare le pretese dell'avente diritto trasferendo medio tempore la detenzione o il possesso del bene ad un soggetto non menzionato nel titolo.
Pertanto, il titolo esecutivo per il rilascio contenuto nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Brescia ben avrebbe potuto essere utilizzato dall'odierna appellante (succeduta nel rapporto di leasing e nel credito restitutorio da esso nascente, sia ai sensi dell'art. 475
c.p.c. che dell'art. 2909 c.c., essendo quel provvedimento divenuto cosa giudicata) anche contro er ottenere il rilascio forzato del bene da questa Controparte_1
ditta illegittimamente detenuto.
La presente pronuncia negativa sull'azione di rivendica (così qualificata, per quanto sopra, al § 2.2.1) non potrebbe comunque interferire con una tale possibilità, attesa la diversità nella causa petendi della domanda restitutoria e della rei vindicatio.
3. – Conclusioni.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Nulla a provvedere sulle spese, essendo l'appellata rimasta contumace.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l'impresa individuale Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale Controparte_1
di Alessandria in data 3.03.2023, con atto di citazione notificato ex artt. 145, 3° co., e 143
c.p.c. in data 19.04.2023:
a) rigetta l'appello;
8 b) nulla a provvedere sulle spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 461 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GARRONE FLAVIO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SCOTTI 11
BERGAMO;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: Leasing.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda disattesa
e previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare: nel merito, in via principale: in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc Tribunale di
Alessandria del 3-10.3.2023 rep. 522/2023 resa nel procedimento a cognizione sommaria
n. 3221/2022 r.g. per tutti i motivi di cui in atti,
1.1. accertare e dichiarare, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui in narrativa, l'illegittima detenzione e/o possesso sine titulo perpetrata dalla impresa individuale
[...]
con sede ad Alessandria Corso Marini n. 43 in persona del titolare Controparte_1
sig. nato il [...] a [...] popolare Cinese) cancellato per CP_1 irreperibilità dall'Anagrafe del Comune di Alessandria dal 28.03.2018 c.f.
p.iva dell'immobile sito in Alessandria Corso Virginia C.F._1 P.IVA_2
Marini n. 43, 45, 47 posto al piano terra composto da un unico locale con ripostiglio identificato al Catasto fabbricati di Alessandria al foglio 268 mapp. 4176 sub. 272 cat. C/1 cl. 6 mq 461 rendita 1.083,73 già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6047835 del 14.4.2011;
1.2. per l'effetto, condannare l'impresa individuale Controparte_1
con sede ad Alessandria Corso Marini n. 43 in persona del titolare sig. al rilascio CP_1
immediato a favore di libero da persone e cose del compendio Parte_1
immobiliare già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6047835 del 14.4.2011 meglio descritto in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di causa con contributo previdenziale
c.p.a. ed i.v.a. ex lege per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – Con contratto n. 6047835 in data 14.04.2011, ha concesso in Controparte_2
locazione finanziaria alla c.te in Genova, P.zza Rossetti n. 5/12, un Parte_2
negozio sito in Alessandria, c.so Marini n. 43, 45, 47, identificato al CF al foglio 268, mapp.
4176, sub. 272, cat. C/1, cl. 6, mq 461, per un corrispettivo di € 134.935,85 più IVA;
l'immobile concesso in leasing era stato in precedenza acquistato da per atto a CP_3
rogito Notaio i Genova. Per_1
2 Essendosi l'utilizzatrice resa inadempiente nel pagamento dei canoni, Parte_2 maturando così un debito di € 26.905,03, l'allora concedente e proprietaria dell'immobile con lettera raccomandata 10.06.2014, comunicava la risoluzione del Controparte_2 contratto in forza della clausola risolutiva espressa all'art. 15 delle condizioni generali ed intimava il pagamento dei canoni scaduti e l'immediata riconsegna del bene.
L'intimazione rimaneva inevasa e agiva giudizialmente dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Brescia ottenendo in data 3.05.2016 la pronuncia di ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di condanna al rilascio dello stabile.
1.2 - All'esito di verifiche effettuate, si accertava che il negozio già concesso in locazione finanziaria non era più occupato dall'originaria utilizzatrice ma dalla Parte_2
impresa individuale con sede ad Alessandria, c.so Marini Controparte_1
n. 43, in persona del titolare , cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del CP_1
Comune di Alessandria dal 28.03.2018.
1.3 – L'immobile oggetto del contratto di leasing per cui è causa, già appartenete ad
[...]
, è stato ceduto a con atto di cessione del 30.09.2019 a rogito CP_2 Controparte_4
Notaio di Napoli;
a sua volta, ha ceduto a titolo oneroso e Per_2 Controparte_4
pro soluto ex art. 58 TUB a con atto a rogito dello stesso Controparte_5
Notaio di Napoli in data 9.12.2020, un complesso di beni e rapporti giuridici Per_2 individuabili in blocco, tra i quali quelli relativi a contratti di leasing già risolti o sciolti – e dunque anche i beni e gli obblighi oggetto del contratto a suo tempo concluso tra
[...]
e infine, ha ceduto i predetti beni CP_2 Parte_2 Controparte_5
e rapporti giuridici, per successivo atto a rogito del medesimo Notaio in data 14.12.2020, a che risulterebbe attuale proprietaria del negozio per cui ora è Parte_1
processo.
1.4 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Alessandria l'impresa individuale Controparte_1
chiedendone accertarsi l'illegittima detenzione e/o il possesso sine titulo del locale, già
[...]
oggetto della locazione finanziaria del 14.04.2011 concluso con e per Parte_2
l'effetto condannarsi la stessa ditta individuale al rilascio immediato dello stabile.
3 Dichiarata la contumacia della ditta con ordinanza ex art. Controparte_1
702 ter c.p.c. del 3.03.2023, il Giudicante di primo grado rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Questo il ragionamento del primo Giudice:
- l'azione personale di restituzione, finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione restitutoria inerente a contratti quali la locazione, il comodato, il deposito ed altro, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, non può surrogare l'azione di rivendicazione (con elusione del relativo onere probatorio) quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo;
in questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione;
- poiché sulla base della stessa narrativa della società ricorrente l'immobile risultava occupato sine titulo dalla ditta individuale il contratto di locazione Controparte_1
finanziaria era stato concluso a suo tempo con , la domanda proposta Parte_2
da andava qualificata come azione di rivendicazione, non essendo Parte_1
la pretesa sostanziale al rilascio del bene ricollegata al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il detentore;
- la ricorrente aveva quindi l'onere di dimostrare il suo diritto di Parte_1
proprietà acquistato a titolo derivativo, dimostrando non solo il proprio acquisto, ma anche quello dei precedenti danti causa, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario;
- non essendo stata fornita tale prova ( aveva allegato al ricorso solo Parte_1 il proprio titolo d'acquisto e non aveva formulato alcuna istanza istruttoria per dimostrare il suo diritto di proprietà), la domanda andava rigettata per difetto di prova.
2. – L'appello di e l'unico motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
E' rimasta contumace l'impresa individuale . Controparte_1
2.1 – Con un unico, articolato motivo di impugnazione, la società appellante afferma che il
Tribunale ha sbagliato nel qualificare la domanda come azione di rivendicazione: sarebbe
4 erronea l'affermazione del Giudice di primo grado per cui essa società, per ottenere una sentenza di rilascio dell'immobile occupato da ed Controparte_1
originariamente concesso in leasing da a avrebbe Controparte_2 Parte_2
l'onere di provare il proprio diritto di proprietà producendo in giudizio non solo il proprio titolo di acquisto, ma altresì dando prova del titolo di acquisto dei precedenti titolari “sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario”.
