Decreto cautelare 12 marzo 2025
Decreto cautelare 27 marzo 2025
Sentenza breve 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 14/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2025 REG.RIC.
N. 00393/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2025, proposto da
RI HO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Petridis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OG, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Antonio Carastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2025, proposto da
RI HO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pesci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OG, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Antonio Carastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Condominio via Drapperie 8/10, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 296 del 2025:
del provvedimento P.G. n. 43388/2025 del 24 gennaio 2025 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
quanto al ricorso n. 393 del 2025:
dell’atto di conclusione del procedimento per la decadenza del progetto speciale PG 118422/2025;
della delibera G.C. del Comune di OG PG 166818/2025 recante la declaratoria di decadenza della titolarità del Progetto Speciale “RI Profumi e Bistrot”, approvato ai sensi dell’art. 3 del regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane;
di ogni atto presupposto e conseguenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di OG, con il provvedimento P.G.N. 43388/2025 del 24 gennaio 2025, ha ordinato il ripristino dei sigilli al pubblico esercizio posto in Via Drapperie 10/A, gestito da parte ricorrente.
Tale disposizione si inserisce e consegue doverosamente agli esiti del pregresso contenzioso, di cui si dirà più innanzi, che ha già precedentemente visto numerose volte contrapposta la società ricorrente (e, in un momento successivo, la società sua avente causa, ET Set. S.r.l.) al Comune di OG, in ordine alla consistenza e alle modalità di esercizio e gestione dell’attività commerciale qui oggetto di lite.
Avverso il suddetto provvedimento la società ricorrente ha proposto impugnazione, con il primo dei due ricorsi qui in trattazione, depositato in data 11 marzo 2025 (rg. n. 296 del 2025), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi: l’atto di diffida P.G. 865225/2024, presupposto dell’ordinanza P.G. 43388/2025, sarebbe illegittimo in quanto fondato su un verbale dal quale risulterebbe rispettata l’occupazione di 30 mq per l’esercizio dell’attività, superficie di esercizio riconosciuta legittima nella sentenza dell’intestato Tar n. 377/2023; inoltre, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare che, a far data dal 27 novembre 2024, la superficie occupata sarebbe stata ridotta in conformità alle disposizioni giudiziali, il bancone era stato ridimensionato e, da ultimo, completamente trasformato, e i tavoli esterni eliminati.
Si è costituito in giudizio il Comune di OG per resistere al ricorso.
Il Comune di OG, sotto altro profilo, con l’atto PG 118422/2025, del 24 febbraio 2025, ha disposto di chiudere il procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza della società RI HO s.r.l. dalla titolarità del progetto speciale denominato “RI profumi e bistrot”, mandando alla Giunta Comunale per l’adozione del provvedimento di decadenza.
Con successiva delibera della Giunta Comunale, PG 166818/2025, è stata dichiarata la decadenza della società RI HO s.r.l. dalla titolarità del progetto speciale denominato “ RI profumi e bistrot ” approvato con deliberazione di Giunta P.G. n. 344892/2021, adottata nella seduta del 28 luglio 2021, e finalizzato all'apertura di un locale - in via Drapperie 10 - per la produzione e commercializzazione di profumi.
Avverso i predetti provvedimenti la società ricorrente ha proposto impugnazione con il secondo dei due ricorsi qui in esame, depositato in data 27 marzo 205 (rg. n. 393 del 2025), chiedendone l’annullamento, deducendo:
1. un motivo in cui, in estrema sintesi, contesta analiticamente le affermazioni contenute nei provvedimenti medesimi in particolare sottolineando che: il Comune avrebbe errato nel considerare meramente subordinata e non “integrativa” e “pari ordinata” l’attività di somministrazione autorizzata nel progetto speciale; comunque, alla vendita e valorizzazione delle fragranze sarebbe dedicata in via esclusiva la maggior parte della superficie dell’esercizio, mentre nel provvedimento non si dà conto dell’effettivo rapporto tra le attività svolte; il Comune avrebbe errato nel non tener conto e considerare legittimo il contratto di affitto di azienda intercorso con ET ET SR; inoltre, avrebbe errato nel considerare la presenza di un “bar” in contrasto con le previsioni e dimensioni autorizzate nel progetto speciale; ET ET SR e RI HO SR, poi, da ultimo si sarebbero determinate a rimuovere il bancone e così avrebbero provveduto;
2. un motivo in cui lamenta come la severità del provvedimento comunale sarebbe conseguenza delle pressioni del Condominio di cui fa parte l’immobile in cui parte ricorrente svolge l’attività in esame, venendo in rilievo un mero interesse privato e non un interesse pubblico.
