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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10162/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10162/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.1995;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Pasquali, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 08.10.2023 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 888/2025 pubblicata il 23.04.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate 2 nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “• Le parti sono autorizzate a vivere separate nel reciproco rispetto. La casa coniugale di Via San Gaspare del Bufalo n.1 Albano
Laziale condotta in locazione è stata già rilasciata al proprietario. • Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento essendo entrambe la parti indipendenti ed economicamente autosufficienti”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10162/2024, preso atto della sentenza parziale n. 888/2025 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 08.10.2023 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, atto n.
00335, parte 2, serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10162/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.09.1995;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Pasquali, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 08.10.2023 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 888/2025 pubblicata il 23.04.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate 2 nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “• Le parti sono autorizzate a vivere separate nel reciproco rispetto. La casa coniugale di Via San Gaspare del Bufalo n.1 Albano
Laziale condotta in locazione è stata già rilasciata al proprietario. • Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento essendo entrambe la parti indipendenti ed economicamente autosufficienti”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10162/2024, preso atto della sentenza parziale n. 888/2025 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 08.10.2023 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, atto n.
00335, parte 2, serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI 3