Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6145/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA P.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via S. Antonio n. 5, elett.te dom.ta in Castel San Giorgio (SA) alla via Palmiro Togliatti n. 72, presso lo studio dell'avv. Leonardo Ianora (C.F. ), dal quale è rapp.ta e CodiceFiscale_1 difesa unitamente all'avv. Salvatore D'Agostino (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2 procura in atti OPPONENTE E (p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Sant'Anna n. 157, Controparte_2 elett.te dom.ta in Postiglione (SA) alla via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, nello studio dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/11/2019,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1807/2019, emesso in data 13/10/2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato il 15/10/2019, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di _1
della somma di € 16.434,61, oltre gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 per
[...] ritardato pagamento e le spese del procedimento monitorio, per la perdita della merce da parte della società ingiunta costituita da n. 32 colli contenenti ciascuno n. 3456 scatole di pomodori cubettati, affidata per il trasporto dalla esponente società alla
[...] come da documento di trasporto n. 235 del Parte_1
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
vettore sempre originario di tale servizio di trasporto sarebbe stata invece la società quest'ultima avrebbe poi Parte_2 affidato detto servizio alla società in virtù di apposito Controparte_1 contratto;
quest'ultima avrebbe infine affidato il citato servizio alla società opponente come da documento n. 235 del Parte_1
17/01/2018 e successiva fattura del 31/01/2018 emessa dalla società il Parte_1
19/03/2018 la società PF PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI SRL avrebbe comunicato alla società a mezzo Parte_2 mail, la mancata consegna del carico in questione presso la sede di Scafati della ditta DEFIAP SPA;
il 20/03/2018 la società Parte_2
avrebbe a sua volta emesso a carico della
[...] Parte_1
a fattura n. 35 del 23/3/2018 di € 16.434,61, in quanto creditrice della citata
[...] somma rappresentata dal valore della merce non consegnata;
il 13/04/2018 la società avrebbe messo un documento Parte_2 denominato “compensazione partite” nel quale, prendendo previamente atto di una posizione debitoria nei confronti della società di € 41.443,40 Controparte_1
e di una posizione creditoria, sempre nei confronti della società Parte_1 [...] di € 16.434,61, prevedeva un residuo a favore di quest'ultima di € 25.008,79; il _1
14/06/2018 il legale rappresentante della ditta DEFIAP SPA avrebbe comunicato alla PF PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI SRL, alla società
[...]
e alla società che non Parte_2 Controparte_1 risultava con alcun documento di trasporto con il n. 235; il 19/07/2019 la società
metteva in mora la Parte_1 _1 Parte_1 per il risarcimento dei danni pari ad € 16.434,61, a causa della perdita della merce affidata in data 17/01/2018. Parte opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito vantato dalla ex art, 2951 comma 1 c.c., che prevede la prescrizione annuale Controparte_1 per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, che decorre, in base al comma 3, dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna;
nel caso di specie la consegna non sarebbe stata effettuata in data 17/01/2018, mentre la messa in mora risulta datata 19/07/2019; eccepiva altresì l'inesistenza del credito per la nullità del contratto concluso tra l'opposta e l'opponente, essendo stato il contratto vetturato tre volte, in violazione dell'articolo 6 ter comma 3 DLGS 286 del 2005, che prevede espressamente che il sub vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione del trasporto, a pena di nullità. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva della società opposta, dal momento
