Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del decreto Prot. Int. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in pari data, del Prefetto di Prato di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di avviso orale del Questore di Prato del -OMISSIS-; del provvedimento di avviso orale prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, emesso dal Questore di Prato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il decreto (Prot.Int. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- del Prefetto di Prato con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di avviso orale del Questore di Prato del -OMISSIS- e, ciò, unitamente allo stesso avviso orale del -OMISSIS-.
In detto ultimo provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 159/2011, il Questore di Prato avvisava il ricorrente “ a tenere una condotta conforme alla legge, evitando comportamenti devianti e socialmente pericolosi, poiché, in caso di reiterazione delle condotte antigiuridiche, potrà essere proposto per l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., prevista dall’art. 4 Libro I, Capo II, Sezione I del d.lgs. 159/2011 ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 7, 10 della Legge del 07.08.1990 n. 241, dell’art.3 del d.lgs. n. 159/2011, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto l’avviso orale sarebbe stato notificato in assenza di previa comunicazione di avvio del relativo procedimento prescritta dall’art. 7 L. 241/1990;
2. la violazione dell’art.3 del d.lgs. n. 159/2011, oltre l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto l’avviso orale sarebbe stato adottato in assenza del previo colloquio con il Questore ovvero con il funzionario delegato;
3. la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159 del 06.09.2011, oltre l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto il ricorrente non rientrerebbe nella categoria di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ”, così come richiesto dall’art.1 del D.lgs. 159/2011.
Si è costituito il Ministero dell’Interno che ha contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
All’udienza del 13 marzo 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Sono da respingere, tutte le censure proposte con le quali il ricorrente sostiene che non sarebbe stato comunicato l'inizio del procedimento e che non ci sarebbero prove sufficienti per affermare che sia coinvolto in attività criminali e, ciò, anche considerando l’assenza di precedenti penali.
1.1 Sempre a parere del ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stato preceduto da un colloquio preventivo con il Questore.
1.2 Per quanto riguarda l’assenza di una comunicazione di avvio del procedimento e la mancata audizione dell’interessato da parte del Questore è sufficiente richiamare un costante orientamento giurisprudenziale che ha affermato il carattere “non indispensabile” di detti presupposti, tutte quelle volte (come nel caso di specie) in cui gli atti a disposizione dell'Amministrazione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell'Autorità di P.S. per supportare l'ammonimento (T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I, 10 agosto 2018, n. 8968; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486).
Un altrettanto e costante orientamento giurisprudenziale (peraltro citato nel provvedimento impugnato) ha sancito che l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, consistente nell’invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (TAR Toscana sent. n. 1613/2020).
1.3 Nemmeno il ricorrente ha dedotto elementi o circostanze nuove o sopravvenute rispetto a quanto rappresentato in sede di ricorso gerarchico al Prefetto, circostanza quest’ultima che conferma come il provvedimento definitivo non avrebbe potuto avere un contenuto differente.
1.4 Detto provvedimento è, peraltro, motivato in considerazione del fatto che il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- risulta essere stato condannato dal Tribunale di Prato il -OMISSIS- a 4 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per la violazione dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990 e, ancora, risulta essere coinvolto in altri procedimenti penali (per un numero pari a 5), alcuni dei quali sono ancora in corso di definizione.
1.5 Anche l’avvenuta notifica dell’avviso orale risulta posta in essere correttamente dall’Amministrazione, che ha comunicato l’avviso orale nel momento in cui il ricorrente transitava all’aeroporto di Bologna, mediante consegna a mano e lettura dello stesso avviso al ricorrente.
Precedenti pronunce hanno chiarito che nel sistema delle misure di prevenzione, l'esercizio del potere deve avvenire in forma scritta, “ ma è comunque è sufficiente comunicare l'atto all'interessato tramite convocazione e consegna da parte di un ufficiale di pubblica sicurezza. In questo modo si soddisfano le esigenze di certezza e garanzia legate alla verbalizzazione dell'atto, e la mancata comunicazione orale non incide sulla validità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, parere n. 1194/2012 del 9 marzo 2012)”.
1.6 Ciò premesso è evidente che il provvedimento è immune delle censure dedotte, anche per quanto attiene il difetto di motivazione, in quanto risultano esplicitate le ragioni (in particolare la condanna e i precedenti penali per spaccio di stupefacenti) che hanno portato l’Amministrazione ad adottare una misura di prevenzione.
1.7 È peraltro noto che nell’ambito di un procedimento di prevenzione, non è necessario acquisire prove certe dirette e ben delineate nelle sue caratteristiche temporali, spaziali e modali del c.d. fatto reato, ma l’Autorità competente può basare il suo giudizio, di natura prognostica, su una serie di elementi di fatto dai quali emerge la pericolosità sociale del soggetto destinatario del provvedimento.
1.8 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese, in considerazione della particolarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.