Anche nel suddetto giudizio si è costituito il Comune di OG per resistere al ricorso.
Con atto notificato in data 4 aprile 2025, poi, è intervenuto in giudizio ad opponendum il Condominio di Via Drapperie 8/10.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2025 entrambe le controversie sono state trattenute in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile decisione con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la riunione dei due ricorsi e per l’adozione della sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Occorre, a tal proposito, partire con l’esame del giudizio rg. n. 393 del 2025, l’eventuale infondatezza dello stesso potendo determinare, in via teorica, la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso rg. n. 296 del 2025.
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l’intervento del Condominio, ad opponendum , posto che, come ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7495 del 2024 (che ha deciso l’appello presentato contro la sentenza n. 377 del 2023 del TAR EM-OM), tale intervento, intercettando evidenti istanze di conservazione e di miglior godimento della cosa comune (nella quale si trova ubicato il locale oggetto di intervento dell’amministrazione), non fuoriesce dalle ordinarie incombenze dell’amministratore di cui all’art. 1130 c.c., per le quali egli dispone della piena rappresentanza ex lege dei condomini ai sensi dell’art. 1131, primo e secondo comma, c.c., anche senza apposito mandato proveniente dall’assemblea.
Nel merito, i motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente: esaminando i provvedimenti che hanno portato il Comune a determinare la decadenza/revoca della società ricorrente, secondo il Collegio, al di là di eventuali imprecisioni in punto di ricostruzione o interpretazione degli eventi, così come lamentato da parte ricorrente, nel ripercorrere analiticamente gli eventi accaduti a partire dall’approvazione del progetto speciale per il quale è causa, l’Amministrazione ha, d’altronde, compiutamente e adeguatamente valorizzato elementi idonei, adeguati e sufficienti a giustificare il provvedimento adottato.
Occorre premettere che le pattuizioni intercorse tra il Comune e la società ricorrente, volte a consentire a quest’ultima di esercitare un’attività “in deroga” ai limiti previsti normativamente e, quindi, in via sostanzialmente “eccezionale”, trovano fondamento nelle disposizioni del “ Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale ”, non impugnato: si tratta di una disciplina volta a tutelare le aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città di OG, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in particolare con riferimento all’ambito urbano “Nucleo di antica formazione” della città storica di OG, così come individuato nel Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2008.
L’art. 2 vieta, sino al 20 giugno 2025, l’insediamento di nuove attività appartenenti, per quanto in questa sede di interesse, alle seguenti tipologie: a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al ETtore alimentare; b) somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma.
Il comma 2 prevede l’insediamento di nuove attività di somministrazione se effettuate: ‹‹ a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione; b) all’interno di librerie, teatri, cinema e musei, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente; c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza e altre simili strutture; al domicilio del consumatore; d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di OG abbia espresso un esplicito interesse; e) all’interno delle strutture ricettive esistenti e con il servizio di somministrazione attivo per i clienti della struttura stessa, che decidano di avvalersi della possibilità di aprire tale servizio anche al pubblico generico ››.
Un’altra deroga è prevista dall’art. 3, disciplinante i c.d. “progetti speciali”, il cui comma 1 prevede che ‹‹ rispetto a quanto previsto al precedente art. 2, comma 1, sono fatti salvi i progetti speciali promossi e approvati dall'Amministrazione, anche su iniziativa di privati, previo confronto con Associazioni di categoria e Quartieri, finalizzati alla salvaguardia e/o rigenerazione del contesto urbano, anche attraverso il sostegno all’insediamento di servizi commerciali qualificati in armonia con le diverse funzioni territoriali ››.
