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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 532/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via F. Pellegrino, n. 122, presso Parte_1 torio De NA (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti. RICORRENTE EE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 llino, via Annarumma, n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Lieto (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000967548, notificata il 1.03.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000441292; 43920160000817323; 4392017000046618; 43920170000423264, relativi a contributi previdenziali, pretesi per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle
1 pretese creditorie in ragione della prescrizione, anche in occasione della mancata ricezione degli avvisi di addebito predetti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adito, contrariis rejectiis, in via preliminare disporre, inaudita altera parte, la sospensione amministrativa della procedura di riscossione. Nel merito accogliere il proposto ricorso per i motivi su esposti e, in via principale, per l'effetto annullare le cartelle esattoriali indicate in premessa per i motivi esposti. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Preliminarmente, si segnala che il Concessionario ha documentato l'avvenuto sgravio della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito n. 43920150000441292 (notificato, secondo quanto provato dall'Ente , il 30.10.2015). Difatti, viene riportato un carico Parte_2 residuo pari a zero euro.
2 5. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito delle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000817323 è stato notificato il 5.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000046618 è stato notificato il 23.06.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000423264 è stato notificato il 29.09.2017. 6. Il ha prodotto la notifica dell'intimazione di pagamento avente n. CP_4
13920 000, avvenuta validamente il 17.06.2022, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione e atta a interrompere i termini di prescrizione, rappresentando nuova data di decorrenza degli stessi.
7. Pertanto, dalla data di notifica dell'intimazione predetta (17.06.2022) a quella di notifica dell'intimazione oggetto di contestazione (6.03.223) non è decorso il quinquennio di prescrizione, pertanto, nessun credito può considerarsi estinto.
8. Il ricorso va, per tali motivi, rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 43920150000441292, riportato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, ol ge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lit idate in complessivi Parte_1
600,00€, ol ge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via F. Pellegrino, n. 122, presso Parte_1 torio De NA (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti. RICORRENTE EE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 llino, via Annarumma, n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Lieto (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000967548, notificata il 1.03.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000441292; 43920160000817323; 4392017000046618; 43920170000423264, relativi a contributi previdenziali, pretesi per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle
1 pretese creditorie in ragione della prescrizione, anche in occasione della mancata ricezione degli avvisi di addebito predetti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adito, contrariis rejectiis, in via preliminare disporre, inaudita altera parte, la sospensione amministrativa della procedura di riscossione. Nel merito accogliere il proposto ricorso per i motivi su esposti e, in via principale, per l'effetto annullare le cartelle esattoriali indicate in premessa per i motivi esposti. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Preliminarmente, si segnala che il Concessionario ha documentato l'avvenuto sgravio della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito n. 43920150000441292 (notificato, secondo quanto provato dall'Ente , il 30.10.2015). Difatti, viene riportato un carico Parte_2 residuo pari a zero euro.
2 5. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente gli avvisi di addebito delle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000817323 è stato notificato il 5.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000046618 è stato notificato il 23.06.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000423264 è stato notificato il 29.09.2017. 6. Il ha prodotto la notifica dell'intimazione di pagamento avente n. CP_4
13920 000, avvenuta validamente il 17.06.2022, contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione e atta a interrompere i termini di prescrizione, rappresentando nuova data di decorrenza degli stessi.
7. Pertanto, dalla data di notifica dell'intimazione predetta (17.06.2022) a quella di notifica dell'intimazione oggetto di contestazione (6.03.223) non è decorso il quinquennio di prescrizione, pertanto, nessun credito può considerarsi estinto.
8. Il ricorso va, per tali motivi, rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 43920150000441292, riportato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, ol ge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lit idate in complessivi Parte_1
600,00€, ol ge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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