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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4846 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1 Agostino Agaro, (C.F. , nel cui studio in Ladispoli C.F._2 (RM), via Cantoni 8, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Roberta Crescentini (C.F. ), nel cui C.F._3 studio in Roma, viale Bruno Buozzi 107, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 249 del 2023 del 10/03/2023, del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 10 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. ha Parte_1 convenuto in giudizio la Società Cooperativa al fine di CP_1 sentirla condannare alla restituzione in suo favore della somma di € 10.500,00 versata a titolo di prenotazione dell'alloggio Piano di Zona Rimessa Nuova – Località Rimessa Nuova, Comparto C3, interno 6, scala A, a causa dell'eccessivo protrarsi dei tempi per la realizzazione delle unità Controparte_1 immobiliari oggetto del suddetto piano, come richiesto in via stragiudiziale con lettera del 26.7.2016.
Si è costituita , società eccependo CP_1 Controparte_2 l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale adito, dovendo ritenersi la controversia devoluta alle sezioni specializzate del Tribunale di Roma;
nel merito, ha dedotto che l'odierno attore, socio della cooperativa, ha versato la somma in questione a titolo di contribuzione alle spese di gestione, senza sottoscrivere alcuna prenotazione di specifico alloggio. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2022.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
“ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese in quanto infondata. Secondo l'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dal D.L.n.1/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012, "Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 20 03, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
o delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse pag. 2 di 10 contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 23 59, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545- septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2". Nel caso di specie, la causa petendi della domanda attorea concerne l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma asseritamente versata a titolo di acconto sul prezzo di assegnazione dell'alloggio popolare da parte della Cooperativa edilizia convenuta. Invero, nelle società cooperative, che hanno per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, la finalità mutualistica viene perseguita attraverso una fattispecie complessa e a formazione progressiva, mediante la quale l'obbligo della cooperativa di prestare il proprio consenso al trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti sorge, seppure con carattere potenziale, sin dall'atto costitutivo della cooperativa e dall'ingresso del socio nella compagine sociale e si attualizza attraverso un'attività successiva (la c.d. prenotazione), attuabile anche con il preliminare di assegnazione, che accerta la realizzazione dei presupposti concreti per la futura assegnazione e ne individua il bene e il relativo corrispettivo, così da rendere legittimo e quindi dovuto da parte della cooperativa il successivo atto traslativo del diritto, che si realizza appunto attraverso la definitiva assegnazione dell'immobile al socio, una volta che lo stesso sia stato costruito. Pertanto nell'ambito delle cooperative edilizie si instaura, tra il socio e la società, un duplice rapporto e, segnatamente, il rapporto di scambio, avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio, ed il rapporto sociale vero e proprio, che nasce con l'ingresso del singolo nella pag. 3 di 10 compagine societaria e con la sottoscrizione del capitale sociale;
tale ultimo rapporto comporta l'obbligo della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualità di socio e destinato a permanere fino a quando persiste detta qualità ovvero fino allo scioglimento della cooperativa (salvo il caso di recesso o esclusione del singolo), indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuta assegnazione dell'alloggio sociale. Ne deriva che, mentre per le controversie relative al rapporto associativo (afferenti, ad esempio, alle somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente), ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza spetta alla sezione specializzata in materia di imprese, viceversa per le controversie che trovano il proprio titolo nel rapporto di scambio avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio, soggetto alla disciplina dei contratti di compravendita, deve escludersi la competenza della sezione specializzata, essendo competente il giudice ordinario (cfr. Cass. civ. 13641/2013: “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio”).
3. Ciò posto, la domanda è infondata nel merito. Trattandosi di domanda di ripetizione, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione;
2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie derivante dalla sopravvenuta inefficacia dell'atto prenotativo di alloggio). Orbene, parte attrice ha prodotto la ricevuta relativa al bonifico di € 10.500,00 effettuato in favore della società convenuta, la quale ha peraltro ammesso di aver ricevuto la predetta somma, sebbene imputando il pagamento al contributo per le spese di gestione. Circa l'imputazione del pagamento, deve rilevarsi che il doc. 1 prodotto da parte attrice conforta la tesi sostenuta dalla medesima, in quanto trattasi della lettera inviata dalla cooperativa convenuta all'odierno attore con cui vengono indicate le coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico di € 10.500,00, indicando espressamente quale causale
“prenotazione alloggio PDZ Rimessa Nuova – int. 6 SC. A”. Tale causale viene peraltro riportata nell'ordine di bonifico versato in atti. La difesa della convenuta è pertanto infondata.