D'altro canto, essa appellante non solo ha provato il suo acquisto dal TO
, ma ha altresì prodotto l'atto di acquisto intervenuto tra originaria CP_5 CP_3
Contr proprietaria dell'immobile, ed la quale aveva ottenuto dal Tribunale di CP_2
Brescia una condanna giudiziale al rilascio contro l'utilizzatrice Parte_2 [...]
aveva in quel giudizio dimostrato di essere proprietaria del bene e CP_2 Pt_1
ha dimostrato in questo procedimento di essere divenuta proprietaria
[...] dell'immobile, già appartenuto ad . CP_2
quale cessionaria del contratto di leasing e del relativo immobile Parte_1
dal e ancor prima da è succeduta anche nei Controparte_5 Controparte_4 diritti facenti capo alla originaria concedente , sicchè, accertata l'insussistenza CP_2 di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'unità immobiliare in capo alla ditta individuale quest'ultima andrebbe condannata al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile.
Si aggiunge che il rigore della probatio diabolica, richiamata dal Giudice di primo grado, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, poichè in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto;
e la ditta convenuta, rimasta contumace, non aveva dato prova della esistenza di un titolo idoneo a giustificare la sua occupazione del locale commerciale.
2.2 - Il motivo è infondato sotto tutti i distinti profili in cui è stato articolato.
2.2.1 - In conformità a quanto affermato dalla Cass., Sez. Unite, 28.03.2014, n. 7305, cit. dal primo Giudice, l'azione personale di restituzione, in quanto destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di
5 proprietario, presuppone l'esistenza di un titolo contrattuale in forza del quale il tradens ha trasferito la disponibilità materiale della res all'accipiens e quest'quest'ultimo sia tenuto, alla cessazione o alla caducazione di detto titolo, a restituirla al tradens.
Laddove, viceversa, il proprietario della res domandi la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone in via di mero fatto del bene nell'assenza, anche originaria, di ogni titolo (come nel caso di specie: il contratto di leasing era intercorso tra , CP_2
dante causa di , e nessun rapporto risulta intercorso CP_6 Parte_2 tra l'originario concedente e l'attuale detentore dell'immobile, la ditta individuale
[...] né viene allegata una cessione d'azienda tra il lessee originario e Controparte_1
l'attuale detentrice, agli effetti dell'art. 2558 c.c.), la domanda proposta deve qualificarsi come azione di rivendicazione, con l'applicazione del regime probatorio conseguente (da ultimo, Cass., 10.10.2018, n. 25.052) – e senza che tale qualificazione integri una extra petizione operata officiosamente dal giudice.
2.2.2 – Inquadrata come azione di rivendica la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile detenuto sine titulo dalla ditta la prova della Controparte_1
proprietà del bene rivendicato non è stata pienamente fornita.
Notoriamente, nell'azione di rivendica il rivendicante è tenuto a dimostrare l'appartenenza del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto originario, oppure dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (per tutte, Cass., 28.01.1995, n. 1044).
La società appellante ha prodotto la visura storica catastale, da cui risulta che CP_3 proprietaria dell'immobile dal 28.08.1991, ha in data 14.04.2011 venduto l'immobile per cui
è causa ad (si produce la bozza del rogito notarile priva di sottoscrizioni Controparte_2 al doc. 3 fasc. primo grado), la quale l'ha poi trasferito a (si produce Controparte_4
l'avviso ex art. 58 TUB della cessione in blocco dei rapporti contrattuali e dei beni relativi, doc. 11), che a sua volta l'ha ceduto a (anche qui prodotto è Controparte_5 solo l'avviso ex art. 58 TUB, doc. 12), il quale ha, da ultimo, trasferito il bene in questione ad essa società.
Pervero, lo storico catastale non figura tra le produzioni in primo grado, ed è perciò inutilizzabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., prima di essere comunque ritenuto insufficiente a dimostrare i diversi passaggi proprietari, oltre che i requisiti della trascrizione o del trasferimento del possesso, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 1158 e 1159 c.c.
