Versione
1 agosto 1952
1 agosto 1952
Art. 9.
L' art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , modificato con l' art. 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163 , e' abrogato.
Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di eta', se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 8 e anche prima, se sia accertata la inabilita' al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e successive modificazioni o integrazioni, e cio' anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.
In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218 , sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%.
La corrispondente quota di pensione base e' a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo art. 21.
Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli e' liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilita' delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Tale pensione supplementare e' per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, puo' ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto e' disposto dall' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 .
Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti non e' in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all' art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
L' art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , modificato con l' art. 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163 , e' abrogato.
Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di eta', se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 8 e anche prima, se sia accertata la inabilita' al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e successive modificazioni o integrazioni, e cio' anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.
In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218 , sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%.
La corrispondente quota di pensione base e' a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo art. 21.
Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli e' liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilita' delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Tale pensione supplementare e' per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, puo' ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto e' disposto dall' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 .
Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti non e' in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all' art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 24/03/1972, n. 901Provvedimento: L'ammontare della 'pensione supplementare' istituita a favore dei marittimi dall'art 9,commi 5 e 6,della legge 25 luglio 1952 n 915 nella misura 'uguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'Assicurazione obbligatoria' e stato determinato in base a una rivalutazione autonoma dei contributi stessi,che si imponeva nel quadro generale del riassetto del trattamento pensionistico reso necessario dalle mutate condizioni economico sociali. Pertanto deve escludersi che la rivalutazione gia stabilita dall'art 4 del RDL n 126 del 19 marzo 1943,riguardo alle prestazioni ordinarie degli istituti previdenziali della Forma ordinaria di Assicurazione generale obbligatoria,possa …Leggi di più...
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- casse di mutualita e fondi previdenziali