pag. 4 di 10 Ciò posto, la domanda di restituzione risulta del tutto carente sul piano assertivo, prima ancora di quello probatorio, relativamente al presupposto fattuale e giuridico da cui deriverebbe l'invocato diritto alla restituzione della somma versata per la prenotazione dell'alloggio. In altre parole, non è chiaro, in mancanza di una specifica allegazione sul punto, se l'odierno attore abbia inteso rinunciare all'alloggio ovvero recedere dalla cooperativa o ancora se, per altri motivi, la prenotazione sia divenuta inefficace, avendo unicamente motivato la domanda sulla scorta di non provate “lungaggini” nella edificazione dell'alloggio stesso. Pertanto, non potendo essere accertata la natura indebita del versamento, la domanda merita di essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi d'appello innanzi esposti e, conseguentemente, in riforma della impugnata Sentenza, condannare la Parte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro –
[...] tempore ed in carica, alla restituzione, in favore del concludente, dell'importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), ovvero alla diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della richiesta di restituzione (26 luglio 2016). Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: - preliminarmente, dichiarare la nullità dell'appello con i conseguenti provvedimenti;
-in ogni caso, respingere integralmente l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto e non provata, confermando la sentenza gravata;
-il tutto con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 12/09/2025.
pag. 5 di 10 § 4. – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello, per l'asserita carenza degli avvertimenti di rito in ordine alla costituzione dell'appellato. La riforma introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 non è infatti applicabile, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto, ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023, per i quali continua a trovare applicazione la normativa precedente. Considerato dunque che la controversia è stata introdotta con citazione iscritta a ruolo dinanzi il Tribunale di Civitavecchia il 12/07/17, non risultano applicabili le modifiche agli artt.163, 166 e 347 c.p.c. apportate dalla c.d. riforma Cartabia. Correttamente, dunque, nell'atto di appello sono stati inseriti gli avvisi e l'invito alla costituzione del convenuto prescritti nella previgente formulazione dell'art.163, comma 3, n. 7 c.p.c.
§ 5. – Dalla lettura dell'atto di appello possono ricavarsi due motivi di impugnazione.
§ 5.1 – Con il primo motivo, censura la sentenza del Parte_1 Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui ha dichiarato: “ciò posto, la domanda di restituzione risulta del tutto carente sul piano assertivo, prima ancora di quello probatorio, relativamente al presupposto fattuale e giuridico da cui deriverebbe l'invocato diritto alla restituzione della somma versata per la prenotazione dell'alloggio. In altre parole, non è chiaro, in mancanza di una specifica allegazione sul punto, se l'odierno attore abbia inteso rinunciare all'alloggio ovvero recedere dalla cooperativa o ancora se, per altri motivi, la prenotazione sia divenuta inefficace, avendo unicamente motivato la domanda sulla scorta di non provate “lungaggini” nella edificazione dell'alloggio stesso.“ L'appellante chiede la riforma di tale statuizione, che definisce abnorme, lacunosa e contraddittoria. Sostiene che l'esposizione della domanda non poteva generare equivoci circa la causa petendi e che l'incertezza rilevata dal Tribunale
- riguardo all'intenzione dell'attore di rinunciare all'immobile o di recedere dalla cooperativa - non sussisteva, risultando anzi in contrasto con quanto lo stesso Giudice aveva già accertato decidendo la questione di incompetenza funzionale, allorché aveva individuato il rapporto oggetto di causa nello scambio denaro-immobile e non nel vincolo associativo. L'appellante, censura inoltre le affermazioni del Tribunale riguardo alle carenze della domanda, sotto il profilo assertivo e probatorio, e sostiene di avere adeguatamente esposto nell'atto di citazione le ragioni della propria pretesa, supportate peraltro dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della appellata. CP_1
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 10 Innanzitutto, va osservato che il giudice di primo grado non ha in alcun modo equivocato la natura del rapporto in questione. Il Tribunale ha infatti qualificato correttamente la domanda come un'azione di ripetizione dell'indebito, con riferimento al pagamento di € 10.500,00, effettuato dall'attore in favore della Cooperativa edilizia, per la prenotazione ed il futuro acquisto di una proprietà immobiliare.