In particolare, ai sensi del comma 2, i progetti speciali ‹‹ devono essere finalizzati a realizzare i seguenti obiettivi: - tutela delle aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale; - diversificazione e arricchimento del tessuto commerciale con offerte innovative e non omologanti, anche di valorizzazione delle tradizioni territoriali, se accompagnata da un progetto di conoscenza culturale; - offerta di servizi utili e capaci di contribuire all’innalzamento complessivo della qualità urbana diurna e notturni rivolti a tutte le fasce di età; - coerenza e sinergia con i progetti ed i programmi dell’Amministrazione Comunale, particolarmente rivolti all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale ››.
Infine, ai sensi dell’art. 8, è previsto che ‹‹ l’inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all’articolo 2 integra la fattispecie dell’attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni previste dalle leggi di ETtore, con conseguente provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e chiusura dell’esercizio ››.
Pertanto, occorre anzitutto sottolineare come il rispetto delle previsioni regolamentari e del progetto speciale approvato sulla scorta delle stesse risponda ad un interesse pubblico specifico, sì che l’eventuale segnalazione di violazioni effettuata al Comune da parte di un soggetto privato (nel caso di specie il Condominio), seppur funzionale anche ad interessi propri di quest’ultimo non esclude la contemporanea sussistenza di un interesse pubblico alla tutela delle esigenze pubblicistiche sopra ricordate.
Nel caso di specie, con deliberazione di Giunta P.G.N. 344892/2021, adottata nella seduta del 28 luglio 2021, il Comune di OG ha approvato « il progetto speciale denominato ‘RI profumi e bistrot’ (…), per l’apertura di un locale - in via Drapperie 10 - per la produzione e commercializzazione di profumi personalizzati e prodotti che si collegano al tema food fragrances che prevede, contestualmente, la vendita di prodotti alimentari al dettaglio, integrata con la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei medesimi locali collegata alle varie fragranze »; ne è seguita, in data, 13 ottobre 2021, la sottoscrizione, tra il Comune di OG e RI HO s.r.l., di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione di una proposta progettuale consistente « nell’apertura di un’attività di vicinato per la vendita di profumi personalizzati associata alla vendita di prodotti alimentari al dettaglio e integrata con la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei medesimi locali, collegata alle varie fragranze ».
In particolare, tra le attuali parti in causa è stata convenuta l'attuazione del progetto speciale "RI profumi e bistrot", inerente l'apertura di un locale di produzione e commercializzazione di profumi personalizzati e prodotti, collegati al tema Food fragrances, in via Drapperie 10; ‹‹ La proposta progettuale consiste nell'apertura di un’attività di vicinato per la vendita di profumi personalizzati associata alla vendita di prodotti alimentari ai dettaglio e integrata con la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei medesimi locali collegata alle varie fragranze. Si intende quindi dedicare uno spazio, nel centro storico di OG, al Food fragrances che coniuga l'amore per il cibo con l'esperienza sensoriale di fragranze, profumi ed oli essenziali››.
Parte ricorrente si è impegnata, in particolare, a realizzare gli interventi di ristrutturazione e allestimento degli ambienti, come da progetto . Per contro, il Comune di OG si è impegnato a facilitare il raccordo tra i vari uffici deputati al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, secondo la normativa vigente, rendendosi disponibile a forme di collaborazione per la realizzazione di iniziative culturali riconducibili al progetto presentato e approvato dalla Giunta.
Dall’esame dei provvedimenti e degli atti impugnati e, più in generale, dalla documentazione prodotta in giudizio, recante le vicende giudiziali che hanno interessato la ricorrente e l’Amministrazione negli ultimi due anni, emerge chiaramente come a partire dal 2022 il comportamento tenuto dalla società ricorrente non sia stato conforme alle previsioni convenzionali, lette e applicate alla luce delle disposizioni regolamentari sopra ricordate.
