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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3359/2018 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Maria Rosa Zaccardo in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e domiciliato presso l'Ufficio
legale;
- APPELLANTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Carulli in virtù di CP_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-12-2017
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di nei CP_1 Pt_1
confronti del di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Pt_1 Pt_1
in seguito ad una caduta verificatasi per un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 30-5-2016, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva Via Vescovado in giunta all'intersezione con Via Scafarelli e precisamente in prossimità Pt_1
del marciapiede ubicato al margine opposto a quello ove aveva sede l'attività commerciale “Libreria Logiudice”, nell'ultimare l'attraversamento della strada,
era inciampata a causa di una buca presente sul manto stradale ed era caduta al suolo;
- la buca presente sul manto stradale non era visibile né prevedibile, in quanto non segnalata e coperta da foglie e fogli di carta e considerato che,
nell'attraversamento, aveva dovuto prestare attenzione anche al concomitante traffico veicolare;
2 - in conseguenza della caduta, si era recata presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Carlo di dove le era stato diagnosticato trauma Pt_1
contusivo ginocchia e polsi bilaterali con prognosi inziale di 11 giorni;
- a causa della persistente sintomatologia dolorosa connessa alle lesioni riportate in seguito alla caduta, si era sottoposta a continue visite mediche di controllo e cure farmacologiche che avevano comportato un periodo di convalescenza di complessivi 40 giorni;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. Persona_1
risultava che aveva subito per i fatti per cui è causa un danno CP_1
biologico dell'1%, oltre che una invalidità temporanea parziale al 75% per 10
giorni, al 50% per 20 giorni ed al 25% per ulteriori 10 giorni;
- la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva al
[...]
CP_
quale proprietario e custode della strada, per la omessa e/o Parte_1
inadeguata manutenzione e pulizia della strada in questione;
- con nota del 21-6-2016 aveva richiesto all' il risarcimento dei CP_3
danni subiti;
- in data 6-10-2016 aveva reso sommarie informazioni al Corpo di Polizia Locale
del Comune di Pt_1
- all'esito della convalescenza, con nota Pec del 24-1-2017 aveva richiesto al di formulare un'offerta risarcitoria o in alternativa di essere Pt_1 Parte_1
sottoposta a visita medico-legale presso un consulente fiduciario, trasmettendo a corredo della richiesta e ad integrazione della documentazione medica già
inoltrata tutto il carteggio attestante la durata del periodo di inabilità temporanea,
l'entità e la natura delle lesioni riportate e l'avvenuta guarigione clinica al fine della quantificazione dei postumi invalidanti;
- anche l'invito alla stipula di una convezione di negoziazione assistita trasmesso
3 all' in data 23-3-2017 non aveva dato alcun riscontro. CP_3
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del quale Ente proprietario Parte_1
della strada, nella causazione dell'evento dannoso, lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto a causa della caduta nella misura di euro 2.950,00 o nella diversa misura accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-1-2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
attorea, deducendo la riconducibilità causale dell'evento in via esclusiva alla condotta negligente dell'attrice, che, pur percorrendo in condizioni di perfetta visibilità un tratto di strada conosciuto, in quanto situato nella strada in cui la stessa risiedeva, non aveva tenuto una condotta adeguata alle condizioni del tratto percorso.
All'udienza del 20-4-2018 l'attrice dichiarava di rinunciare al risarcimento del danno biologico permanente, insistendo unicamente per il risarcimento del danno da invalidità temporanea, quantificato in complessivi euro 2.448,00.
In seguito all'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attrice e all'esito della precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace di Potenza pronunciava la sentenza n. 555/2018 emessa in data 10-10-2018, con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al pagamento Parte_1
in favore di della complessiva somma di euro 1.470,00, oltre agli CP_1
interessi legali dal mese di Marzo del 2018 fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-11-2018 il proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo Parte_1
4 la riforma della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli articoli 2051 e
1227 c.c. per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto sufficiente la sola prova del nesso di causalità fra lo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta, omettendo di considerare la effettiva pericolosità, visibilità e prevedibilità dell'insidia, oltre che per aver ritenuto che l' in CP_3
qualità di custode, non avesse dimostrato l'eventuale colpa o concorso di colpa della danneggiata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-6-2019 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la CP_1
conseguente conferma della pronuncia impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Dicembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto dal
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal
5 momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-11-2018 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 326 c.p.c., che, nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, decorre dal momento del perfezionamento della notifica,
che è stata eseguita presso il procuratore costituito per la parte soccombente in data 8-11-2018 (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia notificata della sentenza prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte appellante).
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 555/2018 emessa in data 10-10-2018, Parte_1
con la quale il Giudice di pace di inquadrando la fattispecie concreta nel Pt_1
6 paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 CP_3
ritenendo che il verificarsi del fatto dannoso fosse causalmente riconducibile alla
res e non alla condotta incauta della danneggiata sul presupposto che nelle cause di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima non deve dimostrare anche l'effettiva pericolosità della cosa, essendo onere dell'Ente, in quanto custode, fornire la prova dell'eventuale colpa o concorso di colpa del danneggiato per limitare la propria responsabilità.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di valutare che l'insidia era visibile e prevedibile, essendosi la caduta verificata in pieno giorno nei pressi dell'abitazione dell'attrice e a causa della presenza di una buca che dalla documentazione fotografica in atti risultava di grandi dimensioni.
Prima di procedere all'esame delle doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui
7 all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di
8 cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
9 Occorre rilevare, poi, che, dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato”
dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere -
conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
10 In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è
gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene
11 questo Giudice che erroneamente il Giudice di pace abbia riconosciuto il nesso causale fra le condizioni del manto stradale ed il fatto dannoso, omettendo di valutare che il rapporto di derivazione causale era stato interrotto dal comportamento del pedone.
Invero, dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado -
costituito dalla deposizione rese dall'unico teste escusso e dalla documentazione,
anche fotografica, in atti - è emerso che la buca era presente sulla sede stradale da molto tempo e che, sebbene coperta da foglie e carte, era molto estesa e che la caduta è avvenuta a pochi metri di distanza dall'abitazione dell'attrice nella tarda mattina di una giornata di sole (si vedano i verbali di sommarie informazioni ed i rilievi fotografici eseguiti dal Corpo di Polizia Locale del Parte_1
prodotti nel fascicolo di parte del relativo al giudizio di primo grado Pt_1
prodotto sub. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante e le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 20-4-2018): il teste Testimone_1
ha riferito in sede di sommarie informazioni che l'avvallamento Testimone_1
della sede stradale era presente da tempo e che abitava a distanza CP_1
di pochi metri dal luogo della caduta e nel corso della sua deposizione ha anche riconosciuto lo stato dei luoghi riprodotto nella documentazione fotografica depositata nel fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, da cui risulta che il dissesto del manto stradale era costituito da una buca di dimensioni piuttosto estese posta sulla parte della carreggiata immediatamente adiacente al marciapiede che l'attrice in primo grado stava raggiungendo per incontrare la sorella.
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (caduta a causa del dissesto della sede stradale percorsa dalla danneggiata) è stato erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure riconducibile sul piano causale allo stato di cattiva manutenzione della strada e non al comportamento incauto di che, anche in mancanza di segnalazione dell'avvallamento, pur CP_1
12 avendo notato che un tratto della strada percorsa era coperto da foglie e carta e pur potendo ragionevolmente immaginare che il manto stradale potesse essere viscoso in quel punto, non ha adottato ogni cautela e verosimilmente per disattenzione o distrazione, ha completato l'attraversamento della strada poggiando il piede esattamente nel punto interessato dal dissesto, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo.
D'altra parte, le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore
12,00 circa, in pieno giorno, in condizioni di ottima visibilità ed in prossimità
dell'abitazione dell'attrice stessa) avrebbero certamente consentito all'attrice di attraversare la strada in piena sicurezza, adottando ogni cautela ed eventualmente completando l'attraversamento per raggiungere il marciapiede nel tratto di strada immediatamente adiacente, privo di sconnessioni e avvallamenti: infatti, lo stato integro della sede stradale immediatamente adiacente alla buca che emerge dalla documentazione fotografica in atti non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un pedone con normale attenzione e prudenza e l'anomalia che ha provocato la caduta avrebbe potuto essere superata o evitata da - che peraltro abita nella strada in questione a pochi CP_1
metri dalla buca (si vedano le dichiarazioni rese da in sede di Testimone_1
sommarie informazioni e nel corso della deposizione resa nel giudizio di primo grado) e, quindi, presumibilmente ne conosceva lo stato di dissesto - con qualche semplice accortezza, come spostarsi lateralmente, evitando di appoggiare il piede proprio nel tratto di strada interessato dal dissesto.
Nè poteva influenzare l'attenzione che il pedone doveva necessariamente prestare nel percorrere una strada evidentemente dissestata la circostanza che quel tratto di strada fosse trafficato, dal momento che in ogni caso la danneggiata, prima di scendere dal marciapiede e impegnare la carreggiata per attraversare, proprio in adempimento del generale dovere di diligenza, oltre che in osservanza delle
13 norme specifiche che disciplinano il comportamento dei pedoni, avrebbe dovuto comunque attendere il transito dei veicoli, avendo in tal modo una visuale libera e tale da consentirle di avvedersi dell'avvallamento, peraltro già per le suesposte ragioni verosimilmente conosciuto.
Il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che governano la responsabilità da cose in custodia, in quanto ha omesso di valutare che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il comportamento incauto del pedone si è inserito come fattore esterno,
imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei suoi confronti deve essere rigettata. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellata e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività
14 istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
15 Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione
omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-11-2018, dal
[...]
avverso la sentenza n. 555/202018 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
in data 10-10-2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Pt_1
disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
2.306,00, di cui euro 179,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
16 Potenza, 10-2-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3359/2018 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Maria Rosa Zaccardo in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e domiciliato presso l'Ufficio
legale;
- APPELLANTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Carulli in virtù di CP_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-12-2017
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di nei CP_1 Pt_1
confronti del di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Pt_1 Pt_1
in seguito ad una caduta verificatasi per un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 30-5-2016, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva Via Vescovado in giunta all'intersezione con Via Scafarelli e precisamente in prossimità Pt_1
del marciapiede ubicato al margine opposto a quello ove aveva sede l'attività commerciale “Libreria Logiudice”, nell'ultimare l'attraversamento della strada,
era inciampata a causa di una buca presente sul manto stradale ed era caduta al suolo;
- la buca presente sul manto stradale non era visibile né prevedibile, in quanto non segnalata e coperta da foglie e fogli di carta e considerato che,
nell'attraversamento, aveva dovuto prestare attenzione anche al concomitante traffico veicolare;
2 - in conseguenza della caduta, si era recata presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Carlo di dove le era stato diagnosticato trauma Pt_1
contusivo ginocchia e polsi bilaterali con prognosi inziale di 11 giorni;
- a causa della persistente sintomatologia dolorosa connessa alle lesioni riportate in seguito alla caduta, si era sottoposta a continue visite mediche di controllo e cure farmacologiche che avevano comportato un periodo di convalescenza di complessivi 40 giorni;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. Persona_1
risultava che aveva subito per i fatti per cui è causa un danno CP_1
biologico dell'1%, oltre che una invalidità temporanea parziale al 75% per 10
giorni, al 50% per 20 giorni ed al 25% per ulteriori 10 giorni;
- la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva al
[...]
CP_
quale proprietario e custode della strada, per la omessa e/o Parte_1
inadeguata manutenzione e pulizia della strada in questione;
- con nota del 21-6-2016 aveva richiesto all' il risarcimento dei CP_3
danni subiti;
- in data 6-10-2016 aveva reso sommarie informazioni al Corpo di Polizia Locale
del Comune di Pt_1
- all'esito della convalescenza, con nota Pec del 24-1-2017 aveva richiesto al di formulare un'offerta risarcitoria o in alternativa di essere Pt_1 Parte_1
sottoposta a visita medico-legale presso un consulente fiduciario, trasmettendo a corredo della richiesta e ad integrazione della documentazione medica già
inoltrata tutto il carteggio attestante la durata del periodo di inabilità temporanea,
l'entità e la natura delle lesioni riportate e l'avvenuta guarigione clinica al fine della quantificazione dei postumi invalidanti;
- anche l'invito alla stipula di una convezione di negoziazione assistita trasmesso
3 all' in data 23-3-2017 non aveva dato alcun riscontro. CP_3
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del quale Ente proprietario Parte_1
della strada, nella causazione dell'evento dannoso, lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto a causa della caduta nella misura di euro 2.950,00 o nella diversa misura accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-1-2018 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
attorea, deducendo la riconducibilità causale dell'evento in via esclusiva alla condotta negligente dell'attrice, che, pur percorrendo in condizioni di perfetta visibilità un tratto di strada conosciuto, in quanto situato nella strada in cui la stessa risiedeva, non aveva tenuto una condotta adeguata alle condizioni del tratto percorso.
All'udienza del 20-4-2018 l'attrice dichiarava di rinunciare al risarcimento del danno biologico permanente, insistendo unicamente per il risarcimento del danno da invalidità temporanea, quantificato in complessivi euro 2.448,00.
In seguito all'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'attrice e all'esito della precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace di Potenza pronunciava la sentenza n. 555/2018 emessa in data 10-10-2018, con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al pagamento Parte_1
in favore di della complessiva somma di euro 1.470,00, oltre agli CP_1
interessi legali dal mese di Marzo del 2018 fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-11-2018 il proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo Parte_1
4 la riforma della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli articoli 2051 e
1227 c.c. per avere il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto sufficiente la sola prova del nesso di causalità fra lo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta, omettendo di considerare la effettiva pericolosità, visibilità e prevedibilità dell'insidia, oltre che per aver ritenuto che l' in CP_3
qualità di custode, non avesse dimostrato l'eventuale colpa o concorso di colpa della danneggiata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-6-2019 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la CP_1
conseguente conferma della pronuncia impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Dicembre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto dal
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal
5 momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-11-2018 e, quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 326 c.p.c., che, nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, decorre dal momento del perfezionamento della notifica,
che è stata eseguita presso il procuratore costituito per la parte soccombente in data 8-11-2018 (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia notificata della sentenza prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte appellante).
Quanto al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 555/2018 emessa in data 10-10-2018, Parte_1
con la quale il Giudice di pace di inquadrando la fattispecie concreta nel Pt_1
6 paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 CP_3
ritenendo che il verificarsi del fatto dannoso fosse causalmente riconducibile alla
res e non alla condotta incauta della danneggiata sul presupposto che nelle cause di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima non deve dimostrare anche l'effettiva pericolosità della cosa, essendo onere dell'Ente, in quanto custode, fornire la prova dell'eventuale colpa o concorso di colpa del danneggiato per limitare la propria responsabilità.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di valutare che l'insidia era visibile e prevedibile, essendosi la caduta verificata in pieno giorno nei pressi dell'abitazione dell'attrice e a causa della presenza di una buca che dalla documentazione fotografica in atti risultava di grandi dimensioni.
Prima di procedere all'esame delle doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui
7 all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di
8 cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
9 Occorre rilevare, poi, che, dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato”
dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere -
conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
10 In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è
gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene
11 questo Giudice che erroneamente il Giudice di pace abbia riconosciuto il nesso causale fra le condizioni del manto stradale ed il fatto dannoso, omettendo di valutare che il rapporto di derivazione causale era stato interrotto dal comportamento del pedone.
Invero, dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado -
costituito dalla deposizione rese dall'unico teste escusso e dalla documentazione,
anche fotografica, in atti - è emerso che la buca era presente sulla sede stradale da molto tempo e che, sebbene coperta da foglie e carte, era molto estesa e che la caduta è avvenuta a pochi metri di distanza dall'abitazione dell'attrice nella tarda mattina di una giornata di sole (si vedano i verbali di sommarie informazioni ed i rilievi fotografici eseguiti dal Corpo di Polizia Locale del Parte_1
prodotti nel fascicolo di parte del relativo al giudizio di primo grado Pt_1
prodotto sub. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante e le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 20-4-2018): il teste Testimone_1
ha riferito in sede di sommarie informazioni che l'avvallamento Testimone_1
della sede stradale era presente da tempo e che abitava a distanza CP_1
di pochi metri dal luogo della caduta e nel corso della sua deposizione ha anche riconosciuto lo stato dei luoghi riprodotto nella documentazione fotografica depositata nel fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, da cui risulta che il dissesto del manto stradale era costituito da una buca di dimensioni piuttosto estese posta sulla parte della carreggiata immediatamente adiacente al marciapiede che l'attrice in primo grado stava raggiungendo per incontrare la sorella.
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (caduta a causa del dissesto della sede stradale percorsa dalla danneggiata) è stato erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure riconducibile sul piano causale allo stato di cattiva manutenzione della strada e non al comportamento incauto di che, anche in mancanza di segnalazione dell'avvallamento, pur CP_1
12 avendo notato che un tratto della strada percorsa era coperto da foglie e carta e pur potendo ragionevolmente immaginare che il manto stradale potesse essere viscoso in quel punto, non ha adottato ogni cautela e verosimilmente per disattenzione o distrazione, ha completato l'attraversamento della strada poggiando il piede esattamente nel punto interessato dal dissesto, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo.
D'altra parte, le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore
12,00 circa, in pieno giorno, in condizioni di ottima visibilità ed in prossimità
dell'abitazione dell'attrice stessa) avrebbero certamente consentito all'attrice di attraversare la strada in piena sicurezza, adottando ogni cautela ed eventualmente completando l'attraversamento per raggiungere il marciapiede nel tratto di strada immediatamente adiacente, privo di sconnessioni e avvallamenti: infatti, lo stato integro della sede stradale immediatamente adiacente alla buca che emerge dalla documentazione fotografica in atti non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un pedone con normale attenzione e prudenza e l'anomalia che ha provocato la caduta avrebbe potuto essere superata o evitata da - che peraltro abita nella strada in questione a pochi CP_1
metri dalla buca (si vedano le dichiarazioni rese da in sede di Testimone_1
sommarie informazioni e nel corso della deposizione resa nel giudizio di primo grado) e, quindi, presumibilmente ne conosceva lo stato di dissesto - con qualche semplice accortezza, come spostarsi lateralmente, evitando di appoggiare il piede proprio nel tratto di strada interessato dal dissesto.
Nè poteva influenzare l'attenzione che il pedone doveva necessariamente prestare nel percorrere una strada evidentemente dissestata la circostanza che quel tratto di strada fosse trafficato, dal momento che in ogni caso la danneggiata, prima di scendere dal marciapiede e impegnare la carreggiata per attraversare, proprio in adempimento del generale dovere di diligenza, oltre che in osservanza delle
13 norme specifiche che disciplinano il comportamento dei pedoni, avrebbe dovuto comunque attendere il transito dei veicoli, avendo in tal modo una visuale libera e tale da consentirle di avvedersi dell'avvallamento, peraltro già per le suesposte ragioni verosimilmente conosciuto.
Il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che governano la responsabilità da cose in custodia, in quanto ha omesso di valutare che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il comportamento incauto del pedone si è inserito come fattore esterno,
imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei suoi confronti deve essere rigettata. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellata e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività
14 istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
15 Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione
omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 23-11-2018, dal
[...]
avverso la sentenza n. 555/202018 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
in data 10-10-2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Pt_1
disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
2.306,00, di cui euro 179,00 per esborsi ed euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
16 Potenza, 10-2-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).