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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Presidente
Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n. 581/2018 R.G. avente ad oggetto: proprietà
TRA
) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Mele
Appellante
E
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Bamundo
Appellato e appellante incidentale
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. adiva il Tribunale di Matera, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
per accertare che le opere da questo realizzate avevano occupato una parte della sua proprietà, modificando altresì la linea di confine, e per sentirlo condannare alla demolizione delle opere realizzate con riduzione in pristino della linea di confine;
in subordine, nella sussistenza della ipotesi di cui all'art.938 c.c., attribuire al convenuto la proprietà della porzione di suolo occupata, con pagamento in favore della attrice, quale proprietaria, del doppio del valore di mercato, oltre al risarcimento del danno e alle spese di giudizio.
2. Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto. 3. Con sentenza n.466/2018 il Tribunale di Matera rigettava la domanda principale di riduzione in pristino ed accoglieva quella subordinata condannando il convenuto al pagamento
“a titolo di risarcimento del danno per la perdurata occupazione perpetrata, della somma di
€.580,00 oltre interessi legali dalla data della domanda” e alle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, ed in particolare dalla espletata ctu, il Tribunale accertava che il
, nel completare l'edificazione del muro del garage, aveva sconfinato sul terreno CP_1 dell'attrice di circa 5 mq. e pertanto, a fronte anche dell'incertezza del confine, riteneva sussistente l'ipotesi normata dall'art.938 c.c.
Il Tribunale, inoltre, ritenendo che il notevole ridimensionamento della domanda dell'attrice integrasse ipotesi di parziale soccombenza reciproca, compensava per due terzi le spese del giudizio, ponendo a carico del convenuto il residuo terzo.
4. Ha proposto appello la sig.ra articolando quattro motivi di doglianza come di Pt_1
seguito rubricati:
I) “nullità della sentenza per nullità dell'espletata ctu per omessa convocazione delle parti alle indagini peritali eseguite dall'ausiliario (violazione degli artt.194 e 201 cpc, 90 e 91 disp. Att. Cpc anche in relazione al principio del contraddittorio ci cui all'art.24Cost”;
II) “Erroneo accertamento della linea di confine tra le due proprietà delle parti in causa e, conseguentemente, della porzione di terreno di parte attrice abusivamente occupata dal convenuto (erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei atti di causa;
insufficiente motivazione ed omessa pronuncia su una delle domande proposte)”,
III) “violazione degli art.112 c.p.c., falsa applicazione dell'art.938 c.c., contraddittoria motivazione ed omessa pronuncia su un capo della domanda”:
IV) “violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc per erronea compensazione parziale delle spese e mancata statuizione su quelle di Ctu”.
Ha quindi chiesto, previo rinnovo delle operazioni peritali, la condanna dell'appellato alla demolizione delle opere ed al ripristino del confine fra i fondi, unitamente al risarcimento dei danni, con integrale condanna dello stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituito il sig. rilevando l'inammissibilità del gravame, ex art.342 cpc, e CP_1
contestando, nel merito, i motivi di appello proposti.
L'appellato ha altresì spiegato appello incidentale denunciando l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sia in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'appellante, per non
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pag. 2 esser quest'ultima “proprietaria dell'intera superficie di cui è causa”, sia in riferimento alla mancata valutazione della circostanza “che i metri occupati rientrano nell'ambito delle tolleranze cartografiche” come rilevato dal Ctu.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con condanna dell'appellata al risarcimento ex art.96 cpc ed alle spese del doppio grado di giudizio.
6. All'udienza del 28/11/2023, trattata in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello proposto supera la critica di inammissibilità per esser stato formulato e argomentato in modo sostanzialmente conforme alla previsione dell'art.342 cpc.
