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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori: GI EA BE Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
RA ET Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 2416/2025 v.g. avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento dei figli minori congiuntamente proposta da nata il [...], Persona_1
e
, nato il [...], Persona_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elsa Damaso come da procura allegata;
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero.
- parte necessaria
- trattenuta in decisione all'udienza svoltasi ex art 127 ter c.p.c. in data 25/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti ricorrente e resistente congiuntamente:
1i signori e continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto. Per_1 Per_2
2. CASA FAMIGLIARE a) La casa famigliare di proprietà di entrambi, così come tutti gli arredi e i mobili che la compongono, viene assegnata alla sig.ra che continuerà a viverla insieme con i figli minori. Per_1
b) Il sig. ha già lasciato la casa familiare, in accordo con la sig.ra , Persona_2 Persona_1 prelevando i propri effetti personali e i mobili e arredi in accordo con la stessa e non ha nulla a che pretendere sul resto. c) I ricorrenti concordano di porre in vendita l'immobile e, una volta venduto, di dividere il ricavato al 50% detratte le spese, tra cui il mutuo.
pagina 1 di 4 d) Il sig. riconosce alla sig.ra per gli importi versati per il mutuo dal dicembre 2024 Per_2 Per_1 anche per la sua quota, la somma di € 180,00 al mese fino alla vendita, da versarsi al momento del rogito notarile di compravendita. e)Il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito la sua quota di proprietà dell'immobile Persona_2 famigliare sito in Montà (CN), Borgata Novi n. 21 Piano T-1, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 30, Particella 724, Subalterno 1, Categoria A/2, Classe 1, consistenza 8 vani alla sig.ra che accetta, se, entro il 31.12.2027, l'immobile non fosse ancora stato venduto a Persona_1 terzi: tale cessione di quota viene effettuata quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. f) Le spese notarili saranno a carico del sig. . Persona_2
g) La sig.ra si impegna a versare il residuo del mutuo di cui al punto sub. B) in premessa e a Per_1 manlevare il sig. nulla richiedendo per quanto versato fino alla cessione. Per_2
h) La sig.ra si impegna a richiedere alla Banca lo svincolo del sig. dal mutuo, sempre Per_1 Per_2 previo parere positivo dell'Istituto di Credito.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI CLOE E CESARE E LORO FREQUENTAZIONE a) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre presso la quale avranno la residenza anagrafica con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo l'attuale regime di ausilio e attiva partecipazione, nel curare ed accudire i minori, da parte dei nonni. b) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Per_ c) Per garantire il benessere e la serenità di e , le parti si impegnano a vedere rispettato e CP_1 garantito il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui i bambini dovranno sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo. FREQUENTAZIONE DEI MINORI CON IL Per_4
a) I ricorrenti concordano sulla seguente modalità di frequentazione dei minori con il padre, sempre tenute conto le esigenze e le volontà dei figli e salvo diverso accordo: Tutti le settimane dal martedì pomeriggio dalla fine della scuola (nel periodo scolastico) e dalle ore 16:30 (nel periodo extrascolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre alle ore 20:00 del mercoledì dopo aver cenato dal padre;
Il giorno del venerdì (nella settimana in cui non vede i minori nel fine settimana) dalle ore 13:00 con pernottamento fino alle ore 10:00 del sabato mattina quando li riaccompagna dalla madre;
A fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica quando li riaccompagna a casa della madre;
I ricorrenti concordano di suddividere le festività natalizie nella seguente modalità: ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e dalle ore 10:00 del giorno di Natale con l'altro fino al mattino del giorno 28.12. Poi con il primo genitore fino alle ore 10:00 del giorno 01.01 e fino al giorno 4.01 ore 10:00, quando viene riportato all'altro genitore fino al 6.01. Per quanto riguarda le festività pasquali i genitori concordano di suddividere ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Gli altri giorni seguiranno il calendario. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè Per_ per 15 giorni (anche non consecutivi) i figli e , comunicando le date entro il 30.06 di CP_1 ogni anno, avendo cura di informare l'altro circa i luoghi di villeggiatura con i numeri di pagina 2 di 4 telefono;
Le altre festività annuali civili (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, …) seguiranno il calendario di visita sopra descritto e comunque verranno concordate tra i genitori in base alle esigenze ed alla volontà dei minori ed anche secondo gli impegni lavorativi di entrambi. b) Tutto quanto sopra dedotto sempre salvo diverso accordo tra le parti.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO a) I ricorrenti concordano che il signor versi alla signora quale contributo al Per_2 Per_1 Per_ mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di € 500,00 (250,00 euro per CP_1 figlio) rinnovabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2026, sul conto corrente già noto della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Per_1
b) Le parti concordano che le spese straordinarie dei figli minori, così come disciplinate dal Protocollo siglato presso il Tribunale di Asti, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% pro capite. Tutte le spese straordinarie, se non urgenti ed indifferibili, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate per poterne richiedere il rimborso, sempre secondo le modalità del Protocollo siglato presso il Tribunale di Asti. c) L'assegno unico per i figli minori viene percepito interamente dalla madre dal mese di febbraio 2025, così rinunciandovi espressamente il padre (anche nell'ipotesi in cui fosse lui stesso a percepirlo dallo Stato) e fin da ora, il sig. si impegna a consegnare ogni utile e Per_2 necessaria documentazione alla sig.ra a prima richiesta e a sottoscrivere quanto di sua Per_1 competenza. d) Tutte le detrazioni per i figli minori saranno a favore di entrambi i genitori al 50%, tranne l'importo per la mensa che verrà scalato solo dalla sig.ra Per_1
DISPOSIZIONI FINALI a) I ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto dei figli minori e del proprio e si concedono la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori anche valida per l'espatrio. b) I ricorrenti danno atto di aver regolato i propri rapporti economici, a parte quanto sopra dedotto e di aver regolato anche i conti correnti, senza aver nulla a che pretendere uno dall'altro.