È vero che nella motivazione della sentenza, viene menzionata l'intenzione dell'attore di recedere dal vincolo sociale. Tuttavia, tale volontà viene considerata in astratto, insieme alla volontà dello stesso di Pt_1 rinunciare all'immobile e ad “altri motivi”, in un'elencazione di possibili ipotesi, fatta non con l'intento di individuare la causa petendi nella volontà di recedere dalla Cooperativa, bensì per evidenziare come la scarna narrazione dell'attore lasciasse vaghe le ragioni alla base della pretesa restitutoria. Era comunque chiaro al Giudice di prime cure che l'azione non mirava a risolvere il rapporto sociale e che la controversia trovava il proprio titolo nel rapporto di scambio, avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio e soggetto alla disciplina dei contratti di compravendita. Il Tribunale non ha di certo errato ad affermare che le carenze argomentative rendevano incerti i presupposti di fatto e di diritto della domanda. Al punto 2) dell'atto introduttivo aveva allegato a Parte_1 fondamento dell'azione due circostanze: che la restituzione della somma era stata chiesta con raccomandata del 26/07/2016 “a causa dell'eccessivo protrarsi dei tempi necessari per la realizzazione delle unità immobiliari” e che la restituzione stessa era stata “già previamente concordata”. In linea teorica, un accordo per la restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto di un immobile potrebbe ritenersi idoneo a determinare il venir meno della causa giustificativa del pagamento, legittimando quindi il ricorso all'azione di cui all'art.2033 c.c. La disciplina della ripetizione di indebito si applica infatti a tutte le ipotesi di inesistenza non solo originaria ma anche sopravvenuta della causa giustificativa del pagamento (Cfr. ex multis: Cass., Sez. Lav., ord. 11/07/2018 n. 18266; Cass. Sez.1, ord. 13/02/2020 n.3659). La mancanza del titolo di pagamento è quindi elemento costitutivo dell'azione e la sua dimostrazione va fornita da chi agisce, in ossequio agli ordinari principi sulla ripartizione dell'onere probatorio. È principio consolidato infatti che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”. (Cass., Sez. 2^, sent. 27/11/2018 n. 30713).
dunque, ha fatto riferimento ad un accordo per la Parte_1 restituzione dell'acconto per la prenotazione dell'immobile, ma senza fornire ulteriori indicazioni in merito al contenuto della pattuizione né chiarire se ed in che termini, tra i presupposti o gli effetti della comune pag. 7 di 10 volontà di addivenire alla restituzione, fosse contemplata l'inefficacia del pagamento. Di conseguenza, l'inesistenza sopravvenuta della causa debendi non è stata dedotta dall'attore. Né tantomeno è stata da questi dimostrata. La circostanza, affermata dal secondo cui il rimborso Pt_1 era stato previamente concordato, non trova infatti riscontro probatorio negli atti di causa né la controparte ha in alcun modo riconosciuto l'esistenza di tale accordo. L'assunto dell'attore si rivela pertanto meramente assertivo e privo di dimostrazione e non consente di poter affermare che, nello svolgersi dei rapporti intercorsi tra le parti, sia venuta meno la causa giustificativa del pagamento. Non risultano neppure provate le asserite lungaggini nell'edificazione dell'immobile, che avrebbero indotto il a chiedere Pt_1 la restituzione del denaro, peraltro irrilevanti ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito. Sul punto, non offre nessun supporto il “Programma di housing sociale” , allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2, da cui, secondo l'appellante, andrebbe ricavato il cronoprogramma degli adempimenti gravanti sulla Nel CP_1 documento, vengono infatti espresse (pag. 5) delle mere previsioni di massima sui tempi di completamento del “percorso burocratico” necessario ad avviare la costruzione (“prevediamo di ultimare questa prima fase entro il corrente anno”) e sui tempi di ultimazione, “prevista nei 30 mesi successivi”, ma non vi è alcuna previsione vincolante dei termini di adempimento. Il motivo di appello non può dunque essere accolto.
