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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 351 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Stefano Paladini e Laura Rizzo;
CP_1
E
P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_2 P.IVA_1
Impresa designata per la gestione dei sinistri per il FGVS, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Mario e Paola Fortunato;
-APPELLATA-
Controparte_3
-APPELLATA CONTUMACE-
1 All'udienza del 13 aprile 2022, a seguito del deposito delle note scritte dalle parti, la causa
è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.06.2014, il Sig. , premesso Parte_1
che: - il giorno 9 ottobre 2012, alle ore 19:45 circa, si trovava alla guida della BMW targata
EJ426FF, sulla Strada Provinciale Soleto-Galatina, con direzione di marcia Galatina, quando una vettura che proveniva dal senso opposto di marcia invadeva la sua corsia, accecandolo e costringendolo a sterzare verso destra e ad uscire fuori strada;
-a causa della manovra e stante l'asfalto bagnato, l'auto sbandava e sbatteva contro un muro di cinta, ribaltandosi più volte tanto che il veniva espulso fuori dall'abitacolo Pt_1
rimanendo schiacciato dalla vettura;
- il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente di un altro veicolo, rimasto tuttavia ignoto;
conveniva in giudizio quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per CP_2
le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito pari ad euro
251.838,78.
Si costituiva la quale, contestando il fondamento della domanda attorea, ne CP_2
chiedeva il rigetto.
Nel corso della fase istruttoria, al presente veniva riunito il procedimento R.G. n.
11823/2015 avviato su iniziativa di la quale chiedeva la condanna di Controparte_3
a manlevarla dell'importo già corrisposto al Sig. Ancora terzo CP_2 Per_1
trasportato e proprio assicurato.
Istruita con prova documentale, testimoniale e c.t.u., la causa è stata decisa con sentenza n. 621 del 27.02.2020 con cui il Tribunale di Lecce, ritenendo non raggiunta la prova in ordine alla circostanza per cui il sinistro sarebbe stato provocato dalla presenza di un secondo veicolo rimasto ignoto, ha rigettato la domanda di parte attrice nonché la domanda di nei confronti di Controparte_3 CP_2
2 Con atto di citazione notificato in data 31.03.2020, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza per i motivi di cui appresso chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse condannata a risarcire tutti i danni CP_2
patrimoniali e non subiti dallo stesso e quantificati nella complessiva somma di euro
204.966,28.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 30.09.2020, si è costituita la quale ha eccepito l'infondatezza CP_2
dell'appello chiedendone il rigetto. pur regolarmente citata, non si è costituita, rimanendo contumace, Controparte_3
sicchè la statuizione di rigetto della domanda dalla stessa proposta è divenuta definitiva.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di deposito telematico di note difensive sostitutive della comparizione in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione il 13.04.2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si dichiara la contumacia della convenuta pur Controparte_3
raggiunta da rituale notifica dell'impugnazione proposta da . Parte_1
2. Venendo al merito, con il primo motivo di appello, il deducente si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto inattendibile il testimone , sulla base di Testimone_1
un'analisi inesatta di fatti e circostanze che, se valutati correttamente, avrebbero certamente consentito il riconoscimento della piena attendibilità delle dichiarazioni rese da detto teste.
2.1. L'appellante ha argomentato la propria tesi sviluppando le seguenti argomentazioni:
- premesso che non sussiste alcun obbligo di attivazione in capo al privato cittadino che si sia trovato ad assistere ad un sinistro stradale, di riferire alle forze dell'ordine a proposito dello stesso, la circostanza che il si sia presentato per riferire in ordine ai fatti per Tes_1
cui è causa, ai quali avrebbe assistito personalmente, solo diversi mesi dopo l'accaduto, piuttosto che autorizzare dubbi sulla sua attendibilità come teste, ben potrebbe trovare giustificazione nel fatto che il conducente del veicolo è stato ricoverato a lungo presso le strutture ospedaliere in gravi condizioni, tanto da rendere impossibile i contatti con
3 l'esterno e dunque “gli stessi testimoni del fatto non hanno potuto contattare nell'immediato l'interessato per avere ragguagli circa l'opportunità di fornire informazioni alle autorità competenti”;
- le contraddizioni rilevate tra le dichiarazioni fornite ai Carabinieri e quanto riferito in giudizio nel corso della prova testimoniale, nonché l'incongruenza di quanto riferito dal ai Carabinieri rispetto alla dinamica così come descritta dall'attore costituiscono, a Tes_1
differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, prova della genuinità delle dichiarazioni non potendosi inoltre sottacere che queste trovano riscontro negli altri elementi probatori raccolti ed in particolare in quanto dedotto dallo stesso c.t.u., secondo il quale la dinamica riportata dall'attore e dai testimoni risulta verosimile, e negli accertamenti tecnici eseguiti dalle forze dell'ordine al momento del sinistro;
-infine, il fatto che il abbia riferito di essere stato precedentemente ascoltato presso Tes_1
uno studio legale dove avrebbe esposto quanto visto non può rilevare ai fini della valutazione circa la sua attendibilità fermo restando che appare del tutto normale e ascrivibile alla comune esperienza che una persona non esperta in materia giuridica chieda ragguagli circa le possibili implicazioni giuridiche di un determinato fatto storico che lo riguardi.
2.2. L'appellante prosegue evidenziando che il primo giudice è caduto in errore altresì nell'analisi di quanto riferito dal terzo trasportato Più precisamente Testimone_2
l'appellante rileva che il contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo non poteva costituire elemento di valutazione da parte del primo giudice poiché lo stesso ne aveva dichiarato l'incapacità a testimoniare.
2.3 Venendo poi al contenuto di quanto dichiarato, l'appellante evidenzia che la circostanza per cui l' al momento dell'ascolto dinanzi ai Carabinieri non avesse in Tes_2
alcun modo indicato la presenza di un secondo veicolo, sarebbe pienamente giustificabile con le condizioni psico-fisiche in cui lo stesso versava, essendo stato ascoltato immediatamente dopo l'accaduto.
2.4. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Ed invero, quanto al lungo lasso di tempo trascorso tra la data del sinistro - 09 ottobre
2012 - e il momento nel quale il testimone si è recato presso la stazione dei Tes_1
Carabinieri di zona, per riferire quanto da lui visto nell'occasione - nel successivo mese
4 di gennaio 2013 - la giustificazione addotta da parte appellante - secondo cui il comportamento del dovrebbe essere valutato tenendo conto del fatto che non vige Tes_1
alcun obbligo, giuridico o morale, di recarsi presso un presidio delle forze dell'ordine, nell'immediatezza dei fatti, per riferire in ordine ad un sinistro cui ci si sia trovati ad assistere, non appare perspicua.
2.5. In effetti, tale acquisizione istruttoria viene evidenziata dal giudice di prime cure non perché attesti di una condotta violativa di un qualsivoglia obbligo, ma esclusivamente a fini ricostruttivi, nell'ottica di una razionale e complessiva valutazione del comportamento del testimone, dal quale, secondo ragionevolezza, ci si sarebbe aspettata – ove effettivamente mosso dal desiderio di fornire informazioni quale teste oculare di un sinistro stradale - una pronta attivazione in tal senso nell'imminenza dell'accaduto, considerata, del resto, la presenza sul luogo dell'incidente delle forze dell'ordine che, sopraggiunte dopo una decina di minuti dal sinistro, si erano attivate per verificare la presenza, in loco, di eventuali testi oculari.
2.6. Per di più, l'appellante, nel proprio atto, ha ammesso che i testimoni abbiano avuto contatti con lui prima di recarsi dai Carabinieri ed anzi, ha addirittura precisato che il ritardo sarebbe giustificato proprio dal dover attendere, date le sue condizioni di salute, di potersi confrontare con lui: circostanza, quest'ultima che, lungi dal costituire ragionevole giustificazione del lasso di tempo trascorso, induce invece a ritenere quantomeno dubbia la spontaneità dell'iniziativa intrapresa dal Sig. di recarsi presso le autorità, Tes_1
apparendo la stessa, proprio alla stregua delle prospettazioni dell'appellante, piuttosto il risultato di una preventiva concertazione fra loro.
2.7. Neppure può trovare accoglimento la tesi, pur sostenuta da parte appellante, secondo cui le discordanze presenti nelle dichiarazioni rilasciate dal nei due diversi momenti Tes_1
in cui è stato ascoltato, nonché l'incongruenza tra le sue dichiarazioni e la ricostruzione del sinistro fornita dall'attore, sarebbero prova della genuinità della testimonianza: è evidente, a parere della Corte che, nel caso di specie, non si tratta di semplici dimenticanze o inesattezze, ragionevolmente attribuibili ad una fisiologica incertezza del ricordo, ma di consistenti contrasti su specifiche articolazioni della vicenda in fatto, che non possono che determinare notevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della testimonianza stessa.
5 Ed in effetti, il teste al momento dell'ascolto presso i Carabinieri, fornisce Tes_1
informazioni e dettagli che contrastano sia con quanto dichiarato dall'attore nella citazione, sia con gli stessi rilievi operati dagli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro: egli sosteneva di non ricordare “se fosse di giorno o di sera” né tantomeno le caratteristiche dei veicoli rimasti coinvolti;
che l'auto condotta dal non si ribaltava e che non vi Pt_1
era nessun soggetto rimasto schiacciato dal veicolo (del tutto in contrasto con i rilievi operati dai Carabinieri). In sede di prova testimoniale e quindi dopo il decorso di un ulteriore lasso di tempo, il teste sembra, al di là di ogni verosimiglianza, aver recuperato un ricordo più nitido dei fatti e di alcuni particolari, quali l'orario e le caratteristiche del veicolo rimasto ignoto, salvo fornire una dinamica, circa la posizione sua e dell'altra testimone, ancora una volta diversa rispetto a quanto riferito in sede di ascolto a sommarie informazioni. Infine, non può sottacersi che in una complessiva valutazione del comportamento tenuto dal e dunque della sua attendibilità, non può non tenersi Tes_1
conto della circostanza – da lui riferita – e di cui già si è detto - che sarebbe stato ascoltato in uno studio legale prima di recarsi dai Carabinieri.
