Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8966 del 2025, proposto da -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dello studente -OMISSIS- nato a [...] il [...] iscritto alla classe I^ sez. E dell'Istituto -OMISSIS- di cui al Verbale prot. -OMISSIS- di “Scrutinio finale” del Consiglio di Classe datato24 luglio 2025 successivamente conosciuto
- dello stesso Verbale con cui l'Istituto chiamato in causa ha ritenuto di non promuovere l'alunno alla classe successiva, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi i Verbali di scrutinio delle singole prove d'esame sostenute nelle materie Matematica, Inglese e Chimica, di estremi sconosciuti, nella parte in cui abbiano fondato la determinazione di non promuovere lo studente;
- dei verbali e provvedimenti di estremi sconosciuti che abbiano determinato gli errati criteri che hanno condizionato questo esito, nella parte in cui si presentano immotivati incoerenti, contraddittori e illegittimi, rispetto alla necessità di bisogni educativi dello studente, invalido ex legge n. 104/1992, e rispetto all'impianto normativo che regola la materia, nonché nella parte in cui si presentano incoerenti con la necessità di specifica attività di recupero;
- di tutti i verbali e delibere di sospensione del giudizio nelle materie Inglese, Matematica e chimica, nella parte in cui siano stati incoerenti rispetto ad una valutazione che debba tener conto delle esigenze specifiche dello studente per come indicate nel Piano educativo personalizzato, in particolar modo anche dei verbali e provvedimenti che abbiano individuato e calendarizzato le date di recupero e di esame relativamente al pochissimo tempo concesso per il recupero stesso e la preparazione necessaria per affrontare i tre esami;
- di tutti i verbali e delibere di determinazione dei criteri di valutazione, ammissione e non ammissione e di adozione delle Linee Generali del PTOF della scuola, e Regolamento di Istituto e di valutazione degli alunni, deliberate dai Collegi dei docenti di estremi sconosciuti, nonchè dal Consiglio di Istituto;
- di tutti i provvedimenti e i singoli atti di non promozione e di attribuzione dei voti e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni e scrutini, anche con particolare riferimento alla determinazione di non adottare un P.e.i., ma soltanto un Piano didattico personalizzato e alla mancata applicazione delle misure adeguate compensative e dispensative di cui lo studente avrebbe dovuto godere, per l'annullamento dello stesso Piano adottato.
- Di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuti, in particolare, ove occorre delle pagelle scolastiche dell'allievo, relative all'anno scolastico 2024/25 tutti nella parte in cui siano carenti di motivazione, nella parte in cui non prendono in considerazione e/o non danno applicazione all'impianto normativo relativo agli studenti certificati ex legge n. 104/92 e nella presente vicenda indicati dal Piano educativo Personalizzato, peraltro inadeguato, e nella parte in cui non abbiano preso atto delle particolari esigenze educative dell'alunno e nella parte in cui sono carenti di motivazione e contraddittorie, nonché gli atti e provvedimenti e verbali che hanno predisposto i criteri e la programmazione e lo svolgimento delle attività scolastica e anche di recupero, insufficiente e incoerente con i bisogni specifici dell'alunno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa UD IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Lo studente ricorrente, portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104,
ha frequentato nell’anno scolastico 2024/2025 la I^ classe sez. -OMISSIS- All’esito dello scrutinio finale, svolto in data 16 giugno, lo stesso si è visto sospendere il giudizio relativamente a tre materie: Inglese, Matematica, Chimica.
Dopo aver svolto le attività di recupero (dal 30 giugno al 4 luglio), lo studente ha svolto le prove, appunto, di recupero (7, 8 e 10 luglio), cui è seguita la non ammissione alla classe successiva dello stesso, con delibera del Consiglio di Classe del luglio 2025.
2. Parte ricorrente ha, dunque, impugnato gli atti indicati in epigrafe, proponendo le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 7 della l. n° 107/15; al DPR 8 marzo 1999, n. 275; alla Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 che viene rafforzata anche dall’art. 1 comma 7 della l. n° 107/15 alle Circolari del Ministero dell'istruzione n° 8/2013 e n° 2563 del 22 Novembre 2013; da ultimo alla Circolare prot. n° 1143, emanata il 17 maggio 2018, nonché ai principi fondamentali di cui Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della Legge 8 ottobre 2010, n. 170; Violazione e falsa applicazione della legge n. 170/2010 e del D.m. del ministero dell'istruzione, n.5669 del 12 luglio 201 1, nella parte in cui individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 170/2010 le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento. Violazione e falsa applicazione della C.M. N.8/2013; del Dpr 122/2009. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa; nonché, dell’art. 74 e 314 d.lvo 297/94 e dei principi generali in materia di diritto allo studio, di interventi di sostegno allo studente e di prevenzione all’insuccesso scolastico – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Carenza e contraddittorietà della motivazione e mancata applicazione dei criteri dispensativi e compensativi anche nella valutazione. TARDIVITA’ PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO.
2.1. In sostanza, la parte ricorrente lamenta: la totale inadeguatezza del Piano Didattico Personalizzato, predisposto dall'istituzione scolastica, che sarebbe incoerente con le patologie certificate dello studente; la tardività della relativa adozione, avvenuta in data 6 marzo 2025; la totale assenza di ogni intervento mirato da parte dell'amministrazione scolastica per la gran parte dell'anno scolastico; l’incompletezza ed inadeguatezza della motivazione del provvedimento di non ammissione, in relazione sia all’invalidità dell’alunno sia al supporto didattico.