In questo senso, va sottolineato come i provvedimenti impugnati diano conto in modo analitico della scansione di una serie di eventi e contenziosi che, nel complesso, fanno chiaramente emergere il tentativo da parte della società ricorrente di modificare in modo significativo le caratteristiche dell’attività svolta nei locali de quibus , ciò che, a ben vedere, ha inteso concretamente contestare il Comune con i provvedimenti impugnati.
In questo senso deve essere letta la determina prot. 118422/2025 del 24 febbraio 2025, nella quale – a seguito di un’analitica elencazione degli eventi, delle numerose contestazioni e del notevole contenzioso già insorto con la ditta ricorrente – viene valorizzato il fatto che ‹‹ la realizzazione da parte della società RI HO s.r.l. di un’attività economica (rispetto a quanto autorizzato) completamente diversa per modalità ed impatto sul tessuto urbano e la sua cessione a terzi in difetto di previa comunicazione al Comune di OG implicano inadempimento degli obblighi assunti in forza dell’art. 2 della convenzione sottoscritta con il Comune di OG; tale inadempimento si qualifica di notevole importanza e tale da definitivamente menomare la fiducia nella possibilità di realizzare l’oggetto e gli obiettivi del progetto speciale; sussistono pertanto motivi imperativi di interesse pubblico per dichiarare la decadenza dalla titolarità del progetto speciale ››.
Quanto precede trova giustificazione nel fatto che RI HO SR, del tutto illegittimamente e senza una previa autorizzazione da parte del Comune di OG (ossia senza un corretto procedimento volto a modificare consensualmente il contenuto della convenzione, approvata evidentemente sulla scorta dello specifico progetto presentato dalla società), ha tentato più volte di modificare in modo significativo l’asETto strutturale e l’effettiva consistenza dell’attività svolta, così incidendo sul delicato equilibrio legato alla natura della stessa, così come autorizzata e autorizzabile dal Comune con il progetto speciale ai termini del regolamento predetto.
È un fatto incontrovertibile che la ricorrente già nel 2022 ha presentato delle s.c.i.a. aventi ad oggetto il parziale cambio di destinazione d’uso con variazione in aumento della superfice di somministrazione da 30 mq a 86,54 mq, pretesa rispetto alla quale il Comune ha reagito con l’ordinanza del 27 luglio 2022, ritenuta legittima dall’intestato Tar con la già citata sentenza n. 377/2023, pubblicata il 16 giugno 2023, nella parte in cui preclude il suddetto, rilevante ampliamento, e ciò sulla scorta della seguente motivazione, evidentemente idonea a chiarire anche i termini sostanziali della presente controversia, alla quale può dunque farsi espresso richiamo anche ai fini del presente giudizio: ‹‹ Preme evidenziare come il progetto speciale approvato dalla Giunta comprende infatti anche relazione tecnica comprensiva di studio funzionale e planimetrico preliminare secondo cui la parte destinata alla somministrazione risulta chiaramente allocata nella sala posteriore e non in quella anteriore con accesso diretto da via Drapperie, a comprova della natura accessoria dell’attività. La sostenuta natura non edilizia del progetto non può dilatarsi - come vorrebbe la ricorrente - per relegare il progetto speciale e la documentazione allegata ad una sorta di “idea o dichiarazione di intenti” non vincolante, essendo il consenso prestato dall’Amministrazione evidentemente condizionato dalle previsioni di massima ivi contenute, che come detto inequivocabilmente assegnano al bistrot una collocazione spaziale secondaria all’interno dell’esercizio commerciale. N. 00611/2022 REG.RIC. Tali caratteristiche e limitazioni sono poi non di meno desumibili dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 13 ottobre 2021 laddove all’art 2 si afferma che «la proposta progettuale consiste nell’apertura di un’attività di vicinato per la vendita di profumi personalizzati associata alla vendita di prodotti alimentari al dettaglio e integrata con la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei medesimi locali, collegata alle varie