Ebbene:
6 - manca del tutto la prova dell'acquisto a titolo originario di taluno dei successivi danti causa di Parte_1
- per dimostrare la proprietà del bene acquistata a titolo originario, occorre la prova del possesso ventennale, anche come possesso congiunto di chi si afferma proprietario attuale con i danti causa nel ventennio antecedente (artt. 1146, 2° co., e 1158 c.c.), ma nella specie non viene dimostrato in alcun modo il trasferimento del possesso dai soggetti che si sarebbero succeduti nell'appartenenza dello stabile, non potendo chiaramente a tal fine valere la semplice produzione di un certificato catastale;
- per dimostrare l'acquisto per usucapione abbreviata, occorre un valido titolo di acquisto trascritto, accompagnato dal possesso ultradecennale del bene (art. 1159 c.c.), ma in questo caso non viene data prova né della trascrizione dell'acquisto di Parte_1
dal , né la ultra decennalità del possesso della prima. Controparte_5
2.2.3 – Per quel che riguarda, poi, l'efficacia della condanna irrevocabile al rilascio ottenuta da contro al Tribunale di Brescia, tale giudicato di condanna, CP_2 Parte_2
essendo stato ottenuto nel presupposto (causa petendi) di un obbligo restitutorio ex art. 1590 c.c. nascente dalla cessazione, a seguito della risoluzione ex artt. 1456-1457 c.c., del contratto di leasing in forza del quale il bene era nella detenzione del lessee Parte_2
copre soltanto l'esistenza del contratto di locazione finanziaria e l'evento della sua
[...]
cessazione, non anche la proprietà del bene in capo al lessor, posto che la concessione in locazione (o in locazione finanziaria) di un bene non presuppone affatto che il bene concesso sia in proprietà del concedente.
E' perciò errato il ragionamento per cui il giudicato formatosi sulla condanna al rilascio emessa dal Tribunale di Brescia faccia stato, quanto alla proprietà del bene già concesso in leasing, in capo all'odierna appellante , quale avente causa ex art. 2909 Parte_1
c.c. dall'originaria concedente . CP_2
2.2.4 – L'assunto per cui la prova della proprietà del bene rivendicato si attenuerebbe nel caso in cui il convenuto in rivendica non contesti specificamente l'originaria appartenenza del bene al dante causa dell'attore, poiché in tale evenienza egli potrebbe limitarsi a dimostrare il suo titolo di acquisto, non è pertinente nel caso in esame: la ditta convenuta è rimasta contumace e la contumacia equivale a ficta contestatio, posto che la regola della non contestazione opera soltanto se il convenuto è costituito (l'art. 115, 1° co., c.p.c. parla di fatti “non specificamente contestati dalla parte costituita”).
7 2.2.5 – E' ben vero, d'altro canto, che una condanna alla consegna o al rilascio di un bene ottenuto nei confronti di un dato soggetto è utilizzabile, in forza del principio dell'efficacia incondizionata del titolo esecutivo, anche nei confronti del terzo che sia nella disponibilità materiale di quel bene, a prescindere dall'accertamento di una successione, universale o a titolo particolare, nel debito restitutorio (rilevante ex art. 477 c.p.c., applicabile anche alle successioni a titolo particolare) rispetto all'originario destinatario della condanna;
ciò per evitare che il debitore possa facilmente vanificare le pretese dell'avente diritto trasferendo medio tempore la detenzione o il possesso del bene ad un soggetto non menzionato nel titolo.
Pertanto, il titolo esecutivo per il rilascio contenuto nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Brescia ben avrebbe potuto essere utilizzato dall'odierna appellante (succeduta nel rapporto di leasing e nel credito restitutorio da esso nascente, sia ai sensi dell'art. 475
c.p.c. che dell'art. 2909 c.c., essendo quel provvedimento divenuto cosa giudicata) anche contro er ottenere il rilascio forzato del bene da questa Controparte_1
ditta illegittimamente detenuto.
La presente pronuncia negativa sull'azione di rivendica (così qualificata, per quanto sopra, al § 2.2.1) non potrebbe comunque interferire con una tale possibilità, attesa la diversità nella causa petendi della domanda restitutoria e della rei vindicatio.
3. – Conclusioni.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Nulla a provvedere sulle spese, essendo l'appellata rimasta contumace.
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro l'impresa individuale Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale Controparte_1
di Alessandria in data 3.03.2023, con atto di citazione notificato ex artt. 145, 3° co., e 143
c.p.c. in data 19.04.2023:
a) rigetta l'appello;
8 b) nulla a provvedere sulle spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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