§ 5.2 – Con il secondo motivo, ricavabile dalla lettura dell'atto di appello, impugna il capo della sentenza relativo alla Parte_1 liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, censurando il fatto che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione, nel determinare le stesse, la mancata partecipazione della controparte alla procedura di negoziazione assistita ed a quella di mediazione, nonché il rigetto dell'eccezione preliminare proposta dalla CP_1
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 91 c.p.c. e dall'art. 92 c.p.c., oltre che dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Nel caso specifico, il Tribunale ha esercitato correttamente tale discrezionalità ed ha motivato in modo adeguato la liquidazione, facendo riferimento sia alla durata del processo sia alla quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, conformemente ai criteri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione di valore in cui andava ricompresa la controversia.
pag. 8 di 10 Peraltro, la mancata adesione della controparte alle procedure di negoziazione assistita e di mediazione e il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dalla Cooperativa convenuta non hanno rilievo autonomo ai fini di una diversa statuizione sulle spese. In particolare, il rigetto di un'eccezione preliminare non costituisce una soccombenza parziale, restando assorbito nella valutazione complessiva dell'esito della lite. La discrezionalità della liquidazione delle spese non viene poi meno per effetto della mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione. Sebbene tale circostanza consenta al Giudice di desumere argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., così come previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, non lo obbliga a compensare le spese (cfr. Cass., sez. civ. II, ordinanza n. 3184 del 2 febbraio 2023). Analogamente, il potere discrezionale in ordine alla liquidazione delle spese di lite resta immutato anche nel caso della mancata partecipazione alla negoziazione assistita, come stabilito dall'art.4 D.L.12/09/2014 n.132, che attribuisce al giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di tenerne conto nella liquidazione delle spese del successivo giudizio.
§ 6. – L'appello è dunque infondato e va respinto.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di contro
[...] Controparte_1 la sentenza n.249 del 2023 del 10/03/2023, resa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 249 del 2023 del 10/03/2023, del Tribunale di Civitavecchia;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate Controparte_1 in complessivi
€ 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00
pag. 9 di 10 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4846 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1 Agostino Agaro, (C.F. , nel cui studio in Ladispoli C.F._2 (RM), via Cantoni 8, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Roberta Crescentini (C.F. ), nel cui C.F._3 studio in Roma, viale Bruno Buozzi 107, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 249 del 2023 del 10/03/2023, del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 10 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. ha Parte_1 convenuto in giudizio la Società Cooperativa al fine di CP_1 sentirla condannare alla restituzione in suo favore della somma di € 10.500,00 versata a titolo di prenotazione dell'alloggio Piano di Zona Rimessa Nuova – Località Rimessa Nuova, Comparto C3, interno 6, scala A, a causa dell'eccessivo protrarsi dei tempi per la realizzazione delle unità Controparte_1 immobiliari oggetto del suddetto piano, come richiesto in via stragiudiziale con lettera del 26.7.2016.
Si è costituita , società eccependo CP_1 Controparte_2 l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale adito, dovendo ritenersi la controversia devoluta alle sezioni specializzate del Tribunale di Roma;
nel merito, ha dedotto che l'odierno attore, socio della cooperativa, ha versato la somma in questione a titolo di contribuzione alle spese di gestione, senza sottoscrivere alcuna prenotazione di specifico alloggio. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2022.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
“ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese in quanto infondata. Secondo l'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dal D.L.n.1/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012, "Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 20 03, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
o delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse pag. 2 di 10 contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 23 59, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545- septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2". Nel caso di specie, la causa petendi della domanda attorea concerne l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. della somma asseritamente versata a titolo di acconto sul prezzo di assegnazione dell'alloggio popolare da parte della Cooperativa edilizia convenuta. Invero, nelle società cooperative, che hanno per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, la finalità mutualistica viene perseguita attraverso una fattispecie complessa e a formazione progressiva, mediante la quale l'obbligo della cooperativa di prestare il proprio consenso al trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti sorge, seppure con carattere potenziale, sin dall'atto costitutivo della cooperativa