fragranze». L’art. 3 a sua volta fa obbligo al soggetto attuatore di «realizzare gli interventi di ristrutturazione e allestimento degli ambienti, come da progetto» e di «attivarsi al fine di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa». Trattasi all’evidenza di disposizioni vincolanti anche per la ricorrente alla stregua di accordo integrativo della deliberazione G.C. 344892/22 ai sensi del vigente art. 11 legge 241/90 sulla c.d. attività autoritativa consensuale (ex multis T.A.R. Sardegna sez. II, 5 febbraio 2020, n.77). Non è pertanto a giudizio del Collegio invocabile al fine dell’ampliamento della superfice il disposto di cui all’art. 28 c. 7 L.R. 15/2013 che limita il cambio di destinazione d’uso entro il limite dei 30 mq. né la pretesa liberalizzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande pur attuata per effetto della normativa comunitaria ed interna, come visto esclusa con regolamento comunale del 2019, del tutto inoppugnato, in virtù di quanto espressamente consentito dall’art. 31 c. 2 del D.L. 201/2011 (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 9 luglio 2013, n. 6721) nel bilanciamento tra esigenze di liberalizzazione e di tutela della concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali l'ambiente e i beni culturali. Ove venisse consentita l’attività per 86, 54 mq. (vale a dire per il 49 % della intera superfice del locale) e con il posizionamento del bar nella parte del locale con accesso diretto a via Drapperie l’attività esercitata dalla ricorrente si trasformerebbe come evidenziato dalla stessa difesa comunale in un “aliud pro alio” ovvero nella fattispecie in attività economica (rispetto a quanto autorizzato) completamente diversa per modalità ed impatto sul tessuto urbano, si che l’Amministrazione avrebbe del tutto legittimamente potuto non approvare il progetto speciale in virtù N. 00611/2022 REG.RIC. del generalizzato divieto ››.
Nonostante la chiara indicazione scaturente dalla decisione che precede, la società ricorrente ha persistito nel tentare di veicolare un ampliamento dell’attività di somministrazione, benché del tutto incompatibile con la ratio e la logica del “progetto speciale” oggetto di convenzione e inammissibile sulla scorta della disciplina regolamentare.
Infatti, in data 22 ETtembre 2023, la ricorrente ha nuovamente comunicato al Comune – non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una mera comunicazione, come accertato tanto dal Tar, quanto dal Consiglio di Stato - l’estensione dell’attività di somministrazione su di una superfice di mq. 86,46: ne è seguita un’altra determinazione negativa del Comune di OG, P.G. n. 2268/2024, recante il divieto di prosecuzione di attività della ricorrente, ed un’ulteriore pronuncia dell’intestato Tar che, con sentenza 19 febbraio 2024, n. 126, ha nuovamente ribadito la doverosa accessorietà dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto effettuata in virtù di un regime speciale e derogatorio rispetto all’originaria attività di vendita di profumi, come compendiato dal progetto speciale autorizzato dall’Amministrazione comunale con deliberazione G.C. del 28 luglio 2021 in deroga al divieto di insediamento di nuove attività di somministrazione nel nucleo di antica formazione della città storica introdotto con il Regolamento approvato con del. C.C. P.G. n. 319257/2019 . Inoltre, l’intestato Tar ha sottolineato che ‹‹ la comunicazione presentata dalla ricorrente il 22 ETtembre 2023 - come detto priva anche degli elementi tipici di una s.c.i.a. di cui all’art. 19 L.241/90 - in assenza di sopravvenienze fattuali e/o giuridiche è del tutto elusiva delle suindicate statuizioni giudiziali, pretendendo di estendere l’attività di somministrazione per una superficie di ben 86,46 mq. diversamente da quanto precedentemente autorizzato in deroga dalla giunta comunale e convenuto tra le parti ››.
La società ricorrente non risulta essersi compiutamente e tempestivamente adeguata alle prescrizioni che precedono, le quali hanno trovato conferma nelle decisioni del Consiglio di Stato del 9 ETtembre 2024, n. 7495 e 3 gennaio 2025, n. 24.