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 che il comma 1 dell'art. 1689 c.c individua nel destinatario, nel caso di specie la DEFIAP SPA, il soggetto a cui spettano i diritti nascenti dal contratto di trasporto. In data 11/3/2020 si costituiva la premettendo quanto segue: Controparte_1 il credito vantato dalla società opposta trova causa nella perdita della merce da parte della società ingiunta costituita da n. 32 colli contenenti ciascuno n. 3456 scatole di pomodori cubettati, affidata per il trasporto dalla esponente società alla
[...] come da documento di trasporto n. 235 del 17.01.2018 e Parte_1 fattura della relativa al servizio di trasporto in questione Parte_1
e da quest'ultima società mai consegnata al destinatario finale ovvero alla Defiap S.p.A.; il servizio di trasporto in questione, da eseguirsi dalla sede della ditta SITRAL di Melfi, luogo di carico dei pomodori cubettati, a quella della ditta Defiap S.p.A. di Scafati, luogo di scarico, benchè commissionato dalla PF Princes Industrie Alimentari S.r.l. alla
, veniva da tale vettore affidato alla Parte_2 _1
in virtù del contratto di trasporto stipulato, in data 01.01.2017, tra la
[...] Parte_2
e la che, a sua volta, lo demandava alla società ingiunta;
la
[...] Controparte_1 richiamata merce, sebbene regolarmente caricata dalla Parte_1 presso la SITRAL di Melfi, come emerge dalla lista di prelievo della merce n. 20119 prodotta dalla stessa società opponente, non veniva da questa mai consegnata alla Defiap di Scafati;
la mancata consegna della merce, veniva contestata alla società opposta dal vettore principale , a cui era stato Parte_2 addebitato dal mittente originario ovvero la PF Princes Industrie Alimentari S.r.l., il relativo valore pari ad € 16.434,61, come emerge, oltre che dalla verifica inventariale e dal conteggio fisico della merce effettuata dalla Defiap S.p.A. (destinatario del carico) comunicata a mezzo e.mail del 16.03.2018 alla PF Princes Industrie Alimentari S.r.l. (mittente del carico di pomodori cubettati), anche dalla missiva della Defiap S.p.A., che, per il tramite dell'avv. Bellacosa, comunicava a tutte le parti la mancata consegna del predetto carico di pomodori cubettati presso lo stabilimento di Scafati;
a causa della sparizione della merce, la addebitava alla Parte_2 il valore dei beni perduti pari ad € 16.434,61, decurtando tale somma Controparte_1 da quanto da essa dovuto per gli altri servizi di trasporto eseguiti dalla _1 su suo incarico, come da fattura n. 23 del 20.03.2018 e comunicazione di
[...] compensazione del 13.04.2018. Parte opponente eccepiva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, configurandosi un fatto illecito dell'opponente ex articolo 2043 c.c., con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2947 c.c.., ammettendo la giurisprudenza il concorso fra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale del vettore o dello spedizioniere. Eccepiva, altresì, l'infondatezza nel merito dell'opposizione, essendo evidente la responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 1693 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. per la perdita del carico trasportato. Con riguardo alle eccepito difetto di legittimazione attiva evidenziava che, secondo la giurisprudenza, nell'ambito del contratto di subtrasporto, il submittente ( _1
, in caso di perdita delle cose trasportate, può fare valere la responsabilità
[...]
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 risarcitoria del suo vettore ( , indipendentemente dal Parte_1 fatto che il mittente abbia o meno esperito l'azione risarcitoria nei suoi confronti, e senza, quindi, dover dimostrare di avere risarcito al mittente il danno (cfr., ex pluris, Cass. n. 2483/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 2529/2006, Cass. n. 19050/2003). Evidenziava che, pertanto, la quale submittente, poteva esperire Controparte_1 azione diretta nei confronti del sub-trasportatore per Parte_1 la perdita della merce trasportata, sia agire per il risarcimento ex art. 2043 c.c., configurandosi nel caso di specie il dolo ovvero della colpa grave del vettore in ordine alla perdita o, meglio, alla sottrazione del carico di merce oggetto del trasporto ad essa affidato, merce caricata con il DDT n. 235 del 17.01.2018, e mai giunta a destinazione. Il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo opposto. Veniva formulata una proposta conciliativa, che non veniva accettata da parte opponente. Istruita la causa, escussi i testi, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di prescrizione va rilevato che risulta certamente prescritta l'azione ex art. 1693 c.c.. Ai sensi dell'art. 2951 c.c. si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto, prescrizione che decorre dalla data di consegna della merce o dalla data in cui la stessa doveva essere consegnata: nel caso di specie la consegna non sarebbe stata effettuata in data 17/01/2018, mentre la messa in mora risulta datata 19/07/2019. Non risulta invece decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., in relazione all'azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale. Secondo la giurisprudenza, nel trasporto di cose, risulta configurabile il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, purché sia ascrivibile al vettore una condotta commissiva od omissiva dolosa o colposa, da cui derivi un danno al patrimonio del soggetto avente diritto alla consegna delle cose trasportate, condotta che deve ovviamente prescindere dalla mera violazione dell'obbligo di custodia, avente pura rilevanza contrattuale. Ogni qualvolta un medesimo fatto addebitabile al vettore possa essere qualificato sia come inadempimento di obblighi contrattuali che come lesione di diritti soggettivi rilevante ai sensi dell'articolo 2043 c.c., esso dà luogo tanto a responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di trasferimento, custodia e protezione, quanto a responsabilità extracontrattuale per violazione dell'obbligo di neminem laedere, ed al relativo concorso di azioni. Le due azioni, aventi il medesimo petitum (salvo che per l'entità del danno, ogni qualvolta sussistano limiti risarcitori) e diversa causa petendi, possono essere esercitate cumulativamente nel medesimo giudizio. La sussistenza degli elementi costitutivi dell'una o dell'altra azione, o di entrambe, deve essere accertata sulla base delle differenti regole relative all'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
del pari differenti, come sopra
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 evidenziato, sono le conseguenze sul piano dell'estinzione del diritto per prescrizione e del quantum della condanna, legato alla sussistenza di limiti risarcitori nell'ambito dell'azione contrattuale. Sempre in via preliminare, sussiste la legittimazione attiva dell'opposta, dal momento che, secondo la giurisprudenza, nell'ambito del contratto di subtrasporto, il submittente ( , in caso di perdita delle cose trasportate, può fare Controparte_1 valere la responsabilità risarcitoria del suo vettore , Parte_1 indipendentemente dal fatto che il mittente abbia o meno esperito l'azione risarcitoria nei suoi confronti, e senza, quindi, dover dimostrare di avere risarcito al mittente il danno (cfr., ex pluris, Cass. n. 2483/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 2529/2006, Cass. n. 19050/2003). L'azione contrattuale, nel caso di specie, oltre che prescritta, non risulta esercitabile, per la violazione dell'art. 6 ter comma 3 DLGS 286 del 2005, che prevede espressamente che il sub vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione del trasporto, a pena di nullità. Ciò, però, ovviamente, non preclude l'azione ex art. 2043 c.c.
2. Sul merito. Per configurare una responsabilità extracontrattuale del subvettore opponente, parte opposta deve provare una specifica condotta colposa o dolosa del trasportatore che esula dalle obbligazioni contrattuali di quest'ultimo. Il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini e che siano connotati da dolo o colpa. Risulta in primo luogo documentalmente provato che la incaricava Controparte_1 del servizio di trasporto per cui è causa la come emerge Parte_1 dal DDT n. 235 del 17.01.2018 e dalla fattura emessa dalla stessa società opponente per il servizio di trasporto in questione. Risulta pacifico e non contestato che la società attrice abbia caricato la merce di cui al DDT n. 235 del 17.01.2018; risulta infatti documentalmente provata la circostanza che i pomodori cubettati venivano regolarmente caricati dalla Parte_1 resso la SITRAL di Melfi, come emerge dalla lista di prelievo della merce n.
[...]
20119 prodotta dalla stessa società opponente. Con riguardo alla mancata consegna della merce, ciò risulta in primo luogo documentalmente dalla verifica inventariale e dal conteggio fisico della merce effettuata dalla Defiap S.p.A. (destinatario del carico) comunicata a mezzo e.mail del 16.03.2018 alla PF Princes Industrie Alimentari S.r.l. (mittente del carico di pomodori cubettati), nonchè dalla missiva della Defiap S.p.A., che comunicava a tutte le parti la mancata consegna del predetto carico di pomodori cubettati presso lo stabilimento di Scafati. Oltre alla prova documentale, anche i testi escussi hanno confermato l'esecuzione del trasporto per cui è causa da parte della società opponente ad essa subvenzionato dalla nonchè il mancato scarico dei pomodori cubettati di cui al DDT n. Controparte_1
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 235 del 17.01.2012, presso il luogo di destinazione ovvero il deposito DEFIAP di Scafati, nonchè l'addebito del valore di tale merce pari ad € 16.434,61 dal proprietario (PF Princes Industrie Alimentari S.r.l.) alla Parte_2
(vettore principale) e da quest'ultima ribaltato sulla Controparte_1
Il teste , all'epoca dei fatti di causa dipendente della DEFIAP S.p.A., Testimone_1 con mansioni di carrellista addetto allo scarico delle merci dagli autocarri, ha riferito che la mere di cui al DDT n. 235 del 17.01.2018 non era mai stata scaricata presso la DEFIAP, avendo dichiarato testualmente: “Non riconosco il DDT n. 235 del 17.01.2018
[…] preciso che la mancanza del timbro della DEFIAP S.p.A. e della firma sul predetto DDT comporta il mancato scarico della merce presso la DEFIAP S.p.A. […] Confermo che se sul DDT non vi è il timbro della DEFIAP S.p.A. il camion non scarica presso la Defiap S.p.A. […] Con riferimento al predetto DDT n. 235 del 17.01.2018 non so riferire se la sigla FA sia o meno stata da me apposta perché non c'è sul predetto DDT il timbro della Defiap S.p.A.”. Tali dichiarazioni sono corrispondenti a quanto dichiarato dall'altro dipendente della DEFIAP S.p.A. ovvero, da , il quale, riferendo di occuparsi presso la Persona_1
Defiap S.p.A. proprio della merce in entrata e in uscita, ha confermato che il carico di cui al suindicato DDT n. 235 del 17.01.2018 non era mai giunto presso la Defiap S.p.A., precisando pure di poter con certezza riferire tale circostanza in quanto: “Con riferimento al DDT n. 235 del 17.01.2018, che mi viene mostrato, posso dire che […] la merce non è mai entrata nel deposito Defiap S.p.A. perché sul DDT in questione manca il timbro di ingresso che registra orario di ingresso […] successivamente all'ingresso avviene lo scarico della merce presso il magazzino ad opera dei carrellisti e successivamente viene apposto il timbro di accettazione merce o di avvenuto scarico […] Preciso che il timbro di avvenuto scarico della merce sul DDT deve essere sempre apposto perché attesta l'avvenuto scarico della merce ed in assenza di tale timbro, il DDT per noi non ha validità […] Preciso che la merce di cui al DDT n. 235 del 17/01/2018 non è stata scaricata presso la Defiap S.p.A. in quanto sul DDT in questione non vi è il timbro di avvenuto scarico della merce presso la Defiap S.p.A. […] Posso confermare la suddetta circostanza perché abbiamo provveduto noi della Defiap S.p.A. ad effettuare un confronto tra il dato documentale e quello fisico ovvero la merce presente in magazzino ed i n. 32 colli di pomodorini cubettati di cui al suddetto DDT b. 235 del 17.01.2018, non erano mai stati scaricati presso la Defiap S.p.A.”. Il teste , dipendente della ha confermato sia Testimone_2 Parte_2
l'affidamento, da parte di quest'ultima società, quale vettore principale, del trasporto dei pomodori cubettati di cui al DDT n. 235 del 17.01.2018, alla Controparte_1 che l'esecuzione di tale trasporto con l'autocarro Tg. BP264ZT della
[...]
condotto da , dipendente della Parte_1 CP_3 Parte_1 confermando pure la circostanza della mancata consegna del predetto
[...] carico alla Defiap S.p.A., e dell'addebito del valore della merce alla Controparte_1 laddove ha riferito: “Sono a conoscenza della circostanza della mancata consegna del carico relativo al trasporto in questione, perché tale circostanza ci fu comunicata dalla Parte_3 con comunicazione e.mail del 19.03.2018 […] segnalava che il documento di trasporto Pt_3 relativo a tale carico era privo del timbro di avvenuto scarico della Defiap S.p.A. e che per tale motivo la addebitava il costo della merce pari a circa € 17.000,00 alla Pt_3 Parte_2
[…] Tale costo della merce è stato ribaltato dalla alla di circa € Pt_2 Controparte_1
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 17.000,00”. Quanto dichiarato dai predetti testi trova pieno riscontro nella documentazione prodotta, da cui emerge sia l'esecuzione del trasporto per cui è causa da parte della
[...]
(Fattura n. 8 del 31.01.2018), ma anche la mancata Parte_1 consegna della merce trasportata presso il deposito Defiap di Scafati (D.D.T. n. 235 del 17.01.2018 privo del timbro e firma della Defiap S.p.A. di avvenuta ricezione della merce;
comunicazione e.mail della e della Defiap S.p.A.) Parte_3 ed ancora dell'addebito del valore della merce non consegnata dalla
[...] alla (fattura n. 23 del Parte_2 Controparte_1 Parte_2
20.03.2018) trattenendo tale importo dagli altri servizi di trasporto da questa eseguiti su suo incarico (comunicazione di compensazione del 13.04.2018). Non hanno invece alcun rilievo probatorio le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente che hanno reso dichiarazioni inattendibili e contraddittorie tra loro. Il teste autista della che ha eseguito Testimone_3 Parte_1 il trasporto di pomodorini cubettati oggetto del presente giudizio che si è limitato a confermare i capitoli di prova articolati dall'opponente, dichiarando che il carico di pomodorini cubettati da egli trasportato, di cui al DDT n. 235 del 17.01.2018, sarebbe stato scaricato presso la Defiap dal carrellista che, invece, ha Testimone_1 sconfessato tale dichiarazione, avendo lo stesso affermato che la merce di cui al suddetto DDT n. 235 non era mai stata scaricata presso la Defiap S.p.A., come dimostrato dal fatto che su tale DDT non era presente il timbro e la firma della Defiap per ricezione della merce, circostanza confermata anche dall'altro dipendente della Defiap S.p.A., , il quale ha anche precisato di aver effettuato una verifica Testimone_4 fisica della merce presente nel magazzino della Defiap S.p.A., da cui emergeva la mancata consegna dei n. 32 colli di pomodori cubettati di cui al richiamato DDT n. 235. Anche il teste ha reso dichiarazioni inattendibili, avendo lo stesso Tes_5 dichiarato di aver visto presso la Defiap di Scafati in attesa di scaricare Testimone_3 la merce trasportata, senza però saper riferire né il giorno dello scarico e neppure se tale presunto scarico fosse avvenuto in estate o in inverno. Inattendibile è anche la dichiarazione resa da il quale si è limitato a Testimone_6 riferire di trovarsi (senza però indicare quando) insieme a presso la CP_3
Defiap S.p.A. in fila perché in attesa di scaricare la merce trasportata. Tale testimone ha, però, confermato quanto dichiarato da e circa Testimone_1 Testimone_4
l'apposizione sul D.D.T., da parte della Defiap S.p.A., del timbro di scarico della merce, laddove ha testualmente dichiarato: “Raggiungevo a piedi l'ufficio della Defiap S.p.A. presso il quale viene apposto il timbro di scarico della merce sul DDT”. Con riferimento all'elemento psicologico, parte opposta deve provare il dolo o la colpa grave. Per provare il dolo, è necessario dimostrare che il vettore abbia intenzionalmente causato la mancata consegna, ad esempio con raggiri o falsificazione di documenti. Per provare la colpa, è necessario dimostrare che il vettore abbia agito con imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme di legge, causando la mancata consegna.
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Nel caso di specie, pur non ritenendosi provato il dolo, deve ritenersi provata la colpa grave, non essendo stato il vettore in grado di spiegare dove e quando la merce fosse andata persa. Con riguardo all'ammontare del danno di € 16.434,61, esso non è stato contestato dall' opponente, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Provato è anche il nesso di causalità tra il fatto illecito posto in essere dalla società opponente rappresentato dalla perdita ovvero dalla sottrazione della merce ed il danno da esso derivato alla società opposta, essendo il danno patrimoniale corrispondente al valore della merce mai consegnata, diretta conseguenza della condotta illecita posta in essere dalla società opponente. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6145/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, ogni Parte_4 CP_4 Parte_5 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1807/2019, emesso in data 13/10/2019, che va dichiarato esecutivo:
3. condanna al pagamento, in Parte_4 favore di , delle spese di giudizio che si Parte_6 liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 26/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6145/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8