2.8. A giudizio della Corte, merita dunque di essere condiviso quanto osservato dal
Tribunale in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. : a fronte di Testimone_1
elementi certi e accertati, quali l'assenza di testimoni oculari come rilevato dai Carabinieri al momento del sinistro e i rilievi operati da questi ultimi, dichiarazioni testimoniali inficiate dalle suddette non lievi criticità non possono rivendicare una prevalente concludenza probatoria.
2.9. Quanto poi alle dichiarazioni del terzo trasportato valorizzate in Testimone_2
sentenza, si ritiene che le stesse possano entrare a comporre il quadro delle complessive emergenze processuali , ove si consideri che il primo giudice si è soffermato solo su quanto da questi riferito al momento del sinistro, trattandosi di dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti in un momento in cui il soggetto non aveva ancora avuto modo di posizionarsi rispetto alla causa, e che, all'interno di una delibazione del materiale istruttorio finalizzata al riscontro della dinamica del sinistro riferita dall'attore, appare particolarmente significativa, in quanto in un tale contesto il terzo trasportato non ha fatto alcun cenno alla presenza di un secondo veicolo rimasto ignoto.
6 3.Con il secondo motivo, l'appellante reitera la censura di errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, assumendo che quest'ultimo, del tutto ingiustificatamente, abbia ritenuto di discostarsi da quanto affermato dal c.t.u. nel proprio elaborato a proposito della verosimiglianza della dinamica del sinistro, nei termini in cui descritta dai testimoni, anche tenuto conto delle condizioni di visibilità ragionevolmente loro attribuibili in relazione alla posizione di osservatori al momento del sinistro.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non raggiunta la prova circa il coinvolgimento del veicolo ignoto nel sinistro, in aperta violazione del principio generale del “più probabile che non” vigente con riferimento al nesso causale in materia civile;
il primo giudice, ad avviso dell'appellante, avrebbe applicato una regola di giudizio non conforme ai canoni applicabili in sede di giudizio civile, pretendendo una “prova rigorosa” della dinamica del sinistro tipica del processo penale ma non richiesta in sede civile dove - come nel caso di specie - i fatti possono ritenersi provati ove sussista un coefficiente di probabilità anche solo appena superiore al 50%.
3.1. Il motivo è infondato.
Ed invero, è evidente che l'appellante incorre in un travisamento dei contenuti dell'incarico conferito al c.t.u.: nelle proprie conclusioni, il consulente incaricato, infatti, non poteva certo delineare un giudizio sull'attendibilità dei testimoni, essendosi egli limitato ad affermare che “durante le varie fasi di indagine non sono emerse evidenze oggettive che permettono di escludere che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte dai predetti testimoni”; che le dichiarazioni fornite da questi ultimi risultano “compatibili con il luogo del sinistro e con i danni osservati sul veicolo” e che la “la visibilità disponibile dai veicoli dei due testimoni risulta compatibile con la versione della dinamica del sinistro da essi fornita”. Tali affermazioni non possono costituire la prova che quanto riferito dai testimoni corrisponda a verità, fermo restando che il giudizio sull'attendibilità rimane prerogativa del giudice procedente non costituendo un rilievo rientrante tra le competenze del perito.
4. Per tutte tali considerazioni si ritiene che il percorso valutativo che sorregge la decisione di primo grado, fondato sul rilievo del mancato raggiungimento della prova del coinvolgimento di un secondo veicolo rimasto ignoto nell'innesco del determinismo
7 causale del sinistro, non risulta inficiato da rilievi idonei a scalfirne la tenuta e rimane pienamente condivisibile e meritevole di conferma.
5. L'appellante, soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannato alla rifusione delle spese processuali della fase in favore di e va dichiarato CP_2
tenuto a versare, in favore dell'erario, una somma corrispondente a quella già versata per la proposizione del presente appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 621/2020 emessa dal Tribunale di Lecce il 27.02.2020, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettario del 15 % ed accessori di legge.
3) Dà atto che sussistono le condizioni di cui all' art. 13 co.
1-quater DPR n. 115/2002
a carico di quanto al versamento all'erario altra somma Parte_1
corrispondente all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione del presente appello.
Così deciso in Lecce, il 10.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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