Con la prima il Giudice di appello ha in particolare ritenuto la correttezza dell’argomentazione del Tar e del Comune di OG sottolineando come ‹‹ La questione, nella sua semplicità, è stata perfettamente colta dal primo Giudice. Con deliberazione della Giunta comunale è stato approvato un Progetto speciale (“RI Profumi e Bistrot”) che prevede un’attività principale (profumeria) e un’attività accessoria di ristorazione in una località del centro storico dove vige un temporaneo divieto di insediamento di nuove attività di somministrazione ….. I fatti di causa sono chiarissimi e sono plasticamente (e correttamente) rappresentati a pagina 4 della memoria di costituzione del Comune di OG. Quello che è accaduto è che la ricorrente ha presentato diverse SCIA, aventi ad oggetto l’attività di somministrazione e il parziale cambio di destinazione d’uso con variazione della superficie di somministrazione da 30 mq. a 86,54 mq con una mutevole distribuzione interna degli spazi destinati alle diverse attività svolte. E la distribuzione degli spazi, così come la misura degli stessi, non è neutra per il giudizio di conformità all’interesse pubblico di un progetto in deroga, vale a dire di un progetto che fa eccezione alla regola generale . Quando si autorizza una deroga si fa applicazione di una norma speciale (più precisamente, eccezionale) che quindi prevale su quella generale. La deroga, in altre parole, fa eccezione alla regola generale. Ma tale eccezione esercita il proprio effetto nel rigoroso perimetro della stessa e non può essere mutevole a seconda delle personali esigenze del soggetto cui quella deroga è stata concessa. 20.6. Una scelta discrezionale può risultare funzionalmente deviata - e perciò divenire sindacabile in sede di legittimità - quando non renda manifesta e coerente la ragione che la ispira e che in concreto ne rappresenta lo sviluppo, di modo che possa essere vagliata l'incongruenza della scelta concreta rispetto all'interesse pubblico perseguito. Nel caso qui esaminato, i fatti di causa sono chiarissimi, così come l’interesse pubblico perseguito. 20.7. Le conclusioni cui è giunto il primo Giudice sono da condividere, in particolare laddove si legge: “La sostenuta natura non edilizia del progetto non può dilatarsi - come vorrebbe la ricorrente - per relegare il progetto speciale e la documentazione allegata ad una sorta di “idea o dichiarazione di intenti” non vincolante, essendo il consenso prestato dall’Amministrazione evidentemente condizionato dalle previsioni di massima ivi contenute, che come detto inequivocabilmente assegnano al bistrot una collocazione spaziale secondaria all’interno dell’esercizio commerciale”. 20.8. Tutto l’argomentare dell’appellante presenta un vizio di fondo che rende il ricorso manifestamente infondato: il considerare il progetto speciale e la documentazione allegata come una sorta di elemento non influente sulla deliberazione della Giunta comunale di approvazione dell’iniziativa›› .
Con la seconda decisione, è stato in particolare sottolineato, con riguardo alla comunicazione di “ampliamento” oggetto di censura con la sentenza n. 126 del 2024 dell’intestato Tar, che ‹‹ il denunziato ampliamento della superficie andava a contrastare, frontalmente, con la statuizione del TAR EM-OM di cui alla sentenza n. 377 del 2023, pubblicata il 16 giugno 2023, nella quale l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, da esercitarsi nel locale de quo, era stata espressamente ricondotta “entro il limite dei 30 mq.”, con la seguente, significativa precisazione: “Ove venisse consentita l’attività per 86, 54 mq. (vale a dire per il 49% della intera superfice del locale) e con il posizionamento del bar nella parte del locale con accesso diretto a via Drapperie l’attività esercitata dalla ricorrente si trasformerebbe come evidenziato dalla stessa difesa comunale in un ‘aliud pro alio’ ovvero nella fattispecie in attività economica (rispetto a quanto autorizzato) completamente diversa per modalità ed impatto sul tessuto urbano, sì che l’Amministrazione avrebbe del tutto legittimamente potuto non approvare il progetto speciale in