8. Procedendo poi secondo un ordine di priorità logica e giuridica, deve esser preliminarmente scrutinato il rilievo, proposto con il primo motivo di appello incidentale, di difetto di legittimazione attiva della per esser quest'ultima solo comproprietaria, per un terzo, Pt_1
del terreno di cui ha lamentato l'occupazione abusiva, ed aver chiesto il risarcimento, non pro quota, bensì integralmente, giacchè l'eventuale accoglimento di tale eccezione assumerebbe carattere dirimente rispetto al resto del giudizio.
Il motivo di appello incidentale è tuttavia infondato.
Ed invero la S.C. ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata.
La legittimazione del singolo comproprietario è stata infatti riconosciuta sul presupposto che ricorra un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere anche nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali.
“Se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune. Tale legittimazione
è stata riconosciuta in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva (Cassazione
14.11.2019 n 29506)
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pag. 3 9. Occorre poi delibare sul primo motivo di appello principale, con il quale l'appellante contesta la “nullità della sentenza per nullità dell'espletata ctu per omessa convocazione delle parti alle indagini peritali eseguite dall'ausiliario”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo non è dato comprendere rispetto a quale data di operazioni peritali l'appellante riferisca la sua doglianza.
Invero, dall'esame dei verbali del Ctu emerge che i sopralluoghi effettuati dall'ausiliare sono stati solo tre e sono avvenuti: il 27/02/2015, il 16/07/2015 ed il 22/01/2016, date rispetto alle quali non vi è alcuna contestazione da parte dell'appellante, che invece contesta la mancata convocazione relativamente al sopralluogo che, a suo dire, si sarebbe tenuto il 09.07.2016 (cfr. pag.7 dell'atto di appello), che tuttavia non risulta esser mai stato effettuato.
In comparsa conclusionale, inoltre, la stessa appellante dopo aver affermato la “nullità dell'espletata CTU per omessa convocazione delle parti alle indagini peritali seguite dall'ausiliare il 22.01.2016” (cfr. pag.6) immediatamente dopo (cfr. pag.7) torna a contestare la mancata convocazione per “il sopralluogo eseguito dal Ctu in data 09.07.2016” di cui, come detto, non v'è riscontro nell'elaborato peritale.
In ogni caso la doglianza proposta si manifesta tardiva in quanto non proposta alla prima udienza successiva al deposito della perizia: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali
o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente” [Cass. civ. n.
1744/2013].
Invero a fronte del deposito della relazione di perizia avvenuto il 14.03.2017, la prima udienza successiva si è svolta in data 07.06.2017; a tale udienza, come risulta dal verbale, ove parteciparono sia il difensore dell'attrice che quest'ultima, personalmente, parte attrice si limitò
a riservarsi “di controdedurre alla ctu” senza sollevare alcuna eccezione di nullità.
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pag. 4 Solo alla successiva udienza del 29.09.2017, ormai tardivamente, il procuratore di parte attrice eccepì la nullità della perizia “per omessa comunicazione del prosieguo delle operazioni peritali”.
10. Con il secondo motivo di gravame principale, la poi denuncia l'erroneo Pt_1
accertamento, da parte del Ctu, della linea di confine e della dimensione del terreno di sua proprietà occupato dall'appellato.
Il motivo è infondato.
La contestazione sollevata si basa sulle osservazioni critiche alla ctu, effettuate in data
09.01.2017 dal perito di parte, che evidenziava, nella relazione del ctu, la mancanza: “di ogni descrizione o didascalia esplicativa dei rilievi topografici”; della indicazione della strumentazione utilizzata per la digitalizzazione del foglio di mappa sul quale ricadevano le proprietà delle parti;
di dati e indicazioni sulle modalità seguite e sulla strumentazione utilizzata per i rilievi eseguiti.
Nel paragrafo “Descrizione delle operazioni effettuate” (pagine 9 e 10 della relazione), in realtà, il Ctu ha adeguatamente e sufficientemente descritto le modalità di esecuzione ed i parametri di riferimento dei rilievi effettuati che hanno condotto alla determinazione di uno
“sconfinamento complessivo nella proprietà di mq. 4,845 pari in c.t. a mq. 5,00 Pt_1 circa”.