e dall'ingresso del socio nella compagine sociale e si attualizza attraverso un'attività successiva (la c.d. prenotazione), attuabile anche con il preliminare di assegnazione, che accerta la realizzazione dei presupposti concreti per la futura assegnazione e ne individua il bene e il relativo corrispettivo, così da rendere legittimo e quindi dovuto da parte della cooperativa il successivo atto traslativo del diritto, che si realizza appunto attraverso la definitiva assegnazione dell'immobile al socio, una volta che lo stesso sia stato costruito. Pertanto nell'ambito delle cooperative edilizie si instaura, tra il socio e la società, un duplice rapporto e, segnatamente, il rapporto di scambio, avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio, ed il rapporto sociale vero e proprio, che nasce con l'ingresso del singolo nella pag. 3 di 10 compagine societaria e con la sottoscrizione del capitale sociale;
tale ultimo rapporto comporta l'obbligo della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualità di socio e destinato a permanere fino a quando persiste detta qualità ovvero fino allo scioglimento della cooperativa (salvo il caso di recesso o esclusione del singolo), indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuta assegnazione dell'alloggio sociale. Ne deriva che, mentre per le controversie relative al rapporto associativo (afferenti, ad esempio, alle somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente), ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza spetta alla sezione specializzata in materia di imprese, viceversa per le controversie che trovano il proprio titolo nel rapporto di scambio avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio, soggetto alla disciplina dei contratti di compravendita, deve escludersi la competenza della sezione specializzata, essendo competente il giudice ordinario (cfr. Cass. civ. 13641/2013: “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio”).
3. Ciò posto, la domanda è infondata nel merito. Trattandosi di domanda di ripetizione, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione;
2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie derivante dalla sopravvenuta inefficacia dell'atto prenotativo di alloggio). Orbene, parte attrice ha prodotto la ricevuta relativa al bonifico di € 10.500,00 effettuato in favore della società convenuta, la quale ha peraltro ammesso di aver ricevuto la predetta somma, sebbene imputando il pagamento al contributo per le spese di gestione. Circa l'imputazione del pagamento, deve rilevarsi che il doc. 1 prodotto da parte attrice conforta la tesi sostenuta dalla medesima, in quanto trattasi della lettera inviata dalla cooperativa convenuta all'odierno attore con cui vengono indicate le coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico di € 10.500,00, indicando espressamente quale causale
“prenotazione alloggio PDZ Rimessa Nuova – int. 6 SC. A”. Tale causale viene peraltro riportata nell'ordine di bonifico versato in atti. La difesa della convenuta è pertanto infondata.
pag. 4 di 10 Ciò posto, la domanda di restituzione risulta del tutto carente sul piano assertivo, prima ancora di quello probatorio, relativamente al presupposto fattuale e giuridico da cui deriverebbe l'invocato diritto alla restituzione della somma versata per la prenotazione dell'alloggio. In altre parole, non è chiaro, in mancanza di una specifica allegazione sul punto, se l'odierno attore abbia inteso rinunciare all'alloggio ovvero recedere dalla cooperativa o ancora se, per altri motivi, la prenotazione sia divenuta inefficace, avendo unicamente motivato la domanda sulla scorta di non provate “lungaggini” nella edificazione dell'alloggio stesso. Pertanto, non potendo essere accertata la natura indebita del versamento, la domanda merita di essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi d'appello innanzi esposti e, conseguentemente, in riforma della impugnata Sentenza, condannare la Parte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro –
[...] tempore ed in carica, alla restituzione, in favore del concludente, dell'importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), ovvero alla diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della richiesta di restituzione (26 luglio 2016). Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: - preliminarmente, dichiarare la nullità dell'appello con i conseguenti provvedimenti;
-in ogni caso, respingere integralmente l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto e non provata, confermando la sentenza gravata;
-il tutto con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 12/09/2025.
pag. 5 di 10 § 4. – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello, per l'asserita carenza degli avvertimenti di rito in ordine alla costituzione dell'appellato. La riforma introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 non è infatti applicabile, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto, ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023, per i quali continua a trovare applicazione la normativa precedente. Considerato dunque che la controversia è stata introdotta con citazione iscritta a ruolo dinanzi il Tribunale di Civitavecchia il 12/07/17, non risultano applicabili le modifiche agli artt.163, 166 e 347 c.p.c. apportate dalla c.d. riforma Cartabia. Correttamente, dunque, nell'atto di appello sono stati inseriti gli avvisi e l'invito alla costituzione del convenuto prescritti nella previgente formulazione dell'art.163, comma 3, n. 7 c.p.c.