virtù del generalizzato divieto”. Invero, l’impresa aveva ottenuto l’eccezionale possibilità di iniziare l’attività di somministrazione proprio sulla base del menzionato “progetto speciale”, in deroga cioè alle regole vigenti nel Comune di OG (che, in virtù del regolamento comunale del 2019, non consentono, sia pure temporaneamente, l’apertura di nuovi locali di somministrazione nel centro storico), trattandosi di attività accessoria a quella principale (consistente nella vendita di prodotti di profumeria) e quindi necessariamente limitata ad una parte residuale della superficie del locale. Non può poi dimenticarsi che – in ogni caso – l’amministrazione civica aveva dato riscontro alla comunicazione del 22 ETtembre 2023, procedendo con una formale intimazione recante la data del 15 novembre 2023. Con quest’ultimo atto il Comune, nel richiamare la statuizione del TAR EM-OM, ha sostanzialmente ribadito l’assenza di alcun titolo, in favore di RI HO, idoneo ad assentire la maggiore occupazione di superficie pretesa dalla dichiarante ai fini dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’atto, anzi, ha espressamente ordinato a quest’ultima di ricondurre la superficie entro il limite massimo di 30 mq., come precisato dalla sentenza del TAR, avvisando che, in difetto, l’amministrazione avrebbe provveduto ad emettere divieto di prosecuzione dell’intera attività di somministrazione (e non della sola attività che fuoriesce dal limite dei 30 mq.) – divieto che poi è stato adottato con l’impugnato provvedimento del 3 gennaio 2024. Quel limite, per l’appunto indicato dalla sentenza del TAR, non poteva peraltro che intendersi come limite massimo, oltre il quale l’attività di somministrazione non poteva considerarsi legittima: è pertanto pretestuosa la contestazione che l’atto di appello muove nella sua parte finale, nella quale si evidenzia che la planimetria allegata al progetto speciale avrebbe indicato (ai fini di delimitare la zona destinata all’attività di somministrazione) una superficie pari al 41% del totale e, quindi, superiore ai 30 mq.; simile aspetto doveva, invece, già considerarsi assorbito nella decisione resa dal TAR ››.
Insomma i plurimi tentativi di modifica unilaterale dell’asETto del progetto speciale in assenza di alcun accordo con il Comune erano palesemente contrari alla ratio e allo spirito del progetto speciale e denotavano una evidente intenzione da parte della società ricorrente di superare i ristretti limiti del progetto medesimo.
Sebbene quanto precede possa essere già di per sé sufficiente a giustificare eventualmente un provvedimento quale quello in questa sede contestato, venendo in rilievo comportamenti tali ‹‹ da definitivamente menomare la fiducia nella possibilità di realizzare l’oggetto e gli obiettivi del progetto speciale ››, ad ulteriore conferma della ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento impugnato vi è che l’evidente volontà della ricorrente di dare all’attività di somministrazione da svolgere in loco una connotazione più marcata o comunque certamente non meramente accessoria rispetto all’attività peculiare che ha giustificato l’autorizzazione del progetto speciale, è risultata confermata dal fatto che l’attività in concreto svolta, dopo la prima sentenza del Tar e nelle more della definizione dei giudizi sopra indicati, prima dalla società ricorrente, poi dalla società affittuaria ET ET SR (sulla quale si dirà subito appresso), non risulta che sia stata tempestivamente conformata alle statuizioni che precedono, non avendo peraltro parte ricorrente dimostrato che l’attività di somministrazione sia stata effettivamente limitata ad una mera forma accessoria di integrazione “esperienziale” di fragranze, profumi ed oli essenziali , concetto che rimanda ad una limitata attività di “ tasting ”, non di vera e propria somministrazione (che rimanda ad esercizi come pub, bar, ristorante o bistrot, ecc.). In tal senso, l’eventuale, recentissima (nei mesi di gennaio – febbraio 2025) modifica dell’utilizzo degli spazi da parte di ET ET SR e RI HO SR non vale a superare la rilevanza dei fatti più sopra ricordati.