Nel suo elaborato, inoltre, il ctu dà conto dei diversi criteri indicati dai rispettivi ctp ed afferma, in proposito, che “al fine di dirimere la querelle sui criteri da adottare, lo scrivente decideva di operare un nuovo rilievo topografico del confine, sulla base delle indicazioni e dei criteri suggeriti dal locale Ufficio del Catasto che, gentilmente, forniva allo scrivente l'estratto di una pubblicazione di Edilizia ed Urbanistica a firma di Persona_1
In buona sostanza, la mappa da utilizzare per l'individuazione dei confini già esistenti al momento dell'impianto del catasto terreni (C.T.) è l'originale d'impianto, che è l'esemplare più affidabile e preciso, così come i punti di appoggio da scegliere sono quelli rappresentati nelle medesime mappe originali d'impianto”.
Le conclusioni del ctu sono dunque pienamente condivisibili, come già affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, anche in virtù delle indicazioni fornite dalla P.A. (ufficio del
Catasto) e dal Ctu seguite, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in esame.
11. Occorre ora scrutinare il secondo motivo di appello incidentale, afferente alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, della circostanza che la superficie occupata dall'appellato
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pag. 5 rientrerebbe nell'ambito delle “tolleranze cartografiche” con conseguente venir meno del diritto dell'appellante ad ogni tipo di risarcimento.
Il motivo è sostanzialmente infondato, nel senso che effettivamente la superficie occupata dal rientra nell'ambito delle cd. “tolleranze cartografiche”, come rilevato dal Ctu, su CP_1
espresso quesito postogli dal Tribunale, al paragrafo n.4 della relazione di perizia;
tale circostanza tuttavia non fa venir meno il diritto della proprietaria al risarcimento del danno subito per l'occupazione del proprio suolo, come sostenuto dall'appellante incidentale, giacchè
l'art.938 c.c., espressamente invocato da parte attrice e correttamente applicato dal Tribunale, regola proprio la fattispecie di occupazione di una porzione di fondo attiguo, effettuata in buona fede, che può certamente ravvisarsi in caso di accertata tolleranza cartografica, prevedendo il pagamento del doppio del valore del suolo occupato ed il risarcimento dei danni.
12. Il terzo motivo di appello principale, relativo alla errata applicazione dell'art.938 c.c. ed alla mancata prova della buona fede del convenuto , è assorbito dalla pronuncia CP_1
appena sopra formulata, ma è comunque infondato avendo proprio la stessa parte attrice invocato, seppur in via subordinata, la regolazione della fattispecie dedotta in riferimento alla previsione dell'art.938 c.c., sicchè la pronuncia del Tribunale, sul punto in questione, è conforme alla domanda posta dalla stessa attrice.
13. Con il quarto motivo di gravame, infine, la sig.ra si duole della regolazione Pt_1
delle spese del primo grado, erroneamente compensate fra le parti, sia pure parzialmente, e della mancata statuizione delle spese relative alla ctu.
Afferma l'appellante che erroneamente il primo giudice ha ravvisato nel “notevole ridimensionamento della domanda formulata da parte attrice” la sussistenza di una ipotesi di
“soccombenza reciproca parziale” e sostiene che nella fattispecie in esame doveva, invece, esser ravvisata l'ipotesi “di accoglimento di una delle due domande, subordinate l'una all'altra, che l'attrice avrebbe proposto” con conseguente liquidazione delle spese ad esclusivo carico della parte convenuta.
Il motivo è fondato.
Invero secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. “, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e
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pag. 6 non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.. [Cass., sezioni unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061], presupposti che, nella fattispecie in esame, non sono stati esplicitati dal primo giudice e comunque non sussistono.
D'altro canto “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. [Corte di Cassazione n. 26043/2020]; nella fattispecie all'esame di questa Corte, invece, le due domande, principale e subordinate, non erano autonome, giacchè il presupposto di entrambe era comunque l'accertamento della occupazione illegittima di parte del suolo dell'attrice, con differenti conseguenze in caso di accoglimento della domanda principale, rispetto a quelle statuite in seguito all'accoglimento della domanda subordinata.
Ha dunque errato il Tribunale a ritenere sussistente una ipotesi di soccombenza reciproca.
In riforma della sentenza impugnata, dunque, le spese del primo grado di giudizio, nella misura determinata dal Tribunale e non contestata dalle parti, devono esser poste integralmente a carico della parte convenuta, risultata soccombente, ivi comprese quella della Ctu espletata.
14. Le spese del presente grado di giudizio sono ugualmente poste a carico della parte appellata, risultata soccombente all'esito complessivo della lite;
le stesse sono liquidate in dispositivo in riferimento al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in considerazione del valore della causa, (valore indeterminabile, complessità bassa), nonché dell'attività difensiva espletata (con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo).
15. Stante il parziale accoglimento del gravame principale ed il rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 solo nei confronti dell'appellato . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.466/2018 ed in parziale riforma della stessa, così decide:
a) rigetta il primo, secondo e terzo motivo di appello principale;
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pag. 7 b) rigetta l'appello incidentale;
c) in accoglimento del quarto motivo di appello principale pone integralmente a carico dell'appellato le spese del primo grado di giudizio, nella misura, già liquidata Controparte_1
nella sentenza di primo grado, di €.3.972,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, ponendo altresì a carico dello stesso le spese della espletata ctu;
d) condanna al pagamento delle spese delle spese del secondo grado Controparte_1
liquidate in complessivi 3.520,00, di cui €.147,00 per spese di C.U. ed €.3.473,00 per competenze (per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale), oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
e) dichiara l'obbligo dell'appellato al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 4 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
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pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Presidente
Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n. 581/2018 R.G. avente ad oggetto: proprietà
TRA
) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Mele
Appellante
E
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Bamundo
Appellato e appellante incidentale
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. adiva il Tribunale di Matera, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
per accertare che le opere da questo realizzate avevano occupato una parte della sua proprietà, modificando altresì la linea di confine, e per sentirlo condannare alla demolizione delle opere realizzate con riduzione in pristino della linea di confine;
in subordine, nella sussistenza della ipotesi di cui all'art.938 c.c., attribuire al convenuto la proprietà della porzione di suolo occupata, con pagamento in favore della attrice, quale proprietaria, del doppio del valore di mercato, oltre al risarcimento del danno e alle spese di giudizio.
2. Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto. 3. Con sentenza n.466/2018 il Tribunale di Matera rigettava la domanda principale di riduzione in pristino ed accoglieva quella subordinata condannando il convenuto al pagamento
“a titolo di risarcimento del danno per la perdurata occupazione perpetrata, della somma di
€.580,00 oltre interessi legali dalla data della domanda” e alle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, ed in particolare dalla espletata ctu, il Tribunale accertava che il
, nel completare l'edificazione del muro del garage, aveva sconfinato sul terreno CP_1 dell'attrice di circa 5 mq. e pertanto, a fronte anche dell'incertezza del confine, riteneva sussistente l'ipotesi normata dall'art.938 c.c.
Il Tribunale, inoltre, ritenendo che il notevole ridimensionamento della domanda dell'attrice integrasse ipotesi di parziale soccombenza reciproca, compensava per due terzi le spese del giudizio, ponendo a carico del convenuto il residuo terzo.
