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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6948/2022 promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Roberto Morelli e Luca Parrillo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Morandi, 34
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Enrico Ventura ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Morandi, 10
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 13.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio nonché la Parte_1 Controparte_1
IG.ra , per chiedere il risarcimento dei danni patiti in Controparte_2 occasione del sinistro verificatosi il giorno 06/11/2020, della somma di
€ 21.715.83=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta provata o dovuta.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Controparte_1
Contr quanto non provata ed infondata a motivo di quanto corrisposto da ante causam pari ad € 860,39= e considerate le somme corrisposte all'attrice da e da ed in via subordinata Controparte_3 CP_4 limitare e diminuire il risarcimento risultante di giustizia.
Nessuna contestazione sulla responsabilità nell'occorso della convenuta
, per violazione dell'art 146, comma III, del Codice Controparte_2 della Strada (passaggio col rosso e mancata precedenza) (doc. n. 1 atto di citazione).
Avendo, pertanto, parte convenuta contestato il quantum veniva disposta CTU medico legale che risulta adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione medica agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza alcuna necessità di rinnovazione.
La CTU ha accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica confermando la corretta la diagnosi posta dai Sanitari dell'Azienda.
Il C.T.U. accertato, così, il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, concludeva per una I.T.P. (75%) di giorni 5, una ulteriore I.T.P. (50%) di giorni 10, ed una (25%) di giorni 20, nonché per un danno biologico dell'1%.
Per il risarcimento delle predette lesioni vengono applicate le Tabelle del Tribunale di Milano con la conseguenza che parte convenuta è tenuta a corrispondere la complessiva somma di € 2.852,25=.
Pag. 2 di 4 Da detta somma va detratto l'importo corrisposto in forza di polizza infortuni pari ad € 1.889,20=, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni” (Cass. Civ. n.
13233/2014); e questo a prescindere, come confermato anche dalla recente giurisprudenza, dall'esistenza di un diritto di surrogazione
(Cass. Civ. n. 3429/2025).
E va anche detratto, trattandosi di danno differenziale, l'importo riconosciuto da quale danno biologico che, nel caso di specie, CP_4 corrisponde ad € 778,52= (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta è tenuta, pertanto, a corrispondere all'attore, al netto delle somme corrisposte da e la complessiva somma di € CP_3 CP_4
184,53= (€ 2.852,25 - € 778,52 corrisposto da - € 1.889,20= CP_4 versati da , oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria dalla domanda al saldo.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, dell'inammissibilità del cumulo del risarcimento danni da rca e indennizzo polizza infortuni, nonché della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
PQM
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6948/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 184,53=, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Modena, 1° luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6948/2022 promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Roberto Morelli e Luca Parrillo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Morandi, 34
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Enrico Ventura ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Morandi, 10
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 13.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio nonché la Parte_1 Controparte_1
IG.ra , per chiedere il risarcimento dei danni patiti in Controparte_2 occasione del sinistro verificatosi il giorno 06/11/2020, della somma di
€ 21.715.83=, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta provata o dovuta.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Controparte_1
Contr quanto non provata ed infondata a motivo di quanto corrisposto da ante causam pari ad € 860,39= e considerate le somme corrisposte all'attrice da e da ed in via subordinata Controparte_3 CP_4 limitare e diminuire il risarcimento risultante di giustizia.
Nessuna contestazione sulla responsabilità nell'occorso della convenuta
, per violazione dell'art 146, comma III, del Codice Controparte_2 della Strada (passaggio col rosso e mancata precedenza) (doc. n. 1 atto di citazione).
Avendo, pertanto, parte convenuta contestato il quantum veniva disposta CTU medico legale che risulta adeguatamente approfondita e motivata sulla base della documentazione medica agli atti, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione, senza alcuna necessità di rinnovazione.
La CTU ha accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica confermando la corretta la diagnosi posta dai Sanitari dell'Azienda.
Il C.T.U. accertato, così, il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, concludeva per una I.T.P. (75%) di giorni 5, una ulteriore I.T.P. (50%) di giorni 10, ed una (25%) di giorni 20, nonché per un danno biologico dell'1%.
Per il risarcimento delle predette lesioni vengono applicate le Tabelle del Tribunale di Milano con la conseguenza che parte convenuta è tenuta a corrispondere la complessiva somma di € 2.852,25=.
Pag. 2 di 4 Da detta somma va detratto l'importo corrisposto in forza di polizza infortuni pari ad € 1.889,20=, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni” (Cass. Civ. n.
13233/2014); e questo a prescindere, come confermato anche dalla recente giurisprudenza, dall'esistenza di un diritto di surrogazione
(Cass. Civ. n. 3429/2025).
E va anche detratto, trattandosi di danno differenziale, l'importo riconosciuto da quale danno biologico che, nel caso di specie, CP_4 corrisponde ad € 778,52= (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta è tenuta, pertanto, a corrispondere all'attore, al netto delle somme corrisposte da e la complessiva somma di € CP_3 CP_4
184,53= (€ 2.852,25 - € 778,52 corrisposto da - € 1.889,20= CP_4 versati da , oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria dalla domanda al saldo.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, dell'inammissibilità del cumulo del risarcimento danni da rca e indennizzo polizza infortuni, nonché della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
PQM
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6948/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 184,53=, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Modena, 1° luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4