3. Con l’ordinanza cautelare n. 4821 del 10/09/2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’impugnato giudizio di non ammissione e, conseguentemente, ammettendo, con riserva, l’alunno alla classe successiva, nonché ordinando tempestivamente la rivalutazione della relativa posizione da parte del Consiglio di classe, anche ai fini del recupero mediante programmi integrativi (art. 4, c. 6, dpr 122/2009).
4. L’Amministrazione intimata risulta costituita in giudizio solo formalmente.
5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va accolto.
6.1. Tra le molteplici censure, parte ricorrente lamenta, tra gli altri, la violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 104/1992 e dall'articolo 314 del decreto legislativo 297/1994; nonché il vizio di carenza di motivazione, in relazione sia alla invalidità dell’alunno sia alla sostanziale assenza di adeguato supporto didattico . In particolare, lamenta parte ricorrente:
- la tardiva adozione, in data 6 marzo 2025, non del Piano Educativo Individualizzato, prescritto dalla legge, bensì di un mero Piano Didattico Personalizzato, strumento destinato agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e non agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992;
- il difetto della motivazione, riportata nello Scrutinio finale, fondata sulle varie personali criticità del ricorrente, ma non recante traccia, secondo quanto asserito da parte ricorrente, degli interventi sostanziali e concreti della scuola, a parte il riferimento ad un Piano didattico, tardivo, inadeguato e incoerente con il suo profilo.
7. Il motivo è fondato.
La normativa soprarichiamata delinea il seguente quadro normativo:
le scuole sono descritte come le istituzioni che "(...) concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo (Regolamento dell'Autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, all'articolo 4);
nel panorama del nostro sistema di educazione e di istruzione è stata introdotta la definizione di BES, che l'OCSE definisce Special Education Needs (Circolare n. 8 del 6 marzo 2013);
centrali in tale contesto risultano essere il riconoscimento del disagio, fisico, psicologico, economico o sociale e la conseguente realizzazione di percorsi di flessibilità e di pratiche di individualizzazione e di personalizzazione nella progettualità educativa e didattica (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della Legge 8 ottobre 2010, n. 170).
7.1. Orbene, a fronte del sopra delineato quadro normativo, nonostante l’invalidità certificata, l’alunno non è mai stato destinatario di alcun Piano Educativo individualizzato PEI. Nel caso di specie non risulta, perché non smentito dall’Amministrazione resistente, che sia stato condotto quel necessario lavoro di confronto multidisciplinare tra scuola, famiglia ed esperti che deve caratterizzare l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 104/1992 e dall'articolo 314 del decreto legislativo 297/1994. Dalla documentazione agli atti emerge, invece, come, nonostante la certificazione INPS del ricorrente, l'istituzione scolastica abbia predisposto tardivamente, in data 6 marzo 2025, non il Piano Educativo Individualizzato, prescritto dalla legge, bensì un mero Piano Didattico Personalizzato, strumento questo destinato agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e non agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992. In proposito, il Collegio deve rilevare come non vi siano, in atti, evidenze documentali relative all'attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione, che avrebbe dovuto essere costituito sin dall'inizio dell'anno scolastico per procedere alla valutazione multidisciplinare delle esigenze dello studente.
7.2. Peraltro, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio reputa fondata anche la censura concernente il difetto della motivazione del gravato provvedimento di non ammissione alla classe successiva dello studente, in quanto il giudizio di non promozione da parte del Consiglio di classe appare carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico.
In proposito, la giurisprudenza (Tar Lazio, sent. N.31203/2010), dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha chiarito che: “ L’obbligo di una congrua ed esplicita motivazione risulta infatti ancora più pregnante non soltanto in caso di esito incerto dei risultati scolastici conseguiti ma anche nell’ipotesi di specie riguardante la situazione psicofisica dell’alunno. In tale specifica evenienza deve potersi esigere dal consiglio dei docenti di tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge. Orbene il Collegio non ravvisa nell’impugnato giudizio e nel suo iter logico, quale emerge dagli atti prodotti in giudizio, la rispondenza a detti principii e finalità. Infatti, non è dato individuare nell’atto in esame alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive. Ed invero il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno ...”.
Orbene, nella fattispecie per cui è causa, l’atto impugnato risulta generico ed incongruo, posto che nella specie si limita a sostenere la mancata ammissione alla classe successiva, perché a nulla sarebbero valsi “gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dal piano didattico personalizzato, come pure la concessione, in sede di verifiche, di mappe concettuali, calcolatrici, formulari e tempi aggiuntivi ”, senza, invece, soffermarsi sulla invalidità dell’alunno e sulla predisposizione e concreta attuazione di ogni adeguato supporto didattico.
8. In conclusione, per le ragioni esposte e previo assorbimento delle censure non espressamente scrutinate, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Considerato che peraltro con l’ordinanza cautelare a n. 4821/2025 il Collegio ha accolto l’istanza di parte ricorrente rilevando la persistenza dei motivi di accoglimento dedotti dalla stessa – il difetto di motivazione e l’assenza del PEI – ed ha disposto “la rivalutazione della relativa posizione” – del minore – “da parte del Consiglio di classe, anche ai fini del recupero mediante programmi integrativi (art. 4, c. 6, dpr 122/2009)”, rivalutazione che allo stato non appare effettuata, avuto riguardo alla presente decisione si dispone per l’Istituto resistente di reinvestire il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all’ammissione dell’alunno alla classe successiva.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Dispone che l’Istituto resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, provveda ad investire il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all’ammissione dell’alunno alla classe successiva e a tal fine manda alla Segreteria per trasmettere la sentenza anche all’Istituto scolastico, in proprio.
Condanna la resistente Amministrazione, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI IO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
UD IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD IO | PI IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.