4. Ha proposto appello la sig.ra articolando quattro motivi di doglianza come di Pt_1
seguito rubricati:
I) “nullità della sentenza per nullità dell'espletata ctu per omessa convocazione delle parti alle indagini peritali eseguite dall'ausiliario (violazione degli artt.194 e 201 cpc, 90 e 91 disp. Att. Cpc anche in relazione al principio del contraddittorio ci cui all'art.24Cost”;
II) “Erroneo accertamento della linea di confine tra le due proprietà delle parti in causa e, conseguentemente, della porzione di terreno di parte attrice abusivamente occupata dal convenuto (erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei atti di causa;
insufficiente motivazione ed omessa pronuncia su una delle domande proposte)”,
III) “violazione degli art.112 c.p.c., falsa applicazione dell'art.938 c.c., contraddittoria motivazione ed omessa pronuncia su un capo della domanda”:
IV) “violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc per erronea compensazione parziale delle spese e mancata statuizione su quelle di Ctu”.
Ha quindi chiesto, previo rinnovo delle operazioni peritali, la condanna dell'appellato alla demolizione delle opere ed al ripristino del confine fra i fondi, unitamente al risarcimento dei danni, con integrale condanna dello stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituito il sig. rilevando l'inammissibilità del gravame, ex art.342 cpc, e CP_1
contestando, nel merito, i motivi di appello proposti.
L'appellato ha altresì spiegato appello incidentale denunciando l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sia in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'appellante, per non
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pag. 2 esser quest'ultima “proprietaria dell'intera superficie di cui è causa”, sia in riferimento alla mancata valutazione della circostanza “che i metri occupati rientrano nell'ambito delle tolleranze cartografiche” come rilevato dal Ctu.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con condanna dell'appellata al risarcimento ex art.96 cpc ed alle spese del doppio grado di giudizio.
6. All'udienza del 28/11/2023, trattata in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello proposto supera la critica di inammissibilità per esser stato formulato e argomentato in modo sostanzialmente conforme alla previsione dell'art.342 cpc.
8. Procedendo poi secondo un ordine di priorità logica e giuridica, deve esser preliminarmente scrutinato il rilievo, proposto con il primo motivo di appello incidentale, di difetto di legittimazione attiva della per esser quest'ultima solo comproprietaria, per un terzo, Pt_1
del terreno di cui ha lamentato l'occupazione abusiva, ed aver chiesto il risarcimento, non pro quota, bensì integralmente, giacchè l'eventuale accoglimento di tale eccezione assumerebbe carattere dirimente rispetto al resto del giudizio.
Il motivo di appello incidentale è tuttavia infondato.
Ed invero la S.C. ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata.
La legittimazione del singolo comproprietario è stata infatti riconosciuta sul presupposto che ricorra un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere anche nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali.
“Se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune. Tale legittimazione
è stata riconosciuta in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva (Cassazione
14.11.2019 n 29506)
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pag. 3 9. Occorre poi delibare sul primo motivo di appello principale, con il quale l'appellante contesta la “nullità della sentenza per nullità dell'espletata ctu per omessa convocazione delle parti alle indagini peritali eseguite dall'ausiliario”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo non è dato comprendere rispetto a quale data di operazioni peritali l'appellante riferisca la sua doglianza.
Invero, dall'esame dei verbali del Ctu emerge che i sopralluoghi effettuati dall'ausiliare sono stati solo tre e sono avvenuti: il 27/02/2015, il 16/07/2015 ed il 22/01/2016, date rispetto alle quali non vi è alcuna contestazione da parte dell'appellante, che invece contesta la mancata convocazione relativamente al sopralluogo che, a suo dire, si sarebbe tenuto il 09.07.2016 (cfr. pag.7 dell'atto di appello), che tuttavia non risulta esser mai stato effettuato.
In comparsa conclusionale, inoltre, la stessa appellante dopo aver affermato la “nullità dell'espletata CTU per omessa convocazione delle parti alle indagini peritali seguite dall'ausiliare il 22.01.2016” (cfr. pag.6) immediatamente dopo (cfr. pag.7) torna a contestare la mancata convocazione per “il sopralluogo eseguito dal Ctu in data 09.07.2016” di cui, come detto, non v'è riscontro nell'elaborato peritale.