§ 5. – Dalla lettura dell'atto di appello possono ricavarsi due motivi di impugnazione.
§ 5.1 – Con il primo motivo, censura la sentenza del Parte_1 Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui ha dichiarato: “ciò posto, la domanda di restituzione risulta del tutto carente sul piano assertivo, prima ancora di quello probatorio, relativamente al presupposto fattuale e giuridico da cui deriverebbe l'invocato diritto alla restituzione della somma versata per la prenotazione dell'alloggio. In altre parole, non è chiaro, in mancanza di una specifica allegazione sul punto, se l'odierno attore abbia inteso rinunciare all'alloggio ovvero recedere dalla cooperativa o ancora se, per altri motivi, la prenotazione sia divenuta inefficace, avendo unicamente motivato la domanda sulla scorta di non provate “lungaggini” nella edificazione dell'alloggio stesso.“ L'appellante chiede la riforma di tale statuizione, che definisce abnorme, lacunosa e contraddittoria. Sostiene che l'esposizione della domanda non poteva generare equivoci circa la causa petendi e che l'incertezza rilevata dal Tribunale
- riguardo all'intenzione dell'attore di rinunciare all'immobile o di recedere dalla cooperativa - non sussisteva, risultando anzi in contrasto con quanto lo stesso Giudice aveva già accertato decidendo la questione di incompetenza funzionale, allorché aveva individuato il rapporto oggetto di causa nello scambio denaro-immobile e non nel vincolo associativo. L'appellante, censura inoltre le affermazioni del Tribunale riguardo alle carenze della domanda, sotto il profilo assertivo e probatorio, e sostiene di avere adeguatamente esposto nell'atto di citazione le ragioni della propria pretesa, supportate peraltro dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della appellata. CP_1
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 10 Innanzitutto, va osservato che il giudice di primo grado non ha in alcun modo equivocato la natura del rapporto in questione. Il Tribunale ha infatti qualificato correttamente la domanda come un'azione di ripetizione dell'indebito, con riferimento al pagamento di € 10.500,00, effettuato dall'attore in favore della Cooperativa edilizia, per la prenotazione ed il futuro acquisto di una proprietà immobiliare.
È vero che nella motivazione della sentenza, viene menzionata l'intenzione dell'attore di recedere dal vincolo sociale. Tuttavia, tale volontà viene considerata in astratto, insieme alla volontà dello stesso di Pt_1 rinunciare all'immobile e ad “altri motivi”, in un'elencazione di possibili ipotesi, fatta non con l'intento di individuare la causa petendi nella volontà di recedere dalla Cooperativa, bensì per evidenziare come la scarna narrazione dell'attore lasciasse vaghe le ragioni alla base della pretesa restitutoria. Era comunque chiaro al Giudice di prime cure che l'azione non mirava a risolvere il rapporto sociale e che la controversia trovava il proprio titolo nel rapporto di scambio, avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio e soggetto alla disciplina dei contratti di compravendita. Il Tribunale non ha di certo errato ad affermare che le carenze argomentative rendevano incerti i presupposti di fatto e di diritto della domanda. Al punto 2) dell'atto introduttivo aveva allegato a Parte_1 fondamento dell'azione due circostanze: che la restituzione della somma era stata chiesta con raccomandata del 26/07/2016 “a causa dell'eccessivo protrarsi dei tempi necessari per la realizzazione delle unità immobiliari” e che la restituzione stessa era stata “già previamente concordata”. In linea teorica, un accordo per la restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto di un immobile potrebbe ritenersi idoneo a determinare il venir meno della causa giustificativa del pagamento, legittimando quindi il ricorso all'azione di cui all'art.2033 c.c. La disciplina della ripetizione di indebito si applica infatti a tutte le ipotesi di inesistenza non solo originaria ma anche sopravvenuta della causa giustificativa del pagamento (Cfr. ex multis: Cass., Sez. Lav., ord. 11/07/2018 n. 18266; Cass. Sez.1, ord. 13/02/2020 n.3659). La mancanza del titolo di pagamento è quindi elemento costitutivo dell'azione e la sua dimostrazione va fornita da chi agisce, in ossequio agli ordinari principi sulla ripartizione dell'onere probatorio. È principio consolidato infatti che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”. (Cass., Sez. 2^, sent. 27/11/2018 n. 30713).
