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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7129 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 9 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15856/23 R.G. TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Sassone, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Via Portanova n. 38;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.09.21 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Parte_1 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità (sulla base della domanda di amministrativa presentata in data 05.10.2020 e conclusasi negativamente). Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la stessa affetto da patologie comportanti
“una riduzione della capacità lavorativa del 68% (SESSANTOTTO per cento), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (OTTOBRE 2020)” La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 07.09.23, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Veniva ritenuta la necessità di rinnovare la CTU nominando un diverso consulente d'ufficio. Depositata la relazione del CTU, la causa all'udienza odierna di discussione è stata decisa come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate. Le doglianze di parte ricorrente sono incentrate in via prevalente sulla scelta del CTU di prime cure di applicare una percentuale troppo bassa per la patologia osteoarticolare sofferta. Il CTU nominato nella presente fase ha innanzitutto rilevato che la ricorrente risulta essere affetta da
“ Spondilodiscoartrosi in paziente con modesta scoliosi sx convessa lombosacrale, pertanto valutabile, solo per analogia, con la voce tabellare 7105 [Obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche] : 40%;
2. Isterectomia totale eseguita in età fertile (39 anni) prevista – secondo la voce 6003 (Isterectomia totale in età fertile)- con un tasso fisso di valutazione del 25%;
3. BPCO in fumatrice con esami spirometrici nella norma, pertanto è possibile valutare tale infermità, per criterio analogico e proporzionale alla luce della voce tabellare 6455 (Malattia polmonare ostruttiva cronica - prevalente bronchite) con una percentuale del 25%.” Affermava poi che trattavasi di infermità ben documentate e con carattere di permanenza. Lo stesso CTU proseguiva sostenendo che, nella valutazione complessiva della invalidità “…a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art.
5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI: IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per effetto delle suddette infermità, la ricorrente è da considerarsi invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 68%”.
Le valutazioni espresse dal CTU sono altresì confermate e non smentite dalla documentazione sanitaria depositata in corso di causa. La valutazione globale innanzi riportata risulta essere stata correttamente effettuata dal CTU, dettagliata ed esaustiva e pienamente rispondente ai principi di scienza medica. L'ausiliare in definitiva ha evidenziato, in modo esaustivo e convincente, l'insussistenza della dedotta maggiore percentuale di menomazione, sia per ciascuna patologia che per il complesso nosologico accertato;
di conseguenza, ne risulta la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità La domanda, pertanto, deve essere totalmente rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per atp che a quello in opposizione non è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ma solo dichiarazione esenzione spese contributo unificato. Le spese di lite e quelle relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico della parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della parte ricorrrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1100,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Napoli, 09 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 9 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15856/23 R.G. TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Sassone, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Via Portanova n. 38;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.09.21 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Parte_1 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità (sulla base della domanda di amministrativa presentata in data 05.10.2020 e conclusasi negativamente). Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la stessa affetto da patologie comportanti
“una riduzione della capacità lavorativa del 68% (SESSANTOTTO per cento), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (OTTOBRE 2020)” La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 07.09.23, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda. Veniva ritenuta la necessità di rinnovare la CTU nominando un diverso consulente d'ufficio. Depositata la relazione del CTU, la causa all'udienza odierna di discussione è stata decisa come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate. Le doglianze di parte ricorrente sono incentrate in via prevalente sulla scelta del CTU di prime cure di applicare una percentuale troppo bassa per la patologia osteoarticolare sofferta. Il CTU nominato nella presente fase ha innanzitutto rilevato che la ricorrente risulta essere affetta da
“ Spondilodiscoartrosi in paziente con modesta scoliosi sx convessa lombosacrale, pertanto valutabile, solo per analogia, con la voce tabellare 7105 [Obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche] : 40%;
2. Isterectomia totale eseguita in età fertile (39 anni) prevista – secondo la voce 6003 (Isterectomia totale in età fertile)- con un tasso fisso di valutazione del 25%;
3. BPCO in fumatrice con esami spirometrici nella norma, pertanto è possibile valutare tale infermità, per criterio analogico e proporzionale alla luce della voce tabellare 6455 (Malattia polmonare ostruttiva cronica - prevalente bronchite) con una percentuale del 25%.” Affermava poi che trattavasi di infermità ben documentate e con carattere di permanenza. Lo stesso CTU proseguiva sostenendo che, nella valutazione complessiva della invalidità “…a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art.
5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI: IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per effetto delle suddette infermità, la ricorrente è da considerarsi invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 68%”.
Le valutazioni espresse dal CTU sono altresì confermate e non smentite dalla documentazione sanitaria depositata in corso di causa. La valutazione globale innanzi riportata risulta essere stata correttamente effettuata dal CTU, dettagliata ed esaustiva e pienamente rispondente ai principi di scienza medica. L'ausiliare in definitiva ha evidenziato, in modo esaustivo e convincente, l'insussistenza della dedotta maggiore percentuale di menomazione, sia per ciascuna patologia che per il complesso nosologico accertato;
di conseguenza, ne risulta la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità La domanda, pertanto, deve essere totalmente rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per atp che a quello in opposizione non è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ma solo dichiarazione esenzione spese contributo unificato. Le spese di lite e quelle relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico della parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della parte ricorrrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1100,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Napoli, 09 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino