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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 537 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: risarcimento danni (lesioni), e vertente T R A
, elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 del Greco alla via Cavallerizzi n.7 presso lo studio dell'Avv.to Giacomo Ganeri che lo rappresenta e difende, in virtù di giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -attore- E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19 presso lo studio dell'avv. Licia Polizio che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 ata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 17.04.2019 alle ore 13:00 circa in Torre del Greco mentre era alla guida del ciclomotore Piaggio tg. DN42057 e percorreva la via Nazionale, allorquando veniva urtato sul lato posteriore destro da un motociclo di colore scuro che lo faceva rovinare al suolo, il cui conducente tuttavia non si fermava a prestare soccorso e si dava alla fuga facendo perdere le sue tracce. Aggiungeva che a seguito del sinistro riportava lesioni, che ne rendevano necessario il trasporto presso l'Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia ove i medici di turno gli refertavano lesioni così come indicate nell'atto di citazione, dalle quali erano
1 residuati postumi di invalidità permanente, quantificati nella misura di euro 27.238,00. Aggiungeva inoltre di aver provveduto a sporgere formale denuncia-querela contro ignoti in data 9.7.2019 presso gli Uffici della Procura del Tribunale di Torre Annunziata. Si costituiva la in persona del Controparte_1 legale rappre signata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e consulenza medico legale, mutata la persona fisica del giudice, la causa sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo va rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. del CdA, in virtù delle racc.te sarr. prodotte in atti concernenti le richieste di risarcimento danni nei confronti della compagnia di ass.ni nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, nonché invito alla stipula si negoziazione assistita, ed alla Consap;
peraltro a tale fattispecie si applica la prescrizione quinquennale trattandosi di illecito penale, e tale prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004), per cui va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Sul punto, deve evidenziarsi che nel caso di lesioni che derivino da un fatto illecito, la prescrizione segue il termine più lungo previsto dalla legge come reato (nel caso di circolazione stradale 5 anni) e quindi si applica il principio stabilito dall'articolo 2947 c.c. comma terzo (Cass. n. 2888/2003 - Cass. n. 16481/2017 - Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958). Per mera completezza, va anche ricordato che la risalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre
2 nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento (Cass. n. 7395/1992). In definitiva, deve ritenersi che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Va inoltre premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia
- per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n. 13495). Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile , sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
3 n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Nel caso di specie l'attore ha provveduto a sporgere formale denuncia-querela in relazione al sinistro presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata, in data 09 luglio 2019. Come, ormai, pacificamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima"(Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873). Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata nei limiti che seguono. Invero le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato la dinamica così come risultante dall'atto di citazione. Invero il primo teste, , escusso all'udienza Testimone_1 del 10-11-2022, oltre ad indicare il luogo, l'ora e la data dell'evento, ha evidenziato che “ …per puro caso mi trovavo sul posto dell'incidente, ricordo che era il periodo prepasquale. Era il 2019, verso ora di pranzo, fine mattinata e mi trovavo in Torre del Greco alla via Nazionale ed ero sul marciapiede di fronte al punto in cui è accaduto l'incidente. Ad un certo punto ho visto questo signore a bordo di un motorino bianco che andava in direzione Nord - Sud, cioè verso Torre Annunziata, che è caduto dal motorino in quanto da dietro è venuto un grosso scooter, che faceva un rumore esagerato, che lo ha urtato mi sembra al lato destro. Certamente ho visto che lo ha urtato, ma non ricordo bene dove perché questo grosso scooter camminava facendo una specie di slalom. Il grosso scooter procedeva nella stessa direzione di marcia del motorino del signor e Parte_1 poi è andato via senza fermarsi. Non c'era traffico, c'era
4 movimento. Il era quasi al centro della sua corsia, Parte_1 davanti a lui c' acchina, ma a distanza. La strada è a doppio senso di circolazione. Ho visto che è caduto e indossava il casco. Quando mi sono avvicinato ho visto che la visiera del casco si era rotta. Insieme a me si sono avvicinate anche altre persone. Fino a quando sono stato io non sono intervenute Forze dell'Ordine né l'ambulanza. Ricordo che sembrava che avesse perso i sensi, non so dire di preciso cosa avesse. Qualcuno gli voleva togliere il casco qualcun altro diceva che era meglio non toccarlo. Prima di andare via lasciai i miei dati a delle persone presenti anche perché volevo poi essere aggiornato sulle sue condizioni. Ho reso testimonianza solo un'altra volta in una causa di lavoro”. Circostanze di analogo tenore, venivano riferita dalla seconda teste escussa alla stessa udienza, , la quale Testimone_2 ha riferito: “Io sono sopraggiunta sul luogo del sinistro per circostanze del tutto accidentali. Infatti stavo in macchina con mio marito e stavamo andando verso il centro di Torre del Greco. Ad un certo punto abbiamo visto il traffico rallentato e mio marito, che fa il Carabiniere, ha riconosciuto lo scooter di mio padre per terra. Mio padre era a terra quando l'ho visto. Aveva perso i sensi e le persone presenti avevano già chiamato l'ambulanza al mio arrivo. Mio padre era da solo sullo scooter. Poi mio padre ha ripreso i sensi ma era in uno stato confusionale;
infatti, non ricordava che ero tornata a Torre per le vacanze pasquali e allora io e mio marito, prima dell'arrivo dell'ambulanza, lo portammo al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Quando io arrivai sul posto mio padre indossava ancora il casco. Non ho mai reso testimonianza in altri giudizi”. Le circostanze riferite dai testi, hanno inoltre trovato conferma oltre che nelle risultanze del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia ore 14:05 del 17/04/2019 n. 2019017631 da cui si evince che circa un'ora dopo il fatto l'attore ha riferito ai sanitari di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con omissione di soccorso e responsabilità di terzi, anche dalla presenza in atti della denuncia querela sporta in data 9.07.2019 presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata. Quanto alla dinamica, dalle dichiarazioni testimoniali sembra emergere che il motociclo su cui viaggiava l'attore veniva urtato da un motociclo di colore scuro proveniente dalla stessa direzione, che colpendolo sul lato destro lo faceva rovinare al suolo. In conclusione, non si ritiene siano emersi dall'istruttoria elementi per affermare la responsabilità del motociclo Piaggio, su cui viaggiava l'attore atteso il descritto comportamento di guida del veicolo non identificato.
5 Deve, quindi, essere affermata la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento. Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che Parte_1
, che aveva 65 anni all'epoca del sinistro (17.04.2019), ha
[...] ato in conseguenza dello stesso sul piano anatomo- patologico: “Un valido trauma cranico commotivo, senza lesioni ossee o cerebrali guarito senza postumi subiettivi ed obiettivi;
trauma sia contusivo che distorsivo della spalla sinistra (arto superiore non dominante), con conseguente frattura pluriframmentaria scomposta del collo chirurgico e del trochite omerale, trattata mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi mediante fili di K e sistema di fissazione esterna "Miros" e successiva immobilizzazione e terapia medica e fisica riabilitativa e guarita con i discreti postumi algico-disfunzionali precedente descritti e sintetizzabili in una riduzione complessiva della motilità della stessa articolazione nella misura globale di circa un terzo, Un valido trauma contusivo escoriativo del ginocchio sinistro, trattato con riposo articolare e guarito senza postumi articolari, ma solo con lieve esito discromico cutaneo, così come precedentemente descritto”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 8%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 15 per ITT gg. 15 per ITP al 75%, gg. 30 ITP al 50%, nonché gg. 50 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 11.734,21 per postumi permanenti al 8% in un soggetto leso di anni 65; euro
€ 3.019,68 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 14.753,89 a titolo di danno non patrimoniale. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione
6 di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-
7 permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Spetta inoltre al danneggiato a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1.032,00 per spese mediche documentate. In definitiva nella fattispecie, va riconosciuto in favore dell'istante un complessivo danno, pari ad € 15.785,83. Ne discende che in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, va disposta la condanna della
[...]
, in persona del legale Controparte_2 vore del predetto attore, della somma di € 15.785,83 stimata all'attualità.
8 Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 15.785,83 al momento dell'incidente (17.04.2019). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 17.04.2019 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore, di € 15.785,83. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre euro € 761,55 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Giacomo Ganeri dichiaratasi anticipatario;
-pone definitivamente a carico della convenuta Assicurazione, le spese di CTU.
9 Torre Annunziata, 23 ottobre 2025. ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 del Greco alla via Cavallerizzi n.7 presso lo studio dell'Avv.to Giacomo Ganeri che lo rappresenta e difende, in virtù di giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -attore- E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19 presso lo studio dell'avv. Licia Polizio che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 ata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 17.04.2019 alle ore 13:00 circa in Torre del Greco mentre era alla guida del ciclomotore Piaggio tg. DN42057 e percorreva la via Nazionale, allorquando veniva urtato sul lato posteriore destro da un motociclo di colore scuro che lo faceva rovinare al suolo, il cui conducente tuttavia non si fermava a prestare soccorso e si dava alla fuga facendo perdere le sue tracce. Aggiungeva che a seguito del sinistro riportava lesioni, che ne rendevano necessario il trasporto presso l'Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia ove i medici di turno gli refertavano lesioni così come indicate nell'atto di citazione, dalle quali erano
1 residuati postumi di invalidità permanente, quantificati nella misura di euro 27.238,00. Aggiungeva inoltre di aver provveduto a sporgere formale denuncia-querela contro ignoti in data 9.7.2019 presso gli Uffici della Procura del Tribunale di Torre Annunziata. Si costituiva la in persona del Controparte_1 legale rappre signata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e consulenza medico legale, mutata la persona fisica del giudice, la causa sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo va rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. del CdA, in virtù delle racc.te sarr. prodotte in atti concernenti le richieste di risarcimento danni nei confronti della compagnia di ass.ni nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, nonché invito alla stipula si negoziazione assistita, ed alla Consap;
peraltro a tale fattispecie si applica la prescrizione quinquennale trattandosi di illecito penale, e tale prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004), per cui va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Sul punto, deve evidenziarsi che nel caso di lesioni che derivino da un fatto illecito, la prescrizione segue il termine più lungo previsto dalla legge come reato (nel caso di circolazione stradale 5 anni) e quindi si applica il principio stabilito dall'articolo 2947 c.c. comma terzo (Cass. n. 2888/2003 - Cass. n. 16481/2017 - Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958). Per mera completezza, va anche ricordato che la risalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre
2 nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento (Cass. n. 7395/1992). In definitiva, deve ritenersi che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Va inoltre premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia
- per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n. 13495). Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile , sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
3 n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Nel caso di specie l'attore ha provveduto a sporgere formale denuncia-querela in relazione al sinistro presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata, in data 09 luglio 2019. Come, ormai, pacificamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima"(Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873). Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata nei limiti che seguono. Invero le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato la dinamica così come risultante dall'atto di citazione. Invero il primo teste, , escusso all'udienza Testimone_1 del 10-11-2022, oltre ad indicare il luogo, l'ora e la data dell'evento, ha evidenziato che “ …per puro caso mi trovavo sul posto dell'incidente, ricordo che era il periodo prepasquale. Era il 2019, verso ora di pranzo, fine mattinata e mi trovavo in Torre del Greco alla via Nazionale ed ero sul marciapiede di fronte al punto in cui è accaduto l'incidente. Ad un certo punto ho visto questo signore a bordo di un motorino bianco che andava in direzione Nord - Sud, cioè verso Torre Annunziata, che è caduto dal motorino in quanto da dietro è venuto un grosso scooter, che faceva un rumore esagerato, che lo ha urtato mi sembra al lato destro. Certamente ho visto che lo ha urtato, ma non ricordo bene dove perché questo grosso scooter camminava facendo una specie di slalom. Il grosso scooter procedeva nella stessa direzione di marcia del motorino del signor e Parte_1 poi è andato via senza fermarsi. Non c'era traffico, c'era
4 movimento. Il era quasi al centro della sua corsia, Parte_1 davanti a lui c' acchina, ma a distanza. La strada è a doppio senso di circolazione. Ho visto che è caduto e indossava il casco. Quando mi sono avvicinato ho visto che la visiera del casco si era rotta. Insieme a me si sono avvicinate anche altre persone. Fino a quando sono stato io non sono intervenute Forze dell'Ordine né l'ambulanza. Ricordo che sembrava che avesse perso i sensi, non so dire di preciso cosa avesse. Qualcuno gli voleva togliere il casco qualcun altro diceva che era meglio non toccarlo. Prima di andare via lasciai i miei dati a delle persone presenti anche perché volevo poi essere aggiornato sulle sue condizioni. Ho reso testimonianza solo un'altra volta in una causa di lavoro”. Circostanze di analogo tenore, venivano riferita dalla seconda teste escussa alla stessa udienza, , la quale Testimone_2 ha riferito: “Io sono sopraggiunta sul luogo del sinistro per circostanze del tutto accidentali. Infatti stavo in macchina con mio marito e stavamo andando verso il centro di Torre del Greco. Ad un certo punto abbiamo visto il traffico rallentato e mio marito, che fa il Carabiniere, ha riconosciuto lo scooter di mio padre per terra. Mio padre era a terra quando l'ho visto. Aveva perso i sensi e le persone presenti avevano già chiamato l'ambulanza al mio arrivo. Mio padre era da solo sullo scooter. Poi mio padre ha ripreso i sensi ma era in uno stato confusionale;
infatti, non ricordava che ero tornata a Torre per le vacanze pasquali e allora io e mio marito, prima dell'arrivo dell'ambulanza, lo portammo al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Quando io arrivai sul posto mio padre indossava ancora il casco. Non ho mai reso testimonianza in altri giudizi”. Le circostanze riferite dai testi, hanno inoltre trovato conferma oltre che nelle risultanze del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia ore 14:05 del 17/04/2019 n. 2019017631 da cui si evince che circa un'ora dopo il fatto l'attore ha riferito ai sanitari di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con omissione di soccorso e responsabilità di terzi, anche dalla presenza in atti della denuncia querela sporta in data 9.07.2019 presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata. Quanto alla dinamica, dalle dichiarazioni testimoniali sembra emergere che il motociclo su cui viaggiava l'attore veniva urtato da un motociclo di colore scuro proveniente dalla stessa direzione, che colpendolo sul lato destro lo faceva rovinare al suolo. In conclusione, non si ritiene siano emersi dall'istruttoria elementi per affermare la responsabilità del motociclo Piaggio, su cui viaggiava l'attore atteso il descritto comportamento di guida del veicolo non identificato.
5 Deve, quindi, essere affermata la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella produzione dell'evento. Tanto premesso sull' an, relativamente al quantum dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che Parte_1
, che aveva 65 anni all'epoca del sinistro (17.04.2019), ha
[...] ato in conseguenza dello stesso sul piano anatomo- patologico: “Un valido trauma cranico commotivo, senza lesioni ossee o cerebrali guarito senza postumi subiettivi ed obiettivi;
trauma sia contusivo che distorsivo della spalla sinistra (arto superiore non dominante), con conseguente frattura pluriframmentaria scomposta del collo chirurgico e del trochite omerale, trattata mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi mediante fili di K e sistema di fissazione esterna "Miros" e successiva immobilizzazione e terapia medica e fisica riabilitativa e guarita con i discreti postumi algico-disfunzionali precedente descritti e sintetizzabili in una riduzione complessiva della motilità della stessa articolazione nella misura globale di circa un terzo, Un valido trauma contusivo escoriativo del ginocchio sinistro, trattato con riposo articolare e guarito senza postumi articolari, ma solo con lieve esito discromico cutaneo, così come precedentemente descritto”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 8%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 15 per ITT gg. 15 per ITP al 75%, gg. 30 ITP al 50%, nonché gg. 50 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 11.734,21 per postumi permanenti al 8% in un soggetto leso di anni 65; euro
€ 3.019,68 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 14.753,89 a titolo di danno non patrimoniale. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione
6 di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-
7 permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Spetta inoltre al danneggiato a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1.032,00 per spese mediche documentate. In definitiva nella fattispecie, va riconosciuto in favore dell'istante un complessivo danno, pari ad € 15.785,83. Ne discende che in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, va disposta la condanna della
[...]
, in persona del legale Controparte_2 vore del predetto attore, della somma di € 15.785,83 stimata all'attualità.
8 Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 15.785,83 al momento dell'incidente (17.04.2019). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 17.04.2019 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore, di € 15.785,83. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre euro € 761,55 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Giacomo Ganeri dichiaratasi anticipatario;
-pone definitivamente a carico della convenuta Assicurazione, le spese di CTU.
9 Torre Annunziata, 23 ottobre 2025. ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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