Il fatto, poi, che, come accennato, vi sia stato un “avvicendamento” nella gestione del locale e che gli atti comunali dei mesi di novembre e dicembre 2024 abbiano inciso sull’attività svolta, in concreto e di fatto, da altra società, la affittuaria ET ET SR, non solo non giustifica la condotta della società ricorrente, ma, se possibile, ne aggrava il profilo di non corretto adempimento nel rapporto amministrativo instaurato con il “progetto speciale”, perché tale progetto speciale derogatorio è intervenuto specificamente in favore della società ricorrente, in alcun modo essendo previsto un subentro automatico in caso di affitto d’azienda, né essendo stata richiesta una specifica autorizzazione alla modifica soggettiva del progetto medesimo e dell’accordo correlato.
Peraltro, come sottolineato anche dal Comune nell’atto impugnato del febbraio 2025, è particolarmente significativa la precisazione, contenuta nel contratto di affitto di azienda in questione, datato 9 aprile 2024, secondo la quale le parti (RI HO SR e ET ET SR) ‹‹ danno atto che sono in corso iniziative stragiudiziali e giudiziali volte a ripristinare l’originaria superficie per la somministrazione di cibi e bevande a mq 86 ››, precisando che qualora tali iniziative non avessero successo e si fosse consolidata entro sei mesi dalla stipula l'attuale situazione (mq. 30), sarebbe stata facoltà all’affittuaria di recedere dal contratto senza onere alcuno, mentre ‹‹ qualora viceversa entro la suddetta data si dovesse ripristinare il legittimo utilizzo per la somministrazione di cibi e bevande in una superficie di mq 86, l’affittuaria si impegna da ora a formulare l’offerta di acquisto dell’azienda qui affittata tale da garantire l’estinzione di tutte le passività dell’affittante nel limite massimo di euro 300.000,00 (trecentomila) ››.
Quanto precede dimostra la “centralità” sul piano economico e funzionale della modifica dell’attività insistentemente perseguito dalla società ricorrente, tanto che in data 14 febbraio 2025 le parti hanno ritenuto di risolvere il contratto consensualmente, dando conto che ‹‹ persistono ostacoli di natura amministrativa e giudiziaria tali da rendere la prosecuzione dell’attività particolarmente onerosa ed anti economica ››. In tal senso, è condivisibile l’affermazione del Comune di OG secondo la quale ‹‹ è stato violato l’obbligo di esercitare l’attività di somministrazione con carattere di accessorietà rispetto alla produzione e commercializzazione di profumi, come è comprovato dai provvedimenti inibitori e dai verbali di ispezione sopra richiamati, e dallo stesso contratto di affitto di azienda intercorso la società ET Set s.r.l.s., che configura il preteso aumento della superficie di somministrazione a mq 86,00 quale condizione essenziale per l’offerta di acquisto dell’azienda stessa, «tale da garantire l’estinzione di tutte le passività dell’affittante nel limite massimo di euro 300.000,00 (trecentomila) ».
Anche la vicenda della cessione della gestione dell’attività, da ultimo riferita, dimostra, dunque, la ricerca di un superamento dei limiti imposti dal progetto speciale - presumibilmente implicanti una minore sostenibilità economica e redditività per l’impresa proponente – attraverso un inammissibile ampliamento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non consentito nel centro storico in base al surrichiamato regolamento comunale.
Nel complesso, alla luce di quanto precede, il provvedimento di decadenza della società ricorrente dal progetto speciale deve ritenersi sufficientemente ed adeguatamente motivato, da un lato, e ragionevole e proporzionato, dall’altro lato.
Pertanto, il ricorso rg. n. 393 del 2025 deve essere respinto: conseguentemente, il ricorso rg. n. 296 del 2025 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, per effetto della decadenza legittimamente disposta, parte ricorrente non ricaverebbe alcuna concreta utilità dall’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di ripristino dei sigilli.
Le spese di entrambi i giudizi riuniti devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità e particolarità delle controversie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti rg. n. 296 del 2025 e rg. n. 393 del 2025, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso rg. n. 393 del 2025 e dichiara improcedibile il ricorso rg. n. 296 del 2025.
Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OG nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO