Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall' articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".
Note all'art. 2:
- L'art. 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 448/1988 , cosi' come modificato dall' art. 46 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32 (Provvedimenti) - 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall' art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di aver effetto entro trenta giorni dalla loro emissione".
- Si trascrive il testo dell' art. 425 del codice di procedura penale :
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".
" 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall' articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".
Note all'art. 2:
- L'art. 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 448/1988 , cosi' come modificato dall' art. 46 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32 (Provvedimenti) - 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall' art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva.
In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di aver effetto entro trenta giorni dalla loro emissione".
- Si trascrive il testo dell' art. 425 del codice di procedura penale :
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".