In ogni caso la doglianza proposta si manifesta tardiva in quanto non proposta alla prima udienza successiva al deposito della perizia: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali
o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente” [Cass. civ. n.
1744/2013].
Invero a fronte del deposito della relazione di perizia avvenuto il 14.03.2017, la prima udienza successiva si è svolta in data 07.06.2017; a tale udienza, come risulta dal verbale, ove parteciparono sia il difensore dell'attrice che quest'ultima, personalmente, parte attrice si limitò
a riservarsi “di controdedurre alla ctu” senza sollevare alcuna eccezione di nullità.
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pag. 4 Solo alla successiva udienza del 29.09.2017, ormai tardivamente, il procuratore di parte attrice eccepì la nullità della perizia “per omessa comunicazione del prosieguo delle operazioni peritali”.
10. Con il secondo motivo di gravame principale, la poi denuncia l'erroneo Pt_1
accertamento, da parte del Ctu, della linea di confine e della dimensione del terreno di sua proprietà occupato dall'appellato.
Il motivo è infondato.
La contestazione sollevata si basa sulle osservazioni critiche alla ctu, effettuate in data
09.01.2017 dal perito di parte, che evidenziava, nella relazione del ctu, la mancanza: “di ogni descrizione o didascalia esplicativa dei rilievi topografici”; della indicazione della strumentazione utilizzata per la digitalizzazione del foglio di mappa sul quale ricadevano le proprietà delle parti;
di dati e indicazioni sulle modalità seguite e sulla strumentazione utilizzata per i rilievi eseguiti.
Nel paragrafo “Descrizione delle operazioni effettuate” (pagine 9 e 10 della relazione), in realtà, il Ctu ha adeguatamente e sufficientemente descritto le modalità di esecuzione ed i parametri di riferimento dei rilievi effettuati che hanno condotto alla determinazione di uno
“sconfinamento complessivo nella proprietà di mq. 4,845 pari in c.t. a mq. 5,00 Pt_1 circa”.
Nel suo elaborato, inoltre, il ctu dà conto dei diversi criteri indicati dai rispettivi ctp ed afferma, in proposito, che “al fine di dirimere la querelle sui criteri da adottare, lo scrivente decideva di operare un nuovo rilievo topografico del confine, sulla base delle indicazioni e dei criteri suggeriti dal locale Ufficio del Catasto che, gentilmente, forniva allo scrivente l'estratto di una pubblicazione di Edilizia ed Urbanistica a firma di Persona_1
In buona sostanza, la mappa da utilizzare per l'individuazione dei confini già esistenti al momento dell'impianto del catasto terreni (C.T.) è l'originale d'impianto, che è l'esemplare più affidabile e preciso, così come i punti di appoggio da scegliere sono quelli rappresentati nelle medesime mappe originali d'impianto”.
Le conclusioni del ctu sono dunque pienamente condivisibili, come già affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, anche in virtù delle indicazioni fornite dalla P.A. (ufficio del
Catasto) e dal Ctu seguite, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in esame.
11. Occorre ora scrutinare il secondo motivo di appello incidentale, afferente alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, della circostanza che la superficie occupata dall'appellato
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pag. 5 rientrerebbe nell'ambito delle “tolleranze cartografiche” con conseguente venir meno del diritto dell'appellante ad ogni tipo di risarcimento.
Il motivo è sostanzialmente infondato, nel senso che effettivamente la superficie occupata dal rientra nell'ambito delle cd. “tolleranze cartografiche”, come rilevato dal Ctu, su CP_1
espresso quesito postogli dal Tribunale, al paragrafo n.4 della relazione di perizia;
tale circostanza tuttavia non fa venir meno il diritto della proprietaria al risarcimento del danno subito per l'occupazione del proprio suolo, come sostenuto dall'appellante incidentale, giacchè
l'art.938 c.c., espressamente invocato da parte attrice e correttamente applicato dal Tribunale, regola proprio la fattispecie di occupazione di una porzione di fondo attiguo, effettuata in buona fede, che può certamente ravvisarsi in caso di accertata tolleranza cartografica, prevedendo il pagamento del doppio del valore del suolo occupato ed il risarcimento dei danni.
12. Il terzo motivo di appello principale, relativo alla errata applicazione dell'art.938 c.c. ed alla mancata prova della buona fede del convenuto , è assorbito dalla pronuncia CP_1
appena sopra formulata, ma è comunque infondato avendo proprio la stessa parte attrice invocato, seppur in via subordinata, la regolazione della fattispecie dedotta in riferimento alla previsione dell'art.938 c.c., sicchè la pronuncia del Tribunale, sul punto in questione, è conforme alla domanda posta dalla stessa attrice.
13. Con il quarto motivo di gravame, infine, la sig.ra si duole della regolazione Pt_1
delle spese del primo grado, erroneamente compensate fra le parti, sia pure parzialmente, e della mancata statuizione delle spese relative alla ctu.
Afferma l'appellante che erroneamente il primo giudice ha ravvisato nel “notevole ridimensionamento della domanda formulata da parte attrice” la sussistenza di una ipotesi di
“soccombenza reciproca parziale” e sostiene che nella fattispecie in esame doveva, invece, esser ravvisata l'ipotesi “di accoglimento di una delle due domande, subordinate l'una all'altra, che l'attrice avrebbe proposto” con conseguente liquidazione delle spese ad esclusivo carico della parte convenuta.
Il motivo è fondato.
Invero secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. “, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e
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pag. 6 non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.. [Cass., sezioni unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061], presupposti che, nella fattispecie in esame, non sono stati esplicitati dal primo giudice e comunque non sussistono.
D'altro canto “Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. [Corte di Cassazione n. 26043/2020]; nella fattispecie all'esame di questa Corte, invece, le due domande, principale e subordinate, non erano autonome, giacchè il presupposto di entrambe era comunque l'accertamento della occupazione illegittima di parte del suolo dell'attrice, con differenti conseguenze in caso di accoglimento della domanda principale, rispetto a quelle statuite in seguito all'accoglimento della domanda subordinata.
Ha dunque errato il Tribunale a ritenere sussistente una ipotesi di soccombenza reciproca.
In riforma della sentenza impugnata, dunque, le spese del primo grado di giudizio, nella misura determinata dal Tribunale e non contestata dalle parti, devono esser poste integralmente a carico della parte convenuta, risultata soccombente, ivi comprese quella della Ctu espletata.
14. Le spese del presente grado di giudizio sono ugualmente poste a carico della parte appellata, risultata soccombente all'esito complessivo della lite;
le stesse sono liquidate in dispositivo in riferimento al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in considerazione del valore della causa, (valore indeterminabile, complessità bassa), nonché dell'attività difensiva espletata (con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo).
15. Stante il parziale accoglimento del gravame principale ed il rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 solo nei confronti dell'appellato . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.466/2018 ed in parziale riforma della stessa, così decide:
a) rigetta il primo, secondo e terzo motivo di appello principale;
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pag. 7 b) rigetta l'appello incidentale;
c) in accoglimento del quarto motivo di appello principale pone integralmente a carico dell'appellato le spese del primo grado di giudizio, nella misura, già liquidata Controparte_1
nella sentenza di primo grado, di €.3.972,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, ponendo altresì a carico dello stesso le spese della espletata ctu;
d) condanna al pagamento delle spese delle spese del secondo grado Controparte_1
liquidate in complessivi 3.520,00, di cui €.147,00 per spese di C.U. ed €.3.473,00 per competenze (per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale), oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
e) dichiara l'obbligo dell'appellato al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 4 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
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