dunque, ha fatto riferimento ad un accordo per la Parte_1 restituzione dell'acconto per la prenotazione dell'immobile, ma senza fornire ulteriori indicazioni in merito al contenuto della pattuizione né chiarire se ed in che termini, tra i presupposti o gli effetti della comune pag. 7 di 10 volontà di addivenire alla restituzione, fosse contemplata l'inefficacia del pagamento. Di conseguenza, l'inesistenza sopravvenuta della causa debendi non è stata dedotta dall'attore. Né tantomeno è stata da questi dimostrata. La circostanza, affermata dal secondo cui il rimborso Pt_1 era stato previamente concordato, non trova infatti riscontro probatorio negli atti di causa né la controparte ha in alcun modo riconosciuto l'esistenza di tale accordo. L'assunto dell'attore si rivela pertanto meramente assertivo e privo di dimostrazione e non consente di poter affermare che, nello svolgersi dei rapporti intercorsi tra le parti, sia venuta meno la causa giustificativa del pagamento. Non risultano neppure provate le asserite lungaggini nell'edificazione dell'immobile, che avrebbero indotto il a chiedere Pt_1 la restituzione del denaro, peraltro irrilevanti ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito. Sul punto, non offre nessun supporto il “Programma di housing sociale” , allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2, da cui, secondo l'appellante, andrebbe ricavato il cronoprogramma degli adempimenti gravanti sulla Nel CP_1 documento, vengono infatti espresse (pag. 5) delle mere previsioni di massima sui tempi di completamento del “percorso burocratico” necessario ad avviare la costruzione (“prevediamo di ultimare questa prima fase entro il corrente anno”) e sui tempi di ultimazione, “prevista nei 30 mesi successivi”, ma non vi è alcuna previsione vincolante dei termini di adempimento. Il motivo di appello non può dunque essere accolto.
§ 5.2 – Con il secondo motivo, ricavabile dalla lettura dell'atto di appello, impugna il capo della sentenza relativo alla Parte_1 liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, censurando il fatto che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione, nel determinare le stesse, la mancata partecipazione della controparte alla procedura di negoziazione assistita ed a quella di mediazione, nonché il rigetto dell'eccezione preliminare proposta dalla CP_1
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 91 c.p.c. e dall'art. 92 c.p.c., oltre che dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Nel caso specifico, il Tribunale ha esercitato correttamente tale discrezionalità ed ha motivato in modo adeguato la liquidazione, facendo riferimento sia alla durata del processo sia alla quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, conformemente ai criteri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 e tenuto conto dello scaglione di valore in cui andava ricompresa la controversia.
pag. 8 di 10 Peraltro, la mancata adesione della controparte alle procedure di negoziazione assistita e di mediazione e il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dalla Cooperativa convenuta non hanno rilievo autonomo ai fini di una diversa statuizione sulle spese. In particolare, il rigetto di un'eccezione preliminare non costituisce una soccombenza parziale, restando assorbito nella valutazione complessiva dell'esito della lite. La discrezionalità della liquidazione delle spese non viene poi meno per effetto della mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione. Sebbene tale circostanza consenta al Giudice di desumere argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., così come previsto dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, non lo obbliga a compensare le spese (cfr. Cass., sez. civ. II, ordinanza n. 3184 del 2 febbraio 2023). Analogamente, il potere discrezionale in ordine alla liquidazione delle spese di lite resta immutato anche nel caso della mancata partecipazione alla negoziazione assistita, come stabilito dall'art.4 D.L.12/09/2014 n.132, che attribuisce al giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di tenerne conto nella liquidazione delle spese del successivo giudizio.
§ 6. – L'appello è dunque infondato e va respinto.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di contro
[...] Controparte_1 la sentenza n.249 del 2023 del 10/03/2023, resa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 249 del 2023 del 10/03/2023, del Tribunale di Civitavecchia;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate Controparte_1 in complessivi
€ 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00
pag. 9 di 10 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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