6. SPESE LEGALI le spese legali del presente giudizio sono poste in via solidale tra le parti, e versate nella misura del 50% pro capite.
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
---
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., i sig.ri e chiedevano Persona_1 Persona_2 congiuntamente regolamentarsi come sopra l'affido, la collocazione ed il mantenimento dei loro figli Per_ minori e nati rispettivamente il 26.6.2017 e il 3.7.2019. CP_1
Fissata udienza ex art 127 ter c.p.c., visto il deposito delle note sostitutive di udienza ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Le conclusioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
pagina 3 di 4 In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso dei minore ed è da ritenersi conforme all'interesse degli stesse, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario. Del tutto congrua all'interesse dei minori risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e l'assegnazione della casa familiare alla madre prevalente collocataria dei minori. Nulla in punto spese trattandosi di ricorso congiunto.
Il Collegio prende altresì atto degli accordi in essere in punto rapporti economici tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, nel contraddittorio delle parti, dispone - in punto affido, collocazione, frequentazione, mantenimento dei figli minori e assegnazione della casa familiare - in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe, prende atto, nel resto, degli accordi in essere tra le parti, nulla in punto spese.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore Elga Bulgarelli
il Presidente
GI EA BE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori: GI EA BE Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
RA ET Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 2416/2025 v.g. avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento dei figli minori congiuntamente proposta da nata il [...], Persona_1
e
, nato il [...], Persona_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elsa Damaso come da procura allegata;
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero.
- parte necessaria
- trattenuta in decisione all'udienza svoltasi ex art 127 ter c.p.c. in data 25/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti ricorrente e resistente congiuntamente:
1i signori e continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto. Per_1 Per_2
2. CASA FAMIGLIARE a) La casa famigliare di proprietà di entrambi, così come tutti gli arredi e i mobili che la compongono, viene assegnata alla sig.ra che continuerà a viverla insieme con i figli minori. Per_1
b) Il sig. ha già lasciato la casa familiare, in accordo con la sig.ra , Persona_2 Persona_1 prelevando i propri effetti personali e i mobili e arredi in accordo con la stessa e non ha nulla a che pretendere sul resto. c) I ricorrenti concordano di porre in vendita l'immobile e, una volta venduto, di dividere il ricavato al 50% detratte le spese, tra cui il mutuo.
pagina 1 di 4 d) Il sig. riconosce alla sig.ra per gli importi versati per il mutuo dal dicembre 2024 Per_2 Per_1 anche per la sua quota, la somma di € 180,00 al mese fino alla vendita, da versarsi al momento del rogito notarile di compravendita. e)Il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito la sua quota di proprietà dell'immobile Persona_2 famigliare sito in Montà (CN), Borgata Novi n. 21 Piano T-1, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 30, Particella 724, Subalterno 1, Categoria A/2, Classe 1, consistenza 8 vani alla sig.ra che accetta, se, entro il 31.12.2027, l'immobile non fosse ancora stato venduto a Persona_1 terzi: tale cessione di quota viene effettuata quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. f) Le spese notarili saranno a carico del sig. . Persona_2
g) La sig.ra si impegna a versare il residuo del mutuo di cui al punto sub. B) in premessa e a Per_1 manlevare il sig. nulla richiedendo per quanto versato fino alla cessione. Per_2
h) La sig.ra si impegna a richiedere alla Banca lo svincolo del sig. dal mutuo, sempre Per_1 Per_2 previo parere positivo dell'Istituto di Credito.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI CLOE E CESARE E LORO FREQUENTAZIONE a) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre presso la quale avranno la residenza anagrafica con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo l'attuale regime di ausilio e attiva partecipazione, nel curare ed accudire i minori, da parte dei nonni. b) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Per_ c) Per garantire il benessere e la serenità di e , le parti si impegnano a vedere rispettato e CP_1 garantito il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui i bambini dovranno sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo. FREQUENTAZIONE DEI MINORI CON IL Per_4
a) I ricorrenti concordano sulla seguente modalità di frequentazione dei minori con il padre, sempre tenute conto le esigenze e le volontà dei figli e salvo diverso accordo: Tutti le settimane dal martedì pomeriggio dalla fine della scuola (nel periodo scolastico) e dalle ore 16:30 (nel periodo extrascolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre alle ore 20:00 del mercoledì dopo aver cenato dal padre;
Il giorno del venerdì (nella settimana in cui non vede i minori nel fine settimana) dalle ore 13:00 con pernottamento fino alle ore 10:00 del sabato mattina quando li riaccompagna dalla madre;
A fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica quando li riaccompagna a casa della madre;
I ricorrenti concordano di suddividere le festività natalizie nella seguente modalità: ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e dalle ore 10:00 del giorno di Natale con l'altro fino al mattino del giorno 28.12. Poi con il primo genitore fino alle ore 10:00 del giorno 01.01 e fino al giorno 4.01 ore 10:00, quando viene riportato all'altro genitore fino al 6.01. Per quanto riguarda le festività pasquali i genitori concordano di suddividere ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Gli altri giorni seguiranno il calendario. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè Per_ per 15 giorni (anche non consecutivi) i figli e , comunicando le date entro il 30.06 di CP_1 ogni anno, avendo cura di informare l'altro circa i luoghi di villeggiatura con i numeri di pagina 2 di 4 telefono;
Le altre festività annuali civili (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, …) seguiranno il calendario di visita sopra descritto e comunque verranno concordate tra i genitori in base alle esigenze ed alla volontà dei minori ed anche secondo gli impegni lavorativi di entrambi. b) Tutto quanto sopra dedotto sempre salvo diverso accordo tra le parti.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO a) I ricorrenti concordano che il signor versi alla signora quale contributo al Per_2 Per_1 Per_ mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di € 500,00 (250,00 euro per CP_1 figlio) rinnovabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2026, sul conto corrente già noto della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Per_1
b) Le parti concordano che le spese straordinarie dei figli minori, così come disciplinate dal Protocollo siglato presso il Tribunale di Asti, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% pro capite. Tutte le spese straordinarie, se non urgenti ed indifferibili, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate per poterne richiedere il rimborso, sempre secondo le modalità del Protocollo siglato presso il Tribunale di Asti. c) L'assegno unico per i figli minori viene percepito interamente dalla madre dal mese di febbraio 2025, così rinunciandovi espressamente il padre (anche nell'ipotesi in cui fosse lui stesso a percepirlo dallo Stato) e fin da ora, il sig. si impegna a consegnare ogni utile e Per_2 necessaria documentazione alla sig.ra a prima richiesta e a sottoscrivere quanto di sua Per_1 competenza. d) Tutte le detrazioni per i figli minori saranno a favore di entrambi i genitori al 50%, tranne l'importo per la mensa che verrà scalato solo dalla sig.ra Per_1
DISPOSIZIONI FINALI a) I ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto dei figli minori e del proprio e si concedono la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori anche valida per l'espatrio. b) I ricorrenti danno atto di aver regolato i propri rapporti economici, a parte quanto sopra dedotto e di aver regolato anche i conti correnti, senza aver nulla a che pretendere uno dall'altro.
6. SPESE LEGALI le spese legali del presente giudizio sono poste in via solidale tra le parti, e versate nella misura del 50% pro capite.
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
---
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., i sig.ri e chiedevano Persona_1 Persona_2 congiuntamente regolamentarsi come sopra l'affido, la collocazione ed il mantenimento dei loro figli Per_ minori e nati rispettivamente il 26.6.2017 e il 3.7.2019. CP_1
Fissata udienza ex art 127 ter c.p.c., visto il deposito delle note sostitutive di udienza ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Le conclusioni concordate dalle parti appaiono congrue, conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
pagina 3 di 4 In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso dei minore ed è da ritenersi conforme all'interesse degli stesse, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario. Del tutto congrua all'interesse dei minori risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e l'assegnazione della casa familiare alla madre prevalente collocataria dei minori. Nulla in punto spese trattandosi di ricorso congiunto.
Il Collegio prende altresì atto degli accordi in essere in punto rapporti economici tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, nel contraddittorio delle parti, dispone - in punto affido, collocazione, frequentazione, mantenimento dei figli minori e assegnazione della casa familiare - in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe, prende atto, nel resto, degli accordi in essere tra le parti, nulla in punto spese.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore Elga Bulgarelli
il Presidente
GI EA BE
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